Tipologia: Contratto integrativo territoriale
Data firma: 26 ottobre 2016
Validità: 31.12.2020
Parti: Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, VCO
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Capo I - Relazioni sindacali e politiche del territorio
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Politiche del territorio
Art. 4 Commissione paritetica territoriale
Art. 5 Rappresentanza Territoriale Sicurezza sul Lavoro
Capo II - Mercato del lavoro
Art. 6 Formazione degli apprendisti
Art. 7 Lavoro supplementare
Art. 8 Lavoro a tempo parziale post partum
Art. 9 Contratti di stagione e a termine - periodo di prova
Capo III - Organizzazione del lavoro
Art. 10 Flessibilità oraria
  Art. 11 Lavoro extra
Art. 12 Prestazioni di lavoro saltuarie
Art. 13 Voucher
Art. 14 Banche dati occupazionali
Art. 15 Permessi per riduzione dell’orario di lavoro
Art. 16 Ricongiungimento familiare
Capo IV - Trattamento economico

Art. 17 Retribuzione onnicomprensive nelle aziende stagionali
Art. 18 Premio di risultato
Art. 19 Agevolazioni
Capo V Norme - Validità - Durata
Art. 20 Norme di rinvio
Art. 21 Validità - sfera di applicazione
Art. 22 Decorrenza - Durata - Disdetta

Contratto integrativo territoriale per i dipendenti delle strutture ricettive della Provincia del Verbano Cusio Ossola ex articolo 10 CCNL Turismo 20 febbraio 2010

L’anno 2016, il giorno 26 del mese di ottobre, a Verbania Intra (VB), tra Federalberghi Provincia V.C.O. […], Faita Piemonte […] e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […]; Visti: il CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e l’Accordo di rinnovo del CCNL Turismo 18 gennaio 2014; Considerato che:
Lo strumento della contrattazione di secondo livello può valorizzare la peculiarità del territorio nonché rafforzare il ruolo della bilateralità nata nel 2002 tra le O.S. maggiormente rappresentative del comparto turistico provinciale;
La globalizzazione, anche in campo turistico rende necessaria una sempre maggiore efficienza da parte delle strutture ricettive per rispondere alle crescenti esigenze della clientela e che in tal senso si conferma quindi la necessità di promuovere, incrementare, potenziare l’istruzione professionale a favore dei lavoratori che intendano qualificarsi o specializzarsi nelle professioni, caratteristiche del settore, nonché l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale già occupato;
Le peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico provinciale, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, svolto prevalentemente presso aziende ricettive ad apertura annuale ma con attività lavorativa non superiore a 240 gg, hanno portato le parti a ricercare opportunità per un possibile prolungamento del periodo lavorativo;
Si conviene pertanto di creare gli strumenti necessari per monitorare i dati turistici, per rilanciare la promozione ed il sostegno delle attività turistiche, sostenere il mercato del lavoro favorendo rincontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la ricerca di collaborazioni che potrebbero essere formulate dalle Istituzioni locali quali Comuni, Provincia e/o enti di riferimento il cui scopo riguardi l’accoglienza e il servizio di promozione turistica del territorio, affidando tale attività all’EBTurismo VCO che potrà svolgere il servizio presso la propria sede e/o con l’utilizzo delle proprie strutture operative.
Con queste finalità, quindi e sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 viene stipulato il seguente Accordo Provinciale Integrativo.

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
1. Il presente accordo disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio della Provincia del VCO, i rapporti di lavoro tra le strutture ricettive, di cui all’articolo 1, punto I, lettere a), b), c), d), e), i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta di cui all’articolo 1 punto II lettera a), i porti e gli approdi turistici di cui all’articolo 1, punto VII, i rifugi alpini cui all’articolo 1, punto VIII del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi, ed il relativo personale dipendente.
2. Il presente contratto integrativo costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie.

Capo I - Relazioni sindacali e politiche del territorio
Art. 2 Relazioni sindacali

