Tipologia: CPL
Data firma: 6 aprile 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Istituti di vigilanza Como e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Como
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Premessa
Validità e sfera di applicazione
Articolo 1
Articolo 2
Diritti di informazione
Articolo 3
Organismo Paritetico Territoriale
Articolo 4
Organizzazione del lavoro
Articolo 5
Garanzie occupazionali
Articolo 6
Orario e turni di lavoro - Riposi e permessi per il personale del ruolo tecnico-operativo
Articolo 7
Ferie
Articolo 8
Congedi matrimoniali
Articolo 9
Rimborsi
Articolo 10
Mansioni di controllo e vigilanza
Articolo 11
Maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e nei giorni di permesso e di riposo
  Articolo 12
Vestiario ed equipaggiamento

Articolo 13
Malattia
Articolo 14
Danni agli automezzi
Articolo 15
Trattamento economico
Dichiarazione
Indennità
Articolo 16
Prestazione sostitutiva di mensa

Articolo 17
Premio di risultato
Articolo 18
Premio di risultato di sub-ordine
Articolo 19
Norme a tutela delle guardie particolari giurate
Articolo 20
Decorrenza e durata
Articolo 21
Dichiarazione
Articolo 22

Contratto integrativo provinciale di lavoro da valere per le guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza privata della città di Como e provincia

Addì 6 aprile 1998 in Como, tra l'Istituto di Vigilanza "Vedetta 2" di Como […], l'Istituto Lariano di Vigilanza "Ilvi" di Como […], l'Istituto di Vigilanza "Elsa" di Como […], l'Istituto di Vigilanza "Sicuritalia" […], l'Istituto di Vigilanza "La Vedetta Lombarda" di Como […], l'Istituto di Vigilanza "La Metropol Cittadina" di Como […] e la Filcams-Cgil di Como […], la Fisascat-Cisl di Como […], la Uiltucs-Uil di Como, con la partecipazione del Coordinamento Provinciale dei Delegati Sindacali del settore della Vigilanza Privata
Visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimento all'art. 8, il Contratto Integrativo Provinciale del 4 dicembre 1992, la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS come sopra costituite e l'ipotesi di Contratto Integrativo Provinciale sottoscritta il 15 gennaio 1998
rilevato
- che le parti come sopra individuate dichiarano di voler dare applicazione all'art. 8 del CCNL 21 dicembre 1995 che consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale;
- che le parti, come sopra individuate, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui contenute e/o quelle previste dal CCNL.
Quanto sopra rilevato si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.
Le parti esprimono viva preoccupazione circa la situazione occupazionale e le prospettive del settore in relazione:
• alle scelte degli Istituti Bancari e delle maggiori utenze;
• alla difficile situazione congiunturale che ha provocato una contrazione nel numero e nella qualità dei possibili nuovi utenti;
• all'aspra concorrenzialità conseguente alla diminuzione degli appalti e alla saturazione del mercato;
• all'aumento dei costi strutturali legati anche alla costituzione della nuova provincia di Lecco;
che si connotano con una domanda sempre più decrescente e qualificata cui deve corrispondere una offerta sempre più flessibile e selettiva.
Da quanto sopra deriva l'esigenza di porre particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo della occupazione.
L'attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità nonché essere competitiva sotto il profilo dei costi.
Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Le parti si propongono, altresì, di intervenire, qualora se ne dovesse presentare la necessità, nelle sedi opportune al fine di evitare crisi strutturali del settore e concorrenzialità esasperata. A questo riguardo le parti ritengono contradditorio con le scelte sulle quali si è qui convenuto un'eventuale rilascio di nuove licenze per l'esecuzione dei servizi di vigilanza, di trasporto e scorta valori e di ricezione di allarme a mezzo di centrali di ascolto.

Validità e sfera di applicazione
Articolo 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Città di Como e Provincia in tutte le aziende in qualunque forma costituite che svolgano attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma dell'art. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativo personale dipendente.

Articolo 2
[…] Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle del CCNL vigente.

Diritti di informazione
Articolo 3

In ottemperanza a quanto previsto dal capo I, art. 3 del vigente CCNL le singole aziende forniranno, annualmente, di norma entro il primo trimestre di ogni anno, alle OO.SS territoriali di competenza, informazioni in ordine a quanto nel medesimo articolo previsto.

