Tipologia: CPL
Data firma: 3 luglio 2003
Validità: 01.07.2003 - 30.06.2007
Parti: Istituti vigilanza Como e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl Sicurezza Civile
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Como
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Validità e sfera di applicazione
Articolo 1
Articolo 2
Diritti di informazione - Relazioni sindacali territoriali
Articolo 3
Relazioni sindacali a livello aziendale
Ente Bilaterale/Organismo paritetico territoriale
Articolo 4
Organizzazione del lavoro
Articolo 5
Garanzie occupazionali
Articolo 6
Orario e turni di lavoro - Riposi e permessi per il personale del ruolo tecnico-operativo
Articolo 7
Ferie
Articolo 8
Congedi matrimoniali
Articolo 9
Rimborsi
Articolo 10
Mansione di controllo e vigilanza

 

Articolo 11
Maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e nei giorni di permesso e di riposo

Articolo 12
Vestiario ed equipaggiamento

Articolo 13
Malattia e infortunio
Articolo 14
Danni agli automezzi
Articolo 15
Trattamento economico
Dichiarazione
Indennità
Articolo 16
Prestazione sostitutiva di mensa
Articolo 17
Premio di risultato
Articolo 18
Norme a tutela delle guardie particolari giurate
Articolo 19
Decorrenza e durata
Articolo 20
Dichiarazione
Articolo 20


Contratto integrativo provinciale di lavoro da valere per tutte le guardie particolari giurate dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza privata della città di Como e provincia

Addi, 3 luglio 2003 in Como, tra l’Assvigilanza che rappresenta l’istituto di Vigilanza Vigilanza Vedetta 2 srl, La Vedetta Lombarda srl […], l'Univ, che rappresenta L'Istituto di Vigilanza Sicuritalia Ilvi & Argus spa, e l’istituto di Vigilanza CFD Elettronica srl […], l’istituto di Vigilanza Metropol srl […] e la Filcams-Cgil di Como […], la Fisascat-Cisl di Como […], la Uiltucs-Uil di Como […], la Ugl Sicurezza Civile […], con la partecipazione del Coordinamento Provinciale dei Delegati Sindacali del settore della Vigilanza Privata […], visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimento all’art. 10; il Contratto Integrativo Provinciale del 6 aprile 1998, il verbale di intesa 7.1.02 (all. 1) e la dichiarazione 24.6.02, la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS come sopra costituite
rilevato
- che le parti come sopra Individuate dichiarano di voler dare applicazione all'art. 10 del CCNL vigente che consente di procedere alla stipula dei presente Contratto Integrativo Provinciale,
- che le parti, come sopra individuate, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali dì seguito pattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui contenute e/o quelle previste dal CCNL.
Quanto sopra rilevato si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.
Le parti esprimono forte preoccupazione circa la situazione occupazionale e le prospettive del settore.
Da quanto sopra deriva l'esigenza di porre particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo della occupazione.
L'attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto tra le parti atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità.
Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

Validità e sfera di applicazione
Articolo 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Città di Como e Provincia in tutte le aziende in qualunque forma costituite che svolgano attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma degli artt. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativo personale dipendente.

Diritti di informazione - Relazioni sindacali territoriali
Le parti concordano di definire un sistema di relazioni sindacali da applicarsi a livello territoriale ed aziendale, cosi da esperire quanto previsto dal vigente CCNL

Articolo 3
A livello territoriale, le Associazioni Imprenditoriali, di norma ogni anno, forniranno alle OO.SS. nell'ambito della Commissione / Ente di cui all’art. 4 elementi conoscitivi complessivi per il settore degli istituti di vigilanza, al fine di valutare l'andamento settoriale ed occupazionale e di individuare eventuali problemi emergenti ed i possibili interventi circa:
1. l’andamento delle attività produttive ed occupazionali;
2. i dati più significativi e le tendenze del mercato del lavora locale, in relazione alle necessità formative;
3. condizioni ambientali di lavoro e applicazione 626/94
4. problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle Aziende di impiegare al meglio le risorse umane in modo adeguato alle nuove esigenze.
5. L'andamento dei dati relativi al premio di risultato di cui all’art. 18 del presente CIP.
Su tali problemi seguirà esame congiunto.
Le analisi e le proposte saranno sottoposte, anche attraverso gli enti bilaterali, agli enti pubblici competenti, affinché ne tengano conto nella loro programmazione.

Relazioni sindacali a livello aziendale
Le Aziende, di norma entro metà febbraio di ogni anno, forniranno alle RSU/RSA informazioni circa:
1. l'andamento e le prospettive aziendali e relativi risvolti occupazionali;
2. programmi di investimento;
3. modifiche organizzative del lavoro e/o tecnologiche che abbiano conseguenze sulla situazione occupazionale e/o le eventuali iniziative formative e di riqualificazione professionale, anche attraverso l’utilizzo di fondi pubblici e/o europei;
4 informative sull’applicazione D.lgs n. 626/94 e successive modifiche;
5. sistemi di orario dì lavoro ed organizzazione ad essi connessa;
6. andamento dei dati relativi al premio di risultato di cui al presente CIP (entro metà marzo) in modo articolato.
Su tali tematiche, anche a richiesta di una delle parti RSU/RSA, seguirà un esame congiunto a carattere semestrale con l'azienda.
Ulteriori incontri potranno essere effettuati a richiesta delle parti, qualora si determini la necessità.

