Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale
Data firma: 26 settembre 2016
Validità: 01.10.2016 - 30.09.2019
Parti: Unione commercio turismo servizi Alto Adige e Asgb-Commercio, Filcams-Cgil/Agb, Fisascat-Sgb/Cisl, Uiltucs-Uil/Sgk
Settori: Commercio-TDS, Bolzano
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I Parte Generale
Art. 1 - Sfera d’applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Orari commerciali
Art. 4 - Banca delle ore
Art. 5 - Elemento provinciale
Art. 6 - Lavoro domenicale
Art. 6 bis - Lavoro nel periodo natalizio
Art. 7 - Lavoro festivo
Art. 8 - Patrono locale
Art. 9 - Inquadramento contrattuale
Art. 10 - Erogazione economica di secondo livello
Art. 11 - Fondo pensione integrativa
Art. 12 - Trattamento economico di malattia
Art. 12 bis - Trattamento economico di infortunio
Art. 13 - Calcolo delle ferie
Art. 14 - Patente di guida e/o altro specifico attestato/requisito
Art. 15 - Permessi retribuiti
Art. 16 - Fruizione ad ore del congedo parentale
Art. 17 - Lavoro a chiamata (intermittente)
Assenze ingiustificate - Nota a verbale
Titolo II Contratti a tempo determinato
Art. 18 - Contratti a tempo determinato in località turistiche
  Art. 19 - Località a prevalente vocazione turistica
Art. 20 - Indennità di stagionalità
Art. 21 - Retribuzione mensile
Nota a verbale
Dichiarazione congiunta
Titolo III Part-time
Art. 22 - Part time giornaliero
Art. 23 - Frazionamento
Art. 24 - Clausole elastiche
Art. 25 - Maggiorazione per lavoro supplementare
Titolo IV Contratti a tempo determinato estivi
Art. 26 - Contratto a termine estivo
Art. 27 - Settore di inserimento
Art. 28 - Formazione
Art. 29 - Retribuzione
Art. 30
Titolo V Apprendistato
Dichiarazione congiunta
Titolo VI Abrogazioni
Art. 31
Titolo VII Decorrenza e durata
Art. 32
Allegato 1 Fac-simile contratto di lavoro estivo

Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano Terziario Distribuzione Servizi

Addì, 26 settembre 2016, tra l'Unione commercio turismo servizi Alto Adige con sede in Bolzano […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Asgb Commercio […], Filcams Cgil/Agb […], Fisascat Sgb/Cisl […], Uiltucs Uil/Sgk […]; Visti
- Il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 30 marzo 2015, sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e in particolare l’art. 66-bis
- L’Accordo integrativo territoriale del Terziario distribuzione servizi stipulato in data 13 febbraio 2009;
- L’accordo provinciale 30 dicembre 1991 in tema di part-time;
- Il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015;
si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale:

Premessa
Il presente Contratto integrativo provinciale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie specificate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi ed il relativo personale dipendente.
Restano escluse, in virtù del Protocollo d’Intesa tra Governo e Parti Sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, dall’applicazione di articoli o parti di articolo espressamente indicati, le aziende in cui vi è contrattazione aziendale.
Consapevoli dello stato di difficoltà in cui versano le aziende del terziario a causa della crisi economico-finanziaria nazionale ed internazionale, iniziata nel 2008 e non ancora conclusasi, nel dichiarare comune ad ambedue le Parti l’intendimento di conseguire il rilancio economico del settore, le stesse si impegnano a realizzare i progetti necessari per il raggiungimento di tale finalità.
Conseguentemente, le Parti concordano:
• sulla promozione di politiche mirate per incrementare l’occupazione del settore;
• di rendere più estesa la fruibilità dei contratti di lavoro a part-time;
• di investire sulla formazione permanente degli addetti;
• che vanno rispettati i livelli di contrattazione previsti dal CCNL TDS attualmente in vigore;
• e si danno atto altresì che il presente contratto integrativo vuole porsi come strumento di welfare innovativo nel riconoscimento dei diritti civili dei propri lavoratori, nelle famiglie o nelle coppie di fatto come previsto dalle norme vigenti;
• di favorire, affinché, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, o del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione dello stesso, si proceda al tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al CCNL TDS in vigore.

