Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 25 agosto 1997
Validità: 26.08.1997 - 25.08.2001
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Imperia
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Categorie e qualifiche
Art. 2 - Apprendistato
Art. 3 - Apprendistato aziende di stagione
Art. 4 - Contratti di inserimento
Art. 5 - Istruzione e aggiornamento professionale
Art. 6 - Consumo pasti
Art. 7 - Recuperi
Art. 8 - Ripartizione orario lavoro giornaliero
Art. 9 - Osservatorio sul mercato del lavoro
Art. 10 - Salute e sicurezza
Art. 11 - Prestazioni integrative
Art. 12 - Percentuale di servizio
Art. 13 - Accordo quadro personale extra
Art. 14 - Parità e pari opportunità
Art. 15 - Flessibilità
Art. 16 - Rottura e smarrimento materiale
Art. 17 - Disciplina
  Art. 18 - Locali notturni
Art. 19 - Lavoro nella protrazione dell'orario di chiusura per i locali non notturni
Art. 20 - Aziende di stagione
Art. 21 - Superamento della stagionalità
Art. 22 - Lavoratori stagionali
Art. 23 - Elementi economici integrativi
Art. 24 - Assunzioni contratto a termine in aziende non di stagione
Art. 25 - Clausole elastiche nel part-time
Art. 26 - Buffet stazione
Art. 27 - Condizioni di miglior favore
Art. 28 - Chiusura anticipata dell'esercizio
Art. 29 - Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 30 - Commissione paritetica provinciale
Art. 31 - Allegati
Art. 32 - Inscindibilità
Art. 33 - Decorrenza e durata

Contratto integrativo provinciale del CCNL dipendenti da aziende del settore turismo

Il giorno 25 del mese di agosto dell'anno 1997 presso la sede della Confcommercio della provincia di Imperia- Unione Commercianti tra: la Confcommercio della provincia di Imperia-Unione Commercianti […] e la Federazione Provinciale Filcams-Cgil di Imperia […], la Federazione Provinciale Fisascat-Cisl di Imperia […], la Federazione Provinciale Uiltucs-Uil, di Imperia [...], partecipano inoltre […]la Segreteria della Filcams-Cgil e […]la Cisl, si è proceduto alla stipulazione del presente Contratto Integrativo Provinciale in ordine all'applicazione in sede provinciale del CCNL da valere per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Premessa
Il presente contratto integrativo sostituisce a tutti gli effetti il precedente contratto integrativo dell'8 ottobre 1990 e disciplina in maniera unitaria il rapporto fra aziende di pubblico esercizio - aziende alberghiere - stabilimenti balneari - alberghi diurni - campeggi - imprese viaggio e turismo , aziende di ristorazione collettiva, imprese di gestione dei porti turistici, colonie climatiche ed il loro personale dipendente.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute "ad personam".
Il presente contratto si applica a tutte le aziende del comparto turistico della provincia di Imperia indipendentemente dal numero dei dipendenti e costituisce per la parte economica ,a tutti gli effetti , il secondo livello di contrattazione con conseguente esclusione di ogni forma di contrattazione integrativa al CCNL del 6.10.94.
Le OO.SS. dei lavoratori dipendenti firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale si impegnano per il tempo di validità del presente Contratto Integrativo Provinciale a non sottoscrivere altri accordi per i settori rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del turismo, se non migliorativi per la parte da essi rappresentata.
In considerazione della realtà esistente in provincia di Imperia, le parti convengono che tutto ciò che la contrattazione collettiva nazionale demanda al "Centro Servizi" viene, di fatto, demandato alla Commissione Paritetica Provinciale che, per la provincia di Imperia, assume tutte le caratteristiche del Centro Servizi stesso, ferme restando quelle già di propria pertinenza.

