Categoria: 2019
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 2019
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2024
Parti: Ateca, Aneas, Assopro e Fiadel-SP
Settori: Commercio-Servizi, Fiadel
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 2 Osservatorio paritetico nazionale per il settore commercio e servizi
Art. 3 Commissione nazionale sulle politiche attive
Art. 4 Formazione professionale
Art. 5 Pari opportunità
Art. 6 Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria
Art. 7 Lavoro a domicilio
Art. 8 Istituzioni interne a carattere sociale
Titolo III - Sistema di regole contrattuali
Art. 9 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 10 Decorrenza e durata
Art. 11 Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 12 Contrattazione aziendale
Art. 13 Intese modificative del CCNL
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 14 Livelli
Art. 14-bis Inquadramento unico
Art. 15 Esemplificazione delle qualifiche
Titolo V - Mansioni promiscue - Mutamenti mansioni - Jolly
Art. 16 Mansioni promiscue
Art. 17 Mutamento di mansione
Art. 18 Jolly
Titolo VI - Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 19 Assunzione
Art. 20 Documenti necessari
Art. 21 Visita pre - assunzione
Titolo VII - Periodo di prova
Art. 22 Periodo di prova
Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 23 Orario di lavoro
Titolo IX - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo - Supplementare
Art. 24 Lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare
Titolo X - Lavori disagiati e lavoro a cottimo
Art. 25 Lavori disagiati
Art. 26 Lavori a Cottimo
Titolo XI - Lavoro a squadre
Art. 27 Lavoro a squadre
Titolo XII - Soste - Sospensione e riduzione d’orario - Recuperi
Art. 28 Soste
Art. 29 Sospensione del lavoro
Titolo XIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 30 Riposo settimanale
Art. 31 Festività
Art. 32 Ferie
Art. 33 Permessi retribuiti
Art. 34 Permessi parentali
Titolo XIV - Congedo matrimoniale - Maternità
Art. 35 Congedo matrimoniale
Titolo XV - Trasferte - Mezzi di trasporto
Art. 36 Spese sostenute dai dipendenti per le trasferte
Art. 37 Impiego mezzi di trasporto propri
Titolo XVI - Malattie - Infortuno - Gravidanza e puerperio
Art. 38 Malattie e infortuni
Titolo XVII- Anzianità di servizio
Art. 39 Anzianità di servizio
Titolo XVIII - Mensilità aggiuntive
Art. 40 13ª Mensilità
Titolo XIX - Volontariato
Art. 41 Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
Titolo XX - Trattamento economico
Art. 42 Retribuzione
Art. 43 Premio presenza
Art. 44 Quadri e personale direttivo
Art. 45 Indennità di cassa
Titolo XXI - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 46 Corresponsione retribuzione
Art. 47 Reclami sulla busta paga
Titolo XXII - Risoluzione del rapporto idi lavoro - Preavviso
Art. 48 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 Giustificato motivo oggettivo
Art. 50 Termini di preavviso
Titolo XXIII - Trattamento fine rapporto
Art. 51 Tfr
Titolo XXIV - Trasferimento dell'impresa
Art. 52 Trasferimento d’azienda o di ramo d'azienda
Titolo XXV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 53 Indumenti e attrezzature di lavoro

 

Titolo XXVI - Lavoratori diversamente abili
Art. 54 Lavoratori diversamente abili
Titolo XXVII - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 55 Tossicodipendenti
Titolo XXVIII - Tipologie contrattuali

