Tipologia: Contratto integrativo territoriale
Data firma: 21 maggio 2001
Parti: Associazione Albergatori Termali di Abano e Montegrotto-Ascom e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil
Settori: Commercio-Turismo, Bacino termale di Abano e Montegrotto
Fonte: fisascat.it


Sommario:

  Premessa
Titolo I
Art. 1) Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 2) Sospensione stagionale ed occasionale
Art. 3) Informazioni ai lavoratori
Art. 4) Periodo minimo garantito
Art. 5) Richiamo in servizio
Art. 6) Regime retributivo durante la sospensione
Art. 7) Equa distribuzione
Art. 8) Aziende in difficoltà - ristrutturazione - crisi
Titolo II Classificazione del personale
Art. 9) Sommelier
Art. 10) Cameriera ai piani
Art. 11) Commis di sala 6° livello super
Art. 12) Figura polifunzionale
Art. 13) Fisiomassoterapista
Art. 14) Portiere di notte
Art. 15) Assistente ai bagnanti
Titolo III
Art. 16) Periodo di prova e preavviso
Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 17) Mobilità
Art. 18) Disponibilità
Titolo V
Art. 19) Orario di lavoro
Albergo e mensa
Art. 20) Distribuzione orario di lavoro
Art. 21) Lavoro straordinario
Titolo VI Ferie
Art. 22)
Titolo VII Reparto cure
Art. 24) Flessibilità Oraria
Art. 25) Lavoro notturno
Art. 26) Cure termali/prescrizioni mediche
Art. 27) Vitto Termali
Art. 28) Abiti di servizio
Art. 29) Festività
  Titolo VIII Mercato del lavoro
Art. 30) Contratto a Termine delle Terme Euganee
Titolo IX Formazione
Art. 31) Contratto di Formazione e lavoro.
Art. 32) Apprendistato
Art. 33) Formazione
Titolo X Trattamento di malattia
Art. 34) Disposizioni e indennità economiche
Titolo XI Trattamento economico
Capo 1° - Aspetto economico

Art. 35) Vitto ed indennità sostitutiva
Art. 36) Premio di stagione
Art. 37) Premio di Risultato
Art. 38) Quattordicesima mensilità
Art. 39) 13esima mensilità
Art. 40) 3° elemento
Art. 41) T.F.R.
Art. 42) 13esima - 14esima Permessi per R.O.L. e TFR
Art. 43) Festività
Art. 44) Giorno di Riposo
Art. 45) Detrazioni Fiscali
Art. 46)
Titolo XII Cessione e trasformazione di aziende
Art. 47)
Titolo XIII Relazioni sindacali
Art. 48) - Permessi
Art. 49) Assemblee Sindacali retribuite
Art. 50) Commissione Paritetica Tecnico Sindacale
Art. 51) Deleghe Sindacali
Art. 52) Organismo Bilaterale Termo Alberghiero - OBTA
Art. 53) Sportello per il lavoro e Commissione paritetica
Disposizioni finali
Art. 54)
Art. 55)
Art. 56)
Allegati

Contratto integrativo territoriale per il bacino termale di Abano e Montegrotto

Tra l’Associazione Albergatori Termali di Abano e Montegrotto […], assistiti dal[…]l’Ascom di Padova […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], Filcams Cgil […]