Art. 2 - Apprendistato
Fermo restando quanto previsto dalla legge, si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori non qualificati.
L'apprendistato è ammesso per le qualifiche previste dal CCNL. Il numero degli apprendisti, in deroga a quanto previsto dal vigente CCNL viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni dipendente qualificato o familiare coadiuvante .
Eventuali eccezioni saranno demandate per l'approvazione alla Commissione Paritetica Provinciale quale Centro Servizi dell'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo.
In relazione a quanto previsto dall'art. 39 - parte generale - del CCNL, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento delle relative mansioni, la durata dell'apprendistato per le seguenti qualifiche è fissata in 4 anni per le aziende non stagionali, fermo restando le qualifiche già previste dal CCNL.
Alberghi:
- Responsabile impianti tecnici - II livello
- Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo - III livello;
- Segretario ricevimento cassa o amministrazione - III livello
- Segretario con funzioni portineria con autonomia operativa III livello
- Governante unica - III livello
- Barman unico - III livello
- Cuoco capo partita IV livello
Complessi ricettivi dell'aria aperta
- Responsabile impianti tecnici - II livello
- Segretario ricevimento cassa o amministrazione - III livello
Pubblici esercizi
- Responsabile impianti tecnici - II livello
- Magazziniere consegnatario o economo - II livello
- Barman unico - III livello
- Cuoco - IV livello
Imprese di viaggio e turismo
- Addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza lingue - III livello
Le parti si danno atto che le figure sopra indicate non sono esaustive e pertanto, laddove si ravvisasse l'opportunità di integrazioni, le stesse potranno essere concordate in corso di validità del presente accordo.
Inoltre, viste le particolarità del servizio da prestare ai piani, potranno essere assunti apprendisti anche per tali servizi . La durata dell'apprendistato è prevista in tre anni e sei mesi. E' esclusa da tale agevolazione la figura del facchino ai piani.

Art. 3 - Apprendistato aziende di stagione
Per le aziende di stagione definite a norma dell'art. 58 -parte generale - del CCNL e dal DPR 378/95, sarà possibile articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro per un periodo massimo di 48 mesi, per tutte le qualifiche professionali previste in ogni comparto del CCNL.
Per le qualifiche di cui all'art. 2 del presente CIP, nelle aziende di stagione, le parti concordano che ai sensi dell'art. 39 del CCNL la distribuzione dei diversi periodi di lavoro, potrà avere una durata massima di 60 mesi.
Le aziende potranno avvalersi delle suddette norme avviando specifica richiesta alla Commissione Paritetica , quale Centro Servizi dell' Ente Bilaterale Territoriale del Turismo indicando:
- la qualifica da conseguire,
- il periodo di apprendistato previsto per il raggiungimento della qualifica,
- il numero dei dipendenti distinto tra qualificati, apprendisti e CFL in azienda in forza all'atto della richiesta,
- l'indicazione dei periodi di prestazione lavorativa dalla data di assunzione (non oltre 60 mesi dalla data della prima assunzione)
- l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale ed integrativa provinciale;
La Commissione Paritetica Provinciale provvederà, di norma entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad esprimere il parere di conformità, verificato l'iter della stagionalità e il conseguente periodo di apprendistato, utile per le procedure di legge previste per l'avvio al lavoro.
La Commissione nei termini di cui sopra, qualora non sussistano i requisiti, motiverà la negazione del parere di conformità.
L'azienda comunicherà alla Commissione Paritetica Provinciale al termine del periodo di apprendistato previsto , l'esito formativo dello stesso.
Qualora l'azienda in ragione di comprovate necessità dovesse modificare i periodi dell'iter di apprendistato dovrà farne richiesta alla Commissione Paritetica per ottenere specifico assenso.

Art. 4 - Contratti di inserimento
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 63, capo VII ed in applicazione dell'art. 15 lettera q) del vigente CCNL, le aziende potranno procedere anche alla stipulazione di contratti di inserimento ai quali, per i primi 18 mesi, verrà applicato il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello d inquadramento.
Nel caso di applicazione di contratti di inserimento a portatori di handicap la durata viene elevata a 24 mesi.
I 18 o 24 mesi sono da intendersi quale periodo massimo di utilizzo del contratto di inserimento e potranno essere raggiunti anche con successive prestazioni di lavoro.
[…]
All'atto delle assunzioni di cui al presente articolo, l'azienda dovrà esibire agli organi di collocamento una dichiarazione avvalendosi di un apposito modulo vidimato dalla Commissione Paritetica quale Centro Servizi dell'E.B. territoriale da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa territoriale vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro.

