Categoria: Normativa regionale
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Regione Friuli Venezia Giulia
Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2229
Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto.
B.U.R. 2 gennaio 2020, n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
VISTO il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93);
VISTA la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) e in particolare:
- l'articolo 8, comma 7 secondo cui l'archivio regionale amianto (A.R.Am) costituisce strumento per acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto; - l'articolo 9, comma 1, lettera o) secondo cui compete alla Regione “la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio”;
- l'articolo 10, comma 4, lettera b) secondo cui le predette linee guida sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute;
- l'articolo 16 che individua i contenuti del Piano regionale amianto;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 0108/Pres (Piano regionale amianto);
PRESO ATTO, sulla base dei risultati della recente attività di telerilevamento, della presenza diffusa di coperture e manufatti in amianto sul territorio regionale e della conseguente opportunità di favorire la mappatura anche attraverso le segnalazioni dei cittadini;
CONSIDERATO necessario, pertanto, individuare modalità omogenee per la gestione delle segnalazioni dei cittadini definendo altresì i criteri per la valutazione del rischio di esposizione derivante dalla presenza di coperture in cemento-amianto anche al fine di orientare in modo efficace le risorse, pubbliche e private, da impiegare nell' attività di rimozione e smaltimento;
PRESO ATTO che il “Piano regionale amianto” auspica una sempre maggiore sinergia tra i vari Enti competenti in materia di amianto;
VISTO il testo del documento “Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto” predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con la collaborazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, dell'Agenzia regionale di protezione dell'Ambiente, delle Aziende per l'assistenza sanitaria e del centro regionale unico amianto”;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la propria deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di approvare il suddetto documento, come allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Su PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,
 

DELIBERA

1. È approvato il documento concernente “Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA
 

LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE, LA TRACCIABILITÀ E LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E DI PERICOLOSITÀ DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
 

Sommario
Premessa
Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto negli ambienti di lavoro
Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di soggetti terzi
Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di proprietari di edifici privati
Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di funzionari di enti pubblici
Procedura per la segnalazione di rifiuti abbandonati contenenti amianto
Azioni in capo ai proprietari degli immobili, con presenza di amianto, di utilizzazione collettiva
Linee guida di Tracciabilità degli edifici
Valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità di un manufatto contenente amianto per la definizione delle priorità di intervento
Premessa
AMLETO: Algoritmo per la valutazione delle coperture in cemento amianto
Metodo di calcolo
VERSAR: algoritmo per la valutazione DEI manufatti contenenti amianto, sia friabili che compatti, presenti all'interno di edifici

