Tipologia: CIRL
Data firma: 19 luglio 2005
Validità: 01.09.2005 - 31.12.2007
Parti: Anivp, Assvigilanza, Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Savt
Settori: Servizi, Servizi Vigilanza Valle d'Aosta
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Nuove licenze, tariffe e regolamenti
Art. 4 - Formazione professionale e politiche del lavoro
Art. 5 - Sicurezza
Art. 6 - I titoli di polizia dei lavoratori
Art. 7 - Cambi di appalto
Art. 8 - Ente Bilaterale
Art. 9 - Organizzazione del lavoro
Art. 10 - Orario di lavoro e sistema di applicazione
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Banca ore
Art. 13 - Straordinario
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Riconoscimento al merito di servizio

 

Art. 16 - Parte economica
Art. 17 - Assegno ad personam
Art. 18 - Indennità
Art. 19 - Buono pasto
Art. 20 - Patente di guida
Art. 21 - Rimborso spese e trasferta
Art. 22 - Mezzi di servizio
Art. 23 - Divisa ed equipaggiamento
Art. 24 - Permessi per gravi motivi familiari
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Diritti sindacali
Art. 27 - Patrocinio legale
Art. 28 - Decorrenza e durata
Art. 29 - Norma transitoria
Allegati


Contratto collettivo integrativo regionale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata operanti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta

Il giorno 19 luglio 2005 alle ore 10,30 presso la Direzione Regionale del Lavoro di Aosta […], tra Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata (Anivp) […], Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata (Assvigilanza) […], Unione Nazionale Istituti Vigilanza (Univ) […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams Cgil) Valle d’Aosta […], Federazione Italiana Addetti Servizi Commerciali Affini e Turismo (Fisascat-Cisl) ) Valle d’Aosta […], Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio, Servizi (Uiltucs-Uil) Valle d’Aosta […], Savt […]e con la partecipazione […] Filcams Piemonte, […] Fisascat Piemonte, […] Uiltucs Piemonte, viene stipulato il presente contratto integrativo regionale per i dipendenti da istituti di vigilanza privata della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale vigente ed in particolare l'articolo 10; Esaminata la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali come sopra costituite; si stipula il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Regione Autonoma Valle.

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale della Valle d’Aosta disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro dei dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. Esso è parte integrante del vigente CCNL e come tale deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli Istituti di Vigilanza comunque costituiti e operanti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo inscindibile che, essendo globalmente di miglior favore, annulla e sostituisce ad ogni effetto tutti i precedenti Contratti Integrativi di livello pari o inferiore a suo tempo stipulati nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Le Parti, nel valutare la situazione economica attuale e quella ipotizzabile nell’arco della vigenza contrattuale, che interessa ed interesserà la Regione Autonoma Valle d’Aosta convengono di operare affinché vengano colte le opportunità di sviluppo qualitativo e quantitativo del settore della Vigilanza Privata.
A tal fine occorre anche mantenere attenzione, per far sì che i compiti tipici della Vigilanza Privata vengano svolti dagli Istituti del settore ed evitare, che la committenza provveda direttamente con dipendenti propri a discapito della sicurezza e della professionalità.
È altresì necessario contrastare le diverse forme di vigilanza proposte come servizi integrati, che costituiscono possibili attività di sleale concorrenza in violazione delle norme del T.U.L.P.S. e delle Leggi vigenti, che pregiudicherebbero l'occupazione nel settore, i diritti normativi ed economici attualmente garantiti ai lavoratori impiegati in detti compiti e la qualità dei servizi.
Inoltre, la diffusione di nuove tecnologie avanzate ed il ricorso a sistemi automatizzati di difesa passiva, non possono prescindere dalla presenza fisica della Guardia, affinché siano garantiti livelli di sicurezza sufficienti; in funzione di tale opera culturale, nei confronti della committenza, le Parti si adopereranno.
Le Parti, nell’auspicare e che a tempi brevi sia varata la riforma legislativa del settore contenente i contributi offerti dalle stesse a livello nazionale, solleciteranno detta riforma presso le sedi opportune; in attesa della stessa, le Parti convengono sulla necessità di una gestione della vigente legislazione, che sappia cogliere e dare risposta alle esigenze attuali del settore, sia per quanto attiene la problematica delle Imprese, che dei lavoratori, nonché quella comune.
Anche a tale fine le OO.SS. e le Associazioni Imprenditoriali firmatarie il presente Contratto, convengono sui seguenti punti, per l’applicazione dei quali, nelle parti di propria non esclusiva competenza, interesseranno con azioni congiunte le Istituzioni pertinenti.
Le Parti, sui temi di interesse del settore da rappresentare alle Autorità Istituzionali assumeranno • posizioni comuni, affinché le stesse siano rese più forti e rappresentative, fatta salva la rappresentazione di autonome posizioni in caso di valutazioni distinte.
Le Parti, anche ai fini di quanto espresso nei punti successivi, ritengono necessario rafforzare il patrimonio di conoscenza comune sui processi che investono il settore per esaminarne i vari aspetti e governarne, per quanto possibile, cause ed effetti, con adeguati interventi nell’interesse dei lavoratori, delle imprese e dell’utenza.
le Associazioni imprenditoriali, pertanto, forniranno annualmente, di norma-entro il primo semestre, alle OO.SS. Regionali e Provinciali firmatarie del presente contratto, informazioni. globali riferite al settore ed in particolare: sugli aspetti di ordine strutturale, sugli organici, sulle prospettive di sviluppo, sui nuovi tipi di servizi anche in funzione dell'introduzione di nuove tecnologie, sulla gestione della banca ore, sulle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, dei riposi e dei turni.