Art. 6 - Consumo pasti
Con riferimento al CCNL, limitatamente alle aziende alberghiere, pubblici esercizi, campeggi, si stabilisce che il termine necessario per la consumazione dei pasti nell'azienda rimane fissato in un'ora giornaliera divisa in mezz'ora per pasto, mentre per coloro che lo consumano fuori dall'azienda, l'interruzione dell'orario è fissata in un'ora per pasto.

Art. 7 - Recuperi
Ai sensi ed effetti dell'art. 77 del vigente CCNL le ore perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni o per periodi di minor lavoro concordati con le OO.SS possono essere recuperate nei limiti di un'ora al giorno nei successivi 2 mesi, previa comunicazione scritta al lavoratore almeno una settimana prima dall'inizio del periodo entro il quale deve essere effettuato il recupero.
In alternativa al metodo di recupero previsto dal comma precedente, l'azienda può effettuare d'accordo con il lavoratore, la compensazione delle ore perdute per causa di forza maggiore con le 104 ore previste dall'art. 70 del CCNL del 6.10.94.

Art. 8 - Ripartizione orario lavoro giornaliero
Per i pubblici esercizi e gli alberghi si stabilisce un nastro orario fissato in 12 ore giornaliere, fatta eccezione per il personale di sala, ricevimento e portineria per il quale, a norma del CCNL, il nastro orario rimane fissato in 14 ore giornaliere.
Al fine di ottenere una maggiore trasparenza degli orari di lavoro dei singoli dipendenti, le aziende potranno dotarsi di apposito registro o altro strumento idoneo a certificare l'inizio e la fine degli orari di lavoro.
Laddove lo strumento per l'accertamento dell'orario non sia automatico, la certificazione deve essere comprovata dalla firma del dipendente.
E' escluso dalle fasce di cui sopra il Guardiano notturno.

Art. 9 - Osservatorio sul mercato del lavoro
Le parti stipulanti il presente contratto integrativo, demandano alla Commissione Paritetica Provinciale il compito di promuovere incontri, almeno due volte all'anno, per l'esame dei dati relativi a:
• mercato lavoro;
• professionalità emergenti;
• qualificazione professionale;
• formazione e lavoro;
• apprendistato;
• fenomeno del ricorso a lavoro straordinario;
• prevenzione di eventuali controversie interpretative e contrattuali;

Art. 10 - Salute e sicurezza
Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di dicembre 97 per affrontare le problematiche applicative del DLgs 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.
Tale incontro sarà finalizzato, tra l'altro, alla definizione della materia relativa al rappresentante per la sicurezza nelle aziende fino a 15 dipendenti tenendo conto della specificità e delle realtà aziendali proprie delle aziende di stagione, così come stabilito dall'Accordo Nazionale tra la Confcommercio e la Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil.

Art. 14 - Parità e pari opportunità
Le parti al fine di favorire il processo di affermazione di parità e pari opportunità si impegnano ad incontrarsi periodicamente per concordare iniziative territoriali in materia.

Art. 15 - Flessibilità
Con riferimento all'articolo 74 del CCNL -parte generale - tutte le flessibilità dell'orario di lavoro dovranno essere preventivamente discusse tra le parti , così come previsto dall'articolo in questione. Laddove non sussista la RSU o il delegato aziendale o qualora l'azienda lo ritenga opportuno, l'accordo sulla flessibilità dell'orario di lavoro sarà effettuato, presso la sede della Confcommercio della provincia di Imperia-Unione Commercianti, con la partecipazione della direzione aziendale ed i dipendenti dell'azienda nonché dei rappresentanti dell'organizzazione datoriale e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le parti concordano che l'eventuale gestione degli accordi sarà demandata alla Commissione Paritetica Provinciale, quale Centro Servizi dell'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo.
In sede di confronto tra le parti stipulanti il presente accordo, si potranno esaminare casi che, in ragione di comprovate esigenze economiche e produttive e/o in relazione alle specificità stagionali che caratterizzano il tessuto economico provinciale, necessitino di ulteriori ipotesi di regolamentazione dell'orario annuo complessivo di lavoro.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato ai sensi del presente articolo non darà diritto a compenso per lavoro straordinario mentre la prestazione di durata inferiore per recupero, non dà diritto a riduzioni della normale retribuzione.
Le parti concordano che eventuali controversie in materia saranno demandate, in prima istanza, alla Commissione Paritetica Provinciale quale Centro Servizio dell'Ente Bilaterale del Turismo.
In relazione al presente articolo le parti concordano di approntare una "richiesta tipo ", che dovrà essere compilata da ogni singola azienda che faccia richiesta di utilizzo della flessibilità.

