Tipologia: CPL
Data firma: 21 luglio 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Assvigilanza, Assiv, Univ, Anivp, Agci/Psl, Ancst-Legacoop, Federlavoro e Servizi / Coofcooperative e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti vigilanza, Milano
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazioni
Art. 1
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione a livello territoriale ed aziendale
Art. 4 - Diritti sindacali
Art. 5 - Formazione e aggiornamento professionale
Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione
Art. 7 - Permessi
Art. 8 - Riposi contrattuali
Art. 9 - Permessi ruolo amministrativo
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Banca ore
Art. 13 - Località di lavoro

 

Art. 14 - Patente di guida
Art. 15 - Congedi parentali
Art. 16 - Malattia
Art. 17 - Assistenza legale e testimonianze a processi
Art. 18 - Vestiario ed equipaggiamento
Titolo VI Trattamento economico
Art. 19 - Ticket
Art. 20 - Premio di risultato
Art. 21 - Classificazione ed indennità di funzione
Art. 22 - Decorrenza e durata
Dichiarazione delle associazioni datoriali e degli istituti di vigilanza
Allegati
Allegato l: Assegno ad personam, Indennità, Scatti
Allegato 2: Diritti sindacali
Allegato 3 : Mondialpol
Allegato 4 : Sistema 5 + 1
Verbale di accordo 27 giugno 2000


Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti nella città di Milano e provincia e nei territori già appartenenti alla provincia di Monza e Brianza

Addì 21 luglio 2010, in Milano presso la Direzione Provinciale del Lavoro, tra Assvigilanza - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata […], Assiv - Associazione Italiana Vigilanza […], Univ - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza […], Anivp - Associazione Nazione fra gli Istituti di Vigilanza Privata […], Agci/Psl (Produzione e Servizi di Lavoro) […], Ancst-Legacoop Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo Legacoop […], Federlavoro e Servizi / Coofcooperative - Federazione Nazionale delle Coooperative di Produzione e Lavoro Artigiane e dei Servizi / Confcooperative […], e le segreterie provinciali di Milano Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl MI […], Fisascat - Cisl Legnano - Magenta […], Uiltucs- Lombardia […] e le segreterie provinciali di Monza -Brianza: Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], presenti i delegati sindacali di alcuni Istituti operanti in Milano e provincia e Monza Brianza ed i rappresentanti dei seguenti Istituti di Vigilanza: Fidelitas […], Italpol […], Istituto Vigilanza Brianteo […], Adm srl […], Polinvest Vigilanza srl […], Istituto di Vigilanza Corpo vigili dell’ordine […]; visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimento all’art. 10, il Contratto Integrativo Provinciale dell’8 luglio 2003, la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale presentata dalle OO.SS. come sopra costituite
Rilevato
- che le parti firmatarie dichiarano di voler dare applicazione all’art. 10 del CCNL vigente;
- che la specifica interrelazione definita al momento della stipula del CCNL vigente consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale;
- che le parti, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l’intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alla corretta applicazione alle materie qui convenute;
quanto sopra rilevato, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale da valere per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza Privata, in qualsiasi forma costituiti, operanti nella città di Milano e Provincia nonché nei territori oggi appartenenti alla provincia di Monza - Brianza

Premesso
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale.
Le parti esprimono viva preoccupazione circa la possibile evoluzione occupazionale nel settore in ragione delle quali deriva l’esigenza di porre particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione.
L’attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto, atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità nonché essere competitiva sotto il profilo dei costi.
Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Le parti si propongono, altresì, di intervenire, qualora se ne dovesse presentare la necessità, nelle sedi opportune al fine di evitare crisi strutturali del settore e concorrenzialità esasperata.
Le Parti a questo proposito si impegnano ad assumere le più opportune iniziative per l’applicazione del Contratto Integrativo Provinciale nei confronti di tutti gli Istituti di Vigilanza Privata, in qualsiasi forma costituiti, che operano e/o che opereranno, in Milano nonché nei territori oggi appartenenti alla provincia di Monza - Brianza.
Sempre a tale riguardo le parti convengono sulla necessità di intervenire, in tutte le opportune sedi, affinché vengano verificati i comportamenti delle organizzazioni che offrono e svolgono prestazioni del tutto simili a quelle regolate dal TULPS, senza essere munite della licenza di P.S.
Le parti intendono, infine, ribadire, da subito, il proprio impegno a contribuire, per quanto nelle proprie possibilità e coerentemente con gli obbiettivi comuni enunciati anche nel presente Contratto, affinché le tariffe, come indicate dai tariffari degli Istituti di Vigilanza e relative ai servizi, siano congrue, vengano rispettate e adeguate periodicamente.

Titolo I Validità e sfera di applicazioni
Art. 1

Il presente contratto integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio della città e provincia di Milano nonché nei territori oggi appartenenti alla provincia di Monza - Brianza, il rapporto di lavoro tra tutti gli Istituti, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente. Esso è parte integrante del CCNL e, come tale, deve essere applicato al pari dello stesso.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal vigente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, quelle previste dal CCNL di settore, quelle previste nel precedente CIP e le condizioni di miglior favore previste da eventuali accordi aziendali.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione a livello territoriale ed aziendale

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del vigente CCNL, in materia di informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente contratto, congiuntamente alle RSU-RSA, semestralmente, informazioni con particolare riferimento:
a. aspetti generali d’ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuove tipologie di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. dati relativi al turn over ed all’andamento occupazionale, articolato per settore di attività;
e. verifica sull’applicazione del presente accordo.