Titolo I Parte Generale
Art. 1 - Sfera d’applicazione

Il presente Accordo Integrativo Territoriale si applica a tutte le aziende che rispettano integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sia per la parte economica/normativa sia per la parte obbligatoria.

Art. 2 - Relazioni sindacali
A seguito di una attenta valutazione dei problemi del terziario, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete. Si conviene di sviluppare periodici incontri, almeno semestrali, su temi centrali quali:
• andamento economico del settore,
• mercato del lavoro,
• orari commerciali,
• intese utili da sottoporre alle amministrazioni e quant'altro sia materia inerente alla contrattazione di secondo livello.
Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti.
Le parti convengono che l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo, nonché quelle dello statuto e del regolamento dell'Ente Bilaterale è dovuta da parte di tutte le aziende che applicano il CCNL TDS attualmente in vigore.

Art. 3 - Orari commerciali
Le Parti prendono atto della liberalizzazione voluta dal governo Monti, anche su sette giorni, senza chiusura infrasettimanale obbligatoria e, nel ribadire la loro contrarietà alle aperture domenicali e festive, ritengono necessario il massimo impegno a tutela dell’orario di lavoro e dei riposi contrattuali e di legge degli occupati del settore.

Art. 4 - Banca delle ore
A partire dal 1° gennaio 2017 è introdotta la banca delle ore, in cui confluiranno le ore di lavoro straordinario e in caso di un rapporto a tempo parziale le ore supplementari. La contabilizzazione avviene in base al rapporto 1:1, cioè senza alcuna maggiorazione.
Qualora le ore straordinarie siano state lavorate in giornata festiva il rapporto sarà di 1:1,4. Per le ore straordinarie lavorate in giornata festiva in esecuzione di un contratto a termine per ragioni di stagionalità ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente accordo, e nei comuni turistici di cui all’art. 19 sempre, il rapporto sarà di 1:1,3.
Le ore eventualmente lavorate nella giornata dell’8 dicembre non possono entrare nella banca delle ore. Sono escluse, altresì, le ore lavorate la domenica, in quanto la normativa legale prevede l’obbligo del recupero del riposo entro 14 giorni.
L’adozione della banca delle ore è a discrezione del datore di lavoro. Il lavoratore comunica per iscritto al proprio datore di lavoro entro il 31.12. dell’anno precedente, l’eventuale adesione. In mancanza di recesso esplicito, sempre entro il 31.12., l’adesione si intende automaticamente rinnovata. Il godimento delle ore confluite nella banca delle ore, così come già previsto dal CCNL per i permessi, dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore residue della banca delle ore non godute entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di maturazione, saranno retribuite con la retribuzione di giugno con la maggiorazione prevista per gli straordinari e il lavoro supplementare.
Il saldo parziale del mese e il saldo progressivo della banca ore verrà esposto mensilmente in busta paga per opportuna conoscenza dei lavoratori.

Art. 6 - Lavoro domenicale
Le eventuali prestazioni lavorative svolte in aperture domenicali, saranno retribuite con le seguenti maggiorazioni […]
1. […] Resta in ogni caso inteso che la prestazione lavorativa dovrà essere recuperata entro il termine di legge.
2. […]
a) per i lavoratori, per i quali la prestazione nella giornata domenicale rientra nel normale orario settimanale di lavoro, essendo il riposo settimanale fissato nel contratto individuale in altra giornata; in tal caso dovrà essere indicata nel contratto individuale una precisa giornata infrasettimanale;
[…]
La maggiorazione è del 30 %, anche per la prestazione lavorativa eventualmente svolta nella giornata di riposo settimanale diversa dalla domenica, stabilita nel contratto individuale. Anche per quest’ultima sarà comunque garantito il recupero compensativo nei termini di legge.
[…]

Titolo II Contratti a tempo determinato
Art. 18 - Contratti a tempo determinato in località turistiche

