Tipologia: Accordo
Data firma: 21 luglio 2000
Parti: Epat, Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Torino
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

1. Relazioni sindacali
2. Osservatorio
3. Mercato del lavoro
3A Contratti di formazione lavoro
3B Apprendistato

 

3C Contratti a termine - Stagionalità
4. Formazione professionale
5. Rapporti di lavoro a tempo parziale
6. Convenzioni occupazionali
Allegati


Verbale di accordo

In data 21/07/2000 in Torino, Via Massena 20, presso la sede dell’Epat di Torino, tra l’Epat […], la Federalberghi […], la Faita […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], si è stipulato il presente accordo valido per la Provincia di Torino.

1. Relazioni sindacali
A seguito di ampio confronto sui problemi del settore e sui riflessi degli stessi nei confronti delle imprese, dell’occupazione e dei lavoratori impiegati, le parti hanno convenuto sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete utili alla graduale soluzione dei problemi individuati.
Le parti, quindi, anche al fine di verificare l’efficacia dei propri interventi e perché essi siano coerenti ed appropriati con le dinamiche ed esigenze settoriali, sia della componente imprenditoriale che del lavoro, periodicamente o comunque ogni qualvolta una delle parti lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta, effettueranno incontri per esaminare congiuntamente le evoluzioni strutturali, lo sviluppo e le prospettive, le esigenze dì riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione e le innovazioni tecnologiche.
Tali confronti tenderanno a produrre intese utili ad interventi comuni sui processi di trasformazione, anche agendo all’interno e nei confronti degli organismi istituzionali affinché tali azioni siano di supporto alle linee ed alle strategie settoriali che le parti avranno comunemente definito.
Le parti, inoltre, dovranno orientare la struttura e la qualità dell’occupazione, nonché favorire la tutela professionale del lavoratore ed il rispetto della legalità da parte delle Imprese.
Le parti riconoscono peraltro la comune esigenza di dare piena operatività all’Ente Bilaterale Lavoro Turismo, costituito con competenza sul territorio della Provincia di Torino.
Ribadiscono la volontà di dare esecuzione alle finalità statutarie dell’Ente in materia di formazione e qualificazione professionale, sostegno al reddito ed osservatorio del mercato del lavoro.
In tale contesto ritengono peraltro di avvalersi dello stesso per quanto necessario, come comune strumento operativo, al fine di dare esecuzione a quanto dalle parti convenuto nel presente ed in futuri accordi su materie di rilevante interesse per il settore.

2. Osservatorio
Al fine di sviluppare confronti costruttivi sulle materie sopra identificate, quindi basati su cognizioni comuni e reali e dei fenomeni settoriali, nonché di far corrispondere il più possibile la domanda con l’offerta di lavoro, favorendone l’incontro con azioni di orientamento e formazione professionale a tutto vantaggio dell’occupazione e dei bisogni dell’impresa, le parti concordano sulla necessità di far riferimento a stessi dati di conoscenza di rilevazione univoca.
A questo scopo convengono di dotarsi di uno strumento di rilevazione di dati indicato dalle parti e gestito dall’Ente Bilaterale Lavoro Turismo, sui rilevamenti del quale orienteranno i futuri interventi.

3. Mercato del lavoro
Nell’ambito del ruolo di orientamento che le parti intendono svolgere, per favorire l’incontro ottimale tra la domanda e l’offerta, anche ricercando e formando le professionalità richieste dal settore, nel duplice fine di cogliere tutte le opportunità occupazionali presenti e rendere più fluido il mercato del lavoro evitando distorsioni determinate da:
• Eccessiva valorizzazione economica delle poche professionalità attualmente sul mercato;
• ricorso eccessivo a prestazioni straordinarie;
• forme improprie e precarie di lavoro;
le parti ritengono elemento essenziale verificare i requisiti e le modalità occorrenti per l’autorizzazione dell’assunzione di lavoratori con contratti di:
Formazione e Lavoro;
Apprendistato;
Stagionalità - tempo determinato.
Le parti in sede di Ente Bilaterale Lavoro concordano le assunzioni con i suddetti contratti nel rispetto di quanto previsto nel presente accordo.