Art. 3 - Nuove licenze, tariffe e regolamenti
Le Parti si adopereranno:
affinché eventuali nuove licenze vengano concesse sulla base delle esigenze del mercato ed alla condizione che non intacchino la stabilità o lo sviluppo occupazionale, tenendo conto della professionalità e della capacità economica dei richiedenti, tali da offrire sufficienti garanzie di qualità ai fruitori dei servizi ed assicurare il rispetto dei diritti contrattuali e di legge ai lavoratori occupati;
affinché le tariffe dei servizi definite in sede Prefettizia abbiano la finalità di evitare sofferenze economiche agli Istituti, di modo che non si pregiudichino: la qualità dei servizi, la sicurezza ed i diritti normativi ed economici dei lavoratori;
affinché i regolamenti delle attività degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Giurate emanati dalle Autorità, tengano conto delle proprie valutazioni ed in ogni caso, per quanto attiene le materie di carattere sindacale normate dai Contratti Collettivi, le norme contrattuali dovranno essere l’esclusivo riferimento delle Parti per quanto riguarda le ricadute sui lavoratori.

Art. 4 - Formazione professionale e politiche del lavoro
Ferma restando la responsabilità delle Aziende nell’adempiere gli obblighi formativi e l’esclusiva competenza delle Parti in materia di formazione professionale, queste ultime favoriranno le attività formative del settore programmando piani di formazione ed aggiornamento professionale e predisponendo i relativi corsi per il personale occupato, dei quali le Aziende interessate potranno beneficiare.
[…]
Azioni positive per le pari opportunità
Al fine di promuovere azioni positive per l'accesso delle lavoratrici nel settore, le Parti esamineranno con periodicità gli aspetti relativi a tale tematica ed in particolare:
- progetti finalizzati allo sviluppo dell'occupazione ed alla crescita professionale delle donne, nel rispetto delle peculiari esigenze del Settore e delle Aziende;
- raccolta di dati ed informazioni relativi all'occupazione femminile a livello Regionale, Territoriale ed aziendale, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e professionali, ciò anche in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e/o modifiche degli assetti organizzativi.
Quanto sopra ricorrendo anche a normative di leggi nazionali e comunitarie in materia di azioni positive per le pari opportunità.

Art. 5 - Sicurezza
Si ribadisce la necessità che le Imprese garantiscano l’efficienza degli automezzi utilizzati per i servizi, degli strumenti in dotazione delle Guardie Giurate, della centrale operativa e di un sistema di pronto intervento in caso di necessità.
Le Parti ritengono inoltre, di operare con opportune azioni, anche congiunte, per far sì che la committenza, nel limite delle possibilità e delle responsabilità di legge, si preoccupi di attrezzare aree idonee e sicure, per i lavoratori ed i cittadini, in cui svolgere le attività di vigilanza e trasbordo valori. Le Parti, in applicazione della Legge 626/94 e successive modifiche e del conseguente accordo nazionale di settore, convengono che gli Istituti di Vigilanza dovranno ottemperare agli obblighi formativi a beneficio dei Rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza entro e non oltre quattro mesi dalla loro elezione.

