Regione Friuli Venezia Giulia
Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2228
LR 34/2017, art. 9, comma 1, lettera n) e art. 10, comma 4, lettera a) - Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione.
B.U.R. 2 gennaio 2020, n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
VISTA la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) e in particolare:
- l'articolo 9, comma 1, lettera n) secondo cui compete alla Regione “la predisposizione di linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione”;
- l'articolo 10, comma 4, lettera a) secondo cui le predette linee guida sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute;
VISTO il Piano regionale amianto, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 0108/Pres;
DATO ATTO che il suddetto Piano auspica una sempre maggiore integrazione degli aspetti di tutela dell'ambiente e della salute nella materia amianto;
RILEVATA la necessità di ridurre i rischi di esposizione all'amianto nell'ambito delle civili abitazioni nonché i rischi per la collettività e l'ambiente derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, soprattutto con riferimento al fenomeno di abbandono dei rifiuti;
RILEVATA altresì la necessità di favorire e semplificare la rimozione e il corretto smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili o nelle relative pertinenze;
RITENUTO, pertanto, di individuare procedure e modalità omogenee sul territorio regionale di auto- rimozione di piccole quantità di amianto in matrice compatta da parte dei cittadini a garanzia della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
RILEVATA la necessità di promuovere l'organizzazione, da parte dei gestori del servizio rifiuti, di un sistema di raccolta dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza domestica;
VISTO il testo del documento “Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione”, predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con la collaborazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, dell'Agenzia regionale di protezione dell'Ambiente, delle Aziende per l'assistenza sanitaria e del centro regionale unico amianto;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la propria deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di approvare il suddetto documento, come allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Su PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,
 

DELIBERA

1. È approvato il documento concernente “Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA
 

LINEE GUIDA FINALIZZATE ALLA MICRORACCOLTA DI AMIANTO DA PARTE DEI COMUNI E DEI PROPRIETARI DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
 

Sommario
PREMESSA
AMBITO DI APPLICAZIONE
SOGGETTI INTERESSATI
QUANTITÀ, TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IN MATRICE COMPATTA
PROFILI DI RESPONSABILITÀ
PROCEDURA
MODALITÀ OPERATIVE
MATERIALE NECESSARIO E SUE CARATTERISTICHE
PROCEDURE DI RIMOZIONE DELLE LASTRE
ORGANIZZAZIONE DELLA MICRORACCOLTA DA PARTE DEI COMUNI

PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 4 lettera a) della Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) costituisce documento di riferimento per l'organizzazione della microraccolta comunale e l'autorimozione di manufatti contenenti amianto di piccole entità da parte dei privati cittadini.
La regolamentazione dell'autorimozione di materiali contenenti amianto nel territorio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale amianto, è nata dall'esigenza di evitare i problemi ambientali e sanitari derivanti da un improprio trattamento e conferimento o dal loro abbandono incontrollato.
In particolar modo, per garantire l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza sono stati definiti, in modo puntuale, le quantità e le procedure operative necessarie a salvaguardare sia i soggetti direttamente che indirettamente interessati (vicini di casa o passanti).
Gli indirizzi operativi elencati nel documento sono stati concordati con i rappresentanti della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità, Dipartimenti di Prevenzione, di ARPA e del CRUA (Centro Regionale Unico Amianto).
Parallelamente, nell'ottica di perseguire un approccio integrato al problema dello smaltimento e di completare l'attività di autorimozione è stato anche attivato un tavolo di confronto con i gestori dei servizi di raccolta comunali di trasporto rifiuti per consentire un servizio di presa e trasporto, presso impianti autorizzati, capillare nel territorio.
Tale attività, infine, è stata organizzata in coerenza con le “specifiche” dell'Archivio amianto (ARAM) e le risultanze della mappatura regionale realizzata su 24 Comuni con l'ausilio di immagini iperspettrali e di alta risoluzione rilevate da drone.
In questi ultimi casi, infatti, le coperture rilevate sono state inserite d'ufficio in ARAM e la loro bonifica mediante autorimozione dovrà essere comunicata ad ARPA attraverso la specifica del codice identificativo della copertura ID_Unità come riportato nella “Dichiarazione di Autorimozione di manufatti in amianto in matrice compatta”.

AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica esclusivamente alla rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta da parte di cittadini proprietari dell'immobile o del bene, escludendo quelli di origine industriale e/o artigianale per i quali la rimozione può avvenire solo da parte di ditte specializzate.
Per poter eseguire l'autorimozione di cemento-amianto in opera (ad esempio copertura o tubazione), l'amianto deve versare in buone condizioni di manutenzione e trovarsi nelle parti esterne di civili abitazioni e relative pertinenze o in coperture di cemento-amianto prive di canali di gronda (i canali di gronda sono il luogo dove normalmente si deposita il polverino se il materiale contente amianto risulta degradato).
Nel caso di strutture rilevate dalla Regione, tramite l'ausilio di immagini ad alta risoluzione rilevate dal drone, l'autorimozione non può essere effettuata su coperture in cemento amianto classificate da uno stato “pessimo”¹ o “scadente²”.

SOGGETTI INTERESSATI
Possono usufruire di tale procedura operativa esclusivamente i proprietari di unità abitative e loro pertinenze nel cui ambito siano presenti materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta e che intendano effettuare personalmente, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l'ausilio di soggetti terzi, la rimozione di modeste quantità di MCA in matrice cementizia.

QUANTITÀ, TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IN MATRICE COMPATTA
A seconda del tipo di manufatto, per “piccole quantità” si intendono quelle inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella sottostante, da conferirsi, senza frazionare l'intervento per ciascuna tipologia:

Tipologia di materiale Quantità/anno

Pannelli, lastre piane e/o ondulate in opera

25 mq

Pannelli, lastre piane e/o ondulate a terra

25 mq

Canne fumarie o tubazioni

3 m lineari

Elementi/materiali contenenti amianto che per asporto non necessitano di demolizioni murarie

50 Kg

 
PROFILI DI RESPONSABILITÀ
Si ricorda che il privato cittadino che non rispetta le predette procedure è passibile della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 15 c. 2 della Legge 257/92 (... Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.615,19 a euro 18.075,99).

PROCEDURA
I privati cittadini proprietari di unità abitative e loro pertinenze che intendono provvedere personalmente alla rimozione di MCA in matrice compatta, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l'ausilio di altri soggetti terzi, dovranno garantire integralmente il rispetto di quanto contenuto nelle procedure operative di seguito riportate, al fine di evitare rischi per la loro salute e per quella delle persone circostanti, nonché garantire la salubrità dell'ambiente in generale.
II soggetto privato che intende procedere alla autorimozione deve:
1. contattare una ditta o l'Ente gestore dei rifiuti autorizzati alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi per concordare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta e i relativi costi.
2. procurarsi i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di rimozione come descritto nella sezione “MATERIALE NECESSARIO E SUE CARATTERISTICHE”.
3. effettuare l'intervento adottando scrupolosamente le indicazioni operative riportate nelle “PROCEDURE DI RIMOZIONE “. Durante le lavorazioni deve essere interdetto l'accesso agli estranei.
4. provvedere allo stoccaggio del materiale rimosso, opportunamente trattato e confezionato, presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
5. compilare il modulo “DICHIARAZIONE DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (MCA) IN MATRICE COMPATTA AD OPERA DI PRIVATO CITTADINO” in duplice copia, une delle quali andrà controfirmata dalla ditta di trasporto/gestore del servizio di raccolta comunale e trattenuta dal cittadino, mente l'altra andrà consegnata alla ditta.
6. Richiedere la consegna, da parte della ditta incaricata, della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti a garanzia del corretto smaltimento degli stessi e conservarla per almeno 5 anni ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del d.lgs. 152/2006;
7. Se la copertura è inserita nell'Archivio reginale Amianto (A.R.Am), il proprietario invia il modulo di cui al punto 5 ad ARPA all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Cosa non bisogna fare:
1. rimuovere manufatti in quantità superiore a quella indicata in tabella e/o in condizioni di cattivo stato di conservazione (frantumati, facilmente sbriciolabili o deteriorati);
2. rompere il materiale contenente amianto rimosso;
3. trasportare autonomamente i rifiuti presso la discarica;
4. consegnare alla ditta di trasporto materiale non trattato o trattato con modalità diverse da quelle indicate nella PROCEDURE DI RIMOZIONE.

MODALITÀ OPERATIVE PER ELIMINARE IL RISCHIO DI CADUTA DURANTE I LAVORI IN QUOTA
Si rammenta che una copertura costituita da lastre in cemento amianto non è portante, quindi salendovi ci si espone al rischio di caduta per sfondamento della copertura. Si consiglia, in questi casi, di rimuovere le lastre operando da sotto la copertura con l'ausilio di attrezzature idonee (ad esempio, trabattelli).
In ogni caso, i materiali devono essere facilmente raggiungibili e devono trovarsi ad un'altezza tale per cui la distanza massima dei piedi da terra sia inferiore ai due metri, in modo che durante la rimozione il proprietario non si esponga al rischio di caduta dall'alto.

MATERIALE NECESSARIO E SUE CARATTERISTICHE
1. Maschera semi-facciale filtrante (mascherina) con grado di protezione P3.

