Tipologia: Ipotesi CPL
Data firma: 29 gennaio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Istituti Vigilanza Bergamo e OO.SS.
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Bergamo
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Validità e sfera d'applicazione
Articolo 1

Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4 Danni agli automezzi
Articolo 5 Vestiario ed equipaggiamento
Norme a tutela delle guardie particolari giurate
Articolo 6
A) Appalti e garanzie occupazionali

 

B) Patrocinio legale
C) Sospensione della Patente
Articolo 7 Indennità
Articolo 8 Buono pasto/indennità mensa
Articolo 9 Premio di risultato
Articolo 10 Flessibilità
Dichiarazione a verbale
Articolo 11 Decorrenza e durata
All. 1 Contratto Integrativo Provinciale 23/11/1989


Ipotesi di contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti operanti nella città di Bergamo e provincia

Addì, 29 gennaio 2003, presso la DPLMO di Bergamo, visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimento all’art. 10, il contratto Integrativo Provinciale 23 gennaio 1998, nonché la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS. come sopra costituite
Rilevato
• che le parti firmatarie dichiarano di voler dare applicazione all’art. 10 del CCNL vigente;
• che la specifica interrelazione definita al momento della stipula del CCNL vigente consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale;
• che le parti, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l’intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui convenute e/o quelle previste dal CCNL,
quanto sopra visto e rilevato
Si è stipulato il presente Contratto Integrativo provinciale da valere per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza privata, in qualsiasi forma costituiti, operanti in Bergamo e Provincia.

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.
Le parti esprimono viva preoccupazione circa la possibile evoluzione occupazionale nel settore in relazione alle scelte degli Istituti bancari e delle maggiori utenze, in ragione delle quali deriva l’esigenza di porre particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione.
L’attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto, atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità nonché essere competitiva sotto il profilo dei costi. Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Le parti si propongono, altresì, di intervenire, qualora se ne dovesse presentare la necessità, nelle sedi opportune al fine di evitare crisi strutturali del settore e concorrenzialità esasperata.
A tale riguardo le parti ritengono in contrasto con le scelte sulle quali si è qui convenuto l’avvenuto rilascio di nuove licenze per l’esecuzione dei servizi di vigilanza, di trasporto e scorta valori e di ricezione di allarme a mezzo di centrali di ascolto.
Le OO.SS. a questo proposito si impegnano ad assumere le più opportune iniziative per allargare l’applicazione del Contratto Integrativo provinciale anche a quegli Istituti di Vigilanza privata, in qualsiasi forma costituiti, operanti, o che opereranno, in Bergamo e Provincia, che decidano di non sottoscrivere e/o applicare il presente Contratto Integrativo Provinciale.
Sempre a tale riguardo le parti convengono sulla necessità di intervenire, in tutte le opportune sedi, affinché vengano repressi i comportamenti delle organizzazioni che offrono e svolgono prestazioni del tutto simili a quelle regolate e sanzionate dal TULPS, senza essere munite della indispensabile licenza di P.S. camuffando detti servizi come fossero di custodia o portierato.
Le parti intendono, infine, ribadire, da subito, il proprio impegno a contribuire, per quanto nelle proprie possibilità e coerentemente con gli obiettivi comuni enunciati anche nel presente Contratto, affinché le tariffe, come approvate dal Prefetto e relative a tutti i servizi, vengano rispettate e adeguate periodicamente.