Art. 8 - Ente Bilaterale
Si individua nell’Ente Bilaterale Regionale uno strumento utile per lo svolgimento dei compiti conseguenti alla gestione delle politiche bilaterali individuate dal presente Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro, nonché per quelli già citati all’art. 6 del vigente CCNL sulle materie lì indicate, opportunamente regolate da accordi tra le Parti e rapportate alla valenza Regionale e per lo svolgimento di ulteriori compiti, anche su nuove materie, ad Esso demandati da eventuali successivi accordi che le Parti riterranno stipulare.
L’Ente potrà essere inoltre sede:
della Commissione Paritetica Regionale che potrà essere costituita dalle OO.SS. e le Associazioni. Imprenditoriali firmatarie del presente Contratto, al fine di interpretare, qualora richiesto, le norme qui sottoscritte e quelle relative a futuri accordi sottoscritti dalle medesime Parti;
di conciliazione per definire eventuali contenziosi individuali e collettivi;
di un eventuale arbitrato relativo alle controversie collettive ed individuali;
dell’organismo Paritetico Regionale deputato alla verifica della regolarità delle procedure e della loro validazione, relative alla gestione della Legge 626/94 e successive modifiche e del conseguente accordo di settore, nonché degli esiti elettorali.
Fermo restando che l’Ente dovrà essere costituito con caratteristiche paritetiche tra le OO.SS. Regionali e le Associazioni Imprenditoriali, firmatarie del presente Contratto e che le decisioni dovranno avere l’unanimità dei consensi dei soggetti sociali che lo compongono, lo statuto dell’Ente Bilaterale, così come il regolamento di attività ed i regolamenti di istituzione, composizione e funzionamento per quanto previsto nei commi precedenti, saranno specificamente concordati e redatti dalle Parti nei tempi strettamente necessari.
In ogni caso si precisa che i tempi necessari alla costituzione dell’Ente Bilaterale e degli altri Organismi citati al presente punto, non costituiranno motivi ostativi alla piena applicazione, dalla loro decorrenza, di tutti i punti definiti dal presente Contratto, né di qualsiasi ulteriore attività, anche esplicitamente, ma solo auspicabilmente demandate all’Ente Bilaterale.

Art. 9 - Organizzazione del lavoro
Gli Istituti di Vigilanza programmeranno i turni di lavoro, in modo da consentire il godimento dei riposi contrattuali e di legge, dando comunicazione ai lavoratori di tali turni ed orari con congruo anticipo ed in modo da non mettere le Aziende in difficoltà in relazione alle esigenze di sicurezza ed in considerazione dei servizi svolti da ogni Istituto di Vigilanza. Tali turni ed orari potranno essere eventualmente modificati solo per i casi eccezionali e motivati, previa comunicazione e motivazione ai lavoratori.
A tale fine, l'Azienda comunicherà ad ogni lavoratore, attraverso foglio aziendale, la programmazione, almeno settimanale, dei servizi che dovrà svolgere;
- ad ogni lavoratore, contestualmente al listino paga, sarà consegnato un foglio aziendale riepilogativo delle ore giornaliere svolte nel mese al quale la retribuzione si riferisce;
- le modalità di consegna dei fogli aziendali, riportanti la programmazione dei servizi, non dovranno creare disagi ai lavoratori e saranno concordate con le RSA/RSU;
- i fogli aziendali dovranno essere identificabili e la consegna ai lavoratori dovrà essere riscontrabile;
- la Guardia deve essere presente sul posto di lavoro indicato nell'ordine di servizio. Se, su richiesta dell'istituto di Vigilanza, la Guardia dovesse presentarsi in sede aziendale prima o dopo il servizio, l'orario di lavoro inizierà e/o terminerà presso la sede aziendale.
Nell'impossibilità di fare effettuare al singolo lavoratore l'intero orario giornaliero, nessuna decurtazione salariale verrà effettuata al lavoratore, ma si dovrà procedere a recuperare, le ore di lavoro al massimo entro il mese, in altri giorni, ad esclusione dei giorni di riposo, permessi retribuiti e ferie.
La compensazione non potrà superare le 2 h giornaliere (5h - 9h).
Questa norma è applicabile nel caso si riscontri pari esigenza dell'Azienda e del singolo lavoratore, esplicitata, da entrambe le parti, per iscritto in unico foglio in doppia copia, una per parte e sottoscritto con la chiara volontà di avvalersi del compensativo, specificando tempi e modalità. Il lavoratore dovrà essere assistito dalla Organizzazione Sindacale o da un RSA/RSU.
Deroghe alle 2 h giornaliere di compensativo, per casi specifici, potranno essere concordati con le RSA/RSU unitamente alle OO.SS. Territoriali.
I turni giornalieri del normale orario di lavoro dovranno essere svolti, di norma, in modo continuativo e comunque nell'arco massimo di 11 ore, salvo motivate ed eccezionali esigenze di servizio preventivamente comunicate ai lavoratori.

