Tipologia: CCNL
Data firma: 4 novembre 2019
Validità: 01.06.2019 - 01.06.2022
Parti: Anap, Euroimprese Alba e Selp, Confasi, Sle
Settori: Scuola non statale
Fonte: cnel

Sommario:

 

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali

Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 2.1 Contrattazione di 2° livello
Art. 3 Ente Bilaterale Nazionale
Art. 4 Assistenza Sanitaria Complementare
Art. 5 Assistenza Contrattuale
Art. 6 Formazione professionale obbligatoria
Art. 7 Commissione di certificazione dei contratti
B) Diritti sindacali
Art. 8 Rappresentanza sindacale
Art. 9 Assemblea
Art. 10 Permessi
Art. 11 Affissioni
Art. 12 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
II - Livelli di contrattazione
Art. 13 I livelli di contrattazione
Art. 14 Secondo livello di contrattazione
III - I rapporti di lavoro
Art. 15 Tipologia e durata del rapporto di lavoro
15.1 Tipologia a tempo indeterminato
15.2 Collocamento obbligatorio dei disabili
15.3 Tipologia a tempo determinato
15.4 Lavoro ad orario ridotto e flessibile
15.5 Lavoro intermittente
15.6 Tipologia: contratto collaborazione continuativa
15.7 Contratto di somministrazione
15.8 Apprendistato
15.9 Accordi di rete di più enti
15.10 Successione tra CCNL
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
Art. 4 Classificazione
Art. 5 Mutamenti di qualifica
Art. 6 Mansioni promiscue
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 7 Assunzione

 

Art. 8 Tirocinio e stage
Art. 9 Periodo di prova
Art. 10 Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d'azienda
Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 11 Retribuzione mensile
Art. 12 Prospetto paga
Art. 13 Tredicesima mensilità
Art. 14 Paga base mensile
Art. 15 Indennità di contingenza
Art. 16 Compensi aggiuntivi
Art. 17 indennità di mensa
Art. 18 Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale
Art. 19 Trasferte
Art. 20 Supplenze personale docente
Titolo V - Durata del lavoro
Art. 21 Orario di lavoro
Art. 22 Pause
Art. 23 Lavoro notturno
Art. 24 Lavoro straordinario
Art. 25 Ferie
Art. 26 Festività soppresse
Art. 27 Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 28 Assenze per malattia
Art. 29 Infortunio sul lavoro
Art. 30 Congedo matrimoniale
Art. 31 Tutela della maternità e della paternità
Art. 32 Permessi per lavoratori invalidi
Art. 33 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 34 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 35 Congedi per la formazione
Art. 36 Congedi per la formazione continua
Art. 37 Permessi per lavoratori disabili
Art. 38 Permessi elettorali
Art. 39 Permessi per motivi famigliari
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 40 Licenziamento e dimissioni
Art. 41 Ricollocamento e formazione professionale
Art. 42 Preavviso
Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Tabella retributiva


Contratto collettivo nazionale di lavoro settori formazione istruzione formazione professionale asili nido - Triennio giuridico 2019 - 2022

Il giorno 4 novembre 2019 presso la sede di Selp , in Via Egerio Levio, 18/A, 00174, Roma: Anap - Associazione Nazionale Aziende e e Professionisti con sede in Roma alla Piazza del Popolo 18, Roma (RM) […], Euroimprese Alba - Euroimprese Alba - Confederazione Imprenditoriale Europea con sede in Via Ugo Bassi, 26 Messina […], Selp - Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati con sede in Via Egerio Levio, 18/A, 00100, Roma (RM) […], Confasi - Confederazione Autonoma Sindacati Italiani con sede in Roma alla Piazza dei Prati degli Strozzi, 34 […], Sle - Sindacato dei Lavoratori Europei con sede in Roma (RM) in Viale Raf Vallone, 5 […], hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019 - 2022 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali

Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, e per garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.
Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l'osservanza delle norme e delle regole frutto dell'accordo tra le parti. L'attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Art. 2.1 Contrattazione di 2° livello
Gli accordi a livello territoriale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art. 8 legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13-8-11 N. 138, dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, dal D.Lgs. 81/15 e dal presente CCNL.
La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro e potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
La contrattazione aziendale, conclusa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa.
In sede di contrattazione di secondo livello territoriale le parti firmatarie del presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

