Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 23 aprile 1998
Validità: 01.04.1998 - 30.03.2002
Parti: Federalberghi/Unione degli Industriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Alberghi, Imperia
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1) Livelli e qualifiche
Art. 2) Apprendistato
Art. 3) Apprendistato aziende di stagione
Art. 4) Contratti di inserimento
Art. 5) Istruzione professionale
Art. 6) Consumo pasti
Art. 7) Recuperi
Art. 8) Ripartizione orarlo di lavoro giornaliero
Art. 9) Osservatorio del mercato del lavoro
Art. 10) Salute e sicurezza
Art. 11) Previdenza integrativa
Art. 12) Personale "extra”
Art. 13) Parità e pari opportunità
Art. 14) Flessibilità

 

Art. 15) Rottura e smarrimento materiale
Art. 16) Disciplina
Art. 17) Locali notturni
Art. 18) Aziende a chiusura stagionale
Art. 19) Superamento della stagionalità
Art. 20) Assunzioni contratto a termine in aziende non di stagione
Art. 22) Condizioni di miglior favore
Art. 23) Premio di risultato
Art. 24) Chiusura anticipata dell'esercizio
Art. 25) Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 26) Commissione paritetica
Art. 27) Allegati
Art. 28) Inscindibilità
Art. 29) Decorrenza e durata


Contratto integrativo provinciale per i dipendenti del settore alberghiero

Il giorno 23.04.1998 presso la sede dell'Unione Industriali della provincia di Imperia tra la Federalberghi Riviera dei fiori [...], assistiti dal Direttore dell'Unione degli Industriali […] e la Federazione Provinciale Filcams/Cgil […], la Federazione Provinciale Fisascat/Cisl […], la Federazione Provinciale Uiltucs/Uil […], partecipano inoltre […]la Segreteria Fisascat/Cisl e […]la Segreteria Filcams/Cgil, ai sensi di quanto previsto dal CCNL Turismo 6 ottobre 1994 e per le materie dallo stesso demandate alla contrattazione integrativa territoriale, si è stipulato il presente contratto integrativo territoriale per i dipendenti delle aziende alberghiere della provincia di Imperia.

Premessa
Le parti, tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo 6/10/1 994 in materia di relazioni sindacali a livello territoriale procedono al rinnovo dell'accordo integrativo provinciale 7/12/90.
Alto scopo comune di promuovere un politica attiva del lavoro nel settore alberghiero dell'intero comprensorio provinciale, considerata l'importanza strategica che tale settore riveste per l'economia locale, convengono sull'esigenza di attuare con coerenza le previsioni del CCNL in tema di contrattazione integrativa territoriale.
Riconoscono nella contrattazione integrativa territoriale lo strumento idoneo per affrontare le specifiche problematiche del livello locale, con particolare riferimento ai flussi stagionali di attività ed alle loro implicazioni sui rapporti individuali di lavoro
Definiscono, con il presente accordo, le parti economiche e normative del secondo livelle di contrattazione (territoriale) di cui all'art. 15 del citato, CCNL 6.10.1994 con, conseguente esclusione di ogni altra forma di contrattazione integrativa.
Si danno atto che ai dipendenti delle aziende associate alla Federalberghi Riviera dei fiori Si applica unicamente ed esclusivamente il presente contratto integrativo territoriale.

Art. 2) Apprendistato
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e deve essere adibito alle mansioni inerenti la qualifica da conseguire
L'apprendistato è ammesso esclusivamente nei casi previsti dal CCNL ed il numero degli apprendisti in ogni Azienda non può essere superiore a quello dei lavoratori qualificati in forza, comprendendo in questi anche gli eventuali familiari del datore di lavoro che svolgono mansioni qualificate.
Eventuali eccezioni saranno demandate all'approvazione della Commissione Paritetica.
In relazione a quanto previsto dall'art. 39 - parte generale - del CCNL, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento delle relative mansioni, la durata dell'apprendistato per le seguenti qualifiche è fissata in anni quattro per le aziende non stagionali, fermo restando le qualifiche già previste dal CCNL Alberghi:
- responsabile impianti tecnici - II livello
- impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo - III livello;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione - III livello
- segretarlo con funzioni portineria con autonomia operativa III livello
- governante unica - III livello
- barman unico - III livello
- cuoco capo partita - IV livello
Le parti si danno atto che le figure sopra indicate non sono esaustive e pertanto, laddove si ravvisasse l'opportunità di integrazioni, le stesse potranno essere concordate in corso di validità del presente accordo.

