Tipologia: Accordo territoriale
Data firma: 20 giugno 2014
Parti: Confprofessioni e Asgb-Commercio, Filcams-Cgil/Agb, Fisascat-SgbCisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali, Bolzano
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I - parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione e validità
Art. 2 - Relazioni industriali
Titolo II - Contratto di lavoro a termine
Art. 3 - Contratto a termine
Titolo III - Apprendistato
Art. 4 - Disciplina comune dell’apprendistato
Art. 5 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Art. 6 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo
Art. 8 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca

 

Art. 9 - Validità e abrogazione
Titolo IV - congedo parentale

Art. 10 - Fruizione ad ore del congedo parentale
Titolo IV - Erogazione economica territoriale
Art. 11 - Elemento economico territoriale (EET)
Art. 12 - Retribuzione di produttività
Titolo V - Ferie - area sanitaria
Titolo VI - Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Titolo VII - Flessibilità dell’orario di lavoro

Art. 13 - Banca ore
Art. 14 - Durata massima media dell’orario di lavoro
Allegato Parametri di redditività


Accordo territoriale per i dipendenti degli studi professionali nella provincia autonoma di Bolzano – Sudtirol

Premessa
Le parti premettono che:
- da tempo si sono instaurate proficue e corrette relazioni industriali che hanno già portato alla stipulazione di accordi territoriali in materia di contratti a termine estivi, detassazione, ammortizzatori sociali in deroga e apprendistato;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali stipulato il 29 novembre 2011, al titolo III, disciplina le relazioni sindacali a livello decentrato e il secondo livello di contrattazione;
Tutto ciò premesso è stipulato presso la sede di Koinè e Confprofessioni Sudtirol/Alto Adige a Bolzano - Via Lancia n. 8/A il presente accordo territoriale di secondo livello per la provincia autonoma di Bolzano - Siidtirol: tra Confprofessioni Sudtirol/Alto Adige […], e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Asgb Commercio […], Filcams Cgil/Agb […], Fisascat SgbCisl […], Uiltucs Uil - Trentino Alto Adige Sudtirol […]

Titolo I - parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione e validità

Il presente accordo disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro per i soli datori di lavoro della provincia autonoma di Bolzano che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.
La durata del presente accordo è di tre anni dalla data di firma e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se nessuna delle parti firmatarie recede con comunicazione scritta e certa rispettando un preavviso pari a sei mesi.
Le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche alla presente intesa qualora dovessero intervenire modifiche legislative oppure da parte della contrattazione collettiva (nazionale o interconfederale nazionale e/o interconfederale territoriale).

Art. 2 - Relazioni industriali
Le parti concordano sulla necessità di sviluppare ulteriormente le relazioni industriali anche per affrontare meglio l’attuale situazione economica e occupazionale del settore. Le parti si impegnano inoltre a dare massima diffusione della presente intesa a livello locale. Particolare attenzione sarà prestata ai datori di lavoro che, per vari motivi, hanno deciso in passato, di applicare per il proprio personale dipendente, l’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello per gli Studi Professionali.
Le parti si incontreranno annualmente almeno due volte, di norma entro il primo e il quarto quadrimestre o in altra data concordata, per procedere ad un esame congiunto - articolato per area professionale e/o per area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, la situazione occupazionale, sulle prospettive di sviluppo, sull’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio - economici nel territorio provinciale e in materia lavoristica. Ciascuna parte potrà proporre anche l’esame di altri temi di attualità e legati al settore degli studi professionali. Ciascuna parte potrà richiedere, inoltre, l’esame di specifici argomenti e la convocazione di apposita riunione.
A tal fine sarà costituito un comitato paritetico a livello territoriale che sarà composto da otto componenti in forma paritetica tra le parti sociali: quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori (uno per organizzazione) e altrettanti dell’organizzazione dei datori di lavoro. Ciascuna organizzazione entro 15 giorni dalla stipula della presente intesa nominerà i propri rappresentanti. Il comitato svolgerà anche le funzioni previste dall’art. 12, lettera a) della presente intesa. Il comitato avrà inoltre il compito di fornire interpretazioni e assistenza per l’attuazione della presente intesa.

Titolo II - Contratto di lavoro a termine
Art. 3 - Contratto a termine

[…] Il numero complessivo dei contratti di lavoro a termine stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Viene poi fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001 che affida alla contrattazione collettiva l’individuazione di limiti quantitativi diversi e la possibilità di prevedere un regime transitorio più favorevole per rientrare nei limiti quantitativi imposti dalla norma.
[…]

Titolo III - Apprendistato
Art. 5 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