Premesso
che durante la vigenza del precedente Contratto Integrativo Territoriale è stato stipulato il rinnovo del CCNL del settore turismo, il quale ha recepito e fatto proprie le principali istanze volte a risolvere le repentinamente mutate situazioni del mercato turistico - alberghiero;
che in conformità a quanto previsto dal nuovo CCNL di categoria anche le parti stipulanti il presente Contratto convengono:
- che in questi ultimi anni vi è stata una consistente evoluzione del mercato con notevole accentuazione delle fluttuazioni tipiche del mercato turistico che rende necessario una sempre maggior efficienza delle aziende volta a rispondere alle mutevoli, diversificate e non sempre prevedibili esigenze della clientela anche per il settore delle cure termali;
- che la professionalità degli addetti al settore costituisce un patrimonio comune da valorizzare per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali;
- di condividere gli obiettivi di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione; di riconoscere il valore strategico della formazione professionale individuando nel neo costituito Ente Bilaterale lo strumento idoneo per tale compito nonché per agevolare rincontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- sulla necessità di utilizzare tutti gli istituti di legge e contrattuali capaci di determinare l’espansione dei livelli occupazionali;
- che il precedente CIT prevedeva per alcuni importanti istituti una prima sperimentazione ed una successiva verifica contrattuale che è stata effettuata con il presente accordo. Che, quindi, con decorrenza dal 1/1/2001 il presente accordo, che si applica esclusivamente alle aziende termo alberghiere aventi sede nel Bacino Termale di Abano Montegrotto e Teolo, aderenti all’Associazione Albergatori Termali di Abano e Montegrotto, annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi territoriali e per quanto non previsto in questo contratto troverà applicazione il CCNL di settore vigente;
tutto quanto sopra premesso si conviene

Titolo I
Art. 1) Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è assicurato e garantito dai datori di lavoro delle aziende-stabilimenti termali ai lavoratori dipendenti.

Titolo II Classificazione del personale
Art. 14) Portiere di notte

Ferme restando le condizioni esistenti, si stabilisce in 3 (tre) ore oltre il normale orario di lavoro la fascia di disponibilità richiesta al lavoratore ricoprente tale mansione. In questo arco di tempo il lavoratore resterà a disposizione senza allontanarsi dal luogo dove è tenuto a svolgere le sue mansioni, essendogli consentito di riposare. Per ogni ora di disponibilità prestata viene riconosciuta una retribuzione pari ai 90% della paga oraria

Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 17) Mobilità

Fermo restando che al prestatore di lavoro vengono confermati il livello e le mansioni per cui è stato assunto, le parti concordano di dare risposta alle nuove mutate esigenze del mercato turistico termale del territorio del Bacino Termale Euganeo, introducendo nell’organizzazione del lavoro l’istituto della mobilità in un quadro di completamento della professionalità dei lavoratori e, ove possibile, del miglior utilizzo degli impianti. La mobilità su richiesta dell’azienda può così attuarsi:
a) l’azienda, per comprovate esigenze, può adibire i lavoratori a mansioni diverse da quelle per cui sono stati assunti per brevi periodi attuando la rotazione degli addetti. Si intende che le mansioni diverse debbano essere svolte all’interno dei seguenti settori di appartenenza: albergo, ristorazione, reparti esterni e stabilimento termale. Le piscine si intendono comprese nei reparti esterni e delle stabilimento termale fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia.
b) Nell’ambito della mobilità può attuarsi quella interaziendale, all’interno dello stesso gruppo - società con il mantenimento delle stesse mansioni e con il consenso dei lavoratori interessati.
c) Nell’ipotesi in cui si tratti di completamento dell’orario di lavoro possono trovare applicazione casi particolari di promiscuità di mansioni
d) Con riferimento a quanto sopra, le parti contrattuali individueranno nuove figure professionali, sulla scorta delle esperienze e delle esigenze riscontrate nell’azienda e stabiliranno la relativa retribuzione e l’inquadramento

Titolo V
Art. 19) Orario di lavoro

Per tutti i lavoratori del Bacino Termale Euganeo l’orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali. Nell’attuazione delle 39 ore settimanali di cui sopra dall’1.1.98 sono state assorbite n. 48 ore di permessi all’anno. Le restanti 56 ore annuali andranno ad aumentare il monte ore ferie per uno 0,74 mensile.

