Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale
Data firma: 1° giugno 2009
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Confesercenti e Asgb Commercio, Filcams-Cgil/Agb, Fisascat-Sgb/Cisl, Uiltucs-Uil/Sgk
Settori: Commercio-TDS, Bolzano
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I Parte generale
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Orari commerciali
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Elemento provinciale
Art. 5 - Lavoro festivo
Art. 6 - Erogazione economica di secondo livello
Art. 7 - Fondo pensione integrativa
Art. 8 - Malattia ed Infortunio
Art. 9 - Inquadramento contrattuale
Art. 10 - Lavoro interinale
Titolo II Lavoro a tempo parziale
Art. 1 Lavoro supplementare - Misura massima

 

Art. 2 Lavoro supplementare - informazione
Art. 3 Lavoro supplementare - maggiorazioni
Art. 4 Lavoro supplementare - contrattazione aziendale
Art. 5 Part-time - week-end
Art. 6 Frazionamento
Art. 7 Clausole elastiche e flessibili
Titolo III Contratti a tempo determinato estivi
Titolo IV Apprendistato

Art. 1 Accorpamenti precedenti accordi
Art. 2 Modifiche
Titolo V
Una Tantum
Titolo VI
Decorrenza e durata


Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello Terziario Distribuzione Servizi della Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige)

Addì, 1° giugno 2009, tra la Confesercenti dell’Alto Adige con sede in Bolzano […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Asgb Commercio […], Filcams Cgil/Agb […], Fisascat Sgb/Cisl […], Uiltucs Uil/Sgk […]; visti il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 23 luglio 2008, sottoscritto da Confesercenti, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil; l’accordo integrativo territoriale del Terziario e distribuzione servizi stipulato in data 24 giugno 2003; il Dlg. Nr. 276 del 10 settembre 2003; l’Accordo tra Governo e Parti sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993; si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale:

Premessa
Il presente Contratto integrativo provinciale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie specificate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi, ed il relativo personale dipendente.
Restano escluse, in virtù del Protocollo d’Intesa tra Governo e Parti Sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, dall’applicazione di articoli o parti di articolo espressamente indicati, le aziende in cui vi è contrattazione aziendale
Consapevoli dello stato di difficoltà in cui versano le aziende del terziario a causa degli affitti esorbitanti, del calo dei consumi, della forte concorrenza delle province limitrofe che godono di orari di apertura più estesi rispetto a quelli consentiti in provincia di Bolzano, nel dichiarare comune ad ambedue le Parti l’intendimento di conseguire il rilancio economico del settore, le stesse si impegnano a realizzare i progetti necessari per il raggiungimento di tale finalità.
Conseguentemente, le Parti concordano:
- sulla promozione di politiche mirate per incrementare l’occupazione del settore;
- di rendere più estesa la fruibilità dei contratti di lavoro a part-time;
- di incrementare la promozione dei profili professionali del settore terziario;
- di investire sulla formazione permanente degli addetti;
- che vanno rispettati i livelli di contrattazione attualmente previsti dall’accordo del luglio 1993 e dal CCNL 22/9/1999;
- affinché per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, o del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto si proceda al tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al CCNL del Terziario distribuzione e servizi;
- di attivarsi per ridurre la burocrazia nelle assunzioni;
- di sostenere la richiesta dell’istituzione di una mezza giornata infrasettimanale di riposo in tutti i comuni, con esclusione del sabato.

Titolo I Parte generale
Art. 1 - Relazioni sindacali

A seguito di una attenta valutazione dei problemi del terziario, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete. Si conviene di sviluppare periodici incontri almeno, semestrali su temi centrali quali: andamento economico del settore, mercato del lavoro, orari commerciali, intese utili da sottoporre alle amministrazioni e quant'altro sia materia inerente alla contrattazione di secondo livello. Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti.
Le parti convengono che l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo nonché quelle dello statuto e del regolamento dell'Ente Bilaterale è dovuta da parte di tutte le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore.
Le parti concordano inoltre di dare massima diffusione ed informazione circa il raggiungimento del presente accordo provinciale e in merito alla attività dell' Ente Bilaterale (Enbit) allo scopo di far conoscere le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori a livello provinciale.