Art. 18 - Locali notturni
Al personale addetto ai locali notturni e retribuito a stipendio o salario fisso, verrà corrisposta una retribuzione maggiorata del 20% rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.
[…]

Art. 19 - Lavoro nella protrazione dell'orario di chiusura per i locali non notturni
Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario ma espletato durante la protrazione dell'orario normale di chiusura stabilito dall’Autorità competente, sarà retribuito con la maggiorazione del 25% sulla paga di fatto. Tale maggiorazione non esclude quella per il lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale contrattuale.

Art. 21 - Superamento della stagionalità
Al fine del superamento della stagionalità nel settore turistico per il completamento del ciclo di lavoro annuale, a facoltà del datore di lavoro e secondo le esigenze aziendali, potranno concorrere, così come previsto dal CCNL, oltre alle ferie, il recupero delle prestazioni lavorative straordinarie, i congedi di conguaglio (flessibilità), i permessi non goduti, gli eventuali riposi compensativi.

Art. 24 - Assunzioni contratto a termine in aziende non di stagione
Le imprese potranno procedere alla assunzione di lavoratori con contratto a termine nella misura massima del 50 per cento dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza all'atto della richiesta.
In deroga al comma precedente le singole aziende che occupano fino a 5 addetti (dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti regolarmente iscritti agli istituti previdenziali) potranno assumere lavoratori con contratto a termine con un numero massimo di 3.
Le parti concordano che le richieste per le assunzioni di lavoratori con contratto a termine, in base alla legge 56, art. 23, potranno avvenire per le seguenti motivazioni:
a) intensificazioni temporanee dell'attività derivanti da situazioni straordinarie
e non prevedibili quali gruppi ,meeting, congressi, convegni, fiere, manifestazioni, nonché eventi simili;
b) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art.1, lettera b) legge n. 230 del 1962;
c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
d) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini o commesse straordinarie, o flussi turistici straordinari.
e) necessità di sostituzione di titolari, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato;
[…]
Le aziende che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente articolo dovranno farne esplicita richiesta alla Commissione Paritetica Provinciale, per il tramite della Unione Commercianti della provincia di Imperia e all'atto della stessa le aziende dovranno specificare:
- le motivazioni ricorrenti per il ricorso all'assunzione a tempo determinato;
- il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;
- il livello contrattuale di inquadramento dei dipendenti da assumere;
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla azienda all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato;
- l'impegno a rispettare le norme della contrattazione nazionale ed integrativa provinciale e quanto previsto dagli erga omnes di categoria:
DPR 558 del 2.1.62 G.U. n. 161 del 27.6.62 art.12 dipendenti da pensioni e locande
DPR 988 del 2.1.62 G.U. n. 193 dell'1.8.62 art.19 dipendenti da ristoranti e trattorie
DPR 988 del 2.1.62 G.U. n. 193 dell'1.8.62 art.17 dipendenti da caffè bar
DPR 816 del 2.1.62 G.U. n. 180 del 18.7.62 art.7 dipendenti da stabilimenti balneari
e successive modificazioni.
L'adozione dei contratti a termine di cui al presente articolo, il numero dei lavoratori, le motivazioni, qualifiche e durata del rapporto dovranno essere comunicati alla Commissione Paritetica quale Centro Servizio dell'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo, con la modulistica allegata A) vedi CCNL.
All'atto delle assunzioni di cui al presente articolo, l'azienda dovrà esibire agli organi di collocamento una dichiarazione avvalendosi di apposito modulo vidimato dalla Commissione Paritetica quale Centro di Servizio dell'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro.

Art. 29 - Contrattazione integrativa a livello aziendale
Si ribadisce che la contrattazione integrativa a livello aziendale dovrà svolgersi con l'intervento per i lavoratori delle organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.