Tipologia: Accordo
Data firma: 13 gennaio 2004
Parti: Fise e Ugl Igiene ambientale
Settori: Servizi, Igiene ambientale
Fonte: CNEL

Sommario:

  1. Retribuzione e sue definizioni.
2. Indennità conduttore/manutentore di 5° livello - Area Impianti addetto a turni continui e avvicendati con compiti di guida e controllo.
3. Premio annuo per la qualità della prestazione ex Norma transitoria, art. 49, CCNL 2.8.95.
4. Tredicesima mensilità.
5. Quattordicesima mensilità.
6. Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti da lavoro.
A. Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
B. Indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI)
  C. Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili
D. Indennità per lavaggio indumenti e spesa media annua pro-capite
7. Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro
8. Infortunio sul lavoro.
9. Servizio di reperibilità e relativo trattamento economico.
10. Forme del rapporto di lavoro.
11. Stesura testo CCNL vigente.
Allegato al punto 3). Contrattazione integrativa - Compenso per la qualità della prestazione.

Verbale di accordo

Addì, 13 gennaio 2004 tra Federazione Imprese di Servizi (Fise) e OS Nazionale Ugl Igiene ambientale nell'ambito del rinnovo del CCNL 2.8.95, avviatosi con la stipulazione dei Protocolli d'intesa 9.4.02 e 11.7.02, nonché degli Accordi 30.4.03 e 15.7.03, è stato sottoscritto il presente Verbale di accordo.

6. Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti da lavoro.
A decorrere dall'1.1.04, l'art. 21, lett. r), e l'art. 22, CCNL 2.8.95, sono sostituiti dal seguente articolo:
"A. Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
1) La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di DPI individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni, sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.
2) Fermo restando quanto disposto dall'art. 43 (Obblighi del datore di lavoro) e dall'art. 44 (Obblighi dei lavoratori) del titolo IV, D.lgs. n. 626/94, in particolare:
(a) il datore di lavoro, individuati nel piano di valutazione dei rischi - con riferimento alle specifiche attività aziendali - tutti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), ivi compresi gli indumenti da lavoro (quali, ad esempio, in quanto previsti dal piano predetto: mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute, ecc.):
(1) fornisce preventivamente al lavoratore istruzioni comprensibili e informazioni adeguate per l'uso del DPI, ivi comprese quelle concernenti i rischi dai quali il DPI lo protegge;
(2) assicura una formazione adeguata per l'uso corretto del DPI;
(b) il lavoratore:
(1) utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e ne cura la buona conservazione;
(2) non apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;
(3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione.

B. Indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI)
1) In relazione al piano di valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di scarsa visibilità l'azienda ha l'obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza.
2) I lavoratori di cui al comma 1 sono coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono obbligati ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi autonomi ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione di luce diurna e notturna.
3) Le caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo dei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad alta visibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al Decreto Ministero lavori pubblici 3.6.95 (GU 27.7.95 n. 174).
4) Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (DPI) ai sensi dell'art. 40, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni.
5) Rientrano altresì tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche.

C. Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili
1) Gli indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa - che non sono, pertanto, individuati espressamente nel piano di valutazione dei rischi come DPI - sono forniti dall'azienda ai lavoratori in uso gratuito, con facoltà di richiederne la restituzione all'atto della fornitura di ogni nuova, specifica dotazione.
2) I lavoratori sono tenuti a curare l'uso appropriato e la buona conservazione degli indumenti da lavoro loro assegnati.
3) Al personale operaio è assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI:
a) a consumo:
- tute, stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
- tute e stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di impianti, per gli addetti alle officine;
b) ogni anno:
- 2 paia di scarpe, 1 estivo e 1 invernale;
c) ogni 2 anni:
(1) 3 abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria dell'azienda, per il personale addetto ai servizi esterni;
(2) 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria nell'azienda, per il personale addetto alle officine e alle diverse tipologie di impianti;
Per abito da lavoro estivo si intende: berretto; pantalone; maglietta o camicia; per abito da lavoro invernale si intende: berretto; pantalone, camicia o maglia;
d) ogni 3 anni:
- 1 impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
e) ogni 5 anni:
- 1 giacca a vento per gli autisti.
4) Al personale impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni è assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI:
(a) ogni anno: 2 paia di scarpe di cui 1 estivo e 1 invernale
(b) ogni 3 anni: 1 impermeabile
(c) ogni 5 anni: 1 giacca a vento
5) Al personale impiegatizio addetto agli impianti sono forniti idonei indumenti da lavoro, se già non ricompresi tra i DPI.
6) La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla presente lett. C) non può, in ogni caso, essere sostituita da benefici economici di corrispondente valore.

D. Indennità per lavaggio indumenti e spesa media annua pro-capite
1) Al personale di cui ai commi 3) e 5) della precedente lett. C) continua ad essere corrisposta l'indennità per lavaggio indumenti di cui all'art. 21, lett. r), CCNL 2.8.95. Tale indennità è pari ad € 0,26 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, ed è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, mentre non è computabile nel trattamento di fine rapporto (TFR).
2) Per la fornitura degli indumenti da lavoro di cui alle lett. B) e C) del presente articolo, è a carico dell'azienda la spesa media annua 'pro capite' in relazione alle diverse tipologie e ai differenziati periodi di assegnazione del vestiario stesso.
Dall'1.1.03 l'importo di tale spesa è pari a € 291,65, al netto dell'Iva.
L'entità della spesa predetta sarà aggiornata con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
3) La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla lett. C) è oggetto di intesa a livello aziendale, secondo quanto previsto all'articolo relativo alla contrattazione aziendale di tipo normativo di cui al documento "Il sistema di relazioni sindacali e gli assetti contrattuali" allegato al Verbale d'intesa 11.10.02".

8. Infortunio sul lavoro.
A decorrere dalla data di stipulazione del presente Accordo, la disciplina dell'infortunio sul lavoro di cui all'art. 37, CCNL 2.8.95, è sostituita dal presente articolo:
"1) Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, ha l'obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente l'azienda.
[...]
5) Laddove, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, l'azienda esaminerà le possibilità di adibirlo ad altre mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
[…]

9. Servizio di reperibilità e relativo trattamento economico.
1) Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera.
2) In tale premessa, tra l'azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:
(a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
(b) la programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
(c) l'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3) In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del 2° mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente.
Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4) I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i 7 giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell'arco dello stesso periodo.
5) Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda.
6) In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore un'indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di 1 ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
La predetta indennità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il TFR; non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7) Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore un'indennità secondo le seguenti misure differenziate:
(a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro ordinario;
(b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro ordinario;
(c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.
[…]