Art. 10 - Orario di lavoro e sistema di applicazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, per il personale del ruolo tecnico operativo la prestazione lavorativa potrà avvenire secondo i seguenti sistemi:
a) come previsto dall'art. 65 del vigente CCNL;
b) come previsto dall'art. 66 del vigente CCNL;
- il passaggio dal sistema 5+1 al sistema 6+1 + 1, richiesto dalle OO.SS. Territoriali e/o dalle RSA/RSU oppure dall'Azienda, dovrà essere oggetto di confronto tra questi, per concordare le possibilità e le modalità tecniche del passaggio, il quale dovrà essere sancito, perché possa avvenire, da uno specifico accordo aziendale.
c) cinque giorni di lavoro per 8 ore al giorno e due giorni di riposo consecutivi. Tale sistema è previsto unicamente per le realtà in cui già viene applicato ed è regolamentato dagli specifici accordi stipulati nelle predette unità aziendali;
d) in presenza di servizi su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dove si applica il sistema 5 + 1 è possibile prevedere la modifica sotto indicata.
Previo accordo tra le parti a livello aziendale e con il consenso dei lavoratori interessati, in sostituzione del sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro ed uno riposo) parte del personale godrà, il giorno di riposo nelle giornate di sabato o di domenica; l'alternanza avverrà mensilmente. Per 9 volte all'anno, invece, i riposi saranno goduti consecutivamente in entrambe le giornate, cioè sia il sabato che la domenica. A livello aziendale si potrà convenire, tra Azienda e OO.SS. Territoriali -RSA/RSU, che i 20 gg. di permessi retribuiti o parte di essi, possano essere goduti la domenica quando sabato è giornata di riposo e viceversa.
Nell'applicazione del presente sistema saranno considerati spostati i riposi non goduti nelle giornate previste dal sistema stesso, mentre rimane invariata la norma generale, prevista all’art. 11 di questo Contratto, sul mancato riposo e sul lavoro continuativo per 7 o più giorni;
e) nelle Aziende in cui è applicato quanto al punto a), previo consenso delle Parti, si potrà istituire un sistema che preveda un giorno di permesso abbinato al giorno di riposo al fine di realizzare due giorni di riposo consecutivi.
Le Parti convengono che tale sistema, non modificando l'orario di lavoro giornaliero, settimanale ed annuale, potrà garantire i due giorni di riposo consecutivi per un massimo di venti settimane e cioè per un numero pari ai giorni di permesso (20) a tal fine utilizzabili;