Art. 3 Ente Bilaterale Nazionale
Per il miglioramento del sistema scolastico le parti firmatarie del presente CCNL indicano Enbiform (Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione) come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore scuola non statale (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc.).
Enbiform è la sigla utilizzata per denominare l'organismo settoriale del Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Enbiform è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore scuola non statale (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di formazione, gli asili ecc.).
Enbiform è la sigla utilizzata per denominare il Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sistema nazionale Enbiform è strutturato in organismi territoriali, denominati OPP Enbiform provinciali, in organismi regionali, denominati OPR Enbiform regionali e, nell'organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato Enbiform
Enbiform eroga le previdenze ove previste, secondo disponibilità, dai CCNL del settore Scuola e Formazione.
Enbiform assume inoltre le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 ed la funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19.11.1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

Art. 6 Formazione professionale obbligatoria
Le scuole paritarie, gli asili e gli Enti di Formazione accreditati e non, si impegnano ad erogare 60 ore di formazione aggiornamento professionale annua per personale docente e non docente per un totale di 180 ore nell'arco dei 3 anni di vigenza del CCNL.
Si considera anche la formazione ex D.Lgs. 81/2008 utile al fine del raggiungimento della soglia prevista al primo comma. […]
I collaboratori coordinati continuativi, i lavoratori a tempo determinato con contratti di durata superiore a 9 mesi devono poter usufruire di 60 ore di formazione professionale ogni anno.
I corsi di formazione dovranno essere validati dall'Ente Bilaterale e Organismo Paritetico Enbiform e potranno essere svolti anche via formazione a distanza (FAD).
Il 20% delle ore di formazione possono essere svolte in attività laboratoriali all'interno dell'attività di docenza.
[…]

B) Diritti sindacali
Art. 8 Rappresentanza sindacale

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 legge 300/1970.

Art. 9 Assemblea
1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell'istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/ o dalle OO.SS. territoriale firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell'istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. è necessario specificare il luogo, la data e l'ora nonché la durata dell'assemblea, l'ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4.
8. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

Art. 11 Affissioni
Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 12 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è eletto secondo le disposizioni vigenti.
Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all'esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all'Ente Bilaterale Enbiform che procederà alla nomina.
La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e modifiche successive.
La formazione del RLS potrà essere effettuata anche in FAD.

II - Livelli di contrattazione
Art. 13 I livelli di contrattazione

Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Art. 14 Secondo livello di contrattazione
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

III - I rapporti di lavoro
Art. 15 Tipologia e durata del rapporto di lavoro

Le tipologie di rapporti di lavoro nell'ambito di scuole non statali, enti di formazione e scuole di preparazione prese in considerazione nel presente CCNL sono divisibile in quattro tipologie:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato;
c) lavoro ad orario ridotto e flessibile
d) collaborazione coordinata continuativa;
e) lavoro intermittente;
f) altre tipologie previste dalle vigenti leggi.

15.1 Tipologia a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti è a tempo indeterminato. Per tale tipologia sia applica nella sua interezza il presente CCNL.

15.2 Collocamento obbligatorio dei disabili
Ai fini dell'applicazione della L. 68/1999 e delle successive norme attuative le parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare MIUR n. 3 del 18.3.2003, gli enti gestori di scuole paritarie che operano senza fini di lucro, la quota riservata per l'assunzione dei disabili si calcola esclusivamente sul personale tecnico - esecutivo e che svolge funzioni amministrative.
Le norme di tale articolo si applicano a tutti gli Enti di Istruzione e Formazione che applicano il presente CCNL
Sono esclusi dal computo per la quota di riserva i lavoratori con contatti di apprendistato, di sostituzione lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.
Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
L'assunzione part - time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo “unità lavorativa” ex L. 68/1999 a prescindere dall'orario concordato.

15.3 Tipologia a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai 36 mesi ai sensi del D.Lgs. 81/15
15.3.1 Apposizione del termine e durata massima
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
[…]
15.3.2 Divieti della stipula di contratti a termine
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato
[…]
15.3.5 Numero complessivo di contratti a tempo determinato
1. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. La percentuale si calcola sul monte ore complessivo dei lavoratori subordinati presenti nell'impresa.
2. Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo dei docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale con l'accordo delle OO.SS. firmatarie del contratto.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Nel compunto dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare 5 contratti di lavoro a tempo determinato.
3. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dal presente contratto, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi;
b) per sostituzione di lavoratori assenti;
c) con lavoratori di età superiore a 50 anni,
d) per i lavori svolti durante il servizio estivo come: centri estivi, colonie, ludoteche ecc.
e) per l'assistenza a studenti diversamente abili;
I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa […]
5. L'azienda deve trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato il numero di dipendenti assunti e la loro percentuale alla semplice richiesta scritta.
[…]
15.3.7 Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti nel presente Contratto Nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
15.3.8 Criteri di computo
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
15.3.9 Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze.