3A Contratti di formazione lavoro
Per le aziende appartenenti ai settori merceologici e categorie, con l’esclusione delle Imprese di Viaggi e Turismo, comprese nella sfera di applicazione del contratto del Turismo, si concorda quanto segue:
la finalità specifica del presente articolo è quella di realizzare uno strumento trasparente e rapido per un qualificato ed efficace utilizzo dei contratti di formazione e lavoro per la pluralità delle aziende interessate rispondendo a quanto previsto dal CCNL del Turismo e dalla vigente normativa per le diverse figure professionali da inserire in attività.
Pertanto le parti convengono nel presente accordo una regolamentazione utile all’approvazione dei progetti di Formazione Lavoro allo scopo di facilitare l’assunzione dei giovani ed assicurare loro:
• un’adeguata formazione, finalizzata all’acquisizione di professionalità conforme alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati;
• una congrua garanzia di occupazione.
[…]
Piano di formazione
Le aziende che intenderanno avvalersi degli effetti del presente accordo per l’assunzione dei contratti di formazione e lavoro, dovranno almeno attenersi ai seguenti criteri formativi essenziali:
• apprendimento pratico e teorico dei lavori attinenti la mansione per la quale il lavoratore è in formazione;
• apprendimento delle relative procedure amministrative;
• rapporto con l’utenza ai fini del servizio;
• normativa del lavoro: leggi e CCNL, contratti collettivi Territoriali, disciplina del rapporto di lavoro;
• norme igienico-sanitarie;
• norme di prevenzione ambientali e antinfortunistiche (L. 626/94).
Procedura per la richiesta dei contratti di formazione
Le aziende che intendono assumere Contratti di Formazione dovranno far pervenire i progetti per il loro esame ed ai fini dell’approvazione alla sede dell’Ente Bilaterale Lavoro Turismo.
ì progetti saranno esaminati dalle parti se presentati come da schema allegato e se conformi al piano formativo indicato al punto precedente.

3B Apprendistato
Al fine di incentivare l’occupazione dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni (fascia di età nella quale di norma è consentito l’apprendistato) ed anche allo scopo di un maggior utilizzo dell’istituto in questione ritenuto di primo piano per una soddisfacente formazione professionale, le parti convengono di rimuovere il vincolo numerico di proporzionalità previsto dal CCNL del settore Turismo tra i lavoratori qualificati ed apprendisti.
In deroga all’art. 42 primo comma del CCNL Settore Turismo le parti convengono di stabilire che ii numero degli apprendisti in ogni impresa non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni lavoratore non apprendista.
Si considerano lavoratori non apprendisti anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso, nonché gli imprenditori, i loro familiari ed i coadiuvanti che, non saltuariamente, operino in azienda.
Viene consentita la stipula di contratti d’apprendistato anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Le parti, avendo valutato che nei settori del Turismo nell’area Provinciale di propria competenza, esiste un’esigenza di più articolata ed ampia professionalità richiedente un più esteso periodo di apprendistato, ammettono la possibilità di incrementare di un anno il periodo d’apprendistato ammesso dal CCNL del Turismo fermo restando le qualifiche per le quali è ammesso.
Le aziende che ritengano che le caratteristiche professionali per le quali occorre formare l’apprendista richiedano di utilizzare il periodo eccedente d’apprendistato, dovranno presentare richiesta alle parti presso l’Ente Bilaterale Lavoro Turismo, specificando le caratteristiche della figura professionale.
Le parti, in sede di Ente Bilaterale Lavoro Turismo, verificata la sussistenza dei requisiti legati alla particolare complessità della figura professionale, stipuleranno uno specifico accordo aziendale che legittima l’ispettorato del Lavoro al rilascio della relativa autorizzazione.
In tale accordo dovrà essere prevista la conferma a tempo indeterminato del 50% degli apprendisti che saranno assunti tramite esso e/o che saranno assunti e/o già in forza per autorizzazione diretta dell’ispettorato del Lavoro.
In caso di assunzione di un apprendista, poi non confermato, l’Azienda dovrà confermare il secondo apprendista cronologicamente assunto oppure in caso di più apprendisti successivamente assunti compensarlo perché la percentuale venga rispettata.
Quanto sopra anche nello spirito del disposto di cui all’art. 21 della legge 56/87 e nel rispetto delle deroghe in materia previste dal CCNL Turismo alla contrattazione integrativa territoriale ed aziendale.
La richiesta andrà presentata secondo lo schema (allegato “B”).

3C Contratti a termine - Stagionalità
Per le autorizzazioni delle richieste d’assunzione in Contratto a Termine di brevissimo periodo, comprese quelle previste dall’art. 23 lettera 3 legge 56/1978, rese necessarie da giornate di attività straordinaria dovuta a: manifestazioni, fiere, feste cittadine ed eventi simili, non si terrà conto dei limiti di periodo e percentuali predefinite.
Per quanto riguarda le attività esclusivamente stagionali, intendendosi per tali quelle che osservano durante l’anno un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi di non attività, le parti, verificate tali condizioni, autorizzeranno con specifico accordo aziendale l’assunzione con Contratto a Termine del personale complessivamente necessario al periodo di operatività dell’azienda, in deroga alla percentuale prevista dal CCNL vigente e senza ulteriori limiti predefiniti.
In riferimento ed applicazione dell’art. 23 della legge n° 56 del 28.02.1987 le parti concordano sulla possibilità delle aziende di richiedere contratti a termine per periodi non inferiori ad 1 mese e non superiori a 11 mesi qualora si verifichino eventi comunque determinanti una maggiore attività aziendale non sopperibile con organico, di varie forme, a tempo indeterminato, ivi compresa la casistica di cui all’art. 62 CCNL.
[…]