Tipologia: CCNL
Data firma: 14 luglio 2009*
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Ancc coop, Ancd, Cci, Agci, e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Distribuzione, COOP
Fonte: FILCAMS-CGIL
Note*: L'accordo di rinnovo è stato firmato il 25 luglio 2008

Sommario:

Premessa al CCNL
Validità e sfera di applicazione del contratto
Parte Prima - Relazioni Sindacali
Titolo I - Sistema di Relazioni Sindacali

Art. 1 - Organizzazione del sistema
Art. 2 - Diritti di informazione
• A) Livello Nazionale
• B) Livello regionale
• C) Livello aziendale
• Dichiarazione a verbale
Art. 3 - Partecipazione
• A) Confronto sui progetti
• B) Procedure
• C) Accordi di Avvio
Art. 4 - Livelli della contrattazione
Art. 5 - Procedure del negoziato contrattuale
• A) Rinnovo del Contratto Nazionale
• B) Rinnovo dei contratti di secondo livello
Titolo II - Strumenti delle Relazioni Sindacali
Art. 6 - Osservatorio Nazionale
Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 8 - Ente Bilaterale
Art. 9 - Comitati Misti Paritetici
Art. 10 - Livello di confronto regionale
Art. 11 - Responsabilità sociale dell'impresa cooperativa
Titolo III - Secondo livello di contrattazione
Art. 12 - Funzioni e materie
Art. 13 - Assetto retributivo dei lavoratori direttivi
Titolo IV - Welfare della distribuzione cooperativa
Art. 14 - Fondo di previdenza complementare
Art. 15 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Titolo V - Diritti sindacali
Art. 16 - Dirigenti sindacali
Art. 17 - Contributi sindacali
Art. 18 - Diritti sindacali delle rappresentanze dell'Art. 16, c. 1, lett. B)
Art. 19 - RSU: compiti, funzioni e composizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 20 - Composizione delle RSU
Art. 21 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU
Art. 22 - Clausola di salvaguardia
Art. 23 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU
Art. 24 - Regole di elezione della RSU ed esercizio dei diritti sindacali
Art. 25 - Parte Prima - Permessi non retribuiti
Art. 26 - Parte Prima - Affissioni
Art. 27 - Assemblea
Art. 28 - Referendum
Art. 29 - Distacco sindacale
Parte Seconda - Mercato del Lavoro
Titolo VI - Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria

Art. 30 - Assunzioni obbligatorie
Art. 31 - Lavoratori a rischio di esclusione sociale
Titolo VII - Formazione
Art. 32 - Contenuti, obiettivi e strumenti della formazione professionale
Titolo VIII - Appalti
Art. 33 - Disciplina degli appalti
Titolo IX - Trasferimento di azienda
Art. 34 - Disciplina del trasferimento di azienda
Titolo X - Mobilità
Art. 35 - Processi di riorganizzazione e mobilità dei lavoratori
Titolo XI - Pari opportunità, azioni positive, tutela della dignità della persona
Art. 36 - Commissione paritetica
Art. 37 - Molestie sessuali - Misure da adottare per la prevenzione e la repressione delle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro
• A) Premessa

• B) Definizione
• C) Prevenzione
• D) Garanzie e riservatezza
Art. 38 - Mobbing - Misure da adottare per la prevenzione e la repressione di ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica (mobbing) negli ambienti di lavoro
• A) Premessa

• B) Definizione
• C) Prevenzione
• D) Garanzie e riservatezza
Parte Terza - Disciplina dei rapporti di lavoro
Titolo XII - Assunzione

Art. 39 - Norme
Art. 40 - Documenti per l'assunzione
Art. 41 - Periodo di prova
Titolo XIII - Classificazione del personale
Sezione Prima - Norme generali

Art. 42 - Inquadramento
• Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale

Art. 43 - Livelli di inquadramento
Art. 44 - Passaggi di qualifica
Art. 45 - Attività prevalente
Art. 46 - Trattamento economico - Anzianità
Art. 47 - Responsabilità civili e penali
Sezione Seconda - Norme applicabili alla categoria dei quadri
Art. 48 - Requisiti di appartenenza alla categoria quadri
Art. 49 - Profili
Art. 50 - Attribuzione della categoria e procedure
Art. 51 - Trattamento economico
Art. 52 - Responsabilità civile
Art. 53 - Informazione
Art. 54 - Formazione
Art. 55 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 56 - Trasferimento
Art. 57 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 58 - Orario di lavoro
Titolo XIV - Tipologie contrattuali
Art. 59 - Premesse generali
• Efficienza, competitività, processi di stabilizzazione occupazionale
• Sviluppo nel mezzogiorno
Sezione Prima - Disciplina del contratto di apprendistato
Art. 60 - Normativa
Art. 61 - Limiti numerici
Art. 62 - Procedure di applicabilità
Art. 63 - Apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione
Art. 64 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Art. 65 - Apprendistato professionalizzante
Art. 66 - Durata dell'impegno formativo
Art. 67 - Contenuto della formazione
Art. 68 - Periodo di prova
Art. 69 - Trattamento normativo
Art. 70 - Trattamento economico
Art. 71 - Percentuale di conferma
Art. 72 - Previdenza complementare ed assistenza integrativa
Art. 73 - Disposizioni finali
Sezione Seconda - Contratto di inserimento
Art. 74 - Normativa
Art. 75 - Campo di applicazione
Art. 76 - Ammissibilità
Art. 77 - Piano individuale di inserimento
Art. 78 - Durata del contratto
Art. 79 - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 80 - Trattamento economico
Art. 81 - Percentuale di conferma
Art. 82 - Anzianità di servizio
Art. 83 - Disposizione finale
Sezione Terza - Contratti di lavoro a tempo determinato e Contratti di somministrazione a tempo determinato
Art. 84 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 85 - Successione dei contratti a tempo determinato
Art. 86 - Percentuale di lavoratori assumibili con contratto di lavoro a tempo determinato ed esenzioni
Art. 87 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. 88 - Percentuali di lavoratori impiegabili previa stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed esenzioni
Sezione Quarta - Il contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 89 - Nozioni, principi generali e finalità
Art. 90 - Diritto di precedenza
Art. 91 - Normativa
Art. 92 - Forma e contenuto del contratto individuale
Art. 93 - Lavoro supplementare e lavoro straordinario
Art. 94 - Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 95 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 96 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Sezione Quinta - Il contratto di lavoro ripartito
Art. 97 - Regole applicabili al lavoro ripartito
Titolo XV - Orario di lavoro
Sezione Prima - Il tempo di lavoro