Art. 11 - Riposo settimanale
Ferme restando, per quanto riguarda il riposo settimanale, le disposizioni previste dall’articolo 74 del CCNL vigente, si concorda che le maggiorazioni previste dal presente articolo non si applicano quando lo spostamento dei riposi avviene su richiesta scritta del lavoratore e non per esigenze di servizio.
Nel caso che il lavoratore presti la sua opera per più di sei giorni consecutivi di lavoro, lo stesso avrà diritto ad un risarcimento danno dell’ottantacinque per cento di una quota della normale retribuzione giornaliera di cui all’articolo 92 del CCNL. Nel caso eccezionale che per motivate esigenze di servizio il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo settimanale e non avvenga di fatto il recupero nel mese a cui si riferisce la busta paga del saltato riposo, oltre alla normale retribuzione mensile che remunera il lavoratore a prescindere dal numero dei giorni lavorati nel mese, lo stesso avrà diritto a tutte le indennità per la presenza al lavoro, al buono pasto, al risarcimento previsto al comma precedente del presente articolo, ad una quota oraria della normale retribuzione di cui all’articolo 92 del CCNL maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario festivo (40 %) per tutte le ore effettivamente prestate.
Qualora il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo e lo recuperi entro il 7° giorno dall’ultimo riposo effettuato, compete soltanto la maggiorazione prevista dall’articolo 74 del CCNL 3°comma.

Art. 12 - Banca ore
Le Parti utilizzando l’opportunità offerta dal vigente CCNL di poter adeguare alle realtà territoriali e/o aziendali, con specifici accordi, la gestione della banca ore, per meglio cogliere lo spirito e la finalità di tale istituto contrattuale, hanno convenuto quanto di seguito espresso.
A superamento di quanto previsto al punto 2 dell’art. 68 vigente CCNL, la richiesta da parte del lavoratore di usufruire i permessi per le ore o per parte di queste, maturate ed accantonate nella banca delle ore, dovrà avvenire in forma scritta in tempi precedentemente congrui alla fruizione, al pari, la relativa autorizzazione dell’Azienda nell’accordarli, dovrà anch’essa avvenire in forma scritta e comunicata al lavoratore con congruo anticipo rispetto alla fruizione dei permessi.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora di arrivo della richiesta, così come se l’Azienda tardasse ad autorizzare i permessi richiesti, è facoltà del lavoratore rinunciarvi, anche in questo caso con comunicazione scritta.
Il lavoratore avrà diritto al recupero delle ore che confluiscono nella apposita banca, con le modalità previste dal CCNLL e cioè con permessi giornalieri da godersi nel mese successivo alla maturazione delle ore. Non si terrà invece conto della limitazione dell’assenza contemporanea e dell’esclusione dei periodi, entrambi fissati dal punto 3 dell’art. 68 vigente CCNL.
I permessi compensativi, pertanto, potranno essere goduti qualora vengano rispettate entrambe le condizioni qui definite e cioè: la disponibilità del lavoratore, la compatibilità organizzativa nel soddisfare la richiesta dei permessi nelle giornate indicate dal lavoratore. Si esclude, in ogni caso, che le Aziende possano imporre, senza il consenso del lavoratore, sia il recupero delle ore, che le giornate dei recuperi.
Qualora il lavoratore non manifesti in tempo utile il recupero delle ore confluite nella apposita banca, le Aziende procederanno al pagamento delle stesse del mese stesso di maturazione, rispettando la maggiorazione e le modalità previste dal CCNL, così come applicheranno quanto previsto da quest’ultimo (es. la maggiorazione per le ore compensate) per quanto non modificato dal presente articolo.

Art. 13 - Straordinario
Le prestazioni lavorative relative alla banca ore e quelle straordinarie, verranno distribuite equamente tra i lavoratori che ne facciano richiesta o che lo acconsentano.
A tale scopo- ogni Istituto di Vigilanza si incontrerà trimestralmente con le proprie RSA/RSU per verificare l'accaduto nel periodo precedente ed apportare eventuali correttivi per il periodo successivo.
Inoltre, in occasione di tali incontri, le Parti procederanno all'esame del fenomeno dello straordinario, in relazione anche ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Art. 22 - Mezzi di servizio
I mezzi necessari a svolgere il servizio sono a carico dell'istituto.

Art. 26 - Diritti sindacali
Permessi Sindacali […]
Assemblea

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del CCNL vigente e al fine di consentire una maggior partecipazione dei lavoratori alle assemblee e conseguentemente per non creare disservizi presso l'utenza, le Parti concordano quanto segue:
a) il diritto all'assemblea sarà esercitato prevalentemente nelle ore di minor intensità operativa;
b) ai lavoratori presenti in assemblea, fuori dell'orario di lavoro, verranno comunque retribuite le ore corrispondenti. A tal fine le OO.SS. forniranno all'azienda i nominativi di detti lavoratori.