Albergo e mensa
Art. 20) Distribuzione orario di lavoro

La distribuzione giornaliera dell’orario di 39 ore settimanali è così determinata:
7 ore per 5 giorni
4 ore per il 6° le quali sono consecutive
Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario giornaliero potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale. Questa disciplina sostituisce l’art. 74 del CCNL 6/10/94 e successive modifiche di cui al CCNL 22/1/99. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Le aziende per ciascun lavoratore dipendente devono indicare la normale giornata di riposo cadente sempre lo stesso giorno della settimana. La mezza giornata di riposo del 6° giorno sarà goduta nel giorno immediatamente antecedente o susseguente quello del normale riposo settimanale. L’orario di lavoro della 6° giornata potrà subire uno spostamento massimo di un’ora rispetto al normale orario di entrata degli altri giorni della settimana. Al rientro dalla malattia verrà rispettata la normale distribuzione dei riposi.

Art. 21) Lavoro straordinario
Fermo restando che le ore eccedenti le 39 ore settimanali sono da considerarsi ore straordinarie, previa autorizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, i lavoratori non potranno esimersi senza giustificato motivo. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo ed è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di 2 ore giornaliere
Le ore di straordinario saranno cronologicamente annotate in un apposito registro obbligatorio da parte del datore di lavoro. […] Si intende che le 260 ore annuali saranno rapportate all’effettivo periodo di lavoro. […]

Titolo VI Ferie
Art. 22)

[…]
Qualora le ferie di cui al precedente punto a) non siano godute entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, dovranno essere necessariamente usufruite entro il 31 agosto dell’anno successivo. Eventuali soluzioni alternative saranno soddisfatte dalle aziende in accordo con il lavoratore. […]
Le parti concordano che il punto 9 del capitolo 7 “Ferie parte generale” del CCNL 6/10/94 non viene applicato.

Titolo VII Reparto cure
Le parti ribadiscono la centralità della fangobalneoterapia e della terapia inalatoria, anche alla luce dei recenti sviluppi delle ricerche condotte dal Centro Studi Termali “Pietro d’Abano” che hanno fornito, superando il dato empirico, una solida validazione medico-scientifica alle cure termali svolte nel Bacino Euganeo, riconosciuta anche dal SSN.
Non a caso l’impiego della Medicina Termale all’interno dei reparti cura e

unico turno con inizio alle ore 4. In caso di un maggior afflusso della clientela l’orano potrà essere anticipato.
B) Addetti alle restanti cure termali
Per i restanti addetti al reparto cure l’attività lavorativa potrà essere svolta o in turno unico o in turno spezzato. Pertanto il nastro orario degli addetti al reparto che effettueranno il rientro pomeridiano deve intendersi pari a 11 ore con uno stacco orario minimo di due ore e gli stessi nelle giornate in cui effettueranno il ritorno pomeridiano non potranno iniziare il lavoro prima delle ore 07 a.m.. In caso di turno spezzato il rientro pomeridiano dovrà essere a completamento dell’orario giornaliero di lavoro per almeno un’ora. Ai lavoratori che effettueranno l’orario a turno spezzato sarà riconosciuta un’integrazione […]
Per quanto concerne l’orario di lavoro le aziende predisporranno un piano almeno settimanale.
C) Lavoro domenicale
Per acquisire una nuova tipologia di clientela che già richiede di poter svolgere le cure termali, esclusa la fangobalneoterapia, anche nella giornata di domenica, le parti sperimentalmente convengono che le aziende che vogliano avvalersi di tale possibilità potranno concordare tale ipotesi con i lavoratori assunti successivamente alla stipula del presente accordo o dovranno ricercare la volontarietà dei lavoratori già in forza.
Ai lavoratori che svolgessero attività nella giornata di domenica dovrà essere garantito un giorno di riposo fisso alla settimana.
D) Massoterapisti in forza alla stipula dei presente accordo
Per gli addetti che svolgono massaggi tradizionali comunemente denominati normali o speciali e che sono in fona alla stipula del presente accordo, la distribuzione dell’orario verrà effettuata in un turno unico antimeridiano così suddiviso
ore 6,40 dal lunedì al venerdì
ore 5,40 il sabato
Ai lavoratori già in forza che volontariamente siano disponibili a lavorare in turno spezzato si applica quanto previsto alla precedente lettera B).
Nelle aziende ove non fosse possibile garantire con sistemi sopra individuati la copertura dei servizi pomeridiani le Organizzazioni firmatarie del presente contratto si impegnano ad un immediato incontro sindacale per individuare soluzioni che permettano all’azienda di assicurare i medesimi alla propria clientela

