PROTOCOLLO D'INTESA
tra
 

Inail - Direzione regionale Liguria, con sede in Genova, via G. D'Annunzio 76, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore Dott.ssa Angela Razzino;

E

CONFSAL Liguria, con sede in Genova, via XX Settembre 10/A, rappresentata dal Segretario Regionale Dott. Domenico Daniele Geria
EBITEN Liguria con sede in Genova, via XX Settembre 10/A, rappresentata dal Presidente Dott. Domenico Daniele Geria
Sistema Impresa con sede in Crema, via Olivetti 17, rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza
di seguito dette anche “le Parti”.
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali;
- Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 assegnano a Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito a INAIL le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema nazionale e territoriale di prevenzione, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è in essere un Protocollo d'Intesa nazionale tra le Parti;
- CONFSAL
- Sistema Impresa
ove vengono individuati gli organismi bilaterali EBITEN e FORMAZIENDA per lo sviluppo di azioni in materia di salute e sicurezza.
 

PRESO ATTO CHE

Sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca dalle Parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione: conferenze, seminari, buone pratiche etc.);
predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno definiti in successivi Accordi attuativi, da stipularsi nel rispetto del presente Protocollo d'intesa, che disciplineranno i reciproci rapporti tra le Parti, per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e i relativi tempi di realizzazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel “prospetto di analisi preventiva” che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Le parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e strutturali, la rete e il proprio patrimonio di conoscenze, per l'attuazione delle iniziative progettuali realizzate nell'ambito del presente Protocollo.
Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.
 

Art. 7
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail, Sistema Impresa, Confsal Liguria e Ebiten Liguria saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativo al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e in conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10
Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile solo con espressa volontà dei firmatari.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia insorta in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Genova.
 

Art. 12
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Genova, 17 dicembre 2019

Per Direzione regionale Inail
Dott.ssa Angela Razzino

Per CONFSAL
Dott. Domenico Daniele Geria

Per EBITEN Liguria
Dott. Domenico Daniele Geria

Per Sistema Impresa
Dott. Berlino Tazza


Fonte: inail.it