Premessa
Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 4 lettera b) della Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) definisce per i cittadini, le imprese, le Aziende del servizio sanitario regionale ed altri enti istituzionali, le procedure per la segnalazione e la tracciabilità di manufatti contenenti amianto, nonché individua i metodi di valutazione dello stato di conservazione dei medesimi.
A supporto delle ordinarie attività di mappatura intraprese dalla Regione, i cittadini possono integrare le informazioni comunicando agli uffici pubblici la presenza di edifici e manufatti contenenti amianto. Tali comunicazioni saranno formalmente prese in carico e andranno ad implementare l'Archivio regionale amianto (A.R.Am.) istituito con l'articolo 8, comma 7 della legge regionale L 34/2017 quale archivio per l'acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto.
La presenza di un manufatto in amianto in opera (es. copertura in cemento amianto) non costituisce di per sé un rischio per la salute né deve essere obbligatoriamente rimosso. Il rischio derivante dalla presenza di un manufatto in amianto dipende dal suo grado di danneggiamento ed è legato al contesto in cui si trova. A tal fine, il presente documento individua altresì il metodo di calcolo di riferimento per la valutazione dello stato di degrado di tali strutture e consente di decidere se è necessario procedere all'immediata rimozione, al controllo periodico o alla messa in sicurezza del manufatto.
In materia di amianto sono interessate competenze sia di tipo sanitario che di tipo ambientale; in Regione FVG gli Enti coinvolti sono:
- I Comuni, con riferimento anche alle competenze dei Sindaci, quali autorità sanitarie locali;
- La Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione per gli aspetti legati alla pianificazione, alla mappatura, ai contributi e alla redazione di linee guida di indirizzo sul territorio;
- L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (ARPA), Ente preposto al supporto tecnico scientifico in materia ambientale.
- Le Aziende per l'Assistenza sanitaria, attraverso le Strutture di Igiene e Sanità Pubblica e le Strutture PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dei Dipartimenti di Prevenzione, rispettivamente preposti alla tutela della salute pubblica e alla tutela dei lavoratori e il CRUA (Centro Regionale Unico Amianto) con sede a Monfalcone per gli aspetti sanitari legati all'esposizione professionale, familiare - domestica o ambientale.
I contatti sono riportati in Allegato 1.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto negli ambienti di lavoro
A premessa della seguente procedura di segnalazione, occorre precisare che la legislazione vigente (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81¹ , il Decreto ministeriale 6/9/94² e l‘ interpello N°10/2016) prevede che i materiali contenenti amianto presenti in un luogo di lavoro debbano essere gestiti:
- mediante l'applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all'immobile;
- attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo non funzionali all'esercizio dell'immobile.
In particolare, il testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08, impone al datore di lavoro una specifica verifica della presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro, una specifica valutazione dei rischi connessi a tale presenza e l'adozione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Ad integrazione di quanto sopra evidenziato, la presenza di manufatti in amianto in opera in cattivo stato o in condizioni di abbandono dove si svolge un'attività produttiva può essere segnalata anche da parte del lavoratore o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'azienda (RLS) o di un territorio (RLST), con la seguente procedura:
- Compilazione da parte del soggetto dichiarante del "Modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto” in Allegato 2;
- Invio del modulo alle Strutture Operative PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie competenti nel territorio dove si trova il manufatto.
Sulla base delle informazioni contenute nella segnalazione, saranno successivamente effettuati eventuali approfondimenti da parte delle SO PSAL .
- Nel caso in cui si tratti di amianto in opera le SO di PSAL invieranno ad ARPA il modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto all'indirizzo di posta elettronica (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) al fine dell'inserimento del manufatto in ARAM, unitamente all'esito della verifica dell'indice di degrado se del caso;
- ARPA comunicherà al titolare dell'impresa l'inserimento del manufatto in ARAm unitamente alle istruzioni dell'utilizzo del codice ID_UNITÀ assegnato in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento);
- Il titolare dell'impresa, in fase di rimozione, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITÀ per l'aggiornamento della mappatura e l'eliminazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di soggetti terzi