Organismo Paritetico Territoriale
Articolo 4

Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità.
Le parti, dunque, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Le parti sociali, fermo quanto stabilito dal CCNL, si propongono di istituire un Organismo Paritetico Territoriale che predisponga proposte di programmi e moduli formativi che tengano conto di quanto realizzato a livello nazionale ed individui eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio ivi comprese le esercitazioni di tiro a segno.
La Commissione sarà composta da 2 componenti effettivi e 2 supplenti per ciascuna parte.
Il costituendo organismo avrà anche lo scopo di esaminare le questioni relative:
a) vigilanza circa la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di settore e del presente Contratto Integrativo Provinciale,
b) analisi dei rischi e redazione di eventuali condizioni minime di sicurezza anche alla luce di quanto disposto dalla legge 626/94,
c) analisi dell'offerta e della domanda settoriale e relative osservazioni,
d) verifica dei tempi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni abilitanti all'attività o alle mansioni di Guardia Particolare Giurata,
e) rapporti istituzionali con particolare riferimento alle problematiche del settore e alle modalità di esecuzione dei servizi nonché degli standard qualitativi;
f) attività di studio e propositiva in merito alle disposizioni emanate dalle autorità,
g) la definizione e approvazione di piani di formazione per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro da applicarsi a livello aziendale;
h) lo studio per l'eventuale predisposizione di una Commissione Provinciale di Conciliazione di Settore.
Gli incontri avverranno, di norma, entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
L'Organismo Paritetico Territoriale assorbirà le funzioni e competenze di ogni e qualsiasi altra commissione esistente a livello provinciale.

Organizzazione del lavoro
Articolo 5

Le parti prendono atto che:
a) Rotazione tra servizi
Le Direzioni Aziendali, compatibilmente alle esigenze di espletamento dei servizi, si dichiarano disponibili all'effettuazione di una rotazione di norma bimestrale del personale tra i vari tipi di servizi sia diurni che notturni in modo da poter garantire equità nei carichi di lavoro tra le Guardie Particolari Giurate.
Il passaggio tra i servizi notturni e diurni dovrà avvenire in coincidenza con i giorni di riposo.
I lavoratori, che oggi non effettuano la rotazione, potranno farne esplicita richiesta, la quale verrà esaminata a livello aziendale nello spirito di quanto sopra esposto.
Si terranno incontri a livello aziendale tra Direzione e RSU in modo da concordarne le modalità pratiche.
b) Ristrutturazione zone
Le Direzioni Aziendali dichiarano la propria disponibilità a realizzare un miglioramento nell'organizzazione dei servizi di pattugliamento.
A tal fine gli Istituti si impegnano ad organizzare e strutturare tecnicamente i servizi, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, dei tempi di esecuzione, dell'intensità locale di rischio così da salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti, delle mutate situazioni di mercato e del sempre maggior impiego di tecnologie.
In tal senso verranno fatti incontri a livello aziendale tra Direzione e RSU.
c) Servizi antirapina, di zona stradale e di scorta armata
Le Direzioni Aziendali devono garantire a tutto il personale addetto al servizio di zona stradale e di antirapina la dotazione di rice-trasmittenti o di apparecchi di collegamento sostitutivi.
Le Direzioni Aziendali devono mettere a disposizione un giubbetto antiproiettile per ogni lavoratore che ne faccia esplicita richiesta scritta impegnandosi ad utilizzarlo per il servizio.
Le Guardie Particolari Giurate che svolgono il servizio di Trasporto Valori e Antirapina saranno dotate di giubbetto antiproiettile con l'obbligo di indossarlo.
d) Arma
Le Direzioni Aziendali intensificheranno l'addestramento alla conoscenza dell'arma ed al tiro, ciò per consentire la massima sicurezza e garanzia del lavoratore in servizio.
Tali iniziative verranno contrattate a livello aziendale tra Direzione ed RSU.
In tal senso si concorda che i lavoratori si eserciteranno all'uso dell'arma presso un tiro a segno indicato dall'istituto.
Le parti si impegnano a prendere contatti con i responsabili della struttura "tiro a segno" onde favorire la massima funzionalità e garantire che gli orari di addestramento siano compatibili con le esigenze dei lavoratori, in rapporto al servizio da svolgere.
L'azienda corrisponderà forfettariamente ed omnicomprensivamente ore 1 (una) della normale retribuzione per ogni esercitazione.
Per la suddetta esercitazione saranno messi a disposizione dalle aziende ed a loro carico fino a 25 (venticinque) colpi dell'arma da fuoco per ogni Guardia Particolare Giurata, con il limite globale annuo di 50 (cinquanta) colpi suddivisi al massimo in 2 esercitazioni all'anno.
Le aziende provvederanno a pagare il costo di accesso al tirassegno.