[…]
B. Apprendistato a tempo parziale. In linea con quanto previsto dall’art. 27, lett. A del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 viene prevista la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto), qualora la percentuale part-time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste dal rispettivo ordinamento formativo stabilito dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La percentuale di part-time stabilita nel presente accordo è ritenuta idonea per garantire l’intero quadro formativo aziendale. Dovrà comunque essere garantita la frequenza della scuola professionale. Nel caso del contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale la formazione formale presso la scuola professionale è considerata, in proporzione all’effettivo periodo di lavoro presso il datore di lavoro, tempo di lavoro ed è retribuita come tale.
C. Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato. Nel settore degli studi professionali e nell’ambito di applicazione previsto dal CCNL firmato il 29 novembre 2011 sono presenti le seguenti attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato (previste e disciplinate dal rispettivo ordinamento formativo emanato da parte della Provincia Autonoma di Bolzano):
1. Attività professionali che portano a una qualifica (apprendistato triennale):
a) Operatore d’ufficio;
b) Disegnatore tecnico edile;
c) Tecnico di laboratorio chimico;
d) Assistente di laboratorio;
e) Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico;
2. Attività professionali che portano a un diploma professionale (apprendistato quadriennale):
a) Disegnatore tecnico per impianti;
b) Tecnico per ascensori;
c) Grafico multimediale digitale e print;
d) Grafico multimediale - tecnica.
D. Durata del rapporto di apprendistato. La durata del rapporto di apprendistato per le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato di cui alla precedente lettera C viene fissata in 36 mesi per le attività professionali che portano a una qualifica professionale (lettera C, punto 1, lett. a - e) e in 48 mesi per le attività professionali che portano a un diploma professionale (lettera C, punto 2, lett. a - e) per tutte le aree rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL studi professionali (firmato il 29 novembre 2011 - aree: economico - amministrativa, giuridica, tecnica, medico - sanitaria e odontoiatrica, altre attività professionali).
[…]
F. Compatibilità del rapporto di apprendistato e prolungamento della formazione presso la scuola professionale. Nei casi in cui la durata dell'obbligo scolastico si protraesse oltre la durata prevista per il periodo di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale. Qualora, però, il protrarsi dell'insegnamento complementare oltre la durata dell'apprendistato fosse determinato dall'inizio tardivo di quest'ultimo, le ore perse, con tassativo riferimento ai programmi scolastici in corso nell'anno di competenza, verranno pagate con l'ultima retribuzione da apprendista.
Invece gli anni ripetuti a causa di mancato superamento di una classe nella scuola professionale potranno essere recuperati, successivamente alla fine del rapporto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Per conciliare le esigenze delle parti (datore di lavoro e apprendista) trova applicazione la seguente disciplina:
in caso di normale prosecuzione del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro (senza che venga esercitato il diritto al recesso dal rapporto di apprendistato) mediante la concessione di permessi non retribuiti. Il datore di lavoro è obbligato a concedere i permessi necessari per la frequenza della scuola professionale e per gli esami. Il lavoratore è, invece, tenuto a seguire con il massimo impegno e assiduità la scuola professionale;
Dichiarazione a verbale: le parti si attiveranno per cercare e approfondire anche una o più soluzioni alternative per i casi dove l’apprendista è obbligato a ripetere periodi presso la scuola professionale a seguito del mancato superamento di una classe oppure esame. A tal fine valuteranno come soluzioni l’utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (stipulando apposita convenzione tra la scuola professionale e il datore di lavoro) oppure la possibilità di prorogare il periodo di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale mediante la contrattazione di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011. Un’eventuale soluzione formerà comunque oggetto di un nuovo accordo tra le parti.
[…]

Art. 6 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è disciplinato dall’art. 4, D.Lgs. n. 167/2011 e dall’art. 29 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali (firmato il 29 novembre 2011). L’art. 19 della legge provinciale n. 12/2012 non prevede una disciplina specifica lasciando così spazio alla disciplina contenuta nei contratti collettivi. Tuttavia, lo stesso art. 19, comma 3, della legge provinciale prevede che:
la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Questa è finalizzata all’acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard minimi per l’obbligatoria offerta formativa pubblica.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nella provincia autonoma di Bolzano trova applicazione quanto disposto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 (in particolare artt. 29, lett. A - C, e 32, allegati A e B - bozza piano formativo e contratto di apprendistato, tabelle retributive e ore formazione) fatto salvo quanto previsto dalla presente intesa, dalla legge provinciale n. 12/2012, da eventuali successivi accordi stipulati a livello di parti sociali (anche interconfederali) e di modifiche legislative.
[…]
B. Registrazione della formazione. Per agevolare e uniformare le procedure di registrazione della formazione viene predisposto il seguente modulo (allegato A) che dovrà essere aggiornato mensilmente e firmato dal datore di lavoro e dall’apprendista alla fine di ogni anno durante il rapporto di apprendistato.
C. Percorso formativo - esclusione. L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere nella provincia autonoma di Bolzano non è ammesso per le qualifiche del livello IV e V - CCNL studi professionali.
[…]