Art. 56 Part Time
Art. 57 Tempo Determinato
Titolo XXIX - Politiche del lavoro
Art. 58 Politiche del lavoro
Titolo XXX - Apprendistato
Art. 59 Apprendistato
Art. 59 Bis Tutor aziendale
Art. 60 Retribuzione degli apprendisti
Titolo XXXI - Contratti d’inserimento
Art. 61 Contratti d’inserimento
Titolo XXXII - "Telelavoro" e Lavoro a Domicilio
Art. 62 Telelavoro e lavoro a domicilio
Titolo XXXIII - Lavoratori studenti
Art. 63 Lavoratori studenti
Titolo XXXIV - Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori nell’ambiente di lavoro
Art. 64 Tutela della salute
Art. 64 - bis Piani della sicurezza e Dpi
Art. 65 Sicurezza del lavoratore
Titolo XXXV- Lavoro interinale e appalti
Art. 66 Lavoro Interinale
Art. 67 Appalti a terzi
Titolo XXXVI - Mensa
Art. 68 Mense aziendali
Titolo XXXVII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Art. 69 Orario di lavoro
Titolo XXXVIII - Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 70 Esclusività di stampa
Art. 71 Registrazione del Contratto
Art. 72 Distribuzione del contratto ai dipendenti
Titolo XXXIX - Stipula contratti integrativi
Art. 73 Contratti di secondo livello
Titolo XL - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 74 Risarcimento danni da parte dei lavoratori
Titolo XLI - Commissione di garanzia provinciale e di conciliazione
Art. 75 Commissione di garanzia
Titolo XLII - Composizione delle controversie
Art. 76 Composizione delle controversie
Titolo XLIII - Centro di assistenza contrattuale
Art. 77 Centri di assistenza contrattuale
Titolo XLIV - Pensione integrativa
Art. 78 Pensione integrative
Titolo XLV - Diritti sindacali
Art. 79 Diritti sindacali
Art. 80 Trattenute sindacali
Art. 81 Dirigenti sindacati
Art. 82 Cariche elettive
Art. 83 Permessi sindacali e imponibilità
Art. 84 Bacheca sindacale
Art. 85 Locali
Art. 86 Strumenti informatici
Art. 87 Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 88 Versamento dei contributi sindacali
Art. 89 Affissione del contratto
Titolo XLVI - Codice disciplinare, doveri dei lavoratori
Art. 90 Codice disciplinare
Art. 91 Diritti del lavoratore
Art. 92 Disposizioni disciplinari comuni
Titolo XLVII - Patronati
Art. 93 Patronati
Titolo XLVIII
Art. 94 Ente Bilaterale
Titolo L- Assistenza sanitaria integrativa
Art. 95 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 96 Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua
Art. 97 Contributo di Assistenza Contrattuale
Art. 98 Fondo Cassa Sanitaria
Art. 99 Fondo TFR
Art. 100 Formazione continua
Titolo LI - Ambiente di lavoro
Art. 101 Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza
Art. 102 Indumenti di lavoro
Art. 103 Archivio Contratti (Deposito contratto collettivo)
Art. 104 Disposizioni generali
Art. 105 Divieto di riproduzione e condizioni di stampa
Allegati
Allegato A
Allegato B Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese commerciali e di servizi

L’anno 2019, il giorno 20 del mese di dicembre, presso la sede Nazionale Fiadel sita in via Goito n. 17 nel Comune di Roma, tra Ateca - Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori […], Aneas - Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro […], Assopro - Associazione dei Professionisti e Imprenditori […] e Fiadel - SP - Federazione Italiana Autonoma del Settore Privato […], si stipula il presente CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro per i lavoratori e impiegati delle imprese che svolgono attività nel settore commercio e servizi.
Le parti nel sottoscrivere il CCNL in oggetto si impegnano, in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti, ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale ed incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi- da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale, pur con diverse vigenze e modalità di disdetta o rinnovo.

Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese commerciali e dei servizi e, dalle società cooperative e loro consorzi, associate alle organizzazioni stipulanti... direttamente o indirettamente tramite associazioni territoriali aderenti, operanti nei settori medesimi.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le part convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi, erogai da Enti pubblici nazionali, regionali., provinciali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell’impresa all’applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le Partì individuano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici. Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del Commercio e dei Servizi. All’interno del settore ‘Commercio’ vengono definite le seguenti aree di attività:
• dettagli ingrosso tradizionale
• distribuzione moderna e organizzata
• importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
• ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore ‘Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
• ICT
• servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
• ausiliari dei servizi.
a) Alimentazione
- commercio all’ingrosso di generi alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio ai minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all’ingrosso di droghe e coloniali: commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
- commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
. - commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata:
- commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini:
- rivendite di pollame e selvaggina:
- commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere: commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
- commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumati, liquori, birra, aceto di vino);
per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
1. le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vino, anche tipici e la loro vendita;
2. le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita. effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
3. le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
- commercio all'ingresso e ed minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingresso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
b) Fiori, piante e affini
- commercio all'ingresso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
- produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d'uso e prodotti industriali
- grandi magazzini: magazzini a prezzo unico;
- tessuti di ogni genere, mercerie,, maglierie, filati, mesetti e trine; .confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commerciami sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellone, modisterie: articoli sportivi; commercianti in lane e materassi: calzature, accessori per calzature; pelliccerie: valigerie ed articoli da viaggio; ombrellone, pelletterie,: guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce d paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di sete, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli: pelli crude, ovine e caprine nazionali; pei crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria: pelli conciate (suole, tomaie, eoe.), pelli grezze da 'pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie:
- articoli casalinghi., specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e matetiche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
- articoli a elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri: prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie del le case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti 'di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno): grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti:
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e cottegliene; macchine in genere; armi e munizioni: articoli di feltro e metalli: apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali: ottica e fotografa: materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.)
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame., bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio:
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici insetticidi; materiale enologico: sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
- commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende):
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, tornitori carcerari, fornitori di bordo,
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributive di prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo;
- aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle Impressane Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
- imprese di leasing:
- recupero credili, factoring;
- servizi di informatica. telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
- noleggio e vendita di audiovisivi;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
- telemarketing, televendite, call center
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzata;
- agenzie d relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici residences;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
- aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- servizi fiduciari e finanziari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio:
- attività di garanzia collettiva fidi;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- agenzie pratiche auto;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- agenzie investigative;
- agenzie di scommesse;
- servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
- attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
- altri servizi e consulenze alte aziende;
- altri servizi alle persone.
Per quante non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni sindacali
Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali in sede di categoria attraverso la costruzione di on compiuto sistema partecipativo fondato su una qualificata bilateralità, concordano che l'Ente Bilaterale Nazionale per il settore commercio e servizi sarà l’Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro (Ebinail) ***.
Le parti intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella premessa al contratto, convengono sulla necessità di rafforzare il sistema di Osservatori congiunti e Commissioni paritetiche quali sedi di analisi e di confronto costruttivo e positivo per individuare e promuovere iniziative e per perseguire soluzioni, in una logica di integrazione e coordinamento fra i diversi livelli.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Osservatori e delle Commissioni rappresenterà una base comune e condivisa, utile all'attività delle parti.

