Tipologia: CPL
Data firma: 17 maggio 2005
Validità: dal 01.06.2005
Parti: Assvigilanza/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fiscat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA-RSU
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Foggia
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2 Relazioni sindacali, diritti di informazione-formazione
Art. 3 Appalti e garanzie occupazionali
Art. 4 Organizzazione del lavoro
Art. 5 Assistenza legale
Art. 6 Indennità di teste
Art. 7 Salute e integrità fisica
Art. 8 Formazione professionale
Art. 9 Acquisto arma
Art. 10 Regolamento della guardia giurata
Art. 11 Ferie
Art. 12 Lutto famigliare
Art. 13 Nascita d’un figlio

 

Art. 14
Art. 15 Indennità
Art. 16 Ticket
Art. 17 Esercitazioni
Art. 18 Lavoro fuori sede e uso del mezzo proprio
Art. 19 Ritiro patente
Art. 20 Polizza integrativa e assicurativa
Art. 21 Premio di produzione
Art. 22 Pagamento delle retribuzioni
Art. 23 Equipaggiamento e divise
Art. 24 Decorrenza e durata
Art. 25 Condizioni di miglior favore
Allegato


Contratto integrativo provinciale ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 08/01/2002 da valere per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, cooperative e consorzi operanti in Foggia e provincia.

Il giorno 17 del mese di maggio dell’anno 2005, nella sede della Provincia di Foggia - Servizio Politiche del Lavoro […] si è proceduto alla ratifica del Contratto Integrativo Provinciale del Settore Istituti di Vigilanza Privata operanti in Foggia e provincia stipulato: tra gli istituti di vigilanza della provincia di Foggia, rappresentati: dall’Associazione “Assvigilanza”/Confcommercio […], Confcommercio […] e le Segreterie Provinciali di: Filcams Cgil […], Fiscat Cisl […], Uiltucs Uil, […], altresì presenti RSA-RSU aziendali […]
Il presente Contratto Integrativo Provinciale da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza, Cooperative e Consorzi operanti nella provincia di Foggia ex art. 10 CCNL 8 gennaio 2002

Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente contratto collettivo integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della provincia di Foggia tra gli istituti, i consorzi e le cooperative di vigilanza, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente.
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi, fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, quelle del Contratto Nazionale di Lavoro vigente e dei Contratti Integrativi Provinciali precedenti.

Art. 2 Relazioni sindacali, diritti di informazione-formazione
Le parti intendono perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali, sia a livello territoriali che aziendale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità. Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali esisterti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi. Le parti esprimono viva preoccupazione circa la possibile evoluzione occupazionale nel settore in relazione alle scelte degli istituti bancari e delle maggiori utenze, in ragione delle quali deriva l’esigenza di porre particolare attenzione, da parte dei soggetti firmatari, sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'occupazione.
L'attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità nonché essere competitiva sotto il profilo dei costi.
Le parti si propongono, altresì, di intervenire, qualora se ne dovesse presentare la necessità, nelle sedi opportune ( sia associative che istituzionali) al fine di evitare crisi strutturali del settore e concorrenzialità esasperata. Le parti ritengono contraddittorio con le scelte sulle quali si è qui convenuto il rilascio di nuove licenze per l'esecuzione dei servizi di vigilanza, di trasporto e scorta valori e di ricezione di allarme a mezzo di centrali di ascolto, anche a fronte della affermazione di comportamenti non conformi alla legalità nel mercato del lavoro del settore.
Sempre a questo riguardo le parti convengono sulla necessità di attivarsi affinché vengano repressi i comportamenti delle organizzazioni che offrono e svolgono prestazioni del tutto simili a quelle regolate e sanzionate dal T.U.L.P.S., senza essere munite della indispensabile licenza di P.S., camuffando detti servizi come fossero di custodia o portierato.
Le parti si impegnano ad istituire un Organismo Paritetico Territoriale, composto da 6 componenti effettivi e 6 supplenti per ciascuna parte, da accreditare in Prefettura ed avente lo scopo di:
- vigilare circa la corretta applicazione del CCNL, del Contratto Integrativo Provinciale e delle Tariffe di Legalità;
- denunciare alle autorità competenti (Prefettura e Questura) eventuali abusi da parte di istituti di vigilanza che sconfinano in territori non autorizzati;
- definire iniziative relative alla formazione e riqualificazione professionale, la cui attuazione viene demandata allo stesso Organismo bilaterale, in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti, tenendo conto delle previsioni dell’U.E., di quelle nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie;
- realizzare l'analisi e la ricerca di possibili soluzioni dei problemi propri del settore con particolare riferimento alla sicurezza e alla qualità del servizio;
- effettuare la raccolta dei dati quali: numero delle licenze ,delle guardie particolari giurate e delle possibili utenze e predisporre con periodicità almeno annuale un elaborato da inoltrare ed illustrare alle competenti autorità;
- intervenire, in tutte le opportune sedi, affinché vengano represse, in quanto illecite, le attività di vigilanza e custodia che rappresentano una concorrenza sleale, scorretta e non autorizzata se svolte in assenza della indispensabile licenza ex art. 134 e seg.ti del T.U.L.P.S. verificare e monitorale quanto previsto al successivo art. 3 del presente contratto.
L'Organismo Paritetico Territoriale avrà sede presso … di Foggia.
Le parti dovranno designare i propri membri e notificare alle proposte autorità competenti (Prefettura, Questura, Servizio Politiche del Lavoro e Servizio Ispezione del Lavoro, ecc.) la costituzione e i compiti dell'organismo. […]

Art. 4 Organizzazione del lavoro
L'organizzazione del lavoro deve essere uniformata, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai seguenti criteri:
■ equa distribuzione fra il personale dei carichi e ritmi di lavoro;
■ salvaguardia della incolumità del dipendente in servizio;
■ qualità del servizio prestato all'utente.
Le modalità di attuazione di quanto stabilito nel presente articolo saranno anche ispirate a criteri obiettivi che salvaguardino le peculiari esigenze dei servizi prestati e degli istituti contrattuali e dovranno consentire di organizzare gli orari di lavoro, avendo anche riguardo per fattori quali l'anzianità anagrafica del personale, le attitudini individuali e le peculiarità obiettive dei servizi considerati e qua t'altro saranno congiuntamente stabilito in sede aziendale.

Art. 7 Salute e integrità fisica
Le parti, vista la necessità di tutelare l'integrità dei propri dipendenti, si attiveranno affinché sui posti fissi e mobili., i lavoratori vengano dotati di attrezzature idonee per lo svolgimento del proprio lavoro e per la piena applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Regolamento della guardia giurata
All'atto dell'assunzione, unitamente all'equipaggiamento, l'Azienda consegnerà alla guardia nuova assunta il regolamento interno aziendale per consentire al lavoratore di conoscere tutte le disposizioni dell'Azienda inerenti il servizio cui viene attenersi specie in relazione alle vigenti norme di P.S.