Art. 24) Flessibilità Oraria
Questa normativa supera e sostituisce quella prevista dal CCNL del 6/10/94 come modificato dal CCNL 22/1/99
A) Se per una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero, in relazione all’afflusso della clientela, i lavoratori del settore termale, non completassero le ore settimanali previste dal presente accordo le parti convengono che le ore non effettuate siano retribuite normalmente e ritornate all’azienda in momenti diversi con prestazioni giornaliere non superiori a 2 ore rispetto al normale orario di lavoro
B) Tutte le ore superiori alle 6,40 giornaliere dal lunedì al venerdì ed alle 5,40 del sabato saranno considerate orario straordinario e verrà riconosciuta la maggiorazione del 35%. Tale maggiorazione verrà pagata al momento di
ogni singolo conguaglio e prima di effettuare il conguaglio stesso
C) Il conguaglio delle ore avverrà, per le aziende con apertura massima di nove mesi, due volte all’anno, di cui una a metà stagione e la successiva a fine periodo lavorativo con esclusione della riapertura natalizia. Per le aziende che garantiscono ai singoli dipendenti un periodo di lavoro superiore a nove mesi il conguaglio avverrà ogni quattro mesi. Qualora l’azienda termini il periodo lavorativo prima del terzo quadrimestre chiuderà il conguaglio con l’ultimo mese lavorato. Il periodo di riapertura natalizia è valido ai fini del conguaglio solo per le aziende che garantiscano ai singoli dipendenti un periodo di lavoro superiore agli 11 mesi o che non. sospendano i lavoratori a fine stagione prima della predetta riapertura natalizia.
D) Nell’ipotesi che ad ogni singolo conguaglio di cui al punto C) l’azienda risultasse creditrice di ore da parte del lavoratore, queste saranno ritornate all’azienda nel periodo lavorativo sino al successivo conguaglio.
Nell’ipotesi invece che fosse il lavoratore creditore di ore da parte dell’azienda queste verranno retribuite come ore ordinarie essendo già stata conteggiata e pagata la maggiorazione di cui al precedente punto A). E così per ogni conguaglio successivo.
E) Con l’ultimo conguaglio dell’anno, nel caso in cui l’azienda risultasse creditrice di ore da parte del lavoratore le stesse verranno azzerate.
Se l’azienda risultasse debitrice il lavoratore verrà liquidato.
F) Le parti convengono che valgono le regole previste dall’art. 80 del CCNL 6/10/1994 specificando che le ore annuali saranno rapportate all’effettivo periodo lavorativo e saranno in ogni caso comprensive di quelle da conguagliare di cui al precedente punto A)

Art. 25) Lavoro notturno
Il fangoterapista, il portafango ed il massoterapista sono da considerarsi con qualifica notturna. Per tali lavoratori l’orario notturno s’intende dalle ore 21.00 alle ore 04.00 […].