Ente Bilaterale/Organismo paritetico territoriale
Articolo 4

Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità.
Le parti, dunque, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un’ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppa che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Le parti sodali, fermo quanto stabilito dal CCNL, si propongono di costituire un Organismo Paritetico Territoriale che predisponga:
- proposte di programmi e moduli formativi che tengano conto di quanto realizzato a livello nazionale - individui eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio, ivi comprese le esercitazioni al tiro.
Il suddetto Organismo Paritetico Territoriale sarà composto da 4 componenti effettivi e 4 supplenti per ciascuna delle parti firmatarie del presente CIP.
L’OPT, avrà anche lo scopo dì esaminare le questioni relative a:
a) vigilanza circa la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di settore ed il presente Contratto Integrativo Provinciale;
b) analisi dei rischi e redazione di eventuali condizioni minime di sicurezza, anche alla luce di quanto predisposto dalla Legge 626/94;
c) analisi della domanda e dell’offerta settoriale e relative osservazioni;
d) verifica dei tempi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni abilitanti all'attività o alle mansioni di Guardia Particolare Giurata;
e) rapporti istituzionali, con particolare riferimento alle problematiche del settore e alle modalità di esecuzione dei servizi nonché degli standard qualitativi;
f) attività di studio e di proposta in merito alle disposizioni emanate dalle autorità;
g) predisposizione di una Commissione Provinciale di Conciliazione di settore all’interno dell’organismo Paritetico.
L'OPT si riunisce di norma entro 30 giorni a richiesta di una delle parti in sede da concordarsi di volta in volta.
La suddetta Commissione Provinciale di Conciliazione terrà i propri incontri, di norma, entro 20 giorni a richiesta di una delle parti in sede da concordarsi di volta in volta.
L’OPT assorbirà le funzioni e le competenze di ogni e qualsiasi altra commissione esistente a livello provinciale.
Qualora, in applicazione delle normative contrattuali nazionali, dovesse essere costituito un Ente Bilaterale decentrato, le parti si incontreranno per recepire net presente sistema di relazioni eventuali aspetti ad esso connessi.

Organizzazione del lavoro
Articolo 5

Nel periodo decorrente dal 15 settembre 2003 fino al 30 novembre 2003, fatte salve le esigenze aziendali di servizio, le Aziende indicheranno ai dipendenti un programma dì servizio periodico, a seconda de! sistema di orario in essere (ad esempio ottomana, settimana, sestina) concernente le fasce orarie dì lavoro; eventuali variazioni saranno comunicate agli interessati con sufficiente anticipo. Tate procedura avrà carattere puramente sperimentate e, alla fine del periodo, te parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la valenza di tele esperimento e concordare I eventuale prosecuzione e te sue modalità:
a) Rotazione tra servizi
Le Direzioni Aziendali, compatibilmente alle; esigenze di espletamento dei servizi, si dichiarano a
disponibili all’effettuazione di una rotazione di norma bimestrale del personale tra i vari tipi di servizi sia diurni che notturni in modo da poter garantire equità nei carichi di lavoro tra le Guardie Particolari Giurate.
Il passaggio tra i servizi notturni e diurni e viceversa dovrà avvenire in coincidenza con i giorni di riposo.
I lavoratori, che oggi non effettuano la rotazione, potranno farne esplicita richiesta scritta e motivata, la quale verrà esaminata a livello aziendale nello spirito di quanto sopra esposte.
A livello aziendale, trimestralmente, le parti si incontreranno per verificare le richieste di rotazione, motivate, pervenute dai dipendenti in forni a scritta per verificare:
- l'avvenuto accoglimento o meno delle stesse;
- le modalità pratiche con le quali la rotazione sarà eventualmente effettuata
b) Ristrutturazione zone di pattugliamento
Le Direzioni Aziendali dichiarano la propria disponibilità a realizzare un ulteriore miglioramento nel l'organizzazione dei servizi di pattugliamento.
A tal fine gli Istituti si impegnano ad organizzare e strutturare tecnicamente i servizi, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, dei tempi dì esecuzione, dell'intensità locale di rischio così da salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti, delle mutate situazioni di mercato e del sempre maggior impiego di tecnologie.
In tal senso verranno fatti incontri a livello aziendale tra Direzione e RSU/RSA
c) Servizi anti rapina, di zona stradale e di scorta annata
Le Aziende devono fornire e i lavoratori devono utilizzare te dotazioni previste dal Regolamento della Questura e dalle Leggi vigenti.
d) Arma
Le Direzioni Aziendali intensificheranno l’addestramento alla conoscenza dell’arma ed al tiro, ciò per consentire la massima sicurezza e garanzia del lavoratore in servizio.
[…]