15.4 Lavoro ad orario ridotto e flessibile
15.4.1 Definizione e caratteristiche lavoro parziale

Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, o a tempo parziale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
[…]
15.4.5 Diritto di non discriminazione
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
15.4.6 Trasformazione
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
[…]
15.4.7 Computo
Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
[…]

15.5 Lavoro intermittente
[…]
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
3. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
4. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
[…]
6. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
7. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

15.6 Tipologia: contratto collaborazione continuativa
15.6.1 Definizione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81 del 15/06/2015 si prevedono specifiche discipline riguardanti il trattamento economico e normativo delle collaborazioni coordinate e continuative, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore Formazione, Istruzione, Formazione Professionale ed Asili Nido rappresentato dagli Enti a cui questo Contratto Nazionale si rivolge.
In particolare le Parti, prendono atto che:
- la specificità delle particolari esigenze funzionali ed organizzative del settore costituiscono proprio la caratteristica dell'organizzazione del settore scuola basata sulla valorizzazione della professione del docente;
- i docenti sono autonomi nella loro funzione di insegnamento e svolgono un'attività nell'ambito delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (ISTAT punto 2.6.3);
- i collaboratori e i tutor nei singoli progetti formativi svolgono un'attività nell'ambito delle professioni intellettuali e di elevata specializzazione (ISTAT punto 2.6.3)
-quanto previsto per le collaborazioni oggetto del presente contratto si basa sulla non riconducibilità alle fattispecie disciplinate dal comma 1 dell'Art. 2 del citato D.Lgs. 81/15;
-non esistono limiti percentuali nell'utilizzo delle collaborazioni in quanto la legge 62/2000 non riguarda questa specifica fattispecie contrattuale;
Tutto ciò premesso le parti concordano di regolamentare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alle condizioni di cui ai seguenti articoli.
15.6.2 Numero complessivo di contratti
Per tutte istituzioni, comprese le scuole paritarie, il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 81/15, fino al 100% delle prestazioni svolte da:
- Docenti in ogni scuola ed ente di formazione;
- Coordinatori, collaboratori contabili, progettisti, anche esecutivi, certificatori delle competenze per incarichi legati a progetti specificatamente collegati a singoli bandi o all'approvazione da parte di Enti Pubblici o Fondi Interprofessionali;
- tutor;
- orientatori e formatori nei corsi di formazione professionale;
- Analisti di fabbisogni formativi e delle competenze presso le aziende
- educatori di asili nido.
15.6.3 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione.
Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni:
[…]
f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
[…]
j) le forme di godimento dei diritti sindacali;
k) le forme assicurative eventualmente previste;
l) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
[…]
15.6.7 Retribuzione e compensi
[…]
Il committente è tenuto a ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail).
[…]
15.6.8 Riposo, malattia ed altri eventi comportanti
Ai fini del recupero psico-fisico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, la cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.
Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, si applicano al collaboratore, ove spettanti, i benefici di cui:
- all'Art. 2, comma 26, L. 335/95, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- al Decreto interministeriale 4 aprile 2002, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, che ha aggiornato il trattamento per la tutela maternità, l'assegno per il nucleo familiare;
- all'Art. 51, comma 1, L. 488/99; che ha previsto, l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; - all'art. 5 del DLgs 38/00, per la parte che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
- alla L. 342/00, e al DLgs 81/08, per le parti che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente. Nei casi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa e il collaboratore non percepirà alcun compenso: - nel caso di malattia, per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno scolastico; - nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; - nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 5 mesi;
- per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro un limite massimo di 20 giorni complessivi.
Nelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto, e riprenderà vigore al termine del periodo di interruzione salvo che questo non superi il termine di durata del contratto. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria, ai soli fini del computo dei giorni di cui al comma precedente. I periodi di sospensione suddetti, che sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi, vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore. Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità dovuti a emergenze di carattere sanitario non tutelate dalla normativa, le parti, a seguito di un confronto in Commissione Paritetica a livello nazionale e territoriale, sono impegnate a verificare la possibilità di attivare forme di assistenza avvalendosi di soggetti esterni all'uopo abilitati (Mutue, Fondi, Assicurazioni), in modo da poter coprire con un sussidio eventuali periodi interruzione del contratto di lavoro.
[…]
15.6.11 Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del relativo compenso se coincidente con quello dell'attività programmata, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
b) I collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell'Istituzione scolastica, fermo restando quanto sopra previsto per le ore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;
c) le OO.SS. firmatarie del presente CCNL comunicano al committente i nominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell'istituzione scolastica ai fini dell'agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
e) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'amministrazione a cura del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo dalla data di trasmissione al datore di lavoro e, con la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS. interessate;