Art. 27) Vitto Termali
Per i lavoratori termali viene stabilita una pausa durante il lavoro a.m. per la consumazione della colazione secondo gli usi e le consuetudini aziendali

Titolo VIII Mercato del lavoro
Art. 30) Contratto a Termine delle Terme Euganee

Ai sensi di quanto previsto dalla lettera 1) “materie della contrattazione integrativa” di cui al rinnovo del 22/1/99 del CCNL, in virtù di quanto esposto nelle premesse del presente accordo, stante la palese peculiarità delle aziende turistico termali del bacino euganeo a queste ultime è consentito ricorrere a contratti a termine […] All’interno della percentuale di contratti a termine stabilita dal presente accordo le aziende potranno stipulare, ai sensi del D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, contratti a termine a tempo parziale verticale con durata anche superiore ai sei mesi con indicazione dei mesi di lavoro nell’arco dell’anno.
Le percentuali massime di contratti a termine non potranno essere superiore a quelle che saranno stabilite dall’apposita Commissione presso l’OBTA nel proprio regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Dalla percentuale massima di contratti a tempo determinato sono esclusi i casi di sostituzione di altro lavoratore per malattia, maternità, infortunio, ferie etc..
[…]
I contratti a termine saranno trasmessi alla Commissione Bilaterale costituita presso l’Organismo Bilaterale Termo Alberghiero per la verifica dei presupposti indicati nel presente contratto e nei regolamento della Commissione.
[…]
In deroga a quanto sopra previsto le parti convengono che alle aziende che riprendono Fattività dopo procedure concorsuali, grandi ristrutturazioni o di nuova apertura, sia riconosciuta, previo accordo sindacale con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, l’attivazione per il primo anno di attività, di contratti a termine per le nuove assunzioni.

Titolo IX Formazione
Art. 32) Apprendistato

Le aziende potranno assumere apprendisti nel limite massimo del 20% dell’organico di base.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di apprendistato, si fa riferimento a quanto disposto dal CCNL vigente

Titolo XI Trattamento economico
Capo 1° - Aspetto economico
Art. 35) Vitto ed indennità sostitutiva

Le aziende termo-alberghiere associate forniranno a tutti i dipendenti a titolo gratuito la colazione ed un pasto al giorno per 26 giorni al mese
[…]

Art. 44) Giorno di Riposo
Nel rispetto della legge il giorno di riposo settimanale deve obbligatoriamente essere goduto. L’eventuale ulteriore giornata di riposo, in accordo con il lavoratore e nell’impossibilità di effettuarla, verrà retribuita con la maggiorazione e con il metodo di conteggio previsto per le festività non godute.

Titolo XIII Relazioni sindacali
Art. 49) Assemblee Sindacali retribuite

I lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee, regolarmente indette dalle RSA e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, durante l’orario di lavoro fino alla concorrenza di 12 ore annue.

Art. 50) Commissione Paritetica Tecnico Sindacale
Questa Commissione, ha il compito di attuare e gestire tutte le parti del presente accordo con particolare riferimento ai punti in cui è espressamente richiamata. Ha, altresì, il compito di dare interpretazioni nonché dirimere liti che dovessero insorgere tra imprese associate e lavoratori dipendenti nell’applicazione delle leggi e delle normative vigenti.

Art. 52) Organismo Bilaterale Termo Alberghiero - OBTA
Nel rispetto dell’art. 58 del CIT precedente, ed in conformità del CCNL settore turismo è stato costituito il nuovo Ente Bilaterale denominato “Organismo Bilaterale Termo Alberghiero” denominato OBTA. L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha scopo di lucro.
L’OBTA ha lo scopo di promuovere e sviluppare quelle iniziative assistenziali, previdenziali, di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione ritenute più idonee per soddisfare le particolari esigenze dei lavoratori e delle aziende del settore termo-alberghiero del Bacino Termale Euganeo.
L’OBTA dovrà promuovere e monitorare, inoltre le politiche attive del mercato del lavoro che facilitino rincontro tra la domanda e l’offerta agevolando l’occupazione dei lavoratori del bacino.
In particolare nell’ambito dei suoi compiti e delle sue disponibilità, potrà provvedere in via esemplificativa e non tassativa:
[…]
- ad iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
[…]
La determinazione dei sussidi ed i criteri relativi agli interventi dell’OBTA saranno fissati dal Regolamento per il funzionamento dell’OBTA stesso