Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 dicembre 2019, n. 34554 - Riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto


 

 

Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 27/12/2019

 

 

 

RILEVATO
- che con sentenza del 22 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, dichiarava improponibile la domanda proposta da G.S. nei confronti dell'INPS e dell'INAIL avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, I. n. 257/1992;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di doversi così pronunziare in relazione al difetto della preventiva domanda in via amministrativa da rivolgersi all'INPS;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre lo G.S., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS mentre l'INAIL si è limitata al rilascio di delega per la difesa nel corso dell'udienza di trattazione;
 

 

CONSIDERATO
- che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 8, I. n. 257/1992, 47 d.P.R. n. 639/1970 e 38 Cost., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale dovendo trovare nella specie applicazione il regime in origine posto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, che non subordinava il beneficio alla presentazione di una domanda amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003 in relazione all'art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003 per i lavoratori che, come il ricorrente, alla data del 2 ottobre 2003 avessero avanzato all'INAIL domanda di riconoscimento del beneficio;
- che l'unico motivo deve ritenersi, se non inammissibile, non avendo il ricorrente fatto oggetto di censura il rilievo della Corte territoriale circa la configurabilità dell'atto dal ricorrente inoltrato all'INAIL il 1.7.2001 come mera richiesta di attestazione dell'avvenuta esposizione, da cui fa discendere la ritenuta impossibilità di riconoscere ad esso valore di domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del beneficio, certamente infondato derivando la necessità della domanda amministrativa dalla norma generale di cui all'art. 7, l. n. 533/1973 e non trovando riscontro nei pronunciamenti di questa Corte la tesi del ricorrente secondo cui nella sua formulazione originaria l'art. 13 comma 8, citato non richiedesse la presentazione di tale domanda, dal momento che con quei pronunciamenti questa Corte, nel dirimere le questioni di diritto intertemporale suscitate dall'intervenuta novella, si era limitata ad escludere l'efficacia della stessa anche nei confronti di coloro che comunque avessero avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, evidenziando come tale situazione derivasse dall'inoltro di specifiche domande in tal senso all'INAIL ma anche e soprattutto all'INPS, quale parte del rapporto previdenziale (cfr. Cass. 3.2.2012, n. 1629);
- che, pertanto, il ricorso va rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del solo INPS non avendo l'INAIL svolto alcuna attività difensiva;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6.11.2019.