Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale
Data firma: 10 dicembre 2007
Validità: 01.12.2007 - 31.11.2012
Parti: Unione Generale dei Commercianti e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-TDS, Messina
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Sfera di Applicazione
Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Orari commerciali e Calendari annuali delle deroghe
Art. 3 - Disposizioni particolari in tema di deroghe
Art. 4 - Elemento provinciale
Art. 5 - Lavoro festivo
Art. 6 - Erogazione economica di secondo livello
Art. 7 - Fondo pensione integrativa
Art. 8 - Malattia ed Infortunio

 

Art. 9 -Trattamento di malattia e infortunio
Art. 10 - Part-time
Art. 11 - Contratti a tempo determinato
Art. 12 - Apprendistato
Art. 13 - Banca Dati dei lavoratori del commercio
Art. 14 - Decorrenza - Durata - Applicazione
Art. 15 - Osservatorio Mercato del Lavoro
Art. 16 - Organismi a cui recapitare il Contratto Integrativo Territoriale
Allegato fac-simile Contratto individuale a t.d.


Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Messina Terziario Distribuzione Servizi

Addì 10 dicembre 2007 presso la sede dell’Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina, tra l’Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina […] e la Fisascat-Cisl di Messina […], la Filcams-Cgil di Messina […], la Uiltucs-Uil [..]
Visto
• il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993,
• il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi,
• il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001,
• l'art. 5 e successivi Sezione Prima del CCNL 02 luglio 2004, sulla contrattazione territoriale;
• gli accordi integrativi Provinciali vigenti del 06 ottobre 2004, del 28 luglio 2005 e il 23 maggio 2007, nonché di quelli precedenti;
in forza di quanto sopra, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale per aziende e dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, a valere per il territorio di Messina e provincia.

Sfera di Applicazione
- Con riferimento alla definizione degli assetti contrattuali di cui al citato Protocollo di luglio 1993, le parti convengono che l’applicazione del presente Contratto, definito ai sensi del CCNL Terziario e con le modalità ivi richiamate, è funzionale alla fruizione dei benefici derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 (fiscalizzazione degli oneri sociali) e successivi.
- Pertanto si ritengono fondamentali per l’applicazione degli strumenti e degli istituti quivi definiti e richiamati:
o il versamento dei contributi previsti a favore dell’EBT di Messina dal vigente CCNL e dagli accordi territoriali stipulati in precedenza o che saranno stilati in futuro;
o i contributi di assistenza contrattuale, per la parte a carico delle aziende e dei lavoratori.
Nell’ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Terziario, nonché il presente Contralto Integrativo Territoriale e Accordi Provinciali, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.
Le aziende che decidessero di non aderire all’EBT ferma restando la disposizione del CCNL e degli accordi Territoriali vigenti, che prevede la corresponsione ai propri dipendenti in busta paga delle quote a carico delle aziende e di pertinenza all’EBT stesso, non potranno ottenere i benefìci previsti dal presente contratto in materia di gestione bilaterale.

Premesso che
- le parti sono consce della debolezza dell’economia del territorio, sia nella città capoluogo che nella provincia, per la mancata realizzazione di scelte strategiche, in grado di individuare un diverso progetto di sviluppo e di evoluzione sociale ed economica.
- le parti si rendono consapevoli dello stato di difficoltà in. cui versano le aziende del terziario a causa del calo dei consumi, della forte concorrenza delle province limitrofe, della concorrenza sleale di chi disattende norme e contratti;
- le parti prendono atto inoltre della grave crisi occupazionale del settore, del sempre diffuso ricorso al lavoro irregolare, ed alla estrema difficoltà della ricollocazione del personale in mobilità o comunque uscito dal mercato del lavoro;
- le parti dichiarando comune l’intendimento di conseguire il rilancio economico del settore, si impegnano a realizzare i progetti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Conseguentemente, le Parti concordano:
- di individuare le azioni positive in grado di promuovere l’incremento dell’occupazione;
- di promuovere la corretta applicazione dei livelli di inquadramento rispetto alle mansioni realmente effettuate;
- di investire sulla formazione permanente degli addetti, promuovendo concordemente tra le parti e/o attraverso l’EBT, idonei piani formativi;
- il rispetto dei livelli di contrattazione attualmente previsti dall’accordo del 23 luglio 1993 e del CCNL 02 luglio 2004;
- di far sì che per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all’applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, e del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, si proceda al tentativo di conciliazione secondo le norme e le modalità previste dagli accordi provinciali vigenti, individuando nell’Ente Bilaterale del Terziario la sede più idonea;
- di attivarsi per ridurre la burocrazia nelle assunzioni e costituire presso l’Ente Bilaterale Territoriale l’anagrafe dei lavoratori disoccupati e/o in mobilità;
- di sollecitare le istituzioni all’approvazione di un accordo quadro provinciale per l’individuazione e la regolamentazione delle aziende del settore dei servizi;
- di chiedere la piena applicazione dell’art. 5 della L.R. 28/99 inerente la programmazione della rete distributiva con l’attivazione di quanto necessario per sostenere l’impegno delle aziende di settore, coinvolgendo nella stesura le parti datoriali e le OO.SS. dei lavoratori;
- di chiedere l’attivazione di piani urbanistici provinciali e comunali improntati al sostegno di tutte le attività Commerciali, coinvolgendo le OO.SS, e le parti Datoriali nella stesura degli stessi;
Le parti, alla luce della possibilità che le aziende hanno di utilizzare le deroghe previste dalla norma, per quanto concerne le aperture domenicali e festive, che in taluni periodi dell’anno comportano l’apertura delle aziende in rutti i sette giorni della settimana, oltre alla soppressione della chiusura infrasettimanale, ritengono necessaria le revisione dell’art. 13 della L.R. 28/99, con l’individuazione dei parametri minimi per la dichiarazione di “comune ad economia prevalentemente turistica o città d’arte”.
Le parti ritengono necessario un maggior impegno nella divulgazione della cultura del rispetto che si deve nei confronti dei collaboratori delle aziende ed una rinnovata attenzione nei confronti delle tematiche degli orari di lavoro e dei riposi settimanali dei lavoratori dipendenti.

