Tipologia: CIRL
Data firma:
Validità: 27.06.2013 - 31.12.2015
Parti: Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoopsociali, Associazione Generale Cooperative Italiane-Solidarietà Marche e FP-Cgil, Fisascat-Cisl, FP-Cisl, Fpl-Uil
Settori: Servizi, Cooperative sociali, Marche
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Relazioni Sindacali
Art. 4 - Comitato Misto Paritetico Regionale
Art. 5 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Art. 6 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio

 

Art. 7 - Attività di soggiorno
Art. 8 - Inquadramenti professionali
Art. 9 - Elemento Retributivo Territoriale
Art. 10 - Contratti a tempo determinato
Art. 11 - Accordi regionali antecedenti
Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 13 - Imprese in difficoltà
Art. 14 - Norme finali
Allegato


Contratto Collettivo Integrativo Regionale Cooperative Sociali (2013 - 2015) Regione Marche

In data 27 Giugno 2013, presso la sede di Legacoop Marche, tra: […] Federsolidarietà - Confcooperative Marche, […] Legacoopsociali Marche, […] Associazione Generale Cooperative Italiane - Solidarietà Marche e […] Funzione Pubblica - Cgil Regionale Marche, […] Fisascat - Cisl Regionale Marche, […] Funzione Pubblica - Cisl Regionale Marche, […] Federazione Poteri Locali - Uil Regionale Marche è stata raggiunto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo cooperative sociali della regione Marche.

Premessa
L’obiettivo primario della contrattazione integrativa della cooperazione sociale del settore socio-assistenziale, educativo ed inserimento lavorativo è rappresentato dall’impegno delle parti a migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti individuando come scelta strategica la valorizzazione del lavoro attraverso il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella organizzazione dei servizi ed assicurando la crescita economica e professionale degli addetti operanti nelle cooperative sociali stesse.
Le parti ritengono indispensabile la piena applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo e della contrattazione di secondo livello così come previsto dell’art. 10 rubricato “struttura della contrattazione” del CCNL vigente.
Nella piena consapevolezza che risultano ancora irrisolti anche alcuni problemi di natura gestionale e legislativa riconducibili alle pubbliche amministrazioni e che persiste la prassi adottata dalle Pubbliche Amministrazioni di perseguire il massimo risparmio nei bandi di gara per l’aggiudicazione degli appalti, talvolta addirittura in violazione del D.Lgs. 163/2006, si ritiene necessario un intervento congiunto presso le istituzioni che trovi specifica concretizzazione in un avviso comune da sottoscrivere durante la vigenza del presente Contratto integrativo territoriale e da presentare al governo regionale anche al fine di assicurare il pieno rispetto della DGR 343 del 19/03/2012.
Si ritiene inoltre indispensabile sollecitare gli "Osservatori Provinciali sulla cooperazione'', istituiti presso le Direzioni territoriali del lavoro, a promuovere la sottoscrizione di intese, protocolli, atti di indirizzo in materia di tutela delle condizioni di lavoro negli appalti.
Le parti stigmatizzano il comportamento della Regione Marche relativamente alla abolizione del Tariffario Regionale di cui alla Delibera della Regione Marche n. 343 del 19/03/2012, che introduce ulteriori elementi di incertezza e di difficoltà in un settore già pesantemente provato dai tagli alla finanza pubblica ed in questo senso, successivamente alla stipula del presente contratto, sigleranno un accordo per definire, a differenza delle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro sul costo del lavoro, il costo orario dei servizi svolti dalle Cooperative sociali, che tenga conto anche dei relativi costi organizzativi ed amministrativi nonché degli oneri derivanti dai vari obblighi normativi che gravano sulle cooperative sociali.
Tale tariffario individuerà, conseguentemente, le risorse finanziare minime che dovranno essere individuate dagli Enti Appaltanti per la determinazione di basi di appalto che consentano l’integrale applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché del presente Contratto Territoriale ed una corretta concorrenza tra le imprese partecipanti alle gare di appalto.

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto territoriale di secondo livello si applica alle cooperative, sociali e non, operanti nel territorio della Regione Marche e che applicano il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, relativamente alle attività svolte nello stesso territorio ancorché sia altrove la sede legale.

Art. 3 - Relazioni Sindacali
Le parti si danno atto che un buon sistema di relazioni sindacali rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione delle finalità della contrattazione di secondo livello.
A tal fine le parti concordano che, oltre a quanto già previsto dall’art. 9 del CCNL, al livello regionale sono attribuite le seguenti funzioni:
- verifica periodica dello stato di applicazione della contrattazione integrativa;
- interpretazione autentica del presente Contratto Territoriale di secondo livello;
- determinazione dell’ammontare delle quote dell’ERT collegate ai parametri di cui alle lettere c) e d) sulla base delle metodologie indicate nel presente accordo ed allegati relativi.
Il confronto a livello Regionale sarà attivato su richiesta di una delle parti, avrà cadenza periodica sulla base delle specifiche esigenze e sarà seguito da apposito verbale. L’attivazione dell’incontro avverrà entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

Art. 4 - Comitato Misto Paritetico Regionale
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia dall’art. 9 del CCNL di categoria, le parti si impegnano a ricostituire il Comitato Misto Paritetico Regionale.
Il Comitato Misto Paritetico Regionale avrà funzioni di monitoraggio e controllo soprattutto per quanto riguarda l’applicazione delle normative regionali, le gare d’appalto e l’andamento economico finanziario delle imprese cooperative e sull’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato (personale coinvolto, formazione, stabilizzazione).

Art. 7 - Attività di soggiorno
[…]
Durante l’attività di soggiorno agli operatori sono garantiti, vitto, alloggio e trasporto. Nel caso di soggiorno superiore alle due settimane verrà prevista una turnazione con almeno due giorni di riposo consecutivi nell’arco della settimana.

Art. 11 - Accordi regionali antecedenti
Con la firma del presente contratto si intendono prorogati in continuità ed in piena validità i seguenti accordi:
* “Accordo su criteri e modalità per la presentazione di progetti individuali rivolti a persone svantaggiate di cui all’art. 2 del CCNL Cooperative Sociali” siglato in data 05 maggio 1998;
* “Accordo sindacale regionale” siglato il 15 gennaio 2001 e successive proroghe sino alla firma del presente accordo.
* “Verbale d’accordo” siglato in 01/03/1993 esclusivamente per quanto previsto dal punto 6 del documento “Definizione aspetti applicativi CCNL Coop. Sociali” […]

Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità
Le parti si danno atto della necessità di avviare le azioni positive per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e delle organizzazioni del lavoro come previsto dal vigente CCNL al fine di integrare tempi di vita e di lavoro così come previsto dall’art. 9 della legge n° 53 dell’8 marzo 2000 che prevede anche misure di sostegno delle suddette azioni positive attuate sulla base della contrattazione di secondo livello.
Le parti convengono sull’opportunità di dare attuazione al Decreto Legge 216/12 e convertito nella Legge n° 228 del 24 dicembre 2012 in tema di congedi parentali e di incontrarsi a tal fine entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.