Categoria: 2004
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Tipologia: CIPL
Data firma: 20 settembre 2004
Validità: 01.11.2005 - 30.06.2008
Parti: Assvigilanza, Anivp, Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA-RSU
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Perugia
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Ente Bilaterale Regionale Umbro
Titolo III Formazione
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Aggiornamento professionale
Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 7 - Organizzazione del lavoro
Art. 8 - Straordinari e turni di lavoro

 

Titolo V Tutela e garanzia
Art. 9 - Disposizioni
Art. 10 - Patente di guida
Art. 11 - Cambio di appalto
Art. 12 - Pari opportunità
Art. 13 - Congedi parentali
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Assistenza legale
Art. 16 - Vestiario ed equipaggiamento
Art. 17 - Armamento
Titolo VI Trattamento economico
Art. 18 - Ticket
Art. 19 - Premio di risultato
Art. 20 - Decorrenza e durata


Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privati operanti nella città e provincia di Perugia

Addì 20 settembre 2004 in Perugia, tra Assvigilanza […], Anivp […], Univ […], Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], le RSA-RSU aziendali […], si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Perugia.

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, intendono perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale. Dunque, ribadiscono l’impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la sicurezza personale e collettiva delle guardie particolari giurate addette ai servizi.

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente contratto integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Perugia, tra tutti gli Istituti in qualunque forma costituiti che svolgono attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, così come previsto dal titolo 1° del vigente CCNL e il relativo personale dipendente.

Art. 2
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effetto, le norme di tutti i precedenti CIP, fatte salve le condizioni di miglior favore previste da eventuali accordi aziendali.
Per quanto non previsto dal vigente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, quelle previste dal CCNL di settore, dal precedente CIP e da eventuali accordi aziendali.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del vigente CCNL, in materia di informazione, gli Istituti singolarmente forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente contratto presenti le RSU-RSA, entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno, informazioni con particolare riferimento a:
- aspetti generali d’ordine strutturale ed istituzionale;
- prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
- iniziative di aggiornamento della professionalità;
- ai dati relativi al turn-over ed all’andamento occupazionale generale;
- verifica sull’applicazione del presente accordo;
- banca delle ore-straordinari.
Viste le problematiche relative alla sicurezza personale e collettiva delle guardie particolari giurate le parti condividono la necessità di avviare percorsi conoscitivi sugli eventuali programmi-investimenti degli Istituti di Vigilanza e la loro concretizzazione atte a migliorare le condizioni di sicurezza nei singoli istituti.
A tale scopo, su richiesta delle segreterie provinciali delle OO.SS. le parti si incontreranno entro la fine di settembre di ogni anno.
L’incontro dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro.

Art. 4 - Ente Bilaterale Regionale Umbro
Così come previsto dall’art. 11 del CCNL le parti auspicano che venga istituito, nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente anno, l’Ente Bilaterale Regionale Umbro, del settore.
Nel caso in cui entro il 30.06.05 l’Ente Bilaterale Regionale Umbro non dovesse essere costituito, le parti concordano di incontrarsi per verificare l’opportunità di istituire l’Ente Bilaterale della provincia di Perugia.
Gli scopi dell’Ente Bilaterale sono quelli previsti dal CCNL, ed in particolare:
- predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25 del CCNL, individuando i fabbisogni formativi a livello regionale e specifici della provincia di Perugia.
- Attuare le intese sull’assistenza sanitaria integrativa a carattere regionale, come previsto dagli art. 12 e 13 del CCNL.