15.7 Contratto di somministrazione
15.7.1 Definizione
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
15.7.2 Limiti di utilizzo
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso la soglio di cui al comma 1 potrà essere elevata in sedi di contrattazione di II livello in ragione di esigenze aziendali o territoriali.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
15.7.3 Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
15.7.4 Forma del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo.
15.7.5 Computo numerico
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o del presente contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1999, n. 68. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.
15.7.6 Tutela del lavoratore
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. […] I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia anche al lavoratore. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione. Tale divieto non è superabile neppure prevedendo un'indennità per il lavoratore.
15.7.7 Diritti sindacali e garanzie collettive
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modifiche.
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Ogni dodici mesi l'utilizzatore, per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di Selp, associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale nel settore e firmataria del presente contratto, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
15.7.8 Somministrazione irregolare
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
[…]

15.8 Apprendistato
15.8.1 Definizione
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
15.8.2 Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale avvalendosi dei modelli messi a disposizione dall'Ente Bilaterale Enbiform
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto dell' Ente Bilaterale Enbiform, da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della Giunta Esecutiva delegata dell'Ente.
Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.
15.8.3Assunzione
Gli Istituti aderenti alle OO.SS. Datoriali firmatarie del presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Nonché, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del DLgs 81/15, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.
Qualora sia prevista la presenza di un tutor, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.
15.8.4 Durata e modalità della formazione
Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del DLgs 81/15, la durata di erogazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.
Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e va rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
La formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale eventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276/2003.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro del 8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'Art. 16 della L. 196/97 ed è interna ai sensi della legislazione vigente.
15.8.5 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato attribuisce al lavoratore dipendente la qualifica acquisita, il livello e la retribuzione relativa.
[…]
15.8.8 Limiti
Gli apprendisti possono essere assunti con un rapporto di 3 a 2 rispetto alle figure specializzate presenti in azienda. Per le aziende fino a 3 dipendenti specializzati o qualificati, gli apprendisti possono essere tre. E' vietato retribuire a cottimo i lavoratori durante l'apprendistato.

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
• Scuole medie superiori di primo e secondo grado;
• Scuole e istituti di ogni ordine e grado;
• Scuole dell'infanzia
• Asili nido
• Scuole e corsi di lingue (compreso l'italiano a stranieri o come seconda lingua);
• Corsi di cultura varia;
• Scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti;
• Scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico;
• Scuole interpreti e traduttori;
• Accademie d'Arte;
• Società di formazione aziendale;
• Scuole di musica;
• Università private;
• Enti certificatori;
• Scuole straniere in Italia;
• Corsi di formazione;
• Corsi professionali;
• Enti di Formazione Professionale accreditati presso le Regioni;
• Enti di Formazione che svolgono anche attività di avviamento al Lavoro;

Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 8 Tirocinio e stage

L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e successive modificazioni.