I soggetti che intendono segnalare la presenza di manufatti contenenti presumibilmente amianto presso edifici di proprietà di terzi (es. copertura o rivestimento di un edificio) in cattivo stato di conservazione (danneggiato da agenti atmosferici, in stato di abbandono, etc.) possono seguire la seguente procedura:
- Compilazione da parte del soggetto dichiarante del "Modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto” in Allegato 2;
- Invio del modulo al Sindaco del Comune su cui insiste l'edificio. Tale invio può essere fatto eventualmente anche tramite il "Centro regionale unico amianto” - CRUA ;
Ricevuta la segnalazione, gli uffici comunali competenti effettuano una istruttoria preliminare sui contenuti dell'esposto e, in caso positivo, inseriscono l'edificio nell'Archivio regionale amianto (ARAM) dandone comunicazione al proprietario.
- In caso di sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, è avviato il procedimento volto all'emanazione dei provvedimenti di competenza richiedendo, se del caso, all'Azienda Sanitaria di riferimento (Dipartimento di Prevenzione - Strutture di Igiene e Sanità Pubblica) un sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto. L'eventuale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L 241/90, è notificato anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale sarà destinato a produrre effetti diretti (nel caso specifico il proprietario dell'immobile segnalato).
- Il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, tramite il supporto del personale tecnico comunale e/o della Polizia Municipale per accedere congiuntamente all'area, procede al sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto che consente di stimare il rischio per la salute associato al rilascio di fibre e fornisce esplicite indicazioni sulle azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che in esso si svolge dovrà attuare;
- Terminata la valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità, il personale dei Dipartimenti di Prevenzione comunica gli esiti agli uffici comunali;
- Aggiornate le informazioni in ARAM, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza e li notifica ai soggetti interessati indicando modalità e tempi delle misure da adottare;
- Il proprietario, in fase di rimozione, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITÀ per l'aggiornamento della mappatura e l'archiviazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di proprietari di edifici privati
I proprietari di edifici (ad uso residenziale, commerciale o produttivo) che intendono comunicare la presenza di manufatti contenenti amianto nel proprio edificio possono (anche tramite un delegato o amministratore di condominio) compilare il "Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto” in Allegato 3 e inviarlo, unitamente alla valutazione dello stato di conservazione della struttura, se dovuto³, ad ARPA all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Successivamente, ARPA provvede all'inserimento dei dati nell'Archivio regionale amianto ARAM dandone comunicazione al proprietario/amministratore di condominio unitamente alle istruzioni dell'utilizzo dell'ID UNITÀ in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento).
In fase di rimozione, il proprietario/amministratore di condominio dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITÀ per l'aggiornamento della mappatura e l'archiviazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di funzionari di enti pubblici
L'eventuale riscontro di manufatti contenenti amianto da parte di ARPA durante lo svolgimento delle proprie attività, ad esempio in corso di sopralluoghi, viene formalizzato inserendo l'edificio nell'Archivio regionale amianto ARAM;
Nel caso in cui le Aziende Sanitarie riscontrino manufatti contenenti amianto degradati, durante i sopralluoghi legati alle loro attività istituzionali, lo comunicano ad ARPA all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. compilando il “Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto ” per l'inserimento nell'Archivio regionale amianto ARAM ;
In entrambi i casi ARPA ne dà comunicazione al proprietario unitamente alle istruzioni dell'utilizzo dell'ID UNITÀ in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento);
Il proprietario, in fase di bonifica, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITÀ per l'aggiornamento della mappatura e l'eliminazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione di rifiuti abbandonati contenenti amianto
La segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto va fatta al Sindaco del Comune competente per territorio.
Il Sindaco, se lo ritiene necessario, chiede all'ARPA di fare un sopralluogo e di effettuare una valutazione tecnica della situazione.
L'ARPA procede al sopralluogo, effettua un'ispezione visiva, valuta la necessità di approfondimenti analitici sui rifiuti e sul suolo, classifica i rifiuti proponendo un codice CER e suggerisce al Sindaco l'adozione di idonei provvedimenti sindacali.