1. Da una attenta valutazione dei problemi del settore Turismo, le Parti concordano sulla opportunità di instaurare costanti e corrette relazioni sindacali che producano azioni mirate a rilanciare e valorizzare il Turismo come filiera produttiva centrale nello sviluppo economico del territorio.
2. Si conviene di sviluppare periodici incontri, almeno quadrimestrali, su temi centrali quali:
- la promozione di azioni congiunte presso le amministrazioni locali per favorire iniziative utili a superare i limiti della stagionalità, anche attraverso il coordinamento e la calendarizzazione delle varie iniziative e la sinergia tra le caratteristiche tipiche del nostro territorio (lago - monti - terme);
- la promozione, sia con apposite iniziative che con la diffusione di materiale informativo, della conoscenza del contratto di lavoro e delle prerogative delle imprese e dei lavoratori;
- favorire la conoscenza e l’adesione ai fondi di assistenza integrativa e previdenza complementare, favorire la conoscenza dei servizi e dei compiti dell’Ente Bilaterale del Turismo, del ruolo degli RLST ed in generale di quanto previsto dal CCNL Turismo e dagli accordi territoriali;
- il monitoraggio, tramite l’Osservatorio del mercato del lavoro presso i centri servizio dell’EBTurismo VCO dei dati complessivi relativi al flusso turistico e alle sue dinamiche e delle criticità aziendali più diffuse;
- la promozione di iniziative comuni per contrastare il lavoro irregolare.
- la promozione e lo sviluppo di un turismo a maggiore sostenibilità eco-ambientale.

Art. 4 Commissione paritetica territoriale
1. Le parti ribadiscono la validità dell’accordo territoriale costituito il 15.07.2003, in materia di Conciliazione e del suo regolamento interno, che viene integralmente recepito.
[…]

Art. 5 Rappresentanza Territoriale Sicurezza sul Lavoro
1. Le parti ribadiscono il vincolo del rispetto delle normative legislative sulla sicurezza sul lavoro e l’importanza del servizio fornito dagli RLST, istituito da alcuni anni presso l’EBTurismo VCO a titolo gratuito; convengono che, per poter garantire e possibilmente implementare il proseguo del servizio RLST, mantenere alta la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (T.U. 81/2008), occorra individuare un contributo a carico delle aziende beneficiarie del servizio.
2. La misura della suddetta contribuzione sarà definita con apposito accordo, applicabile a decorrere dall'anno 2013 e le relative modalità applicative saranno disciplinate con regolamento dell'ente bilaterale territoriale.
3. Saranno esentate dal versamento di detto contributo, le aziende che hanno invece già al loro interno un proprio RLS, eletto dai lavoratori, e che verranno certificate dall’Ente Bilaterale territoriale di riferimento, sia sulla regolarità della nomina del proprio RLS che per la sua formazione effettuata in qualità di RLS interno, per le ore previste dal T.U. 81/2008 e dall’Accordo del 21/12/2011 della Conferenza Stato - Regioni.

Capo II - Mercato del lavoro
Art. 6 Formazione degli apprendisti

1. Le Organizzazioni stipulanti fanno riferimento a quanto disposto dall’Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 e dall’Accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 18 gennaio 2014 per quanto attiene ai profili formativi dell’apprendistato e la determinazione della durata dell’attività formativa. L’impegno formativo dell’apprendista, graduato in relazione al livello di inquadramento dell’apprendista, viene ridotto nel caso in cui lo stesso sia in possesso di un titolo di studio o abbia maturato precedenti esperienze nel settore o nell’area di attività, nella misura sotto riportata:

livello di inquadramento

durata rapporto

durata formazione

2*, 3*

46

60

2, 3

34

60

4*

40

45

4, 5, 6s

34

45

6

22

30

* qualifiche con contenuti omologhi a quelle dell’artigianato
- resta fermo il riproporzionamento della durata della formazione per l’apprendistato in cicli stagionali

Affinché l’impegno formativo venga rideterminato nelle misure sopra riportate è necessario il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) L’apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo, valevole come apprendimento formale;
b) L’apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli come “apprendimento non formale”
c) L’apprendista ha maturato esperienze valevoli come “apprendimento informale”
In attesa dell’attivazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) potrà essere accertata dal datore di lavoro, mediante acquisizione del relativo titolo o idonea autocertificazione. Il datore di lavoro potrà richiedere all’Ente Bilaterale Turismo provinciale di verificare ed attestare la sussistenza di elementi equivalenti a quelli di cui alla lettera b) e c)
2. La formazione dell’apprendista potrà essere svolta sia in azienda che fuori.
3. Le attività formative aggiuntive svolte presso più datori di lavoro, saranno cumulate ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.

