Tipologia: Accordo integrativo provinciale
Data firma: 29 novembre 2012
Validità: 29.11.2012 - 31.12.2015
Parti: Unione Albergatori e Pubblici Esercenti e Asgb-Handel/Gastgewerbe, Cgil/Agb-Filcams-Lhfd, Sgb/Cisl-Fisascat, Uil-Sgk/Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Bolzano
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

I Apprendistato
Accordo integrativo provinciale del CCNL per gli apprendisti del settore turismo
Apprendistato A

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Profili professionali e durata
Art. 4 - Crediti formativi
Art. 5 - Prolungamento del periodo di apprendistato
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Percentuale di apprendisti presi in carico
Art. 8 - Trattamento in caso di malattia, gravidanza, puerperio e infortunio
Art. 9 - Rimborso dell'indennità di apprendistato e di malattia al datore di lavoro
Art. 10 - Apprendistato in aziende a carattere stagionale
Art. 11 - Trattamento economico
Art. 12 - Licenziamenti individuali
Art. 13 - Norma transitoria
Art. 14 - Preavviso
Accordo sull'apprendistato di secondo livello
Apprendistato B
II Contratti di lavoro nelle aziende a carattere stagionale
Art. 15 - Aziende stagionali

Art. 16 - Diritto
Art. 17 - Rapporti di lavoro stagionali
Art. 18 - Calcolo e percentuale
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
III Contratti di lavoro a tempo determinato nelle aziende a carattere annuale
Art. 20 - Contratti a termine in aziende con apertura annuale
Art. 21 - Risoluzione anticipata del contratto a termine

 

IV Accordo sul lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Lavoro supplementare
Art. 23 - Modifiche del contratto
Art. 24 - Clausole elastiche - flessibili
Art. 25 - Retribuzione per lavoro supplementare
V Accordi vari
Art. 26 - Elemento Provinciale
Art. 27 - Malattia
Art. 28 - Infortunio per dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi
Art. 29 - Liquidazione in caso di malattia, infortunio sul lavoro, maternità e congedo parentale
Art. 30 - Tredicesima e quattordicesima mensilità nonché ferie e permessi in caso di malattia, infortunio sul lavoro e maternità obbligatoria nelle aziende alberghiere e nei pubblici esercizi
Art. 31 - Corresponsione tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 32 - Disciplina - Patrono locale
Art. 33 - Disciplina - colazione e intervalli per il consumo dei pasti
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Lavoro straordinario in aziende alberghiere e pubblici esercizi
Art. 36 - Cassa Turistica Alto Adige
Art. 37 - Classificazione del personale /aziende alberghiere
Art. 38 - Fondo pensione integrativo regionale/aziende stagionali
Art. 39 - Giornata di riposo
Art. 40 - Visita medica nel caso di lavoro notturno
Art. 41 - Lavoro a chiamata / lavoro extra e di surroga
Art. 42 - Commissione di conciliazione per vertenze
Art. 43 - Formazione nel reparto Wellness
Art. 44 - Impianti audiovisivi
VI Sfera di applicazione, validità e decorrenza
Allegati


Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo

Bolzano, il 29 novembre 2012, tra, l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano […] e le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore Asgb-Handel/Gastgewerbe […], Cgil/Agb - Filcams - Lhfd […], Sgb Cisl - Fisascat […], Uil-Sgk Uiltucs […], visto
- l'accordo integrativo per il Settore Turismo e Pubblici Esercizi del 27 agosto 2008
- il CCNL del settore turismo sottoscritto da Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet il 20 febbraio 2010 con la partecipazione di Confcommercio in seguito semplicemente denominato CCNL del settore Turismo
- legge n. 92 del 28 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
- l'accordo nazionale sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore Turismo del 21 novembre 2012
per i difendenti da aziende del settore turismo operanti nella Provincia di Bolzano si è stipulato seguente accordo territoriale:

I Apprendistato
Accordo integrativo provinciale del CCNL per gli apprendisti del settore turismo
Apprendistato A