Azioni in capo ai proprietari degli immobili, con presenza di amianto, di utilizzazione collettiva
Come indicato nelle procedure precedenti, l'esito della valutazione dello stato di degrado di un manufatto da parte dei tecnici dei Dipartimenti di Prevenzione viene comunicato al Sindaco che, se necessario, procederà all'emissione degli opportuni provvedimenti sindacali finalizzati alla messa in sicurezza o bonifica.
Per le strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva, nel caso di presenza di materiali contenenti amianto, qualora la valutazione evidenzi una situazione per la quale non sia previsto un intervento di rimozione urgente, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.), dovrà comunque porre in essere le azioni che di seguito si riportano:
o Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto.
o Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte dei manufatti con amianto .
o Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto.
o Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nell'edificio.
Inoltre nel caso siano in opera materiali friabili il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge devono provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto (art. 12 comma 5 della Legge 27 marzo 1992, n. 257) dovrà essere trasmessa all'Azienda sanitaria competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio
Ai sensi della LR 14/2017, art.16, comma 4, le Aziende sanitarie inseriscono nell'applicativo ARAM i dati acquisiti nel registro.

Linee guida di tracciabilità degli edifici
Come anticipato in premessa, le presenti linee guida costituiscono anche documento di riferimento per i cittadini, per le imprese, per le Aziende del servizio sanitario regionale ed altri Enti istituzionali, per la tracciabilità di manufatti contenenti amianto. Di seguito viene riportata la procedura per l'inserimento nella mappatura, l'aggiornamento delle informazioni e l'eliminazione definitiva del manufatto dall'Archivio regionale amianto.
Le comunicazioni relative alla presenza di amianto, effettuate con le procedure individuate nei precedenti capitoli, implementano l'Archivio regionale amianto (A.R.Am.) ufficialmente istituito con L 34/2017, art. 8, comma 7, quale archivio per l'acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto;
Ogni qual volta viene inserito un edificio/manufatto in A.R.Am. il sistema assegna un codice (ID_UNITÀ) che lo identifica univocamente. Nel caso in cui in un edificio siano presenti più punti contenenti amianto (ad esempio pavimentazione, tubatura o tetto) il sistema associa altrettanti codici (ID_PUNTO) per ogni singolo elemento censito. Nel caso in cui in un edificio è presente un solo manufatto, ID_UNITÀ coincide con ID_PUNTO;
In A.R.Am. tale edificio/manufatto sarà visualizzato con un colore rosso associato ad uno stato di bonifica “non smaltito”;
Ad esclusione dei casi di autorimozione, nel momento in cui il proprietario (o altro soggetto delegato) intenda effettuare i lavori di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento) deve rivolgersi ad una ditta iscritta all'Albo gestori rifiuti (nelle categorie 10A o 10B) comunicando il codice ID UNITÀ/ID PUNTO per l'aggiornamento della mappatura o l'eliminazione del manufatto da ARAM;
La Ditta incaricata, per identificare l'edificio oggetto di bonifica, dovrà inserire il codice nell'Applicativo dedicato alla gestione degli interventi di bonifica Me.LAm e indicare, in funzione dell'attività svolta lo stato smaltimento che cambierà da “non smaltito” a:
> Completo: nel caso in cui viene effettuata una rimozione completa del manufatto
> Parziale: nel caso in cui viene effettuata una rimozione parziale del manufatto;
> Non smaltito ma messo in sicurezza: nel caso in cui viene effettuato un incapsulamento .
In A.R.Am. l'edificio/manufatto bonificato completamente sarà visualizzato con un colore verde associato ad uno stato di bonifica “completo” e i rifiuti prodotti dalla bonifica saranno tracciati nell'applicativo Me.LAm.
Questa procedura, grazie alla sinergia tra gli applicativi sopra riportati, consente la tracciabilità delle operazioni di bonifica, l'analisi delle modalità di smaltimento rifiuti, il calcolo delle volumetrie coinvolte e l'aggiornamento automatico della mappatura.

Valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità di un manufatto contenente amianto per la definizione delle priorità di intervento
Premessa

È opportuno ribadire che la presenza di amianto in un edificio non comporta di per sé un rischio per la salute degli occupanti e per la salute pubblica: i rischi dipendono infatti dalla probabilità che il materiale rilasci nell'aria fibre che possono essere respirate dagli individui. La valutazione dei rischi si deve quindi sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si trova il materiale contenente amianto. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo o a seguito di eventi atmosferici, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni di conservazione. Questo fenomeno si verifica soprattutto per materiali altamente friabili in cui la forza di coesione tra le fibre è molto scarsa. Ai fini del rilascio di fibre la caratteristica più importante di un materiale contenente amianto è quindi la sua friabilità. Nel caso di materiali compatti, quali i prodotti in amianto-cemento, il rilascio di fibre avviene se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati: nel caso di una copertura in buono stato di conservazione, infatti, il meccanismo fondamentale di rilascio e dispersione delle fibre è del tipo fall-out: si tratta di un fenomeno costante ma di entità relativamente scarsa, dovuto al deterioramento nel tempo del materiale.
In sintesi in ordine di importanza il maggiore inquinamento si ha nell'esposizione professionale, negli ambienti chiusi in presenza di amianto in matrice friabile, nelle vicinanze di industrie dove si produceva cemento amianto, in ambiente urbano, indipendentemente dall'esistenza o meno di tettoie in eternit, e in ultimo in ambiente rurale.
Al fine di uniformare nel territorio le procedure per la valutazione dello stato di conservazione di manufatti contenenti amianto, si riportano di seguito i metodi di calcolo di riferimento scelti dalla Regione sulla base di esperienze operative consolidate e già in uso presso altre Regioni.