Art. 98 - Durata settimanale - Lavoro effettivo
Art. 99 - Lavoro fuori sede
Art. 100 - Permessi
Art. 101 - Distribuzione dell'orario
Art. 102 - Flessibilità dell'orario
Art. 103 - Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario
Art. 104 - Procedure
Art. 105 - Banca delle ore
Art. 106 - Lavoro ordinario notturno
Art. 107 - Orario ipermercati
Art. 108 - Personale con funzioni direttive
Art. 109 - Lavoro discontinuo
Art. 110 - Lavoro straordinario
Art. 111 - Maggiorazioni
Art. 112 - Pagamento
Sezione Seconda - I riposi
Art. 113 - Riposo settimanale
Art. 114 - Trattamento retributivo del lavoro nei giorni di riposo settimanali
Art. 115 - Riposo giornaliero
Art. 116 - Festività
Art. 117 - Lavoro festivo
Art. 118 - Ferie: computo dei giorni
Art. 119 - Determinazione del periodo delle ferie
Art. 120 - Ratei ferie
Art. 121 - Interruzione delle ferie
Art. 122 - Irrinunciabilità delle ferie
Sezione Terza - Permessi e congedi
Art. 123 - Permessi individuali
• A. Permessi retribuiti
• B. Permessi non retribuiti
Art. 124 - Permessi elettorali
Art. 125 - Permessi di consigliere di parità
Art. 126 - Permessi per corsi regolari di studio
Art. 127 - Diritto allo studio: permessi delle 150 ore
Art. 128 - Congedi e permessi per handicap
Art. 129 - Congedo matrimoniale
Titolo XVI - Disciplina per le imprese minori della distribuzione cooperativa
Art. 130 - Premessa
Art. 131 - Nozione di imprese minori della distribuzione cooperativa
Art. 132 - Orario di lavoro
Art. 133 - Inquadramento del personale
Art. 134 - Percentuali di conferma degli apprendisti
Art. 135 - Norma di rinvio
Titolo XVII - Obblighi di leva
Art. 136 - Disciplina applicabile
Titolo XVIII - Trasferte e trasferimenti
Art. 137 - Trasferta
Art. 138 - Condizioni e limiti del trasferimento
Art. 139 - Trasferimenti con cambio di residenza
• 1. Modalità di comunicazione
• 2. Trattamento
• 3. Indennità
Art. 140 - Trasferimenti senza cambio di residenza per esigenza di ristrutturazione, concentrazione, ecc.
Titolo XIX - Ambiente, salute, malattia ed infortunio
Art. 141 - Normative generali
Art. 142 - Videoterminali
Art. 143 - Iscrizione al servizio sanitario nazionale
Art. 144 - Definizione di malattia
Art. 145 - Comunicazione e certificazione medica
Art. 146 - Doveri del lavoratore ammalato
Art. 147 - Diritti del lavoratore ammalato
Art. 148 - TBC
Art. 149 - Trattamento economico
Art. 150 - Assicurazione contro gli infortuni
Art. 151 - Trattamento economico per infortunio
Art. 152 - Ripresa del lavoro
Art. 153 - Norme di rinvio
Titolo XX - Gravidanza e puerperio
Art. 154 - Astensione obbligatoria dal lavoro e trattamento economico
Art. 155 - Congedo parentale e trattamento economico
Art. 156 - Congedi dei genitori
Art. 157 - Congedo di paternità
Art. 158 - Certificazione di gravidanza
Titolo XXI - Aspettative non retribuite e sospensioni dal lavoro
Art. 159 - Tossicodipendenti
Art. 160 - Etilisti
Art. 161 - Esigenze personali e familiari
Art. 162 - Obblighi del lavoratore in aspettativa
Art. 163 - Procedure - Limiti - Sostituzioni
Art. 164 - Casi di sospensione dell'attività lavorativa
Titolo XXII - Anzianità di servizio e scatti
Art. 165 - Decorrenza
Art. 166 - Frazioni di anno
Art. 167 - Scatti di anzianità
Titolo XXIII - Trattamento economico
Art. 168 - Retribuzione normale
Art. 169 - Retribuzione di fatto
• Dichiarazione a verbale
Art. 170 - Aumenti e minimi tabellari
Art. 171 - Eccedenze collettive
Art. 172 - Divisori convenzionali
Art. 173 - Indennità di cassa
Art. 174 - Corresponsione della retribuzione
Art. 175 - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Titolo XXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 176 - Recesso per giusta causa
Art. 177 - Motivazione del licenziamento
Art. 178 - Licenziamento simulato
Art. 179 - Nullità del licenziamento
Art. 180 - Nullità del licenziamento a causa di matrimonio
Art. 181 - Consultazione della RSU
Art. 182 - Trattamento economico del lavoratore dimissionario
Art. 183 - Modalità delle dimissioni a causa di matrimonio
Art. 184 - Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre
Art. 185 - Termini del preavviso
Art. 186 - Effetti del mancato preavviso
Art. 187 - Determinazione del trattamento di fine rapporto
Art. 188 - Decesso
Art. 189 - Corresponsione del TFR
Titolo XXV - Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 190 - Rapporti fra i lavoratori
Art. 191 - Obblighi dei lavoratori
Art. 192 - Giustificazione delle assenze
Art. 193 - Provvedimenti disciplinari
Art. 194 - Contestazione degli addebiti
Art. 195 - Procedimento penale
Parte Quarta - Disposizioni varie e finali
Titolo XXVI - Conciliazione ed arbitrato