Art. 2 Osservatorio paritetico nazionale per il settore commercio e servizi
L'Osservatorio si occuperà delle seguenti aree tematiche.
- Sviluppo e situazione economico-sociale del settore commerciate e di servizi
Svolgerà l’analisi e l’approfondimento delle dinamiche economiche, produttive, sociali ed occupazionali anche in relazione agli interventi organizzativi e alle evoluzioni connesse al settore.
Saranno condotti approfondimenti specifici, previa valutazione comune delle parti, con riferimento alle divisioni e gruppi di attività commercio e servizi come definiti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio. le parti si attiveranno per evidenziare presso le sedi istituzionali competenti le tematiche più significative per la politica relativa al settore anche con riferimento al mezzogiorno ed alla realtà delle piccole imprese.
- Sviluppo analisi e monitoraggio degli accordi aziendali
Svolgerà l’analisi e il monitoraggio degli accordi stipulati nelle aziende commercio e servizi anche con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in vigore finalizzato a promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello avente come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e consentire la fruizioni delle agevolazioni previste dalla legge.
In tale ambito saranno altresì analizzate e monitorate le esperienze di welfare aziendale e di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro in relazione alle innovazioni legislative in materia nonché i miglioramenti delle condizioni di lavoro.
- Sistemi di partecipazione nelle aziende commerciali e di servizi in Italia e in Europa e Dialogo sociale europeo
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relaziona industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata al monitoraggio ed all'esame delle esperienze più significative in materia realizzate sia in Italia che in Europa.

Art. 4 Formazione professionale
Le parti convengono sull'importanza della formazione continua quale strumento fondamentale per te valorizzazione delle persone e per l’indispensabile incremento della competitività dell'impresa e la considerano, anche in virtù dell'introduzione del diritto soggettivo alla formazione continua.
In particolare la formazione continua sarà fattore necessario per fronteggiare i cambiamenti relativi alta trasformazione del lavoro introdotti dalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione soprattutto del recupero del gap delle competenze digitali
Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato
Le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato i seguenti compiti:
[…]
- promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
- prestare particolare attenzione alta promozione di iniziative formative a favore delle fasce deboli, delle donne in un'ottica di una piena attuazione degli obiettivi di parità di genere nonché a favore dette lavoratrici al rientro dalla maternità.
Referente per la formazione professionale
Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il confronto tra azienda e RSU circa la definizione di piani aziendali finanziati, la RSU potrà individuare al proprio interno un componente delegato alla formazione, che sarà referente specialistico dell'azienda sulla materia, conferendogli potere di firma per i piani condivisi, in coerenza con le norme previste per il funzionamento di fondi interprofessionali per la formazione.

Art. 5 Pari opportunità
Le parti convengono di costituire la "Commissione paritetica per le pari opportunità'' con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità tra uomo e donna con particolare attenzione:
a) all’andamento dell’occupazione, atte caratteristiche della presenza femminile nel settore anche con riferimento ai ruoli connessi alle nuove tecnologie:
b) alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilità dell'orario e per la promozione dà comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
c) alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e te caratteristiche del fenomeno;
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti. Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo. Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati; in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
La Commissione Nazionale può promuovere l'apertura di Commissioni territoriali che avranno il compito di analizzare il mercato del lavoro e le specificità territoriali dell'occupazione femminile nel settore:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La eventuale realizzazione delle iniziative avverrà in collaborazione con la Commissione territoriale.
b) Esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda dei principi di parità di cui al Capo II, Divieti di discriminazione, artt. 27 e seguenti, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna con l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Informazioni in materia di pari opportunità
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell’articolo 46, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminine, presenteranno i dati elaborati alle Rappresentanze sindacali unitarie in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 6 Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria
Le parti condividono di istituire un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, con l'obiettivo di sviluppare un'attitudine costruttiva al cambiamento fondata su un effettivo dialogo sociale.
Le imprese di dimensioni comunitarie interessate e definite dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, sono gli stabilimenti o le unità produttive di un’impresa o di un gruppo di imprese che impiegano almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri.
Le parti condividono le finalità di migliorare l'ambito dell'informazione e della consultazione, con riferimento alte questioni transnazionali, e di regolare le modalità con le procedure nazionali, assegnando un ruolo preminente alle intese a livello aziendale, in piena coerenza anche con i principi congiuntamente espressi dalle parti sociali europee. Le parti riconoscono che l'informazione e la consultazione che si svolgono nell'ambito dei Comitati aziendali europei, costituiscono un elemento di successo per affrontare tempestivamente i processi di adattamento alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell'economia, perché favoriscono un clima di reciproca fiducia e rispetto tra impresa e lavoratori.
L’informazione e la consultazione del CAE sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza de; lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui all’articolo 1, sesto comma, del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, secondo cui l'informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tale scopo te competenza del CAE e la portata della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dal decreto legislativo sono limitate alle questione transnazionali.
Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, al fine di coordinare l’informazione e la consultazione del CAE e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, te partì convengono che nelle imprese di dimensione comunitaria, verranno costituiti appositi organismi denominati "comitati aziendali" che. a. richieste di parte potranno approfondire le informazioni fomite in sede di CAE riguardanti i siti italiani.