AMLETO: Algoritmo per la valutazione delle coperture in cemento amianto
Il Centro Regionale Amianto Lazio, in collaborazione con il Centro Regionale Amianto - ARPA Emilia Romagna e l'ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) della Regione Toscana, ha sviluppato nel corso del 2013 un algoritmo, chiamato Amleto, per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.
Tale algoritmo è stato poi sottoposto a diverse revisioni fino alla più recente, qui riportata, approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2036 del 14/02/2019.
Amleto è un algoritmo basato su un modello bidimensionale che ha lo scopo di fornire uno strumento operativo, di facile applicazione, per ricavare indicazioni sul comportamento da tenere nei confronti di materiali in cemento contenenti amianto “a vista”, valutandone lo stato di conservazione ed il contesto in cui sono ubicati. Lo strumento si dimostra particolarmente utile per la definizione delle azioni che devono essere intraprese (monitoraggio e/o bonifica) dal proprietario e/o dal responsabile dell'attività che si svolge nei locali interessati dalla presenza di questi materiali contenenti amianto. Il metodo è applicabile principalmente alle coperture in cemento-amianto.
Il metodo utilizzato per valutare lo stato di conservazione delle coperture è costituito dal rilevamento, mediante ispezione visiva, di alcuni parametri considerati indicativi del rilascio di fibre dal materiale e quindi della loro aerodispersione.
Per determinare la presenza del rischio è necessario considerare, oltre lo stato di conservazione del materiale, il contesto in cui è inserito l'edificio la cui copertura è costituita da cemento-amianto. Si può ritenere che aperture tipo terrazzi, balconi e finestre contigue alle lastre in posa possano essere elementi importanti nella definizione della presenza di rischio per coloro che abitano e/o lavorano nelle vicinanze. Anche la presenza di scuole o luoghi di cura nelle vicinanze di edifici con presenza di tali materiali determina l'opportunità di intervenire data la presenza di una popolazione più sensibile.
Il risultato dell'applicazione dell'algoritmo AMLETO individua azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.
Resta fatta salva la possibilità di utilizzare i metodi di bonifica alternativi alla rimozione previsti dalla normativa ovvero la sovracopertura e l'incapsulamento.