Art. 3) Apprendistato aziende di stagione
Per le aziende di stagione definite a norma dell'art. 58 - parte generate - del CCNL e dal DPR 378/95 sarà possibile articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodo di lavoro per un periodo massimo di 48 mesi, per tutte le qualifiche professionali previste in ogni comparto del CCNL
Per le qualifiche di cui all'art. 2 del presente CIP, nelle aziende di stagione, le parti concordano che ai sensi dell'art. 39 del CCNL la distribuzione dei diversi periodi di lavoro, potrà avere una durata massima di 60 mesi.
Le aziende potranno avvalersi delle suddette norme avviando specifica richiesta alla Commissione Paritetica indicando:
- La qualifica da conseguire,
- il periodo di apprendistato previsto per il raggiungimento della qualifica,
- il numero dei dipendenti distinto tra qualificati, apprendisti e CFL in azienda in forza all'atto della richiesta,
- l'indicazione dei periodi di prestazione lavorativa dalla data di assunzione (non oltre 60 mesi dalla data della prima assunzione)
- l'impegno di rispettare le norme della contrattazione integrativa provinciale. -
La Commissione Paritetica Provinciale provvederà. di norma entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad esprimere il parere di conformità, verificato l'iter della stagionalità e il conseguente periodo di apprendistato, utile per le procedure di legge previste per l'avvio al lavoro.
La Commissione nei termini di cui sopra, qualora non sussistano i requisiti, motiverà la negazione del parere di conformità.
L'azienda comunicherà alla Commissione Paritetica Provinciale al termine del periodo di apprendistato previsto l'esito formativo dello stesso.
Qualora l'azienda in ragione di comprovate necessità dovesse modificare i periodi dell'iter di apprendistato dovrà fame richiesta alla Commissione Paritetica per ottenere specifico assenso.

Art. 4) Contratti di inserimento
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 63, capo VII ed in applicazione dell'art. 15 lettera q) del vigente CCNL, le aziende potranno procedere anche alla stipulazione di contratti di inserimento ai quali, per i primi 18 mesi, verrà applicato il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore d'inquadramento.
Nel caso di applicazione di contratti di inserimento a portatori di handicap la durata viene elevata a 24 mesi.
I 18 o 24 mesi sono da intendersi quale periodo massimo di utilizzo del contratto di inserimento e potranno essere raggiunti anche con successive prestazioni di lavoro.
[…]
All'atto delle assunzioni di cui al presente articolo, l'azienda dovrà esibire agli organi di collocamento una dichiarazione avvalendosi di un apposito modulo vidimato dalla Commissione Paritetica da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa territoriale vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro.

Art. 6) Consumo pasti
L'intervallo per il consumo del pasti in Azienda è fissato in un'ora giornaliera, da dividersi in mezz'ora per pasto.
Per coloro che consumano il pasto fuori dall'Azienda, l'intervallo è fissato in un'ora per pasto.

Art. 7) Recuperi
Ai sensi ed effetti dell'art. 77 del vigente CCNL le ore perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni o per periodi di minor lavoro concordati con te OO.SS possono essere recuperate nel limiti di un'ora a! giorno nei successivi 2 mesi, previa comunicazione scritta al lavoratore almeno una settimana prima dell'inizio del periodo entro il quale deve essere effettuato il recupero.
In alternativa al metodo di recupero previsto dal comma precedente, l'azienda può effettuare d'accordo con il lavoratore la compensazione delle ore perdute per causa di forza maggiore con le 104 ore previste dall'art. 70 del CCNL del 6/10/94.

Art. 8) Ripartizione orarlo di lavoro giornaliero
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di nastro orario giornaliero, si conferma il limite massimo di 14 ore giornaliere per il personale di sala, ricevimento, ristorazione e portineria.
Per il personale di sala assunto con contratto a tempo pieno il nastro orario può essere suddiviso in tre turni giornalieri.
Per i periodi di particolare intensificazione lavorativa, diverse regolamentazioni del nastro orario potranno essere attuate a livello aziendale, previo accordo in sede di Commissione Paritetica.
Al fine di ottenere una maggiore trasparenza degli orari di lavoro del singoli dipendenti, le Aziende potranno dotarsi di apposito registro o altro strumento idoneo a certificare l'inizio e la fine degli orari di lavoro.

Art. 9) Osservatorio del mercato del lavoro
Le parti stipulanti il presente contratto integrativo, demandano alla Commissione Paritetica Provinciale il compito di promuovere incontri, almeno due volte all'anno, per l'esame del dati relativi a:
- analisi del quadro economico del settore;
- mercato del lavoro;
- professionalità. emergenti;
- qualificazione professionale;
- formazione e lavoro;
- fenomeno del ricorso al lavoro straordinario.
Le informazioni acquisite dalla Commissione saranno trasmesse all'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro previsto dal vigente CCNL.

Art. 10) Salute e sicurezza
Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di giugno 1998 al fine di affrontare le tematiche applicative del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche..
Tale incontro sarà finalizzato, tra l'altro, alla definizione della materia del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza così come stabilito dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 Confindustria - Cgil - Cisl- Uil.