Art. 7 Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende commercio e servizi associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.

Titolo III - Sistema di regole contrattuali
Art. 12 Contrattazione aziendale

Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale si esercita ha efficacia e impegna le parti secondo quanto previsto dal CCNL e dal T.U. 10 gennaio 2014.
[…]

Titolo VI - Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 21 Visita pre - assunzione

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda per l’accertamento di requisii fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore, nei modi previsti dalla legge.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 23 Orario di lavoro

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissate entro il limite di 40 (quaranta) ore settimanali, distribuiti su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni lavorativi.
Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno dell’Azienda che all’esterno, le soste previste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero e le altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l’orario di lavoro, il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza autorizzazione o motivo legittimo. Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a quello previsto per l’eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro.
L'orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale), per esigenze tecnico produttive, meglio specificate nei comma successivi.
La durata massima dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni è di 48 ore medie, che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può essere calcolate in un periodo massimo di 12 mesi. Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla legge agli uffici competenti.
[…]
Resta comunque inteso che l’attivazione della flessibilità oraria deve essere concordata con i lavoratori.
L’orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa, oppure non sottoposti ad alcun controllo, in quanto lavoratori in trasferta, tipo il personale viaggiante, o personale inviato a svolgere dei lavori fuori dalla sede aziendale in assenza di personale direttivo responsabile del cantiere o della prestazione, è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. In assenza di norme specifiche, per questa tipologia di lavoratori, la contrattazione aziendale, o individuale, potrà stabilire diverse modalità di computo delle ore lavorative effettive e retribuite, che tengano conto della effettività, della modalità e della continuità della prestazione, nonché della possibilità degli stessi lavoratori di autodeterminare i parametri (tempi, modi, pause,) della prestazione stessa. […]
La distribuzione dell’orario di lavoro per le aziende che commercializzano merci altamente deperibili può essere variata, al fine di evitare i danni conseguenti al deperimento fisico delle merci, per imprevedibili e giustificate esigenze tecnico produttive, previa tempestiva comunicazione ai lavoratori. Eventuali altre clausole di elasticità e flessibilità possono essere previste dalla contrattazione aziendale.
La contrattazione aziendale può inoltre disciplinare i contratti di lavoro ripartito (job sharing) e di lavoro a chiamata (job on call) secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per i quali, in mancanza, per l’attivazione di tali modalità ed altre forme contrattuali eventualmente previste si richiamano le rispettive norme di legge..
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alte norme di legge, in particolare per i minorenni e altre categorie o situazioni particolari.

Titolo IX - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo - Supplementare
Art. 24 Lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto..
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro ì limite massimo di 200 ore annue, fermo restando che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto.
Si Intendono per ore straordinarie, quelle eccedenti l’orario normale di lavoro, effettivamente svolto, previsto dal presente contratto […]
Il periodo notturno è compreso tra le ore 23 e le ore 6 del mattino. Per lavoratore notturno si intende chi svolge almeno tre ore di lavoro durante il periodo notturno.
Per lavoro festivo si intende quatto prestato nei giorni di cui all’art. 31.
Il lavoro straordinario o supplementare potrà essere, in alternativa alla retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensativi (banca ore) nei limiti e nei modi previsti dalla contrattazione aziendale o dalla legge.
Banca ore
E' istituita la banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate […]
Alle RSU, saranno fomite informazioni, in forma aggregata, sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alte condizioni già previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 33, del presente Titolo III. Al termine del periodo le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.

Titolo X - Lavori disagiati e lavoro a cottimo
Art. 25 Lavori disagiati

Per quanto concerne particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro le parti, fermo restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l’obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari Inoltre, la contrattazione aziendale potrà prevedere delle maggiorazioni retributive per i lavoratori che operano in tali condizioni di disagio.