Orario e turni di lavoro - Riposi e permessi per il personale del ruolo tecnico-operativo.
Articolo 7

a) Le parti concordano, in materia di orario di lavoro, conformemente a quanto previsto dal CCNL vigente, di attuare il sistema 6+1 + 1 ovvero il sistema 5+1. A fronte dell’eventuale esigenza aziendale di cambiare il regime orario vigente, le parti si incontreranno per confrontarsi in ordine alle modalità attuative per transitare da un sistema dì orario all’altro. E’ inoltre fatta salva previo accordo con la RSU/RSA la possibilità di ricorrere a differenti sistemi di orario.
b) Ove in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro, di cui al precedente comma non si pervenga al completo esaurimento dell’intero orario giornaliero fissato per il sistema 6+1+1, in 7 (sette) ore e 15 (quindici) minuti di lavoro e, per il sistema 5+1, in sette ore di lavoro giornaliere, si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate (nel limite di 1 ora giornaliera).
Il lavoratore dovrà recuperare la differenza in altri giorni non oltre il mese successivo.
c) Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo e, pertanto nella giornata interessata al recupero non dovrà essere corrisposto alcun compenso e/o maggiorazione per la parte di orario effettuato a titolo dì compensazione così come la prestazione lavorativa ridotta non darà luogo alla riduzione della retribuzione.
d) Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore presti fa sua opera nei giorni di permesso, al lavoratore stesso, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 92 del vigente CCNL, verrà corrisposta la quota giornaliera di tale retribuzione con la maggiorazione prevista dal successivo art. 12 correlata alle ore prestate.
Le indennità speciali di cui all’art. 64 del CCNL vigente sono dovute solo in presenza di prestazione lavorativa di durata non inferiore al 50% del normale orario giornaliero di lavoro qui previsto.
c) Nel caso eccezionale in cui il lavoratore presti la sua opera per più di sei giorni consecutivi e non avvenga di fatto il recupero, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all’art. 92 del vigente CCNL, egli avrà diritto alla quota giornaliera di tale normale retribuzione rapportata alle ore effettivamente prestate maggiorate della percentuale prevista dal successivo art. 12 e a titolo di risarcimento danni, ad una ulteriore maggiorazione del 50% di una quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all’art. 92 del vigente CCNL.
[…]
Qualora il riposo di legge venga spostato e recuperato nel mese successivo, al lavoratore spetterà unicamente la maggiorazione del 25% trattandosi di attività discontinua.
[…]
h) Le parti si danno reciproco atto che agli assunti in Contratto di Formazione e Lavoro si applicano le norme relative all’orario di lavoro, così come stabilite nel presente articolo anche in materia di lavoro straordinario.
i) Le parti concordano di creare un conto di banca ore provinciale di complessive ore 120 per anno da utilizzare per un massimo di un’ora per ogni giornata di lavoro. […]

Danni agli automezzi
Articolo 15

Premesso:
1) Che il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali ed a costruire una maggiore coscienza professionale, che incida concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle Guardie Particolari Giurate dipendenti, durante il servizio, e che elimini, quindi, anche i fenomeni negativi, nell’uso non corretto degli strumenti in dotazione, che producono:
a) inutili rischi alla sicurezza ed alla integrità fisica dei lavoratori;
[…]
c) i danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali.
[…]
3) Che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottare, in sede aziendale, per il risarcimento dei danni provocati ai mezzi avuti in dotazione dall’azienda per tetto e/o colpa imputabile, al lavoratone.
Ciò premesso, le parti concordano:
A) Il lavoratore ha l'obbligo di usare i mezzi dell'azienda con la massima cura e diligenza e pulizia.
Il lavoratore è tenuto a segnalare, tempestivamente, su apposita scheda predisposta dall'azienda qualsiasi riscontrabile difetto o guasto o necessità di manutenzione dovuti sia all'usura che all'utilizzo del mezzo.
[…]
C) Il dipendente è responsabile per le contravvenzioni a lui elevate, nel caso di mancato rispetto delle vigenti norme di circolazione stradale, salvo casi di effettiva emergenza e necessità.
[…]
E) L'azienda si impegna a predisporre la scheda automezzo, a far eseguire le riparazioni segnalate ed a tenere i mezzi in buona efficienza mediante periodici controlli e a provvedere tempestivamente alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni di parti.
F) il lavoratore non è autorizzalo ad usare l'automezzo che non sia efficiente dal punto di vista meccanico (freni, sterzo, gomme).
[…]

Norme a tutela delle guardie particolari giurate
Articolo 19

[…]
f) Le parti concordano nel riconoscere che, con l'effettuazione della visita medica effettuata annualmente per il rilascio del porto d'arma si assolve alle eventuali prescrizioni connesse al monitoraggio della salute dei lavoratori - Guardie Particolari Giurate - cosi come disciplinato dal D.Lgs. 626/94 e 532/99 per tutte le patologie che abbiano protocollo medico sanitario identico a quello occorrente per il rilascio del porto d’arma.
[…]