Art. 1 - Relazioni sindacali
A seguito di una attenta valutazione delle diverse problematiche del terziario, le parti concordano sulla necessità di migliorare le relazioni che già intercorrono tra loro al fine di sviluppare azioni positive tangibili in favore delle imprese e dei lavoratori. Si conviene di sviluppare periodici incontri trimestrali su temi centrali quali:
- l’andamento dell’economia nella Provincia di Messina,
- i riflessi sul terziario e sui servizi,
- il mercato del lavoro,
- gli orari e le deroghe previste dalle norme vigenti,
- i rapporti tra le parti sottoscriventi il presente accordo e gli Enti Locali e/o Istituzionali di riferimento,
- quant’altro attenga alla contrattazione di secondo livello e comunque ai rapporti tra le aziende ed i lavoratori dipendenti
Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti stipulanti il presente Contratto Integrativo.
Le parti convengono sull’obbligo dell'osservanza di quanto disposto nel presente Accordo Integrativo nonché di quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento dell’EBT e negli Accordi stipulati in precedenza e successivamente alla costituzione dell’EBT di Messina, oltre a quanto disposto nei CCNL vigenti e le loro successive integrazioni e/o modifiche.
Le parti convengono sull’opportunità di incentivare la presenza dell’EBT nella realtà territoriale e di promuovere quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo.

Art. 2 - Orari commerciali e Calendari annuali delle deroghe
Vista la normativa in vigore, in particolare la L.R. 28 del 22/12/1999 e le successive modificazioni che attribuiscono in particolare con gli arti 12 e 13 alle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, capacità di rappresentanza ed intervento nell’ambito degli incontri promossi dalle Amministrazioni Locali, in ossequio anche a quanto previsto nel CCNL.
Alla luce del ruolo e compito dell’EBT previsto nel CCNL le parti convengono che per quanto concerne orari e calendari annuali per le aperture in deroga degli esercizi commerciali, ed ogni altro tema di interesse comune, saranno svolte indagini conoscitive ed azioni di verifica sui risultati che di anno in anno si saranno registrati sul territorio.
Le parti auspicano che le Amministrazioni Locali tengano conto, non solo formalmente, delle determinazioni che saranno portate alla loro attenzione dalle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti in linea con le previsioni normative di cui alla citata L.R. 28/99.

Art. 3 - Disposizioni particolari in tema di deroghe
Le parti nell’ambito dei rispettivi ruoli ritengono necessario richiamare l’attenzione delle Amministrazioni Comunali, sull’inopportunità di modificare in corso d'anno il calendario stilato, in quanto le modifiche via apportate, per soddisfare singole richieste e situazioni non generalizzate, sono in contrasto con lo spirito ed i contenuti della L.R. 28/99.

Art. 11 - Contratti a tempo determinato
Vista la Legge 28 febbraio 1987, n, 56, art. 23,1 comma, e successive;
Visto il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 02 luglio 2004;
Si concorda quanto segue:
Le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e gli accordi provinciali, potranno stipulare contratti a termine nel periodo giugno - ottobre e dicembre - gennaio, della durata non inferiore a 78 gg. (Dl. 86/88 bis) e non superiore a 120 gg.
[…]
I contratti a tempo determinato vanno preventivamente presentati all’EBT.

Art. 12 - Apprendistato
Visto l’accordo quadro sull'apprendistato tra l’Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina e le OO.SS.
Le imprese si impegnano a far completare a tutti gli apprendisti il periodo di formazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo. […]

Art. 15 - Osservatorio Mercato del Lavoro
In assenza di un modello di rilevazione della produttività locale del settore terziario, le parti convengono di delegare all’Osservatorio Provinciale, istituito ai sensi dell’art. 3 comma a) dello Statuto dell’Ente Bilaterale del Terziario di Messina, il compito di analizzare la situazione economica, strutturale e sociale del settore sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:
• la composizione ed evoluzione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali delle aziende;
• la composizione ed evoluzione dimensionale dei comparti;
• la composizione dell'occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali;
• la composizione e l’evoluzione delle forme di occupazione atipiche nei comparti;
• i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
• le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio;
• lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l’opportunità di eventuali loro modifiche;
I risultati di tale analisi, alla luce della diffusa presenza di lavoratori non regolarmente iscritti nei libri matricola delle aziende, verranno vagliati dalle parti, allorché si incontreranno per effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali e delle sue prospettive, dei processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei, nonché le prevedibili evoluzioni degli stessi.
In seguito a tale analisi, che sottolinea il carattere sperimentale dell’intesa, verranno individuati i risultati positivi/negativi derivanti dalla combinazione degli indicatori sopra menzionati.