Art. 26 Lavori a Cottimo
E' ammesso il (lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ove possibile o previsto per legge.
[…]

Titolo XI - Lavoro a squadre
Art. 27 Lavoro a squadre

E' considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina o nelle medesime mansioni entro te 24 (ventiquattro) ore, anche se a turni non di uguale durata.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno l’intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo può allontanarsi dal posto di lavoro, ed anche uscire fuori dall’impresa.

Titolo XIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 30 Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
[…]

Art. 34 Permessi parentali
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, dorante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulativi, durante la giornata il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Titolo XIV - Congedo matrimoniale - Maternità
Art. 35 Congedo matrimoniale

[…]
I casi di gravidanza e puerperio, nonché gli altri eventi e stati legati alla maternità, sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. […]

Titolo XVI - Malattie - Infortuno - Gravidanza e puerperio
Art. 38 Malattie e infortuni

[…]
- Astensione dal lavoro della lavoratrice
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso:
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alte lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulativi, durante la giornata il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui ai precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]

Titolo XXII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 48 Risoluzione del rapporto di lavoro

Ciascuno dei contraenti nei casi previsti dalla legge può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 40.
La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire da parte dei datore di lavoro per giusta causa nei casi previsti dalla legge o per una delle cause sotto elencate, non esaustive:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell’azienda anche fra i dipendenti;
- insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
- comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
- danneggiamento volontario di beni dell’azienda […]
- esecuzione di lavori, senza permesso, nell'azienda sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Titolo XXV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 53 Indumenti e attrezzature di lavoro

[…] E' parimenti a carco del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori.

Titolo XXVI - Lavoratori diversamente abili
Art. 54 Lavoratori diversamente abili

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori diversamente abili, per esaminare i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni.

Titolo XXVIII - Tipologie contrattuali
Art. 56 Part Time

[…]
I genitori dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, riconosciuti dai Servizi Sanitari competenti per territorio, nonché le donne coniugate in considerazione del ruolo che la donna svolge nella famiglia tradizionale, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri'lavoratori.
[…]

Art. 57 Tempo Determinato
A) Contratto di lavoro a tempo determinato
[…]
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati m modo sufficiente ed adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed atte proprie mansioni.
[…]
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipala fino a due mesi prima dell’inizio del congedo, secondo quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
[…]
Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto tramite l’Associazione territoriale di competenza, i dati sulle dimensioni quantitative e i motivi del ricorso ai contratti a termine anche con specifico riferimento alle esigenze stagionali, la durata dei contratti medesimi nonché la qualifica dei lavoratori interessati.

Titolo XXX - Apprendistato
Art. 59 Apprendistato

L'apprendistato è un contratto a “causa mista’ in quanto accanto al normale rapporto di lavoro è previsto l'obbligo per le aziende di garantire agli apprendisti la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alte mansioni per cui sono stati assunti.
Il contratto di apprendistato va stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto deve contenere il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali e predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.
Tutte le aziende di tutti i settori possono attivare contratti di apprendistato con la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi e previdenziali agevolando l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e favorendo la toro qualificazione professionale.
[…]
Condizione necessaria è l’effettivo assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla formazione degli apprendisti: a tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede che in caso di inadempimento all’obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista, il datore è tenuto a versare, a titolo sanzionatone, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento ai livelli di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento.
Esistono tre tipologie principali di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi, (da ultimo normali dal d.lgs 81- 2015, attuativo del Jobs Act), con le caratteristiche e requisiti riassunti nella tabella che segue:

tipologia

 requisiti di età dei lavoratori

finalità

1) Apprendistato per la qualifica e il diploma superiore

tra i 15 e i 25 anni

conseguimento di un titolo di studio (qualifica o diploma professionale e anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico

2) Apprendistato di alta formazione e ricerca

tra i 18 e i 29 anni

conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titolo di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca

3) Apprendistato professionalizzante o “contratto di mestiere"

tra i 18 e i 29 anni

qualifica professionale, valida ai fini contrattuali (non titolo di studio).

Dal 2016 è possibile assumere con questo contratto anche i lavoratori Over 29 beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età. ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per l'accesso l'Inps ha chiarito che il lavoratore non deve necessariamente percepire materialmente ad es. la NASPI ma semplicemente essere titolare del diritto.
[…]
Piano formativo individuale - formazione interna.
Al contratto di apprendistato deve essere allegato il Piano Formativo Individuale che ne costituisce parte integrante ed ha la funzione di descrivere il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto.

Art. 59 Bis Tutor aziendale
Il Decreto Ministeriale n. 22 del 28/02/00 disciplina la figura del tutor aziendale che riveste un ruolo, primario per tutta la durata del contratto e fondamentale nell’affiancamento e nella crescita professionale dell’apprendista.
Il tutor deve essere designato dall'impresa al momento dell’assunzione e comunque non oltre 30 giorni deve essere inviata comunicazione contenente i dati al Centro Impiego di riferimento.
Tutti i soggetti che rientrano nelle fasce di età previste dalla normativa possono essere assunti con contratto di apprendistato che nella sua forma mista prevede l’alternanza fra momento lavorativo seguito da tutor o da personale spedalizzato in affrancamento sul lavoro e il momento formativo, rappresentando uno strumento di crescita professionale, di arricchimento culturale, un mezzo per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale.