Validità e sfera d'applicazione
Articolo 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Città e Provincia di Bergamo in tutte le aziende in qualsiasi forma costituite, che svolgono attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma dell'art. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 3
Le parti, con riferimento a quanto in premessa indicato, individuano nell’organismo Paritetico Territoriale, le cui attribuzioni verranno successivamente assunte dall’Ente Bilaterale Regionale, e di cui si confermano funzioni e poteri già conferiti allo stesso dal Contratto Integrativo Provinciale 23 gennaio 1998, l'Ente preposto alla definizione di programmi e moduli formativi, che tengano conto di quanto stabilito a livello nazionale, ed alla individuazione di eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio ivi comprese le esercitazioni di tiro a segno.
Detto Organismo è composto da 3 componenti effettivi e da 3 componenti supplenti designati dalle OO.SS firmatarie del presente contratto e da 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti in rappresentanza degli Istituti di Vigilanza e delle Associazioni di categoria territoriali e si riunirà di norma una volta all’anno presso la DPLMO. Le designazioni dei componenti perverranno alla Direzione Provinciale dei Lavoro entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto Integrativo Provinciale; la Commissione avrà anche lo scopo di esaminare le-questioni relative:
a) alla vigilanza circa la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale ivi compresi quelli locali;
b) all’analisi e mappatura dei rischi e alla redazione di eventuali condizioni minime di sicurezza anche alla luce di quanto disposto dalla Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
c) all’analisi dell’offerta e della domanda settoriale e relative osservazioni;
d) alla verifica dei tempi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni abilitanti al ruolo di Guardia Particolare Giurata;
e) ai rapporti istituzionali con particolare riferimento alle problematiche del settore e alle modalità di esecuzione dei servizi nonché degli standard qualitativi;
f) allo studio ed esame di quanto previsto dal successivo art. 4 del presente CIP.
g) alla verifica e monitoraggio di quanto previsto al successivo art. 6 del presente CIP.
h) alla composizione delle controversie di lavoro;
i) iniziative di aggiornamento della professionalità delle Guardie Particolari Giurate.
l) ai compiti istituzionali della Prefettura e loro applicazione (adeguamento tariffe, rilascio licenze e problematiche connesse).
Gli incontri informativi avverranno, di norma, ogni quattro mesi, su richiesta di una delle parti.
L’Organismo Paritetico Territoriale assorbirà le funzioni e le competenze della Commissione Paritetica provinciale sulla sicurezza e formazione di cui all’art. 4 del 4 Contratto Integrativo Provinciale 23 novembre 1989, di cui all’Allegato 1.
L’Organismo Paritetico Territoriale di cui sopra decadrà e verrà abolito a tutti gli effetti, e le relative funzioni verranno assunte dall’Ente Bilaterale Regionale di cui all’art. 11 del vigente CCNL, non appena lo stesso verrà costituito, fermo restando che le parti intendono promuovere all’interno di detto Ente iniziative specifiche concernenti il territorio di Bergamo e Provincia e relative alle materie di cui al presente contratto.

Articolo 4 Danni agli automezzi
Premesso:
1) che è volontà delle parti quella di adoperarsi al fine di ridurre il fenomeno degli incidenti stradali e costruire una maggiore coscienza professionale che incida concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle Guardie Particolari Giurate durante il servizio e che elimini, quindi, anche i fenomeni negativi nell’uso non corretto degli strumenti e delle attrezzature in dotazione, che producono:
a) inutili rischi alla sicurezza ed integrità fisica dei lavoratori;
[…]
c) danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali;
2) che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si ravvisa l’opportunità di dar luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottare in sede provinciale.
Ciò premesso le parti concordano quanto segue:
A) il lavoratore ha l’obbligo di usare i mezzi dell’azienda con la massima cura e diligenza;
B) il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente, su apposita scheda predisposta dall’azienda, qualsiasi difetto riscontrabile o guasto o necessità di manutenzione dovuti sia all’usura che all’utilizzo del mezzo;
C) l’azienda si impegna a predisporre la scheda automezzo, a far eseguire le riparazioni segnalate ed a tenere ì mezzi in buona efficienza mediante periodici controlli ed a provvedere tempestivamente alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni di parti;
D) per la materia qui trattata è competente l’Ente Bilaterale di cui all’art. 3 ai fine anche di esaminare singoli eventi.

