Tipologia: CPL
Data firma: 4 dicembre 2007
Validità: 04.12.2007 - 31.12.2010
Parti: North East Services, Istituto di Vigilanza Compiano, Vigilanza della Marca Trevigiana, Sicurglobal Vigile San Marco, Civis, Btv, Vigilanza Carniel, Vigile San Giorgio, Vigilar Security Treviso e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Treviso
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Ente bilaterale
Art. 3 - Pausa
Art. 4 - Banca ore
Art. 5 - Località di lavoro
Art. 6 - Ticket
Art. 7 - Premio di risultato

 

Art. 8 - Premio di fedeltà
Art. 9 - Armamento
Art. 10 - Ore di poligono
Art. 11 - Indennità interforze
Art. 12 - Congedi parentali
Art. 13 - Clausola di salvaguardia
Art. 14 - Decorrenza e durata
Allegato


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata della provincia di Treviso

Il giorno 4 dicembre 2007 presso l’Hotel Cà del Galletto a Treviso si sono incontrati: gli Istituti: North East Services spa […], Istituto di Vigilanza Compiano […], Vigilanza della Marca Trevigiana […], Sicurglobal Vigile San Marco srl […], Civis spa […], Btv spa […], Vigilanza Carniel srl […], Vigile San Giorgio spa […], Vigilar Security Treviso srl […], le OO.SS.: Filcams Cgil Provinciale […], Fisascat Cisl Provinciale […], Uiltucs Uil Provinciale […], le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Rappresentanze Sindacali Aziendali […]

Premessa
a) considerato che il negoziato è stato condotto e si è concluso con esiti condivisi tra le parti;
b) considerato che il presente Contratto Integrativo Provinciale è un tutt’uno di norme inscindibili tra loro che integrano il vigente CCNL;
c) si è pervenuti alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale applicabile a tutti gli Istituti di vigilanza operanti nella provincia di Treviso, in qualunque forma costituiti, con validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Relazioni sindacali
Al fine di dare concreta visibilità a tutto il personale dipendente rispetto agli indicatori per il premio variabile definito nel presente Contratto Integrativo Aziendale, le parti convengono di incontrarsi/ a livello di singola azienda, su richiesta delle stesse, per una valutazione complessiva sull’andamento degli obiettivi fissati.
Concordano altresì di impegnarsi al fine della effettiva attività dell’Ente Bilaterale Regionale, costituito nel 2007.

Art. 2 - Ente bilaterale
Le parti concordano di far proprie le determinazioni del nascente Ente Bilaterale Regionale in materia di formazione dei lavoratori, anche attraverso l’utilizzo dei fondi interprofessionali.
Le stesse si rincontreranno alla luce delle indicazioni provenienti dalla bilateralità con l’impegno di assolvere i compiti che verranno affidati alle parti sociali.

Art. 3 - Pausa
Fermo restando quanto previsto dall’art. 74 del vigente CCNL in merito alle pause di 10 minuti retribuiti di cui al D.Lgs 66/03, si conviene che il personale fruirà della suddetta pausa senza alcuna formalità, nel rispetto delle esigenze di servizio, della sicurezza del carico e della sicurezza degli stessi lavoratori e senza arrecare danno o disagio al committente.
Il solo personale addetto al trasporto valori che per specifiche e particolari esigenze non abbia potuto effettuare la prevista pausa comunicherà per iscritto, al termine del servizio, le ragioni di tale impossibilità alla centrale operativa.
Il lavoratore, previa verifica aziendale, recupererà la mancata pausa nei limiti previsti dal vigente CCNL.

Art. 4 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dagli artt. 81 e 82 del vigente CCNL, le parti concordano che, con decorrenza dallo stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all’art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.