Categoria: 2019
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Tipologia: Protocollo aggiuntivo CCNL
Data firma: 19 novembre 2019
Validità: 14.10.2021
Parti: Federdat, Unsic e Consil, Confial
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Informatica, grafici e affini
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
1. Retribuzione
2. Contratti a tempo determinato
3. Part-time
4. Maggiorazioni

 

5. Lavoro agile
6. Conciliazioni
7. RLS
8. Trasferte


Protocollo aggiuntivo CCNL dipendenti delle piccole e medie aziende dell'informatica e dei servizi innovativi e della comunicazione grafiche ed affini

In data 19 novembre 2019 alle ore 09.00 ha avuto luogo l'incontro tra: la Confederazione Generale Europea datoriale in sigla Federdat […], la Unsic - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori […], e la Confederazione generale nazionale dei Sindacati dei lavoratori, in sigla Consil […], la Confial - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori […]
Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'allegato protocollo aggiuntivo: Protocollo aggiuntivo CCNL dipendenti delle piccole e medie aziende dell'informatica e dei servizi innovativi e della comunicazione grafiche ed affini

Premesso che in data 10 ottobre 2018 è stato sottoscritto il CCNL per i dipendenti delle piccole e medie aziende dell' informatica e dei servizi innovativi e della comunicazione grafiche ed affini
Considerato che si è reso necessario l'aggiornamento di alcuni articoli ai fini dell'applicazione dello stesso
Tutto ciò premesso le Parti concordano il seguente accordo ad integrazione e/o modifica del CCNL dipendenti delle piccole e medie aziende dell' informatica e dei servizi innovativi e della comunicazione grafiche ed affini codice 324 nel testo che segue:

2. Contratti a tempo determinato
• L'articolo 36 è modificato come segue:
Viene fissato nel 20% del personale assunto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro. Sono esenti dal suddetto termine i contratti conclusi nelle seguenti ipotesi:
- Nel caso di incrementi di attività produttiva e di sospensione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o territoriali di/consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee produttive;
- Per esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione, ovvero per tutte le attività correlate all'esecuzione di un contratto di rete;
- Per attività stagionali ivi comprese quelle definite dal DPR 1525/1963 e s.m.i.;
- Per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa e comunque in tutti i casi in cui l'azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro;
- Per la sostituzione dei lavoratori part time con diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
- Dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e delle persone disabili di cui alla legge n. 104/1992; ovvero in tutti i casi non sopra riportati e previsti dall'art. 23 del D.lgs. 81/2015.
■ L'articolo 41 è modificato come segue:
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno dar luogo al superamento della percentuale complessiva del 40%.

5. Lavoro agile
Inserito il seguente articolo
Lavoro agile

Le Parti condividono l'obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine considerano "il lavoro agile" una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. "Il lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati. Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le Parti. L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo. La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il "lavoro agile", le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordi di rinnovo. Le parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nelle costituende Commissioni Territoriali di Conciliazione.

7. RLS
L'articolo 29 è modificato come segue:
Ai sensi del d.lgs. 81/08 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti
c)sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive;
salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda.
Il rappresentante per la sicurezza, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
In applicazione dell'art. 50 comma 1, lettere e) ed f) del d.lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi custodito presso l’azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda ha destinato alle RSA/RSU. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all'interno dell'azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.
Il rappresentante territoriale per la sicurezza deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma accompagnato da un esponente dell'Associazione datoriale competente per territorio.
Il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 50, comma 1, lett. G) del d.lgs. 81/2008; la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
Tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
I corsi di formazione sono organizzati dell'organismo paritetico regionale o in collaborazione con lo stesso. Tenuto conto delle previsioni introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la "formazione base" per i RLS e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici.
Resta inteso in caso di modifiche e/o integrazioni normative sarà necessario adeguarsi ai predetti contenuti