Titolo XXXI - Contratti d’inserimento
Art. 61 Contratti d’inserimento

[…]
Il progetto deve prevedere 16 ore di formazione ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione e antinfortunistica e di disciplina di rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale accompagnata da fasi di addestramento specifico.
[…] L’instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d’inserimento dovrà risultare da atto scritto.

Titolo XXXII - ’'Telelavoro" e Lavoro a Domicilio
Art. 62 Telelavoro e lavoro a domicilio

Compatibilmente con l’attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di 'lavoro a domicilio denominato “telelavoro”.
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l’unico proprietario.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 (dodici) ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.
Il rapporto denominato 'telelavoro' deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia e agli accordi aziendali e individuali. La retribuzione dei dipendenti impegnati nel “telelavoro”, sarà ridotta del 20% (venti per cento) rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione dei reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa. Per la determinazione dell’orario effettivo di lavoro si fa riferimento agli accordi individuali, o aziendali.
Le stesse regole di cui sopra valgono per i lavori che possono essere svolti a domicilio ed in ogni caso si rinvia alle norme di legge e agli accordi individuali.

Titolo XXXIV - Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori nell’ambiente di lavoro
Art. 64 Tutela della salute

Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 64 - bis Piani della sicurezza e Dpi
L’azienda deve predisporre, nei modi previsti dalla legge (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) i piani di sicurezza previsti.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda fornirà gratuitamente idonei indumenti e dispositivi di protezione individuali (es.: guanti, scarpe antinfortunistiche, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche e della sicurezza.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
[...]

Art. 65 Sicurezza del lavoratore
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi fomiti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti e delle misure previste dal piano della sicurezza, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a toro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché te altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria od altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Titolo XXXV- Lavoro interinale e appalti
Art. 66 Lavoro Interinale

E’ ammesso il lavoro interinale con i soli limiti previsti dalla legge, o contrattazione aziendale. Le parti si impegnano a ridiscutere la problematica del lavoro interinale e delle altre forme previste dalla Legge Biagi. In assenza di accordi collettivi valgono le disposizioni di legge.

Art. 67 Appalti a terzi
Le aziende appaltanti dovranno esigere dalle Imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
L’adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.

Titolo XXXVI - Mensa
Art. 68 Mense aziendali

Le parti riconoscono la validità sociale della istituzione della mensa.
Tenuto conto, altresì, della struttura del settore e della pratica impossibilità di pervenire ad una regolamentazione generale dell’istituto, in rapporto anche alla varietà delle situazioni, viene convenuto che la materia verrà affrontata a livello aziendale o locale.

Titolo XXXVII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Art. 69 Orario di lavoro

Per quanto concerne il personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia si rinvia alle disposizioni di legge, alla contrattazione aziendale e all'articolo 23.

Titolo XXXIX - Stipula contratti integrativi
Art. 73 Contratti di secondo livello

In ogni regione potranno essere stipulati contratti integrativi di secondo livello. Potranno altresì essere stipulati contratti integrativi aziendali, per regolamentare quanto non previsto o ad essi specificamente demandato per competenza dal presente contratto.
Le Parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva di lavoro presente, come di seguito indicato:
1. contrattazione di primo livello: contratto nazionale;
2. contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale, aziendale.
Alla contrattazione collettiva di primo livelle è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) adeguamento del presente contratto alle eventuali novità normative che nasceranno fino alla scadenza dello stesso;
[…]
Alla contrattazione collettiva di II livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate: eventuale possibilità di una diversa articolazione dell’orario normale di lavoro differenziato che può essere svolto nel corso dell'anno; […]; apprendistato; contratto di inserimento-reinserimento; lavoro ripartito e a chiamata; disciplina di altre materie o istituti che sono espressamente demandate alla contrattazione regionale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio, altre modifiche consentite dalla legge ad integrazione del CCNL.

Titolo XLI - Commissione di garanzia provinciale e di conciliazione
Art. 75 Commissione di garanzia

In ciascuna provincia è costituita una Commissione di Garanzia Provinciale e di Conciliazione, composta da quattro membri/di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali territoriali o regionali e due di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie territoriali del presente contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione in azienda del presente contratto e dei contratti integrativi;
[…]
c) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende, i livelli di produttività in essa realizzati, anche ai fini della concessione al personale dipendente di eventuali benefica connessi;
d) verificare e valutare l’effettiva applicazione nelle singole aziende di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell’azienda: quest’ultima è tenuta a fornire tutte te notizie necessarie alla Commissione.