Articolo 10 Flessibilità
Fermo restando che, in sede aziendale, potranno essere contrattate forme diverse di flessibilità, così come previsto dall’art. 67 del CCNL vigente, e una diversa distribuzione della cadenza dei riposi e permessi, le parti, stante le particolari esigenze del settore in Bergamo e Provincia e considerato che alcuni dei servizi esistenti, molti di carattere anche sociale (come i servizi postali), altri strettamente connessi ad esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, non potrebbero essere diversamente svolti neppure in presenza di nuove assunzioni, convengono, a titolo sperimentale, circa la possibilità da parte degli Istituti, fermo restando quanto previsto dall’art. 68 del CCNL vigente e previa comunicazione alle RSA-RSU, di far confluire nel conto individuale di cui al n. 1 del sopraccitato articolo 68 una ulteriore ora, oltre a quelle previste dal citato articolo, svolte oltre il normale orario di lavoro contrattualmente previsto.

Dichiarazione a verbale
Entro il giorno 31 del mese di gennaio di ciascun anno l’azienda provvederà a richiedere alle Guardie Particolari Giurate l’impegno a rendersi disponibile per fornire alla medesima prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nei limiti di cui al combinato disposto degli art. 68 CCNL e 11 del presente Contratto integrativo Provinciale. Per l’anno 2003, detto termine viene fissato al 28 febbraio.
Alle Guardie Particolari Giurate interessate, e che mantengano tale disponibilità per l’intero anno di riferimento, verrà corrisposta una quota salariale, a titolo di indennità, pari a euro 50 lordi annui, da corrispondersi con la retribuzione del mese di gennaio dell’anno successivo al personale interessato in forza a tale data.
Tale somma è da intendersi comprensiva di qualsivoglia incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge, con la sola esclusione del trattamento di fine rapporto.

All. 1 Contratto Integrativo Provinciale 23/11/1989
Le parti sociali, fermo restando quanto stabilito dal CCNL, ritengono opportuna la costituzione di una Commissione su base provinciale, che intervenga nei settori della formazione e della sicurezza intimamente tra loro connessi.
A tal fine entro il 31/01/1990 verrà insediata la Commissione Paritetica provinciale sulla Sicurezza e Formazione nel settore Vigilanza Privata formata da rappresentanti della OO.SS. e delle aziende firmatarie del presente accordo in numero paritetico e da tecnici nei vari campi riguardanti il settore da scegliere da comune accordo fra le parti.
La Commissione dovrà, entro il periodo di vigenza del presente contratto, produrre un elaborato sui seguenti punti:
a) Analisi dei problemi della Sicurezza, aspetti peculiari del settore, con ricerca di strumenti e di programmazione dei servizi atti a garantire la sicurezza nello svolgimento del lavoro e nella modalità di utilizzo delle Guardie particolari Giurate, in relazione ai mutamenti sociali e legali, alle notevoli variazioni del mercato, alla introduzione di nuove metodologie ed ai mezzi impiegati.
b) Proposte di modifiche legislative in relazione a quanto in premessa in tema di armonizzazione delle norme anche a livello europeo.
c) La Commissione inoltre, essendosi le parti date reciprocamente atto dell’imprescindibile esigenza di avviare un processo di formazione professionale per i lavoratori della Vigilanza Privata, preso atto che a livello nazionale è stato costituito un organismo centrale (SAGIVV) di formazione; considerato altresì che la formazione professionale dovrà attuarsi con autonomia gestionale a livello territoriale, ancorché in armonia e secondo le direttive delle linee di orientamento nazionale, opererà, per dare attuazione all'art. 79 del vigente CCNL, per istituire a livello provinciale e/o regionale, uno specifico organismo che individui i programmi e gli strumenti per l'effettuazione di un programma di formazione che dovrà impegnare gli enti locali, nell’ambito degli interventi propri c/o CEE, Prefettura e Questura.
d) La Commissione Paritetica è composta da sei membri per parte, n. 6 per istituti e n. 6 per le OO.SS. (due per ogni Organizzazione Sindacale); la Segreteria della Commissione cui dovranno essere rivolte le richieste di convocazione, ha sede presso le Organizzazioni Sindacali.