Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 15 dicembre 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2012
Parti: Assvigilanza, Assiv, Univ, Apiv e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl-Sicurezza Civile
Settori: Servizi, Servizi vigilanza, Bari e BAT
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazioni
Art. 1
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione a livello territoriale ed aziendale
Art. 4 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 5 - Arma di ordinanza
Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione
Art. 7 - Ferie

 

Art. 8 - Organizzazione del lavoro
Art. 9 - Banca ore
Art. 10 - Patente di guida
Art. 11 - Assistenza legale e testimonianze a processi
Art. 12 - Vestiario ed equipaggiamento
Art. 13 - Indennità
Art. 14 - Ticket
Art. 15 - Premio di risultato
Art. 16 - Decorrenza e durata
Note a verbale
Allegati


Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti nella città di Bari e provincia + BAT

Il 15 dicembre 2009, in Bari presso la sede della Provincia di Bari - Servizio Politiche del Lavoro per le Categorie Protette e Vertenze Collettive […], tra Assvigilanza - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza […], Assiv - Associazione Italiana Vigilanza […], Univ - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza […], Apiv […] e le Segreterie Provinciali di: Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], Ugl - Sicurezza Civile […], presenti i delegati sindacali di alcuni Istituti operanti in Bari e provincia; visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimento all’art. 10, il Contratto Integrativo Provinciale del 27 marzo 2003, la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale presentata dalle OO.SS. come sopra costituite; rilevato che le parti firmatarie dichiarano di voler dare applicazione all’art. 10 del CCNL vigente; che la specifica interrelazione definita al momento della stipula del CCNL vigente consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale; che le parti, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l’intera durata de! presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alla corretta applicazione alle materie qui convenute; quanto sopra rilevato si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale da valere per i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza Privata, in qualsiasi forma costituiti, operanti nella città di Bari e Provincia.

Premesso
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale.
Le parti esprimono viva preoccupazione circa la possibile evoluzione occupazionale nel settore in ragione delle quali deriva l’esigenza di porre particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione.
L’attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto, atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità nonché essere competitiva sotto il profilo dei costi.
Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli
occupazionali e professionali delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Le parti si propongono, altresì, di intervenire, qualora se ne dovesse presentare la necessità, nelle sedi opportune al fine di evitare crisi strutturali del settore e concorrenzialità esasperata.
Le Parti a questo proposito si impegnano ad assumere le più opportune iniziative per l’applicazione del Contratto Integrativo Provinciale nei confronti di tutti gli Istituti di Vigilanza Privata, in qualsiasi forma costituiti, che operano e/o che opereranno, in Bari e Provincia.
Sempre a tale riguardo le parti convengono sulla necessità di intervenire, in tutte le opportune sedi, affinché vengano verificati i comportamenti delle organizzazioni che offrono e svolgono prestazioni del tutto simili a quelle regolate dal T.U.L.P.S., senza essere munite della licenza di P.S.
Le parti intendono, infine, ribadire, da subito, il proprio impegno a contribuire, per quanto nelle proprie possibilità e coerentemente con gli obbiettivi comuni enunciati anche nel presente Contratto, affinché le tariffe, come indicate dai tariffari degli Istituti di Vigilanza e relative ai servizi, siano congrue, vengano rispettate e adeguate periodicamente.

Titolo I Validità e sfera di applicazioni
Art. 1

Il presente contratto integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio della città e provincia di Bari, il rapporto di lavoro tra tutti gli Istituti, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente. Esso è parte integrante del vigente CCNL e, come tale, deve essere applicato al pari dello stesso.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione a livello territoriale ed aziendale

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del vigente CCNL, in materia di informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente contratto, congiuntamente alle RSU-RSA, semestralmente, informazioni con particolare riferimento:
a. aspetti generali d’ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuove tipologie di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. dati relativi al turn over ed all’andamento occupazionale, articolato per settore di attività;
e. verifica sull’applicazione del presente accordo.

Art. 4 - Formazione e aggiornamento professionale
Le parti convengono sulla necessità di promuovere un’adeguata politica di formazione e aggiornamento professionale volta al miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, tramite la qualificazione e la riqualificazione del personale. Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto - dovere nel promuovere la formazione professionale dei lavoratori ritengono di dover definire alcune linee guida in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
Pertanto, concordano quanto di seguito:
A1) alle aspiranti G.P.G. verranno. consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti – doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi, degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un questionario che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell’assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell’assunzione le stesse dovranno addestrarsi all’uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
A2) Dopo l’assunzione, verrà impartita una formazione pratica sui servizi e sull’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti.
La formazione pratica sarà svolta in affiancamento operativo con G.P.G. esperte.
Qualora l’assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l’addestramento, come sopra precisato, presso altro Istituto di Vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall’attività addestrativa presso l’Azienda di nuova assunzione.
L’attività formativa di cui al presente punto A2) s’intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli Istituti.
B) Aggiornamento professionale
A cura dell’istituto le G.P.G. sono informate, mediante conferenze o adeguati corsi di aggiornamento, dell’eventuale sopravvenienza di norme abrogative e/o sostitutive di precedenti disposizioni.
Ogni sei mesi o, comunque, secondo le disposizioni prefettizie, ciascuna guardia giurata effettuerà una esercitazione di tiro con l’arma in dotazione ivi compresa quella relativa al rinnovo del porto d’armi. E’ istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi ed i risultati conseguiti.
La guardia giurata appone la propria firma sul libretto di tiro per ogni esercitazione svolta.
I lavoratori avranno l’obbligo di partecipare alle esercitazioni.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 120 del CCNL 6.12.2006 e da eventuali accordi aziendali, per le esercitazioni di tiro, i cui costi saranno a carico degli Istituti, il tempo di partecipazione verrà retribuito per un importo pari a due ore di normale retribuzione per ogni esercitazione prescritta dalla normativa.

Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro - Sistema di applicazione

In Bari e provincia la distribuzione dell’orario di lavoro è quella del sistema del 6+1+1 (ogni sei giorni di lavoro un giorno di riposo ed un giorno di permesso) come previsto all'art. 77 del vigente CCNL.
La suddetta distribuzione dell’orario di lavoro assorbe, oltre ai permessi previsti dai precedenti CIP, anche quelli del CCNL attualmente in vigore.
Qualora nell’applicazione del sistema di orario, definito con il presente contratto, si determinassero problemi applicativi tali da rendere necessario il ' ricorso ad una diversa distribuzione dei permessi e dei riposi, su richiesta dell’azienda si terrà un confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo per concordare le possibilità e le modalità tecniche del passaggio ad altra distribuzione dei riposi e dei permessi (anche per parte del personale) per sopravvenute esigenze di servizio.

Art. 8 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che a livello aziendale si potranno realizzare confronti finalizzati a possibili intese in materia di organizzazione del lavoro, anche sulla base dei dati riferiti alle materie di cui all’art. 3.
Per quanto attiene i turni di servizio, gli istituti comunicheranno, di norma, la programmazione per periodi almeno settimanali.
Nei casi di spostamento da un servizio ad un altro servizio, distante dal primo per più di 5 km, per il completamento del normale turno di lavoro giornaliero, ai lavoratori oggetto di tale spostamento e che utilizzano il proprio mezzo, se autorizzato, o il mezzo pubblico, sarà riconosciuta una indennità chilometrica […]

Art. 9 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dall’art. 81 del vigente CCNL, le parti concordano che, con decorrenza e l’applicazione dello stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all'art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.