Tipologia: CPL
Data firma: 10 luglio 1989
Validità: 10.07.1989 - 09.07.1990
Parti: Unione commercianti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-TDS, Imperia
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Parti stipulanti
Testo del contratto
Premessa
Art. 1 (Relazioni sindacali a livello territoriale)
Art. 2 (Classificazione del personale)
Art. 3 (Conciliazione delle controversie)
Art. 4 (Commissione paritetica provinciale)
Art. 5 (Relazioni sindacali a livello aziendale)
Art. 6 (Diritti sindacali)
Art. 7 (Periodo di prova)
Art. 8 (Apprendistato)

 

Art. 9 (Orario di lavoro)
Art. 10 (Lavoro straordinario)
Art. 11 (Ferie)
Art. 12 (Gravidanza e puerperio)
Art. 13 (Trattamento economico)
Art. 14 (Vitto ed alloggio)
Art. 15 (Cauzioni)
Art. 16 (Calo merci ed inventari)
Art. 17 (Istruzione professionale)
Art. 18 (Condizioni di miglior favore)
Art. 19 (Decorrenza e durata)


Contratto provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi della provincia di Imperia 10 luglio 1989, integrativo del CCNL 28 marzo 1987 (Decorrenza: 10 luglio 1989)

Parti stipulanti
Unione commercianti della provincia di Imperia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

Testo del contratto
Premessa

Il presente accordo disciplina in maniera unitaria il rapporto di lavoro tra aziende del terziario distribuzione e servizi ed il loro personale dipendente.

Art. 1 (Relazioni sindacali a livello territoriale)
Le parti stipulanti il presente integrativo provinciale concordano che, almeno una volta all'anno, dovranno incontrarsi per dare pratica attuazione all'art. 9 - titolo II - parte prima del CCNL
In relazione a quanto previsto dall'art. 10 - titolo II - parte prima del CCNL, le parti stipulanti il presente integrativo provinciale recepiscono gli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alla Confcommerico e le Organizzazioni territoriali della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che diventano parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.
- Accordo sui contratti formazione lavoro
- Accordo in materia di mercato del lavoro
- Accordo assunzioni contratti a termine
- Accordo in materia lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale
Le parti stipulanti il presente integrativo si impegnano ad incontrarsi, almeno una volta all'anno per elaborare iniziative tendenti alle pari opportunità e parità.

Art. 5 (Relazioni sindacali a livello aziendale)
Si ribadisce che la contrattazione integrativa a livello aziendale dovrà svolgersi con l'intervento per i lavoratori delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle associazioni stipulanti e, per i datori di lavoro delle associazioni territoriali a carattere generale aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo.

Art. 6 (Diritti sindacali)
Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'art. 26 - titolo VII - prima parte del CCNL, la commissione paritetica provinciale è competente a concordare le modalità di richiesta e di svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro.

Art. 8 (Apprendistato)
Entro il 31 dicembre 1989 le parti si incontreranno per realizzare l'intesa prevista dall'art. 25 secondo comma - titolo V - parte seconda del CCNL

Art. 9 (Orario di lavoro)
Allo scopo di poter più facilmente raggiungere intese per l'applicazione delle forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 28 e successivi del titolo V - seconda parte del CCNL, ove non si raggiungesse una armonizzazione delle esigenze dell'azienda e delle istanze del personale, le parti potranno autonomamente chiedere l'intervento della commissione paritetica provinciale al fine di trovare un punto di incontro.
L'intesa eventualmente pervenuta dovrà considerarsi utile ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 29 - titolo VI - parte seconda del CCNL
Nelle aziende ove non sia possibile far coincidere le aspirazioni dei lavoratori con le necessità dei datori di lavoro in materia di riposo settimanale extrafestivo, la commissione paritetica provinciale provvederà a ricercare adeguate soluzioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore e non superiore alle 4 ore, salvo casi particolari da concordare tra le parti.

Art. 10 (Lavoro straordinario)
In riferimento all'art. 44 - titolo VIII - seconda parte del CCNL, le ore di lavoro straordinario dovranno essere annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria.
Allo scopo di favorire l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 44 sopracitato, la commissione paritetica provinciale si riserva di chiedere in visione il registro stesso ove lo ritenga necessario.
Per l'esame della situazione generale in relazione al lavoro straordinario la commissione paritetica provinciale si riunirà una volta all'anno per valutare la portata del fenomeno.