Art. 8 Lavoro a tempo parziale post partum
1. Al fine di consentire alle lavoratrici assunte a tempo pieno ed indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del cinque per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
2. Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 10 e 19 potrà comunque fruire della riduzione dell’orario una sola lavoratrice.
3. Al termine del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa post partum, la lavoratrice può chiedere con un preavviso di novanta giorni di poter godere di una aspettativa non retribuita per un periodo massimo di tre mesi fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Capo III - Organizzazione del lavoro
Art. 10 Flessibilità oraria

1. Le organizzazioni stipulanti si danno atto che l’andamento altalenante e irregolare della domanda turistica comporta difficoltà per l'organizzazione del servizio ed induce il frazionamento della durata dei rapporti di lavoro.
2. Le parti conseguentemente concordano, anche al fine di incentivare la continuità ed il prolungamento dei rapporti di lavoro, di adottare in via sperimentale nell’arco della vigenza del presente contratto, la seguente disciplina dell'orario medio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e del CCNL Turismo 18 gennaio 2014.
3. A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minor apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata inferiore alle quaranta ore settimanali, senza riduzioni della normale retribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da prestazioni di durata equivalente svolte nell’arco delle 13 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, sono detratte dal monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi.
4. A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un maggior apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata superiore alle quaranta ore settimanali, senza corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro straordinario. Tali prestazioni sono compensate da riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, il monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 111 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi sarà incrementato in misura pari alla durata delle prestazioni non compensate, mentre la maggiorazione per il lavoro straordinario verrà liquidata.
5. Al fine di perseguire l’obiettivo di prolungare la durata dei rapporti di lavoro fino ed oltre le 13 settimane, per i lavoratori stagionali nonché per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi), le compensazioni di cui ai commi precedenti potranno avvenire lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro. Il contratto individuale potrà consentire che la data esatta di scadenza sia determinata tenendo conto di eventuali riposi compensativi di cui al comma 4 del presente articolo e di eventuali permessi di cui all'articolo 111 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi non goduti. In tal caso, in luogo del trattamento di cui all'articolo 122 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi e al comma 4 del presente articolo, si terrà conto della maggiore durata del rapporto ai soli fini del calcolo dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, con esclusione del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.
6. Resta fermo, in ogni caso, il diritto al riposo giornaliero ed al riposo settimanale, con le modalità stabilite dalla legge e dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi nonché la possibilità che le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU o delegato aziendale) richiedano un incontro per l’esame congiunto delle eventuali problematiche applicative.

Art. 12 Prestazioni di lavoro saltuarie
1. Le parti intendono monitorare l’utilizzo delle diverse forme di lavoro presenti nel settore al fine di assicurare il corretto utilizzo delle stesse in un ambito di legalità, tutela dei lavoratori e leale concorrenza tra gli operatori.
2. A tal fine, con l’obiettivo di ricondurre nell’alveo contrattuale le prestazioni di lavoro saltuarie e di durata limitata diffuse nel settore, le parti convengono di estendere la possibilità di ricorso al lavoro intermittente di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche ai casi previsti dall’articolo 93 (Lavoro extra e di surroga) del CCNL Turismo 29 febbraio 2010 e successivi rinnovi.
3. L’azienda che intenda ricorrere al lavoro intermittente, se le parti lo riterranno percorribile, nel rispetto delle proprie esigenze personali, farà sottoscrivere al lavoratore la disponibilità con conseguente maturazione dell’indennità di cui all’art. 16 del D.L. 15/06/2015 n. 81

Art. 13 Voucher
Al fine di verificare l’incidenza delle prestazioni lavorative accessorie, non riconducibili ai tradizionali contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate, le parti monitoreranno il fenomeno dei buoni lavoro (c.d. voucher) favorendo la diffusione e l’analisi di dati di fonte pubblica.

Art. 14 Banche dati occupazionali
1. L’istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro all’interno dell’E.B. Turismo provinciale quale strumento utile allo studio delle iniziative adottate dal territorio in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, ha indotto l’ente ad organizzare, al proprio livello di competenza, una banca dati realizzata attingendo a rilevazioni realizzate, con cadenza trimestrale, attraverso la collaborazione delle Associazioni Imprenditoriali aderenti e gli Studi di Consulenza Lavoro del territorio. I dati raccolti potranno essere utilizzati per fini statistici ad uso interno, come ad esempio la stima dei fabbisogni occupazionali, come pure in sinergia con le Istituzioni del territorio, la cui rilevazione - trasparente e sistematica realizzata con le procedure informatiche - ne consente un’analisi approfondita e condivisa.
2. Le modalità applicative di raccolta dati e la modulistica necessaria saranno disciplinate con regolamento dell'ente bilaterale territoriale.

Capo V Norme - Validità - Durata
Art. 20 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo provinciale integrativo valgono le norme contenute nel CCNL Turismo del 18 gennaio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni e previste dalla legislazione vigente in materia.