Titolo III Formazione
Art. 5 - Formazione

Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto-dovere nel promuovere la formazione professionale dei lavoratori ed in attesa di quanto verrà attuato in sede di Enti Bilaterali Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale, ritengono di dover definire, sin d’ora, alcune linee guida in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
Pertanto, concordano quanto di seguito.
a. Entro e non oltre il 31.12.2005 verrà commissionato alle Associazioni ed alle OO.SS firmatarie del presente accordo uno studio di analisi per verificare i fabbisogni ed i percorsi formativi.
b. I corsi di formazione saranno finalizzati all’acquisizione di professionalità atte ad agevolare l’inserimento professionale, la conoscenza del CCNL, del presente accordo e del D.Lgs. 626/94.
c. Alle aspiranti G.P.G. verranno consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi, predisposti dalla Commissione di cui al precedente punto a) finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti-doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi, degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un questionario che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell’assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell’assunzione le stesse dovranno addestrarsi all’uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
d. Dopo 1‘assunzione, previa una formazione pratica sull’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, unitamente a 24 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte, entro i primi sei mesi di attività, verranno impartiti corsi di addestramento teorico secondo il percorso predisposto dalla Commissione di cui al precedente punto a).
Qualora l’assunzione si riferisca ad un lavoratore che, negli ultimi 12 mesi, abbia effettuato l’addestramento come sopra precisato presso altro Istituto di vigilanza, il medesimo sarà esonerato dall’attività addestrativa presso l’Azienda di nuova assunzione.
L’attività formativa di cui al presente punto d) s’intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli Istituti.

Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 7 - Organizzazione del lavoro

Per gli orari di servizio, per l’effettuazione di orari prolungati, per i turni di riposo, ossia per tutto quanto rientri nel concetto di Organizzazione del Lavoro, verranno rispettati gli accordi contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale e Provinciale di Lavoro ed eventuali specifiche intese aziendali stipulate con le OO.SS..
In particolare, fermo restando che, in sede aziendale potranno essere contrattate forme diverse di flessibilità, così come previsto dall’art. 67 CCNL vigente e una diversa distribuzione della cadenza dei riposi e dei permessi, nel rispetto, per il resto, dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro previsti a livello nazionale, le parti, stante le particolari esigenze del settore e considerato che alcuni dei servizi esistenti, molti di carattere anche sociale (come i servizi postali), altri strettamente connessi ad esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, non potranno essere diversamente svolti neppure in presenza di nuove assunzioni, convengono:
- Nastri orari: salvo ragioni di comprovata necessità dovuta a non programmabili assenze del personale, il nastro giornaliero di lavoro, in presenza di turni spezzati e di servizi svolti a favore di più utenti, non può superare le 10 ore. Resta, ovviamente, inteso che in uno stesso nastro orario non possono svolgersi più di due turni e che tali nastri non possono comprendere i turni e gli orari notturni salvo casi particolari da definire in sede aziendale.

Art. 8 - Straordinari e turni di lavoro
Gli Istituti favoriranno una equa distribuzione dei turni di lavoro e degli straordinari fra tutti i dipendenti, favorendo, altresì, uria turnazione e rotazione giorno - notte fra tutti i dipendenti.

Titolo V Tutela e garanzia
Art. 9 - Disposizioni

I dipendenti ricevono dall’ufficio Servizi e/o dalla Centrale Operativa dell’istituto di Vigilanza le disposizioni di servizio, nel rispetto del Decreto del Questore, inerente il turno di lavoro da espletare.
Le disposizioni di servizio verranno trasmesse ad ogni singola Guardia mediante prospetto quindicinale o settimanale sulla base delle tipologie dei diversi servizi, fatte salve eventuali situazioni di emergenza (assenze non preventivabili, particolari richieste dell’utenza motivate da carattere d’urgenza, ecc.) che consentono la comunicazione anche verbale delle variazioni.
L’Istituto si assicura che i propri dipendenti siano perfettamente a conoscenza delle norme che regolano il servizio e che siano in possesso di tutte le dotazioni previste dalle Autorità preposte al controllo.

Art. 12 - Pari opportunità
Verranno favoriti interventi di pari opportunità uomo/donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive.
Le parti intendono, visto quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL aderire agli schemi formativi, che verranno proposti alle parti stesse dal costituendo Ente Bilaterale Umbro.