Art. 4 - Diritti sindacali
Le ore di assemblea retribuita di cui all’art. 21 del CCNL 6.12.2006 sono elevate a 16;
[…]

Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione

Resta confermata la distribuzione dell’orario di lavoro nel sistema del 6+1+1 (ogni sei giorni di lavoro un giorno di riposo ed un giorno di permesso consecutivi) come previsto dal vigente CCNL.
La suddetta distribuzione dell’orario di lavoro assorbe, oltre ai permessi previsti dai precedenti CIP, anche quelli del CCNL attualmente in vigore.
Qualora nell’applicazione del sistema di orario, definito con il presente contratto, si determinassero problemi applicativi tali da rendere necessario il ricorso ad orari diversi da quelli previsti, su richiesta di una delle parti, l’altra parte si dovrà con essa confrontare per concordare le possibilità e le modalità tecniche del passaggio ad altra distribuzione dei riposi e dei permessi (anche per parte del personale) per sopravvenute esigenze di servizio.

Art. 8 - Riposi contrattuali
Ferme restando per quanto riguarda il riposo le disposizioni previste dal CCNL, si concorda quanto segue:
1) Nel caso eccezionale in cui il lavoratore presti la sua opera per un numero di giorni consecutivi superiore a 6 (sei) rispetto a quanto previsto dal CCNL e non avvenga di fatto il recupero, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 del vigente CCNL, egli avrà diritto alla retribuzione per le ore effettivamente prestate maggiorate della percentuale prevista dal CCNL per lavoro straordinario festivo, di cui all'art. 116 punto e) e a titolo di risarcimento danni, ad una ulteriore maggiorazione del 65% di una quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 105.
spetterà unicamente la maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all’art. 105 del vigente CCNL.
3) Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, venga definitivamente spostato il turno di riposo e, dalla data in cui viene effettuato il primo riposo spostato si riprenda il conteggio per definire i successivi sulla base del sistema in vigore in ciascuna azienda, la maggiorazione per il riposo compensativo spetterà unicamente per il primo giorno spostato.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non si applicano quando lo spostamento dei riposi avviene su richiesta scritta del lavoratore e non per esigenze di servizio.
Dichiarazione delle parti:
si conferma che, all’interno della turnazione 6+1+1, nel caso in cui il permesso dovesse essere lavorato, lo stesso non modifica la cadenza dei riposi.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che a livello aziendale si realizzeranno confronti finalizzati a possibili intese in materia di organizzazione del lavoro, anche sulla base dei dati riferiti alle materie di cui all'art. 3.
Per quanto attiene i turni di servizio, gli Istituti comunicheranno, di norma, la programmazione per periodi almeno quindicinali.
Nei casi di spostamento da un servizio ad un altro servizio, per il completamento del normale turno di lavoro giornaliero, ai lavoratori oggetto di tale spostamento e che utilizzano il proprio mezzo, se autorizzato, o il mezzo pubblico, sarà riconosciuta oltre al pagamento del tempo necessario a raggiungere il diverso luogo di lavoro, la copertura totale delle spese di trasporto.

Art. 12 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dall’art. 81 del vigente CCNL, le parti concordano che, con decorrenza e l’applicazione dello stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all’art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.

Art. 18 - Vestiario ed equipaggiamento
Le parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative di legge in vigore, che, all’atto dell’assunzione, ad ogni Vigile, venga assegnato il vestiario idoneo per affrontare la stagione. Fermo restando la quantità prevista dal CIP precedente, in sede aziendale si potrà concordare con le RSA/RSU quali capi fanno parte del vestiario, la loro qualità e le modalità di distribuzione. Gli Istituti si impegnano a sostituire in ogni periodo dell’anno le divise rotte o gravemente danneggiate durante lo svolgimento del servizio. Le parti si impegnano ad aprire un tavolo aziendale di verifica entro il 31.12.2011.

Allegati
Allegato 2: Diritti sindacali

Viene confermato quanto sottoscritto in data 27.07.1984.
Le scriventi OO.SS. a seguito dei confronti intervenuti nel corso del rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per quanto attiene l’esercizio dei diritti sindacali rendono noto quanto segue:
1. Assemblea
a) il diritto dell’assemblea sarà esercitato prevalentemente durante il pomeriggio;
b) per esigenze inalienabili potranno essere convocate in altra parte del giorno e della notte;
c) al fine di evitare un uso diverso delle ore destinate ad assemblee, le OO.SS., congiuntamente per le assemblee unitarie o singolarmente per le assemblee di Organizzazione, raccoglieranno la firma dei lavoratori partecipanti;
d) ai lavoratori presenti in assemblea, anche se fuori orario di lavoro, dovranno comunque essere
retribuite le ore corrispondenti.
Tale firma si intende utile ai fini della retribuzione delle ore di assemblea.
2. Permessi sindacali […]
3. Sciopero
[…]
4. Dirigenti sindacali (Componenti di organismi del Sindacato)
[…]
Le OO.SS. auspicano che gli Istituti di Vigilanza di Milano e Provincia, da parte loro, instaurino relazioni sindacali coerenti con l’evoluzione strutturale economica e normativa del settore della Vigilanza.