Fatta salva la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi degli artt. 23, punto 2), lett. c), 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015, in ottemperanza all’art. 66 bis del vigente CCNL TDS, le parti convengono che in tutti i comuni della Provincia di Bolzano durante:
- i periodi fissati dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano in cui si svolgono le svendite di fine stagione, compresi i 5 giorni lavorativi antecedenti e successivi alle svendite stesse;
il periodo natalizio dal 20 novembre al 6 gennaio; i contratti a tempo determinato ivi conclusi per gestire picchi di lavoro intensificato possono essere ricondotti a ragioni di stagionalità e, quindi, esclusi dalle limitazioni quantitative e di durata ai sensi dei sopracitati artt. 23,19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015. Ciò in considerazione della vocazione turistica dell’intera Provincia in detti periodi.
Limitatamente ai 25 comuni indicati al successivo art. 19, l’attività a vocazione turistica, quindi stagionale, è riconosciuta per tutto l’anno.
Per le aziende ubicate in detti comuni potranno essere stipulati contratti stagionali a condizione che la somma dei contratti a termine stagionali non superi la soglia complessiva di 270 giorni di calendario nel periodo 01.01. - 31.12.
Ai fini dell’applicazione del presente titolo, al momento della stipulazione dovrà essere specificato se si tratta di un contratto a termine motivato da ragioni di stagionalità. In tale caso dovrà essere indicata la motivazione a fondamento della stagionalità, richiamandosi ai periodi di picchi di lavoro intensificato di cui sopra, o nel caso dei 25 comuni di cui al seguente articolo, all’attività stagionale.

Nota a verbale
Il presente titolo II è introdotto a titolo sperimentale per la durata del presente accordo.

Dichiarazione congiunta
Le Parti convengono di affidare all’Ente Bilaterale provinciale del terziario (EbK) il compito di monitorare, in relazione alle sue competenze e facoltà, i contratti stagionali di cui al presente titolo.

Titolo III Part-time
Art. 23 - Frazionamento

In deroga all’art. 72 CCNL TDS in vigore, fatta salva la volontarietà del lavoratore relativamente ai contratti già in corso, la prestazione lavorativa giornaliera di 4 ore, per esigenze particolari, potrà essere frazionata nell’arco della giornata in non più di due parti, secondo soluzioni concordate tra datore di lavoro e lavoratore.
Tale deroga avrà un riconoscimento economico aggiuntivo complessivo del 15%, qualora il ricorso ad essa venga richiesto dal datore di lavoro.

Titolo IV Contratti a tempo determinato estivi
Art. 26 - Contratto a termine estivo

Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo giugno - ottobre le aziende aderenti all’Unione commercio turismo servizi Alto Adige, che applicano integralmente uno dei CCNL sottoscritti dalla Confcommercio, potranno stipulare contratti a termine estivi ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015 e del CCNL Terziario distribuzione e servizi del 18 luglio 2008, sottoscritto da Confcommercio e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e successive modifiche ed integrazioni della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino: istituti superiori, scuole professionali o corsi di studi universitari. Possono essere stipulati contratti a termine estivi con neo-diplomati che con l'inizio dell'anno accademico successivo intraprendono uno studio universitario.

Art. 27 - Settore di inserimento
I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso scolastico frequentato (liceo classico, liceo scientifico, liceo pedagogico, istituto per maestre d’asilo e simili) non sia rapportabile alle attività espletate in azienda, il giovane sarà inserito in quei settori aziendali dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori aziendali.
L'azienda richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata.

Art. 28 - Formazione
Le aziende si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all’organizzazione aziendale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.

Art. 30
Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.
I contratti a tempo determinato estivi vanno ripresentati ogni anno.

Titolo V Apprendistato
Dichiarazione congiunta

Le Parti si impegnano reciprocamente a stipulare entro il 31/12/2016 un separato accordo sull’apprendistato. Fino alla stipula di tale accordo verrà applicata la disciplina attualmente in vigore.

Titolo VI Abrogazioni
Art. 31

Con l’entrata in vigore del presente accordo, cesseranno di avere efficacia i precedenti accordi territoriali del 13 febbraio 2009 e del 17 giugno 2014 sui contratti a tempo determinato.