    

2. Tuta Categoria III Tipo 5 da lavoro monouso con cappuccio, dotata di elastici alle estremità delle braccia e delle gambe
3. Soprascarpe monouso (da utilizzare solo qualora non si salga in quota per la scivolosità della suola).
4. Guanti anti taglio in neoprene.
5. Pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio).
6. Soluzione incapsulante colorata conforme al D.M. 20 agosto 1999, cat. D; (Decr. Min. San. 20/08/1999 - all. 2 - punto 5 - lett. D)

  

7. Nastro adesivo largo da imballaggio recante le avvertenze relative all'amianto.

  

8. Etichette adesive indicanti la presenza di manufatti in amianto.
9. Teli di polietilene da tagliare secondo la necessità, spessore 0,15 - 0,2 mm.
10. Sacchi in polietilene per la raccolta dei materiali rimossi, spessore 0,25 mm.
11. Bancale di legno (pallet) per la raccolta delle lastre.
12. Attrezzi manuali per la rimozione dei fissaggi come ad esempio i trancia-bulloni.

     

 

PROCEDURE DI RIMOZIONE DELLE LASTRE
1. Indossare la tuta, la maschera, i guanti e le scarpe e i sovrascarpe (ove previsto).

La maschera va indossata prima di posizionare il cappuccio della tuta e deve essere ben aderente al viso. Gli elastici della mascherina devono stare sotto il cappuccio della tuta. La maschera va rimossa per ultima dopo aver tolto la tuta, i guanti e le scarpe.
La tuta e la maschera sono monouso e devono essere cambiate e smaltite come rifiuto se si rompono o se la rimozione avviene in maniera non continuativa.
2. Trattare le superfici a vista delle lastre con il prodotto incapsulante di tipo “D” seguendo accuratamente le istruzioni. Impregnare a spruzzo a bassa pressione e attendere che il prodotto si asciughi prima di procedere alla rimozione.


3. Predisporre il bancale dove appoggiare le lastre mettendo un foglio di polipropilene sul bancale.
4. Rimuovere i ganci e/o le viti di fissaggio delle lastre avendo cura di non rompere le lastre utilizzando solamente utensili manuali.
5. Smontare il manufatto. Non rompere o tagliare il materiale (si liberano le fibre dell'amianto).
6. Trattare le altre superfici con il prodotto incapsulante.
7. Calare a terra le lastre adottando idonee precauzioni per evitare la caduta dei materiali e adagiarle sul foglio di polietilene.
 

8. Imballare completamente il materiale avvolgendolo con il foglio di polietilene, avendo cura di piegare ad angolo le estremità del telo e sigillandole con nastro adesivo. Accatastare con attenzione le lastre sul bancale.
9. Collocare l'adesivo sul rifiuto trattato e confezionato in modo ben visibile.
10. Pulire ad umido tutti gli attrezzi utilizzati

11. Levare la tuta (ed eventuali copriscarpe) avendo cura durante la svestizione di far rotolare prima la tuta e poi insieme i copriscarpe su sé stessi affinché non si venga mai a contatto con la parte esterna degli indumenti. Dopodiché togliere i guanti ed in ultimo la mascherina, afferrandola per gli elastici.
12. Smaltimento dispositivi di protezione individuale (DPI) I DPI indossati (tuta, mascherina, guanti ecc.) vanno inseriti in una busta di plastica. Infine la busta va chiusa e la chiusura sigillata con del nastro adesivo e poi va attaccata, sempre con del nastro adesivo, al rifiuto contenente amianto già confezionato e sigillato; affinché il tutto sia correttamente destinato allo smaltimento.
13. Contattare la ditta specializzata per il conferimento in discarica del rifiuto.

COSE DA EVITARE
- Salire sulle lastre di copertura se non c'è una soletta portante (cemento)
- La pulizia preventiva delle lastre con qualsiasi mezzo
- Rimuovere la polvere con la scopa
- Usare l'idropulitrice
- Irrorare eccessivamente le lastre con l'impregnante
- Usare attrezzi ad alta pressione per impregnare
- Applicare l'impregnante sulle coperture ghiacciate o troppo calde
- Usare il flessibile, trapani, seghetti o mole abrasive ad alta velocità
- Rompere le lastre.

COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DA PARTE DELLE IMPRESE O DEI GESTORI
L'attività di trasporto conto terzi di rifiuti contenenti amianto, adeguatamente confezionati secondo la procedura indicata nel presente documento, non comporta esposizione ad amianto.
Pertanto, le imprese e i gestori del servizio di trasporto rifiuti urbani, nell'ambito dell'attività del solo trasporto dei rifiuti derivanti dall'autorimozione non sono tenuti a presentare la notifica ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 81/08 nè hanno l'obbligo di presentazione della relazione annuale amianto ai sensi dell'art. 9 della L. 257/92.
Nel caso in cui il materiale non sia stato adeguatamente confezionato secondo la procedura, le imprese iscritte alla sola categoria 5 dell'Albo gestori ambientali (rientrano in questa categoria anche i Gestori dei rifiuti urbani) non sono autorizzate al ritiro di materiale in quanto gli operatori addetti al trasporto potrebbero essere sottoposti ad esposizione ad amianto. In questo caso solo le imprese iscritte alla categoria 10 sono autorizzate ad effettuare la rimozione di tale materiale, e devono quindi inoltrare alle Aziende Sanitarie, per via telematica, la notifica di cui sopra.

ORGANIZZAZIONE DELLA MICRORACCOLTA DA PARTE DEI COMUNI
Il raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza di smaltimento di piccole quantità di amianto nel rispetto delle norme e delle condizioni di sicurezza prevede anche un sistema capillare di presa e trasporto presso impianto autorizzato del materiale rimosso e controllo da parte di tutti i soggetti pubblici coinvolti.
A tal fine i Gestori dei rifiuti comunali attivano il servizio di microraccolta attraverso propri regolamenti di servizio di gestione in coerenza alle presenti linee guida.
Il Gestore del servizio pubblico:
- organizza un sistema di raccolta dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza domestica, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- al momento del ritiro del materiale verifica la corrispondenza tra i rifiuti da ritirare e i quantitativi indicati nella dichiarazione di Autorimozione rispettando le limitazioni e le modalità delle presenti linee guida. In caso di difformità non procede al ritiro;
- nel caso in cui la microraccolta NON sia effettuata nei Comuni interessati da mappatura regionale con inserimento dell'edificio nell'Archivio regionale amianto ARAM il gestore provvede ad inviare alla Regione relazioni semestrali (30 gennaio e 30 luglio) il rendiconto dei materiali contenenti amianto raccolti sul territorio secondo il format di cui all'Allegato 1.
- di concerto con i Comuni, definiscono i contenuti minimi degli strumenti informativi coordinati (es. brochure informativa, numero di telefono di riferimento, e-mail, pagina sul sito) da attivare per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per agevolare il cittadino nell'attivazione del servizio di microraccolta.
Il gestore può avvalersi di ditte specializzate da esso incaricate per le attività di ritiro, trasporto e conferimento del materiale contenente amianto.
Il Comune, oltre ad attivare la microraccolta, sulla base delle presenti linee guida, al fine di agevolare e diffondere l'iniziativa informa i cittadini su:
- l'attivazione e il funzionamento del servizio di microraccolta, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale;
- le modalità di comportamento nei casi di esclusione;
La Regione, a sostegno e controllo del percorso di confronto già intrapreso con i gestori, effettua il monitoraggio dell'attuazione dell'organizzazione della microraccolta da parte dei gestori di raccolta e trasporto rifiuti urbani comunali attraverso tavoli semestrali di coordinamento.
Al fine di promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per agevolare il cittadino nell'attivazione del servizio di microraccolta, predispone delle brochure informative e spazi dedicati nella pagina istituzionale del sito internet.

CONDIVISIONE DEI DATI
I Gestori del servizio di raccolta rifiuti comunale, la Regione Friuli Venezia Giulia e ARPA condividono le informazioni relative al servizio di microraccolta dell'amianto, alle quantità e tipologia di materiali raccolti e alla loro localizzazione al fine di tracciare l'attività di microraccolta nella Regione.
La gestione delle informazioni e dei dati personali relativi alla presenza di materiali contenenti amianto e alla loro rimozione ai sensi delle presenti linee guida si inserisce in attività di pubblico interesse (prima, su tutte, la tutela della salute pubblica) disciplinate dalla legge in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali svolto per tali finalità, rientra nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, che non necessita del consenso da parte del soggetto interessato. Nell'ambito di tali operazioni di trattamento possono legittimamente essere ricomprese la conservazione e la comunicazione dei dati personali da parte di tutti gli enti pubblici e gestori di servizi pubblici coinvolti nell'esercizio delle funzioni amministrative previste per legge. In ogni caso, con riferimento al diritto di accesso a tali dati e documenti troverà applicazione la disciplina prevista dagli art. 22 e ss. della legge 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

____________
¹ Sono considerate “pessime” le strutture rilevate con una superficie danneggiata > 50%
² Sono considerate “scadenti” le strutture rilevate con una superficie danneggiata > 10% e < 50%


Allegati