Titolo XLV - Diritti sindacali
Art. 79 Diritti sindacali

Le parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell’anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo fra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma, dell’art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 84 Bacheca sindacale
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell'imprenditore o delle categorie imprenditoriali.

Art. 85 Locali
In adempimento all'art. 27, legge 20 maggio 1970, n. 300, i datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.

Art. 86 Strumenti informatici
Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a disposizione della Rappresentanza sindacale unitaria un personal computer con accesso ad Internet che sarà utilizzato secondo le modalità definite in sede aziendale.
L'utilizzo del personal computer dovrà essere comunque strettamente connesso con l'attività sindacale, fermo restando la responsabilità anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.

Titolo XLVI - Codice disciplinare, doveri dei lavoratori
Art. 90 Codice disciplinare

Il Codice disciplinare, redatto ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970 deve essere affisso in luogo ben visibile a lavoratori e consultabile, nonché deve esserne consegnata una copia al lavoratore.

Art. 91 Diritti del lavoratore
Il lavoratore deve esplicare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[…]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità:
[…]
6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero che sia previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte e disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Art. 92 Disposizioni disciplinari comuni
I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1) rimprovero verbale:
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
5) licenziamento disciplinare, nei casi previsti dalla legge.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza.
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant’altro esistente presso l'azienda;
f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l’orario di lavoro;
[…]
E’ evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e ila sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
Nei casi di reiterata violazione del codice disciplinare aziendale e per giusta causa sarà possibile comminare la più grave sanzione del licenziamento, anche senza preavviso.
[…]
Ulteriori fattispecie possono essere previste dal codice disciplinare aziendale.

Titolo XLVI1I
Art. 94 Ente Bilaterale

Le parti concordano di aderire all'Ente Bilaterale all’Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro (Ebinail) ***, che costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, informazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito. […]
Ad Ebinail è demandata la gestione centralizzata delle attività delle parti stipulanti il CCNL e che avrà quale finalità quello di:
• sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali;
• adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione, incrementare l'occupazione:
• sostenere iniziative di sviluppo, di informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e te imprese dei settori di riferimento, realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine di adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• istituire la Commissione Nazionale di Certificazione e/o la Commissione Paritetica Nazionale Intersettoriale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d'apprendistato, i contratti e progetti di formazione e lavoro, certificare i contratti di lavoro, d'appalto e sub-appalto;
• istituire la Commissione Paritetica Nazionale Intersettoriale e, ove necessario, te Commissioni Paritetiche provinciali per le controversie;
• conciliazione di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;
• esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere l’eventuale nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• realizzare iniziative di carattere sociale in favore dei lavoratori per interventi solidaristici,, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;
• promuovere iniziative e/o specifiche convenzioni in materia di formazione continua, apprendistato, tirocini formativi e/o di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Enti e Organismi orientati ai medesimi scopi ;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91 s.m.i., nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• attivare iniziative inerenti lo sviluppo dell’organizzazione delle aziende e strutture datoriali, finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e relative alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808 ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
Ebinail svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandale alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Per la certificazione dei contratti di lavoro, Ebinail dispone d un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
Su istanza di una delle Partii Sociali stipulanti, Ebinail Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
Ebinail potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
[...]

Titolo LI - Ambiente di lavoro
Art. 101 Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza

La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni dell'azienda e dei lavoratori., a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di-prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori, per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.
Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte te prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il Rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell'attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, ecc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari da specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalie prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi fomiti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità., per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, fermo restando l’obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri Rappresentanti per la sicurezza;
- verificare, mediante il Rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; ricevere un’adeguata informazione e formazione in .materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli esiti degli accertamenti sanitari;
- ricevere informazioni dai medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro:
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
Potranno essere sperimentate modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'organizzazione dell’attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all’anno nell’ambito dell’area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da e presenti i preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carco dell'azienda e dei lavoratori in un rapporto pari 1/1 secondo modalità definite d'intesa con la RSU.
Potranno altresì essere sperimentati i cosiddetti Break formativi consistenti in un aggiornamento dei lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi (15-20 minuti al massimo) da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali, sotto la supervisione del docente/RSPP affiancato dal preposto e dal RLS, il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di competenza.
In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del progresso produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza della salute dei lavoratori;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali.
E' inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e. ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa. I RLS hanno accesso a detto registro secondo quanto previsto dall’art. 243 del D.Lgs. n. 81/2008.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.
I RLS, in funzione del contesto organizzativo, dovranno essere dotati di adeguati elementi di identificazione (ad esempio cartellino, badge, spilla, ecc.).
Ai sensi di quanto previsto dagli arti. 18, 35 e 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni ai RLS sugli infortuni intervenuti, con indicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento dette malattie professionali e della sorveglianza sanitaria anche mediante la visualizzazione del Cruscotto infortuni e a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza di appalti, il committente consegnerà ai RLS copia del DUVRI per consentirne la secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dal sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche guaterà ritenga, come previsto dall’art. 50, lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, te partì guaterà siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o te indagini che si ritenessero necessarie secondo te modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
I permessi retribuiti che competono ad ogni RLS, di cui all’accordo interconfederale 22 giugno 1995, sono elevati a 50 ore annue nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti, e a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendente, a 72 ore annue nelle unità produttive che occupano da 301 a 1.000 dipendenti, a 76 ore annue in quelle oltre i 1.000 dipendenti.
“Quasi infortuni"
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare opportune misure gestionali.
La Commissione nazionale raccoglierà le esperienze che verranno segnalate a cura di RLS e RSPP ai fine di individuare le migliori pratiche ed agevolarne la diffusione.