Orario e turni di lavoro - Riposi e permessi per il personale del ruolo tecnico-operativo
Articolo 7

a) Le parti concordano, in materia di orario di lavoro, conformemente a quanto previsto dal capo 4^ del CCNL vigente, di attuare il sistema 6+1+1.
E' fatta salva la possibilità di ricorrere a differenti sistemi di orario, (esempio 5+2) se già previsti dal CCNL vigente.
b) Ove in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro di cui al precedente comma, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero fissato in 7 (sette) ore e 15 (quindici) minuti di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nel limite di 15 (quindici) minuti giornalieri.
Il lavoratore dovrà recuperare la differenza in altri giorni non oltre il mese successivo.
c) Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo o di permesso e pertanto nella giornata interessata al recupero non dovrà essere corrisposta alcun compenso e/o maggiorazione per la parte di orario effettuato a titolo di compensazione così come la prestazione lavorativa ridotta non darà luogo alla riduzione della retribuzione.
d) Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore presti la sua opera nei giorni di permesso, al lavoratore stesso, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 del vigente CCNL, verrà corrisposta la quota oraria di tale retribuzione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista dal successivo art. 12.
Le indennità speciali di cui all'art. 39 del CCNL vigente sono dovute solo in presenza di prestazione lavorativa di durata non inferiore al 50% del normale orario giornaliero di lavoro qui previsto.
e) Nel caso eccezionale in cui il lavoratore presti la sua opera per più di sei giorni consecutivi e non avvenga di fatto il recupero, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 del vigente CCNL, egli avrà diritto alla quota oraria di tale normale retribuzione per le ore effettivamente prestate maggiorate della percentuale prevista dal successivo art. 12 e a titolo di risarcimento danni, ad una ulteriore maggiorazione del 50% di una quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 del vigente CCNL.
Le parti dichiarano che nella determinazione del risarcimento del danno si è tenuto conto della condizione di miglior favore riferita alla percentuale di maggiorazione per lavoro festivo.
Le indennità speciali di cui all'art. 39 del CCNL vigente sono dovute solo in presenza di prestazione lavorativa di durata non inferiore al 50% del normale orario giornaliero di lavoro qui previsto.
Qualora il riposo di legge venga spostato e recuperato nel mese successivo, al lavoratore spetterà unicamente la maggiorazione del 25% trattandosi di attività discontinua.
f) Il presente articolo annulla e sostituisce eventuali accordi aziendali precedentemente stipulati e/o applicati.
g) Le parti si danno atto che il complesso che precede così come la successiva determinazione del periodo di ferie è inscindibile in quanto finalizzato all'applicazione del sistema 6+1+1 (ogni sei giorni di lavoro un giorno di riposo ed un giorno di permesso) qui previsto.
h) Le parti, con la firma del presente Contratto Integrativo Provinciale, conferiscono mandato all'Organismo Paritetico Territoriale di ricercare e definire, in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL all'art. 42, norme relative all'orario di lavoro che aumentino la flessibilità dell'orario stesso.
Qualora, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente accordo, non si giunga a quanto sopra previsto le Aziende potranno procedere previa comunicazione alle OO.SS. competenti per territorio firmatarie del presente accordo, all'applicazione di quanto previsto dall'art. 42 del vigente CCNL.
Fino alla decorrenza di detto periodo le parti confermano che l'orario giornaliero mai potrà essere inferiore alle 7 (sette) ore.
i) Le parti si danno reciproco atto che agli assunti in Contratto di Formazione e Lavoro si applicano le norme relative all'orario di lavoro così come stabilite nel presente articolo anche in materia di lavoro straordinario.

Mansioni di controllo e vigilanza
Articolo 11

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica di appartenenza che devono riguardare esclusivamente mansioni di vigilanza e controllo, fermo quanto previsto dall'art. 2 della legge 20.5.1970 n. 300.

Danni agli automezzi
Articolo 15

[…]
E) L'azienda si impegna a predisporre la scheda automezzo, a far eseguire le riparazioni segnalate ed a tenere i mezzi in buona efficienza mediante periodici controlli e a provvedere tempestivamente alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni di parti.
F) Il lavoratore non è autorizzato ad usare l'automezzo che non sia efficiente dal punto di vista meccanico (freni, sterzo, gomme).
[…]

Norme a tutela delle guardie particolari giurate
Articolo 20

[..]
g) Le parti concordano nel riconoscere che, con l'effettuazione della visita medica effettuata annualmente, per il rilascio del porto d'armi si assolve alle eventuali prescrizioni connesse al monitoraggio della salute dei lavoratori - Guardie Particolari Giurate - così come disciplinato dal D.Lgs. 626/94, nonché alle eventuali prescrizioni connesse all'espletamento dell'attività lavorativa su video terminali.