CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA AGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Al PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

TRA
 

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (***) con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari,

E

la Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche per la Salute (d'ora innanzi denominata Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 21, ***, rappresentata dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Adriana Giannini,

E

la Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna, con sede in Bologna, Galleria 2 agosto 1980, n. 5/a, rappresentata dal Direttore Regionale Fabiola Ficola
d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTA la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 ed i successivi decreti attuativi;
VISTO l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTI gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 667 del 27 maggio 2013 quali recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione dei lavoratori di cui all'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai fini della realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning e approvazione delle relative disposizioni;
VISTI i primi indirizzi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTI i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, con i quali sono stati adottati i Regolamenti recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti Professionali, Tecnici e dei Licei;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell'art. 1;
VISTO in particolare il comma 38 dell'articolo suindicato che cita "Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
VISTA la "Guida Operativa per la scuola" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, relativa alle attività di c.d. Alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota prot. n. 9750 del 08/10/2015 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con specifico riferimento al paragrafo 11 "Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti";
VISTO il Decreto Interministeriale del 3 novembre 2017, n. 195 "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di Alternanza Scuola-Lavoro", con particolare riferimento all'art. 5 "Salute e sicurezza";
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107" e successivi provvedimenti attuativi;
VISTO l'art. 1, commi da 784 a 787, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021" (Legge di Bilancio 2019) recante modifiche ai percorsi di c.d. Alternanza Scuola-Lavoro, ivi inclusa la ridenominazione in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
VISTO il comma 785 dell'articolo 1 della Legge n. 145 succitata che prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
VISTO il Decreto Ministeriale del 4 settembre 2019, n. 774 di definizione delle suindicate Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con applicazione dall'a.s. 2019/2020, che prevede, con successivo provvedimento, la predisposizione di apposite Linee Guida per gli studenti con disabilità frequentanti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, coinvolgendo le Associazioni di riferimento e l'Osservatorio Permanente per l'inclusione scolastica;
VISTO in particolare il paragrafo 6 delle succitate Linee Guida "Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi";
VISTO il Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna del 23.10.2009 riguardante la promozione e realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
VISTI i Protocolli d'Intesa sottoscritti per il triennio 2016-2019 e 2019-2022 dall'USR e INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna finalizzati alla realizzazione dei percorsi in parola da parte degli Istituti interessati della Regione in collaborazione con INAIL;
VISTE le Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione 2019, emanate da INAIL, Direzione Centrale Prevenzione;
VISTA la Convenzione tra Regione Emilia-Romagna, INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e le Reti degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali e degli Istituti Tecnici ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" dell'Emilia-Romagna - triennio 2016-2019 - inerente le attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali e degli Istituti Tecnici ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" dell'Emilia-Romagna e relativa al Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2017- 2019;
 

premesso che

• l'educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come negli stili di vita, è realizzata dal sistema formativo mediante l'apprendimento formale, non formale e informale;
• i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trovano applicazione anche per gli studenti che facciano uso di laboratori e attrezzature di lavoro in ambito scolastico e che siano avviati a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento in contesti esterni all'istituzione Scolastica, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;
• lo svolgimento dei percorsi suindicati da parte degli studenti è, pertanto, subordinato alla preventiva formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa succitata;
 

TENUTO CONTO

- dell'andamento positivo delle attività realizzate in attuazione della Convenzione relativa al precedente triennio 2016-2019 che ha visto quali destinatari prioritari gli studenti degli Istituti afferenti alle Reti degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali e degli Istituti Tecnici ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" dell'Emilia-Romagna co-firmatarie della medesima;
- dell'interesse congiunto delle Parti di approvare una Convenzione per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, estendendo ulteriormente e progressivamente la platea delle Istituzioni Scolastiche destinatarie delle azioni;
- della volontà comune di sviluppare una collaborazione anche nell'ambito di ulteriori progetti, riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da inserire eventualmente nel nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 in coerenza con il principio di partecipazione, promosso dal suddetto Piano nonché dalla Legge Regionale n. 19 del 5 dicembre 2018.
- del riconoscimento dell'importanza della promozione della tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita, studio e lavoro tramite un'attività educativa rivolta prioritariamente ai giovani, cittadini e lavoratori di domani, con particolare riferimento agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado protagonisti dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
 

Articolo 2 - Finalità

Le Parti, nel rispetto del principio di autonomia scolastica e della normativa di riferimento, con la presente Convenzione intendono collaborare per la promozione della tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in relazione alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, d'ora innanzi PCTO.
La collaborazione è ampliabile, laddove ne ricorrano le condizioni, ad ulteriori attività improntate alle finalità di cui alla presente Convenzione.
 