Art. 102 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.

Art. 104 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti. I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
Allegato B Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi in quanto tali non costituiscono elemento d’interpretazione della norma.

Norme per l'applicazione del d.lgs 81/08 protocollo sindacale per l’attuazione del disposto del decreto legislativo 81/08 s.m.i.
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione

L'individuazione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione ira tutti i dipendenti dell’azienda durante un'assemblea appositamente convocata con queste esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate te caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l’utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell’articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore.

Art. 6 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
E’ prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell’RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale (RLST) di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 7 Applicazione D.Lgs. 81/08
L'RLST è espressione dell'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail (OPN Ebinail) per l’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Ateca, Aneas, Assopro e Fiadel SP.
Accedono all’Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 8 Dimensioni del territorio
L’Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail. designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti è/o 1 RLST sino ad un massimo di 20 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
E’ concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l’applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail.

Art. 12 Retribuzione RLST
L’Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail provvedere alla retribuzione degli RLST con l’esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell’art. 30 della L. 300/70.

Art. 13 Notifica nominativi RLST
L’Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail provvedere a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all’Inail, unitamente con l’attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo II - Aziende con più di15 dipendenti
Art. 14 Sfera di applicazione

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delie rappresentanze sindacali in azienda.

Art. 15 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
• un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
• tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1 .000 lavoratori;
• sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Art. 16 Monte ore per RLS
Per l’espletamento delle proprie mansioni è previsto l’utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 80 ore annue per RLS;
- aziende da 101 a 300 dipendenti 100 ore annue per RLS;
- aziende con più di 300 dipendenti 120 ore annue per RLS.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell’articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore.

Art. 17 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 18 Modalità di elezione
Per l’elezione dell’RLS valgono le norme pattuite per reiezione delle RSU di cui all’accordo interconfederale.

Titolo III - Formazione degli RLSRLST
Art. 19 Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail.
E' prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall’organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 20 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall’organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail anche mediante l’utilizzazione di appositi Enti, Società o Istituti di formazione di diretta emanazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 21 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail e sue delegazioni territoriali, anche mediante l’utilizzazione di appositi Enti, Società o Istituti di formazione o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall’organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail salvo che per integrazioni formative di cui all’art. 19.

Art. 22 Permessi per la formazione retribuiti
Le aziende metteranno a disposizione degli. RLS al momento della toro eiezione le ore annue previste per la formazione basica, nonché per gli aggiornamenti.
Qualora alto scadere del proprio mandato S'RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore previste per la formazione basica per la prima nomina.

Titolo III - Percorso formativo
Art. 23 Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti dall'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail.
Il percorso formativo sarà di almeno 64 ore iniziali., da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale potrà essere effettuata in aula, in modalità blended learning che prevede una modalità didattica mista, in cui parte delle attività didattiche possono essere realizzate a distanza e parte in presenza sui rischi specifici presentì in azienda o in modalità on-line.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 37, commi 10-13 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., con durata minimo di 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, nonché un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione del Rappresentante dèi Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata in aula, in modalità blended learning che prevede una modalità didattica mista, in cui parte delle attività didattiche possono essere realizzate a distanza (20 ore) e parte in presenza (12 ore sui rischi specifici presentì in azienda) o in modalità e-learning.

Art. 24 Criteri valutativi
L'Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l’uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 25 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all1 RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a -carico diretto dell'azienda per l’altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 5 e 16.

Titolo IV - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 26 Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS-RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 27 Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 81/08 l’azienda provvedere a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno cinque giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall’approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall’azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 28 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 29 Documentazione aziendale
Nell’espletamento del diritto all’informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale peri il quale l’azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
E’ fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell’espletamento del proprio mandato.

Art. 30 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo V - Norme transitorie e finali
Art. 31 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall’incarico di RLS si procederà all’immediata sostituzione con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 32 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all’art. 31 si convocherà un’assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 33 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.

Art. 34 Sostituzione RLST
L’Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni età integrazioni degli RLST nominati.

Art. 35 Clausola di salvaguardia
Gli IRLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo, dell’art. 30 L. 300/70 con retribuzione a cura dell’Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale Ebinail sino alla scadenza dell’anno solare.
Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l’azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l’aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 36 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r o pec a tutte le parti sottoscrittrici.