Art. 2 - Orari commerciali
Il nastro orario giornaliero non può superare le 11 (undici) ore, ad eccezione degli esercizi alimentari, per i quali, invece, il limite è di 12 (dodici) ore.
In riferimento a quanto previsto dal CCNLTerziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore e dalle leggi in materia, le parti potranno elaborare proposte per la variazione degli orari commerciali, fermo restando la chiusura domenicale e festiva e tenuto conto delle specificità territoriali e delle deroghe previste da norme nazionali e/o locali.
Calendari annuali ed orari di apertura dei negozi
2.1 Le eventuali proposte di modifica dei calendari annuali andranno presentate entro il 30 novembre di ogni anno.
In presenza di proposte delle Amministrazioni Comunali oppure di proposte presentate da singoli o da gruppi aziendali, di modifica dei calendari annuali, comprese le deroghe natalizie o simili, le parti stipulanti il presente accordo avvieranno un preventivo confronto allo scopo di definire un percorso comune per presentare alla pubblica amministrazione una proposta concordata. La parte datoriale si impegna comunque a far pervenire preventivamente alle OO.SS. le proposte di modifica presentate da singoli o gruppi aziendali.

Art. 3 - Orario di lavoro
Fermo restando l'intendimento di raggiungere la pratica realizzazione della settimana lavorativa articolata su 5 giorni consecutivi, corrispondenti a 10 mezze giornate, si concorda che, a partire dall'1.1.1999, nei casi di superamento delle 10 mezze giornate lavorative, che si verifica qualora non si facciano godere le mezze giornate di riposo previste dall’art. 116 lett. a.1) e a.2) del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario attualmente in vigore, la retribuzione relativa alle ore eccedenti sarà maggiorata del 15%.
Per mezza giornata lavorativa deve intendersi il numero di ore di lavoro precedenti l'intervallo (mattina) intercorrente fra i due periodi giornalieri di lavoro, oppure il numero di ore successive all'intervallo (pomeriggio).
Tale percentuale non è assorbibile da altre maggiorazioni previste dal CCNL.
Il presente articolo si applica solo nelle aziende in cui non vi è contrattazione integrativa ex art. 10 Prima Parte CCNL.

Art. 5 - Lavoro festivo
Le ore di lavoro prestate nella giornata di riposo settimanale della Domenica d'oro (Domenica antecedente il 25 dicembre), della Domenica d’argento (la domenica precedente quella “d’oro”) e nella giornata dell’8 dicembre dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 95% sulla quota oraria, così come determinata dall'art. 190 del CCNL Terziario attualmente in vigore, della retribuzione di fatto di cui art. 187 CCNLTerziario attualmente in vigore, in aggiunta, limitatamente alle due domeniche, al diritto al godimento del riposo compensativo, avuto riguardo alle norme di legge vigenti. Le ore di lavoro prestato nella giornata dell’8 dicembre, invece, andranno ad aumentare il numero dei permessi retribuiti di cui all'art. 140 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore, salvo quando la festività cade di domenica. In quest’ultimo caso spetterà il diritto al godimento del riposo compensativo, avuto riguardo alle norme di legge vigenti.
Le eventuali altre prestazioni lavorative in aperture festive e/o domenicali, nell'arco dell'anno, saranno retribuite con la sola maggiorazione del 50% sulla quota oraria, così come determinate dall'art. 190 del CCNLTerziario attualmente in vigore, della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 CCNL Terziario attualmente in vigore e le ore lavorate dovranno essere recuperate entro il termine di legge
Per i lavoratori, per i quali la prestazione nella giornata domenicale o festiva rientra nel normale orario settimanale di lavoro, essendo il riposo settimanale fissato in altra giornata, la maggiorazione è del 30%.

Titolo II Lavoro a tempo parziale
Art. 6 Frazionamento

In deroga all’art. 69 del CCNL attualmente in vigore, fatta salva la volontarietà del lavoratore relativamente ai contratti già in corso, la prestazione lavorativa giornaliera di 4 ore, per esigenze particolari, potrà essere frazionata nell’arco della giornata in non più di due parti, secondo soluzioni concordate tra datore di lavoro e lavoratore.
[…]

Titolo III Contratti a tempo determinato estivi
Le parti stipulanti il presente accordo integrativo si incontreranno annualmente entro il mese di aprile al fine di procedere alla regolamentazione dei contratti a tempo determinato estivi