Articolo 3 - Impegni delle Parti

La Regione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, ed in particolare attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL), si impegna a:
- progettare e realizzare, d'intesa con l'USR e l'INAIL, attività di formazione rivolte ai docenti degli Istituti a supporto del loro ruolo di formatori alla salute e alla sicurezza sul lavoro, aggiornando i pacchetti formativi in ragione dell'evoluzione della normativa;
- rendere disponibili sui siti delle Aziende USL ulteriori pacchetti formativi (in formato "aperto"), inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, implementabili e modificabili da parte degli Istituti fruitori, destinati ai docenti delle strutture scolastiche per la successiva formazione degli studenti, conformi ai contenuti dell'"Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 per la Formazione dei Lavoratori", progettati e realizzati a tal fine, corredati per ogni pacchetto formativo e argomento da relativi test di apprendimento;
- collaborare alla progettazione di nuovi percorsi formativi inerenti i PCTO e alla realizzazione delle attività e progetti pianificati annualmente in modo congiunto;
- accogliere i quesiti e formulare risposte univoche a livello regionale inerenti i temi della formazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- comunicare agli Istituti Scolastici eventuali aggiornamenti dei nominativi degli operatori del Gruppo Regionale Formazione-Scuola SPSAL, referenti prioritari per ogni Azienda USL;
- sostenere i progetti con eventuali finanziamenti specifici.
L'INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna, anche tramite le proprie Direzioni territoriali, si impegna a:
- divulgare il corso di formazione generale ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e-learning "Studiare il lavoro" realizzato da INAIL e disponibile sulla piattaforma del Miur per gli studenti in procinto di avviarsi ai PCTO o destinati ad attività tecnico pratiche;
- mettere a disposizione i prodotti realizzati dall'istituto a supporto dell'attività didattica ed educativa svolta dai docenti;
- partecipare con propri rappresentanti al Gruppo Regionale Formazione-Scuola SPSAL.
L'USR, anche per il tramite dei propri Uffici di Ambito Territoriale, si impegna a:
- valorizzare e promuovere le attività oggetto della presente Convenzione;
- rendere disponibili agli Istituti Secondari di Secondo Grado le informazioni e i materiali informativi e formativi di fruibilità comune, ai sensi della normativa vigente, relativi alla formazione generale di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- monitorare le esigenze delle scuole in tema di formazione sulla sicurezza degli studenti, con specifico riferimento alla realizzazione dei PCTO;
 

Articolo 4 - Oneri

Le attività realizzate dalla Regione e dall'INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna previste dalla presente Convenzione non comportano oneri a carico dell'ufficio Scolastico Regionale.
 

Articolo 5 - Commissione Paritetica, Programmazione, Pianificazione Annuale di dettaglio e Monitoraggio

Le attività saranno oggetto di programmazione e valutazione congiunta, al termine di ciascuna annualità scolastica.
A tal fine, è nominata dal Direttore Generale dell'USR una Commissione Paritetica composta dai rappresentanti designati dalle Parti firmatarie la presente Convenzione che cura la progettazione e programmazione coordinata e continuativa delle azioni da realizzare nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025, da esplicitarsi annualmente in una pianificazione di dettaglio, ivi inclusa l'individuazione di:
- destinatari delle azioni, quali Istituzioni Scolastiche con specifici indirizzi di studio, eventualmente organizzate anche in Reti;
- iniziative di formazione in materia rivolte ai docenti e ad altri destinatari prioritari, di volta in volta, eventualmente individuati;
- progetti innovativi per lo sviluppo della cittadinanza attiva, con riferimento alla tematica della sicurezza;
- eventuali finanziamenti specifici a sostegno di progettualità che troveranno apposita definizione con la sottoscrizione di specifici Accordi attuativi tra le Istituzioni interessate;
- modalità e termini di monitoraggio periodico finalizzato alla rilevazione del fabbisogno delle scuole ed alla valutazione dei risultati delle azioni realizzate.
Al termine di ciascun anno scolastico, indicativamente entro il mese di luglio, la Commissione effettuerà una riunione per procedere alla valutazione delle azioni realizzate e per definire le attività per l'anno scolastico successivo. Il verbale della riunione suindicata costituirà documento di programmazione attuativa annuale.
Alle riunioni suindicate potranno partecipare, laddove ritenuto opportuno dai componenti la Commissione e su invito della medesima, rappresentanti esterni.
 

Articolo 6 - Durata

La presente Convenzione, in sintonia con il PRP 2020-2025, ha validità per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
La stessa potrà, altresì, essere congiuntamente rivista in corso di validità a seguito di valutazione delle attività realizzate e/o di motivata richiesta di una Parte.
 

Articolo 7 - Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
Il presente Documento è letto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.
 

Per l'ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Stefano Versari

Per la Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche per la Salute
Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Adriana Giannini

Per Inail Emilia Romagna
Il Direttore Regionale
Fabiola Ficola


Fonte: inail.it