Metodo di calcolo
Ai fini della valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto si fa presente che nel caso di evento di natura eccezionale (ad esempio evento atmosferico, caduta di alberi, ecc.) la superficie danneggiata dall'evento (lastre divelte e/o spezzate) è esclusa dalla superficie complessiva valutata con l'algoritmo, fatti salvi gli obblighi riguardanti il ripristino della superficie danneggiata derivanti dalla normativa vigente e la facoltà da parte del proprietario dell'immobile di procedere in ogni caso alla bonifica dell'intera copertura in cemento amianto.
Nell'ambito delle valutazioni periodiche del programma di controllo di cui al DM 6 settembre 1994, nel caso in cui siano presenti lastre maggiormente danneggiate imputabili al degrado complessivo della copertura, tale superficie danneggiata deve essere inclusa nell'insieme della superficie della copertura oggetto di valutazione con l'algoritmo.
Guida alla compilazione
La scheda n°1 (Allegato 4) descrive la localizzazione ed il contesto in cui si trova la copertura in cemento- amianto ed evidenzia la vicinanza a finestre e balconi o luoghi con presenza di persone.
I parametri da valutare sono:
A) Rivestimenti o trattamenti superficiali - Dopo anni dall'installazione le coperture subiscono un deterioramento per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria. Quindi la presenza di rivestimenti o trattamenti superficiali, che limitano il rilascio di fibre, abbassa il punteggio complessivo.
B) Lastre appoggiate su struttura di sostegno - Viene attribuito un punteggio 0 nel caso in cui la copertura in cemento amianto sia montata direttamente su una struttura calpestabile continua, in quanto la presenza di tale struttura rappresenta una barriera fisica tra la copertura e l'ambiente sottostante, impedendo su tutta la superficie lo sfondamento accidentale. Viene attribuito il punteggio 3 se nella copertura e/o nella struttura calpestabile di appoggio alle lastre vi sono aperture, quindi possibilità di accesso o possibilità di sfondamento. Viceversa la mancanza di una struttura calpestabile fa si che su tutta la copertura vi sia il rischio di sfondamento e pertanto si assegna il valore massimo di 6 punti.
C) Estensione superficie della copertura - Viene assegnato un punteggio superiore se la copertura in cemento amianto ha una superficie maggiore di 500 mq.
D) Accessibilità - Deve essere valutata l'accessibilità del materiale per stimare la probabilità che gli occupanti dell'area danneggino accidentalmente o intenzionalmente, per vandalismo, il materiale. Una facile accessibilità aumenta inoltre la probabilità che persone si rechino sulla copertura senza opere provvisionali di sicurezza.
E) Necessità di accesso - Se vi è necessità di accedere alla copertura o in prossimità della stessa, ad esempio per attività di manutenzione, la probabilità di esposizione o che il materiale venga danneggiato è maggiore.
F) Esistono nell'edificio o in quelli adiacenti aperture con affaccio sulla copertura - Viene attribuito un punteggio se sono presenti aperture tipo terrazzi, balconi e finestre ad una distanza minore o uguale a 20 m alle lastre in posa perché possono essere elementi importanti nella definizione del rischio per coloro che abitano e/o lavorano nelle vicinanze.
G) Adiacenza con aree scolastiche, luoghi di culto, aree sportive e zone residenziali - La presenza o meno, a una distanza inferiore o uguale a 100 m dal manufatto con copertura in cemento-amianto, di edifici abitati specialmente da popolazione in età molto giovane, come gli studenti, o con problemi di salute (luoghi di cura) determina priorità d'intervento vista la presenza di una popolazione più sensibile o un coinvolgimento di più soggetti data un'alta densità abitativa.
H1) Edificio abbandonato - Se l'edificio è abbandonato implica la mancanza di un programma di manutenzione e di controllo da parte del proprietario; questo può favorire il degrado del manufatto in CA e il danneggiamento causato da eventuali atti vandalici (ad esempio edificio industriale abbandonato a seguito di fallimento, ecc.).
H2) Edificio in uso - Il punteggio è associato al tipo di attività che si svolge nell'area. Si intende edificio inutilizzato quel manufatto in cui non vi sono attività ma non si trova in stato di abbandono.
I) Presenza rilevante di materiale infiammabile sottostante alla copertura - È un fattore legato alla sicurezza, in quanto si presume siano strutture a rischio incendio elevato e l'eventuale verificarsi dell'evento dannoso può interessare la copertura, compromettendone l'integrità e causando un elevato inquinamento ambientale.
Nella scheda n°1 viene riservato uno spazio per inserire eventuali note ed uno spazio per una semplice rappresentazione grafica della copertura, in modo da evidenziarne la struttura o per chiarire situazioni particolari.
L) Ubicazione in zona sismica - Tutti i materiali in cemento-amianto presenti nelle strutture edilizie subiscono una frantumazione in polvere in caso di crolli dovuti ad eventi sismici rilevanti.
Si ritiene pertanto di dover incrementare il punteggio relativo a stato della copertura e contesto di ubicazione con un punteggio crescente - da 0 a 6 - proporzionalmente al grado di pericolosità della zona sismica in cui è situata la copertura oggetto di valutazione. Successivamente agli studi scientifici avviati nel 2004 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e all' Ordinanza del PCM n. 3519 del 28 aprile 2006, con la quale è stata elaborata la mappa di pericolosità sismica nazionale (Allegato 1b dell'OPCM 3519/2006) e con la quale sono stati stabiliti i criteri per la definizione e l'aggiornamento delle zone sismiche regionali, sono state individuate le zone di pericolosità sismica del territorio regionale e redatto l'elenco dei Comuni della Regione FVG con assegnazione della relativa zona di pericolosità sismica (elenco aggiornato con DGR n. 845/2010).
La classificazione sismica del territorio individua le seguenti 4 zone a pericolosità decrescente:
- zona 1 punteggio associato in Amleto pari a 6
- zona 2 punteggio associato in Amleto pari a 4
- zona 3 punteggio associato in Amleto pari a 2
- zona 4 punteggio associato in Amleto pari a 0
Esempio schema tipologia copertura:

La scheda n° 2 (Allegato 5) serve per valutare lo stato di conservazione della copertura attribuendo un punteggio ai vari parametri di seguito riportati:
M) Lastre - È importante quantificare la superficie danneggiata ed i motivi di tale danneggiamento per stabilire le azioni da intraprendere e se è utile continuare la valutazione o suggerire un intervento di bonifica. Il punteggio assegnato cresce in funzione della superficie danneggiata. La superficie danneggiata viene misurata in numero di lastre danneggiate.
N) Compattezza del materiale - Nelle lastre piane o ondulate l'amianto è inglobato in una matrice non friabile, che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre. Per valutare la compattezza del materiale si assegna il valore 0 o 5 rispettivamente se con una pinza da meccanici un angolo si rompe nettamente con un suono secco o se la rottura è facile, sfrangiata e con un suono sordo. Se non è possibile raggiungere la copertura si assegna il valore 10 al punto P.
O) Affioramento di fibre - Per valutare se la matrice cementizia ingloba totalmente (punti 0) o parzialmente (punti 5) i fasci di fibre o se sono addirittura facilmente asportabili con delle pinzette (punti 9). Tale considerazione deve essere fatta osservando con una lente di ingrandimento la superficie esposta agli agenti atmosferici.
P) Se non risulta possibile raggiungere la copertura o l'osservazione da vicino - Si attribuisce il valore 10. In tal caso non è valutabile il punto N e O.
Q) Stato di conservazione degli elementi di fissaggio - Questo parametro assegna un punteggio maggiore se diversi elementi di fissaggio delle lastre risultano arrugginiti, facilmente disaccoppiati o addirittura assenti, in quanto facilitano la vibrazione delle lastre o addirittura il movimento delle stesse in caso di vento o agenti atmosferici di ingente rilevanza.
R) Stalattiti - Un indicatore della dispersione di fibre è dato dalla presenza di materiale polverulento conglobato in stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