Art. 13) Parità e pari opportunità
Le patti al fine di favorire il processo di affermazione di parità e pari opportunità si impegnano ad incontrarsi periodicamente per concordare iniziative territoriali in materia.

Art. 14) Flessibilità
Con riferimento all'articolo 74 del CCNL - parte generale - tutte le flessibilità dell'orario di lavoro dovranno essere preventivamente discusse tra le patti, così come previsto dall'articolo in questione. Laddove non sussista la RSU o il delegato aziendale o qualora l'azienda lo ritenga opportuno, l'accordo sulla flessibilità dell'orario di lavoro sari effettuato, presso la sede della Federalberghi Riviera del Fiori con la partecipazione della direzione aziendale e di una rappresentanza del dipendenti dell'azienda nonché del rappresentanti dell'organizzazione datoriale e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le parti concordano che l'eventuale gestione degli accordi sari demandata alla Commissione Paritetica Provinciale.
In sede di confronto tra le parti stipulanti il presente accordo, si potranno esaminare casi che, in ragione di comprovate esigenze economiche e produttive e/o in relazione alle specificità stagionali che caratterizzano il tessuto economico provinciale, necessitano di ulteriori ipotesi di regolamentazione dell'orario annuo complessivo di lavoro.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato ai sensi del presente articolo non darà diritto a compenso per lavoro straordinario mentre la prestazione di durata inferiore per recupero, non dl diritto a riduzioni della normale retribuzione.
Le parti concordano che .eventuali controversie in materia saranno demandate, in prima istanza, alla commissione Paritetica Provinciale.
In relazione al presente articolo le parti concordano di approntare una "richiesta tipo", che dovrà essere compilata da ogni singola azienda che faccia richiesta di utilizzo della flessibilità.

Art. 17) Locali notturni
Al personale addetto ai locali notturni e retribuito a stipendio o salario fisso, verrà corrisposta una retribuzione maggiorata del 20% rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.
[…]

Art. 19) Superamento della stagionalità
Al fine del superamento della stagionalità net settore turistico per il completamento del ciclo annuale, a facoltà del datore di lavoro e secondo le esigenze aziendali, potranno concorrere, così come previsto dal CCNL, oltre alle ferie, il recupero delle prestazioni lavorative straordinarie, i congedi di conguaglio (flessibilità), i permessi non goduti, gli eventuali riposi compensativi.

Art. 20) Assunzioni contratto a termine in aziende non di stagione
Le imprese potranno procedere alla assunzione di lavoratori con contratto a termine nella misura massima del 50 per cento del lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza all'atto della richiesta.
In deroga al comma precedente le singole aziende che occupano fino a cinque addetti (dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti regolarmente iscritti agli istituti previdenziali) potranno assumere lavoratori con contratto a termine con un numero massimo di 3.
Le parti concordano che le richieste per le assunzioni di lavoratori con contratto a termine, in base alla legge 56/87, art. 23, potranno avvenire per le seguenti motivazioni:
a) intensificazioni temporanee dell'attività derivanti da situazioni straordinarie e non prevedibili quali gruppi, meeting, congressi, fiere, manifestazioni, nonché eventi simili;
b) sostituzioni di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b) legge n. 230 del 1962;
c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati net tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
d) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini o commesse straordinarie, o flussi turistici straordinari;
e) necessità di sostituzione di titolari, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato.
La durata massima del contratti a termine non potrà essere superiore a 12 mesi.
[…]
Le Aziende che intendono avvalersi di quanto previsto dal presente articolo dovranno fame esplicita richiesta alla Commissione Paritetica Provinciale e all'atto delta stessa le aziende dovranno specificare:
- le motivazioni ricorrenti per il ricorso all'assunzione a tempo determinato;
- il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;
- il livello contrattuale di inquadramento del dipendenti da assumere;
- il numero del dipendenti a tempo indeterminato in forza alla azienda all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato;
- l'impegno a rispettare le norme della contrattazione nazionale integrativa provinciale.
Resta comunque salva per le Aziende, ricorrendone le specifiche previsioni normative, la facoltà di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi della legge n. 230/1962 e succ. mod., nonché in quanto applicabili - ai sensi delle norme in materia di contratti a tempo determinato contemplate da accordi interconfederali.
[…]

Art. 25) Contrattazione integrativa a livello aziendale
Si ribadisce che la contrattazione integrativa a livello aziendale dovrà svolgersi con l'intervento per i lavoratori delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Unione degli industriali della provincia di Imperia.

Art. 27) Allegati
Fanno parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale gli accordi vigenti stipulati tra le parti firmatarie del presente CIP ed in particolare l'accordo interconfederale Confindustria Cgil - Cisl - Uil 18/12/1988 sui contratti a termine e contratti di formazione lavoro.