Visto
- l'accordo integrativo provinciale del 27 agosto 2008
- il CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010
- la legge n. 248 del 4 agosto 2006
- le delibere della Giunta Provinciale n. 4189 del 20 novembre 2006 e n. 2579 del 21 luglio 2008 e n. 1135 del 23 luglio 2012
- il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011
- la legge provinciale n. 12 del 4 luglio 2012
- la legge n. 92 del 28 giugno 2012
si stipula il seguente accordo sul Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Premesso che in base agli artt. 53, 54 e 55 (sfera di applicazione) del CCNL del settore Turismo del 20 febbraio 2010 l'apprendistato è ammissibile, e premesso che è anche ammessa l'individuazione successiva di ulteriori profili professionali del secondo livello, le parti contraenti per il settore turismo individuano per il medesimo settore tre aree formative per l'apprendistato:
■ Area Cucina/pasticceria
■ Area Servizio/Bar
■ Area Ufficio/reception
■ Area Centro benessere/estetista/parrucchiera/e

Art. 2 - Assunzione
Vedi legge provinciale n. 12 del 4 luglio 2012, Art. 8 comma 3.
Il datore di lavoro deve comunicare gli standard per la formazione aziendale.

Art. 3 - Profili professionali e durata
Per l'apprendistato si prevede, per tutte le qualifiche e le mansioni previste all'art. 7 di questo accordo, una durata secondo la Usta delle professioni oggetto di apprendistato di cui alla LP n. 12/2012, articolo 2.

Art. 4 - Crediti formativi
a) Completamento del biennio/secondo anno di una scuola superiore a indirizzo
A chi conclude con profitto il secondo anno di una scuola superiore ad indirizzo professionale o di una scuola professionale viene riconosciuto un credito formativo di 10 mesi (36-10=26 mesi di apprendistato)
b) Conseguimento del diploma di maturità presso una scuola superiore ad indirizzo professionale o presso una scuola professionale alberghiera
Il datore di lavoro può stipulare un contratto di apprendistato per la durata di 8 mesi con giovani che abbiano conseguito il diploma di maturità presso una scuola superiore ad indirizzo professionale o presso la scuola professionale alberghiera. Il giovane è esonerato dalla frequenza della scuola professionale.
c) Completamento del terzo anno della scuola professionale (ad es. per gli indirizzi di cucina, sala/bar e amministrazione).
Il datore di lavoro può stipulare un contratto di apprendistato per la durata di 8 (otto) mesi con giovani che sono in possesso di un diploma avendo frequentato una scuola professionale triennale per gli indirizzi di cucina, sala, bar ed amministrazione. Il giovane è esonerato dalla frequenza della scuola professionale.
d) Completamento del terzo anno di Scuola professionale alberghiera
A chi completa con profitto la terza classe per operatore della ristorazione presso la scuola alberghiera e vuole conseguire la qualifica di cuoco/cuoca o di operatore/operatrice ai servizi di sala e bar, viene riconosciuto un credito formativo di 24 mesi.(36-24=12 mesi di apprendistato).

Art. 5 - Prolungamento del periodo di apprendistato
Ove le assenze per maternità, servizio civile, infortunio e malattia nonché per infortunio non sul lavoro siano superiori ad un mese di calendario, il periodo di apprendistato si prolunga di un tempo corrispondente a dette assenze. Il prolungamento dovrà essere comunicato all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.

Art. 10 - Apprendistato in aziende a carattere stagionale
Le aziende turistiche che abbiano nell'anno solare un periodo d'inattività di 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi possono stipulare un contratto d'apprendistato stagionale (art. 48 D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, D.P.R. 11 luglio 1995 n. 378 e D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, legge provinciale n. 12 del 4 luglio 2012, art. 11, nonché del CCNL del settore Turismo del 20 febbraio 2010).
Per le aziende a carattere stagionale, l'apprendista resta in forza per l'intero periodo di apertura dell'azienda, eccetto i casi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Per gli apprendisti assunti presso aziende a carattere stagionale, a compenso delle interruzioni di attività il periodo di apprendistato è ridotto di 1/6 (ad esempio per ogni cinque mesi di apprendistato effettivo è riconosciuto un'ulteriore mese). La partecipazione a corsi articolati su blocchi d'insegnamento va interamente equiparata ad attività lavorativa prestata.
Agli apprendisti assunti presso aziende a carattere stagionale le ore di insegnamento vengono pagate alla conclusione del rapporto di servizio, in proporzione alla effettiva durata del rapporto di lavoro.
L'incidenza è fissata nel 18,50% (percentuale per dieci settimane di scuola professionale) delle spettanze contrattuali (base del conteggio: retribuzione mensile, 13ma e 14ma mensilità, permessi retribuiti e ferie).
Le aziende sono tenute a provvedere a che i corsi a blocco vengano frequentati nel periodo di apprendistato anche fuori stagione e siano regolarmente retribuiti durante il loro svolgimento.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata del periodo di apprendistato.
[…]

Art. 12 - Licenziamenti individuali
Le aziende sono tenute a far completare a tutti gli apprendisti il periodo di formazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.
In caso di licenziamento illegittimo e/o ingiustificato l'azienda corrisponderà un risarcimento equivalente a quello previsto dal decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011.