Procedura di calcolo
Per ottenere un'indicazione sulle azioni da porre in essere si procede sommando i punteggi attribuiti ai parametri che descrivono il contesto in cui è ubicata la copertura, riportando il totale ottenuto sull'asse delle ascisse nel grafico.
Analogamente si sommano i punteggi attribuiti ai parametri che descrivono lo stato di conservazione della copertura e si riporta il totale sull'asse delle ordinate nel grafico (tenendo conto del punteggio relativo al lato peggiore).
La coppia di valori così ottenuta individua un punto, sul piano cartesiano, compreso in una delle quattro aree in cui è suddiviso il grafico stesso ed a cui corrispondono le differenti azioni da intraprendere.

 

Interpretazione dei risultati:
• Zona A - Monitoraggio e controllo periodico (1 volta l'anno)
• Zona B - Rimozione da programmare (entro 3 anni). Le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi limitati, controllo periodico delle aree al fine di evitare danni ulteriori (1 volta l'anno)
• Zona C - Rimuovere prima possibile. La rimozione può essere rimandata alla prima occasione utile ma non protratta nel tempo (entro 1 anno)
• Zona D - Rimozione immediata (entro 6 mesi)
N.B. Nel caso in cui il risultato si collochi nella linea di separazione delle aree del grafico il risultato il risultato va considerato nell'area peggiore.

VERSAR: algoritmo per la valutazione dei manufatti contenenti amianto, sia friabili che compatti, presenti all'interno di edifici
La società americana Versar (Springfield, Virginia) ha introdotto nel 1987 un sistema di valutazione del rischio, basato su un modello bidimensionale, per la definizione delle priorità di intervento. Successivamente il metodo è stato adottato dall'E.P.A. (United States Environmental Protection Agency). Il metodo è applicabile a vari tipi di materiali contenenti amianto, sia friabili, sia compatti, presenti all'interno di ambienti confinati. Gli indicatori considerati fanno capo a due distinte tipologie di parametri: fattori di danno (danno fisico, danno da acqua, tipo di materiale, contenuto % di amianto, potenzialità di contatto ecc.) e fattori di esposizione (friabilità, estensione superfici, ventilazione, attività, pavimenti, barriere ecc.).
A ciascun parametro viene attribuito un punteggio stabilito in modo da limitare la variabilità dovuta alla soggettività del rilevatore.
Danno ed esposizione determinano diversi range di pericolo, in funzione dei quali variano gli interventi da mettere in atto.
La valutazione deve essere condotta distintamente per ciascun locale o area con caratteristiche omogenee dell'edificio esaminato.

Metodo di calcolo
In Allegato 6 si riporta la tabella dei punteggi assegnati per ogni parametro ed il punteggio finale si ottiene sommando tutti i punteggi dei parametri afferenti rispettivamente agli indicatori di danno ed esposizione.
La coppia di valori così ottenuta individua un punto, sul piano cartesiano, che ricade in una delle 6 aree di appartenenza.

A ciascuna area corrisponde una diversa azione:
1. nessun intervento immediato;
2. monitoraggio periodico;
3. restauro (incapsulamento o confinamento) delle aree più danneggiate;
4. rimozione in accordo con i programmi di ristrutturazione e manutenzione dello stabile;
5. rimozione prima possibile;
6. rimozione immediata
___________________
¹ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
² Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici aperti al pubblico e di pubblico utilizzo;
³ D.M.6 settembre 1994
Applicativo obbligatorio per l’invio telematico delle notifiche e piani di lavoro ai sensi dell’art. 250 e 256 del D.Lgs 81/80 relativamente agli aspetti legati alla Medicina del lavoro.


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