Titolo V - Durata del lavoro
Art. 21 Orario di lavoro

Per il personale non docente Area I (livelli I - II - III) e Area III Dirigenza (livelli VII - VIII dirigenza), per il solo Personale Area Formazione Area III livello con qualifica di tutor, progettisti, certificatori delle competenze, orientatori, analisti di fabbisogni formativi e delle competenze l'orario settimanale è di 40 ore di lavoro effettivo estensibili a 48 ore;
Per gli assistenti asili nido, assistenti scuola dell'infanzia, educatrici micro nido, comprensive delle attività connesse alla funzione l'orario settimanale è di 38 ore di lavoro effettivo estensibili a 40 ore;
Per educatrici Asili Nido, docenti scuola infanzia, addetti al pre e post scuola degli asili nido, assistenti di Colonie e Convitti; addetti al Tempo Libero, guide e Addetti alle Attività Integrative, istruttori in Attività Parascolastiche; tutor di sede corsi di formazione; puericultori, logopedisti, fisioterapisti; psicologi e psicoterapeuti l'orario settimanale è di 36 ore di lavoro effettivo estendibili a 40 ore;
Per docenti scuola dell'infanzia, insegnanti di sostegno scuola dell'infanzia e modelli viventi: l'orario settimanale è di 36 ore di lavoro effettivo estendibili a 38 ore;
Per il personale docente scuole primarie e secondarie l'orario settimanale è 27 ore di lavoro effettivo estensibili a 35 ore;
Per i docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni in obbligo scolastico; Docenti in Corsi di Preparazione agli Esami; Docenti in Corsi liberi d'Arte e di Cultura varia ;Docenti in Corsi di Istruzione Professionale; Docenti In Corsi di Lingue; Docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni; Docenti delle Accademie; Docenti in Corsi di Formazione Insegnanti; Docenti delle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori; Docenti dei Corsi di Specializzazione Post-diploma; Docenti in Scuole e Corsi Post - secondari; Docenti in Istituti Para-Universitari; Docenti degli Istituti Superiori di Cultura e Formazione l'orario settimanale è di 29 ore di lavoro effettivo estendibili a 35 ore;
Il tempo pieno annuale si calcola moltiplicando l'orario effettivo settimanale per 52 settimane.
Il lavoro può essere suddiviso in turni variabili settimanalmente.
La direzione dell'istituto può modificare l'orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione.
Le ore settimanali non possono comunque mai superare le 48 ore.
Il cambiamento di turno deve essere comunicato al lavoratore almeno con 48 ore di preavviso.
[…]
La settimana lavorativa è, per tutti, dal lunedì al sabato.
[…]
Per lavoro effettivo si intende un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedi art. 8 c. 3 d.lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiore a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'istituto.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo.
Nei limiti dell'organizzazione dell'istituto, l'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale. L'ora di lezione corrisponde a 60 minuti.
Eventuali lezioni di durata inferiore vengono calcolate proporzionalmente ai fini della retribuzione.

Art. 22 Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l'art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di trenta minuti. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.

Art. 23 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro prestato nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro notturno si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 66/2003 e successive modificazioni. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Art. 24 Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3 d.lgs. 66/2003. Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. […]
In alternativa alla maggiorazione possono essere concordati tra le parti dei riposi compensativi.

Art. 27 Riposo settimanale
Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore, di norma coincidente con la domenica ma nulla esclude che esigenze di servizio possano giustificare la fruizione del riposo in altro giorno.

Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 29 Infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall'art. 1 d.p.r. 1124/65. L'obbligo è esteso anche ai lavoratori a progetto.
Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria Inail, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l'infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all'istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso. Il lavoratore deve fornire all'istituto idonea documentazione medica attestante l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
[…]

Art. 31 Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal DLgs 151/01 e DLgs 80/15, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.

Art. 32 Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempre che le cure siano connesse all'infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente (d.lgs. 509/88 art. 10 che ha modificato l'art. 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).

Art. 37 Permessi per lavoratori disabili
I lavoratori maggiorenni affetti da handicap grave possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti di due ore o, in alternativa, di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni fruibili continuativamente oppure con richiesta di mezze giornate di permesso (art. 33 l. 104/92 poi modificato dalla legge 53/2000).

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 40 Licenziamento e dimissioni

[…]
Il licenziamento del dipendente non può avvenire che per giusta causa e/o giustificato motivo. Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nonché dell'obbligo di non concorrenza, impartire ripetizioni private agli alunni dell'istituto, gestire e coordinare l'attività didattica in scuole concorrenti;
e) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell'istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
[…]
h) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all'Istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R.;
[…]
l) in caso di eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e reiterati, tali da creare un reale disservizio al regolare funzionamento dell'istituto o frazionamenti dell'attività didattica che la rendono di fatto discontinua o non proficua;
m) inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
[…]
q) azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un disservizio all'istituto e per i quali il dipendente ha già ricevuto tre richiami scritti;
r) reiterazione di note negative e gravi sul comportamento e/o sulle modalità didattiche segnalate dagli studenti attraverso le schede di valutazione;
[…]

Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
A) Regolamento Interno
Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori, anche a mezzo di affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, e reso disponibile per la consultazione. Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate. L'inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
B) Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:
a) esplicare le mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) rispettare l'orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento Interno dell'istituto;
[…]
g) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
[…]
C) Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base;
• sospensione da lavoro e da retribuzione fino a massimo 10 giorni di effettivo lavoro.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
1) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
[…]
6) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda;
7) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'istituto;
8) reiterazione di note negative e gravi sul comportamento e/o sulle modalità didattiche segnalate dagli studenti attraverso le schede di valutazione.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
[…]