Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 18 ottobre 1999
Validità: quadriennio 1999/2002
Parti: Atahotels e RSU/Fisascat-Cisl
Settori: Commercio-Turismo, Naxos Beach Hotel & Club Parco
Fonte: fisascat.it

 

Sommario:

 

Premesso
Art. 1 - Relazioni Sindacali
Art. 2 - Diritto di precedenza
Art. 3 - Lavoro a tempo parziale

 

Art. 4 - Definizione ed applicazione del premio di risultato
Art. 5 - Decorrenza e durata dell'accordo integrativo
Allegato


Accordo integrativo aziendale aggiuntivo del contratto aziendale del 23.4.1999 Atahotels spa Naxos Beach Hotel & Parco

Il giorno 18.10.1999 presso il complesso Naxos Beach di Giardini si sono incontrati […]la Direzione dell'Atahotels spa e la RSU del Naxos Beach Hotel & Club Parco […] assistita dalla Fisascat-Cisl […]

Premesso
- che la RSU in data 16 agosto 1999 ha richiesto un incontro alla Direzione Aziendale per definire un accordo in coerenza con quanto concordato il 23 aprile 1999;
Ciò premesso le parti hanno convenuto:

Art. 1 - Relazioni Sindacali
Con cadenza trimestrale la Direzione aziendale e la RSU effettueranno un esame congiunto dei dati relativi al movimento della clientela registrata nel periodo ed alle previsioni per il trimestre in corso.
Negli incontri di cui sopra saranno forniti alla RSU i dati consuntivi relativi ai ricavi, al numero delle presenze clienti e del costo del personale mentre mensilmente verranno forniti i dati relativi all'utilizzo del personale extra, delle prestazioni straordinarie e dei riposi di conguaglio non goduti così come rappresentati negli schemi allegati.
La Direzione aziendale informerà preventivamente la RSU su eventuali progetti di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che abbiano diretta influenza sui livelli occupazionali.
La RSU potrà affiggere testi e comunicati inerenti argomentazioni sindacali, previa comunicazione alla Direzione aziendale, in appositi spazi che la Direzione aziendale predisporrà in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva.

Art. 3 - Lavoro a tempo parziale
Il personale a tempo parziale impiegato in azienda non potrà superare la percentuale del 15% dell'intera forza lavoro. Nel primo trimestre accordi specifici potranno derogare da detta percentuale.
Per i lavoratori a tempo parziale con prestazione giornaliera non superiore a 4 (quattro) ore di lavoro l'attività si svolgerà su turno unico.
In relazione all'esigenza connessa alla pulizia degli alloggi per la clientela, ovvero alla necessità che le predette operazioni debbano esaurirsi entro le ore 14,00 per non disturbare il riposo pomeridiano del cliente, le cameriere espleteranno la loro attività a tempo parziale ed è pertanto convenuto che le stesse sono escluse dal limite percentuale sopra indicato. Per le stesse, e con esclusione di quelle assunte a rinforzo dell'organico per far fronte alla intensificazione della attività lavorativa e per l'incremento qualitativo dell'offerta dei servizi, viene precisato che l'orario settimanale sarà di minime 24 (ventiquattro) ore.