Accordo sull'apprendistato di secondo livello
Apprendistato B

Per quanto riguarda l'apprendistato di secondo livello (professionalizzante), fa riferimento l'accordo stipulato a livello nazionale in data 17 aprile 2012

III Contratti di lavoro a tempo determinato nelle aziende a carattere annuale
Art. 20 - Contratti a termine in aziende con apertura annuale

[…]
d) Visto l'art. 79 comma 2 del CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010, vista la peculiarità del settore turistico nella provincia Autonoma di Bolzano, il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui al predetto articolo, potrà superare i limiti previsti fino ad un massimo del 60%.
e) La comunicazione dei contratti a termine alla Cassa Turistica dell'Alto Adige in conformità all'art. 85 del CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010 viene meno poiché nella Provincia autonoma di Bolzano è prevista la comunicazione del rapporto di lavoro con indicazione del tipo di contratto all'ufficio del lavoro della Provincia dove è stata creata un'apposita banca dati.
[…]

V Accordi vari
Art. 33 - Disciplina - colazione e intervalli per il consumo dei pasti

In applicazione della specifica norma del CCNL del settore turismo in materia di intervalli per il consumo dei pasti si stabilisce quanto segue:
Per il pranzo e per la cena sono previsti 30 minuti a pasto che non sono computati nell'orario di lavoro a condizione che l'intervallo possa essere fruito in modo indisturbato.
Inoltre, per la colazione saranno detratti dall'orario effettivo di lavoro 15 minuti allorquando la colazione venga consumata dopo l'inizio dell'orario di lavoro.
Condizione per la detraibilità è che non sia richiesta la presenza (servizio di presenza) e che l'intervallo per i pasti possa essere fruito secondo orari regolari.

Art. 34 - Orario di lavoro
a) Gli orari di lavoro giornalieri, in base al contratto nazionale, dovranno essere concordati individualmente con il lavoratore.
b) Se preventivamente concordato con il dipendente, si possono stabilire orari di lavoro al di sotto o al di sopra delle 40 ore settimanali nei rispettivi periodi di bassa o alta stagione, seguendo la procedura dell'art. 95 del CCNL del settore turismo (Confcommercio) 20 febbraio 2010. Il riequilibrio tra le maggiori prestazioni e quelle minori può essere effettuato (senza alcuna maggiorazione) entro 3 mesi.

Art. 35 - Lavoro straordinario in aziende alberghiere e pubblici esercizi
a) Può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario come previsto dagli art. 111 e 310 del CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010.
b) Le ore straordinarie svolte saranno registrate nel libro unico (LUL) […]. E’ nella facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del pagamento delle ore straordinarie, riposi compensativi di uguale valore, entro tre o massimo sei mesi.

Art. 39 - Giornata di riposo
Ai sensi e in applicazione dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo dell'8 aprile 2003, n. 66 e decreto legge nr. 112 articolo 41 comma 5 del 25 giugno 2008 e del CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010 la giornata di riposo può essere concessa a scadenza superiore a una settimana premesso che la durata della giornata di riposo corrisponda a 24 ore per 6 giorni lavorativi calcolata sulla base dei 14 giorni.

Art. 40 - Visita medica nel caso di lavoro notturno
Per le aziende che applicano questo accordo integrativo il lavoro notturno viene regolato come segue:
La visita medica nel caso di lavoro notturno è dovuta allorquando il lavoro dura oltre 3 ore a partire dalle ore 24 e comunque se svolto per un periodo minimo di 80 giorni nell'anno, (vedi decreto legge nr. 112 del 25 giugno 2008)

VI Sfera di applicazione, validità e decorrenza
Il presente accordo territoriale si applica a tutti i dipendenti da aziende del settore turismo della Provincia di Bolzano che applicano il CCNL del Settore Turismo del 20 febbraio 2010.
[…]