Art. 8 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
L’apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinato dall’art. 5, D.Lgs. n. 167/2011 e dall’art. 30 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali (firmato il 29 novembre 2011). L’art. 21 della legge provinciale n. 12/2012 non prevede una disciplina specifica lasciando così spazio alla disciplina contenuta nei contratti collettivi e alle specifiche intese stipulate.
Per la disciplina dell’apprendistato di alta formazione e ricerca nella provincia autonoma di Bolzano trova applicazione quanto disposto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 (in particolare artt. 30 e 31, allegati A e B - bozza piano formativo e contratto di apprendistato, tabelle retributive e ore formazione) fatto salvo quanto previsto dalla presente intesa, dalla legge provinciale n. 12/2012, da eventuali successivi accordi stipulati a livello di parti sociali (anche interconfederali) e di modifiche legislative.
[…]

Titolo VII - Flessibilità dell’orario di lavoro
La dichiarazione congiunta contenuta nell’art. 77 (flessibilità dell’orario) CCNL per gli Studi Professionali prevede che le parti in considerazione del carattere di importanza che nel settore assume tale disciplina, concordano sulla opportunità che, nell'ambito del confronto a livello di area professionale e/o a livello di area professionale omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del citato articolo 77 che permettano l'istituzione della “Banca delle Ore” quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione. Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro. Inoltre il CCNL (art. 8) per gli studi professionali delega alla contrattazione territoriale la materia dell’orario di lavoro.

Art. 13 - Banca ore
Premesso quanto sopra le parti convengono di istituire una disciplina per l’introduzione della banca ore che corrisponda alle esigenze organizzative dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori per una maggiore flessibilità ed esigenze personali.
Per banca ore è inteso un meccanismo che consente l’accantonamento e la contabilizzazione di un numero di ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale su un conto individuale. Il numero delle ore accantonate nella banca ore garantisce la maturazione e la fruizione di altrettanti riposi compensativi.
A livello di studio professionale e/o aziendale potrà essere adottato un meccanismo di banca ore nel rispetto dei seguenti principi:
f) applicazione integrale del CCNL per gli studi professionali e del presente accordo territoriale;
g) l’adesione del singolo lavoratore è volontaria ma dovrà risultare da atto scritto. A tal fine potrà essere inserita all’interno della lettera di assunzione oppure in apposito accordo scritto tra le parti;
h) il lavoratore potrà liberamente recedere dalla disciplina della banca ore con comunicazione scritta e rispettando un preavviso di almeno 15 giorni di calendario;
i) dovrà comunque essere osservata la disciplina in materia di riposo e orario di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 66/2003 e dalla contrattazione collettiva;
j) per le ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro settimanale nei giorni feriali e che saranno accantonate nella banca ore (conto individuale del lavoratore) non spetta alcuna maggiorazione retributiva. Matura così il diritto a fruire, entro il periodo di riferimento indicato nella presente intesa, ad altrettanti riposi compensativi retribuiti (con la retribuzione ordinaria). L’utilizzo della banca ore avviene dunque in rapporto 1:1 (accantonamento di un’ora e fruizione del riposo compensativo equivalente pari a un’ora).
k) per le ore prestate in giornata festiva (domenica o altra festività) spetta comunque la maggiorazione prevista dal CCNL studi professionali. L’accantonamento e l’utilizzo della banca ore avvengono però in un rapporto 1:1;
l) il lavoratore potrà recuperare le ore accantonate usufruendone nei periodi dove il lavoro è meno intenso e comunque compatibilmente con le oggettive esigenze del datore di lavoro. Il recupero delle ore accantonate deve essere concordato con il datore di lavoro in tempo utile e comunque prima della loro materiale fruizione. La fruizione dei recuperi deve avvenire preferibilmente in blocchi di mezza giornata o intera giornata.
m) la fruizione della banca ore dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Qualora non dovesse essere possibile il recupero entro tale periodo per motivi personali, risoluzione del rapporto di lavoro oppure da esigenze organizzative del datore di lavoro, le residue ore ancora accantonate sul conto individuale del lavoratore saranno monetizzate e retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL studi professionali per il lavoro straordinario;
n) le ore prestate in eccedenza e accantonate nonché i rispettivi recuperi della banca ore goduti dovranno risultare da apposito prospetto per ogni singolo lavoratore oppure nel sistema elettronico di rilevazione presenze. Su richiesta del lavoratore dovranno sempre essere forniti i rispettivi dati e saldi del conto individuale/banca ore. Il saldo mensile del conto individuale non potrà essere negativo;
o) le ore prestate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro settimanale e accantonate nella banca ore non sono computate nell’orario medio settimanale.
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già stipulati a livello aziendale/di studio professionale.

Art. 14 - Durata massima media dell’orario di lavoro
L’art. 4, D.Lgs. n. 66/2003 affida ai contratti collettivi di lavoro la facoltà di elevare il periodo di riferimento del limite della durata media dell'orario di lavoro fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Poiché il settore degli studi professionali è caratterizzato da periodi di attività più intensi e poi meno intensi (come per esempio nell’area economica con le dichiarazioni dei redditi, per l’area tecnica il periodo estivo di più intensa attività nelle costruzioni edili, per l’area giuridica il periodo della chiusura estiva dei Tribunali etc.) le parti stabiliscono che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro è pari a 12 mesi. La data di decorrenza per il calcolo della media decorre dal giorno successivo alla data di firma del presente accordo.