Art. 196 - Conciliazione in sede sindacale
Art. 197 - Arbitrato irrituale
Titolo XXVII - Cauzioni
Art. 198 - Norme generali
Art. 199 - Rivalsa
Art. 200 - Recupero
Titolo XXVIII - Calo merci e inventario
Art. 201 - Calo merci
Art. 202 - Inventario
Titolo XXIX - Coabitazione, vitto e alloggio concessioni crediti ai clienti
Art. 203 - Modalità della coabitazione, vitto e alloggio
Art. 204 - Norme per i crediti ai clienti
Titolo XXX - Regolamenti aziendali e abbigliamento da lavoro
Art. 205 - Regolamenti aziendali
Art. 206 - Abbigliamento da lavoro
Titolo XXXI - Disposizioni finali - Decorrenza e durata
Art. 207 - Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori
• A) Premessa

• B) Composizione
• C) Compiti
• D) Modalità operative
Art. 208 - Contributo di servizio contrattuale
Art. 209 - Decorrenza e durata

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa
Accordo di rinnovo del 25 luglio 2008


Il 14 luglio 2009 in Roma presso la sede di Legacoop si sono incontrati: l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori Ancc coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) […]; l'Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti Ancd (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) […]; la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane) […]; l'Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Agci) […]; e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi Filcams-Cgil […]; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […]; la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat-Cisl […]; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […]; l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs-Uil […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]; le suddette parti , visti
- il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa stipulato in data 2 luglio 2004;
- il relativo accordo di rinnovo siglato in data 25 luglio 2008
hanno convenuto la stipula definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

Premessa al CCNL
[…]
Con la stipulazione del presente CCNL le parti firmatarie hanno inteso contemperare esigenze produttive delle imprese e bisogni di tutela dei lavoratori, sia attraverso strumenti ed istituti già esistenti, sia definendo nuovi contenuti negoziali. In questo spirito esse sottolineano la necessità che, in sede applicativa, vengano in particolare valorizzati alcuni elementi che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli equilibri negoziali:
- la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come strumento di amministrazione delle regole concordate e di prevenzione dei conflitti;
- la bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che potranno essere svolte dall'Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione cooperativa;
- il "welfare complementar", con particolare riferimento all'attuazione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori della distribuzione cooperativa;
- le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, segnatamente quelle riguardanti la repressione del fenomeno del mobbing e delle molestie sessuali.
In aderenza alle indicazioni dell'Unione europea, con particolare riferimento a quelle tracciate nell'ambito della cosiddetta strategia europea per l'occupazione, le parti firmatarie del presente CCNL, infine, concordano sul valore della formazione, di base e continua, come strumento in grado di contribuire agli obiettivi dell'occupabilità e dell'adattabilità dei lavoratori, assicurando il perseguimento di più elevati livelli di occupazione stabile.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale
In relazione all'applicazione del presente CCNL alle società controllate nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.
Le parti convengono di individuare un Protocollo aggiuntivo al presente CCNL che ne integrerà la sfera di applicazione e disciplinerà la relativa classificazione del personale per le Cooperative ed i Consorzi che appartengono al settore della distribuzione delle specialità medicinali e dei prodotti chimico-farmaceutici.
Le parti convengono di affidare la definizione di tale protocollo ad una apposita commissione che terminerà i propri lavori entro dicembre 2009.

Parte Prima - Relazioni Sindacali
Titolo I - Sistema di Relazioni Sindacali
Art. 1 - Organizzazione del sistema

1. Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle Cooperative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l'occupazione, riconoscono l'importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d'impresa, anche attraverso l'esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL.
2. Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:
2.1. informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall'art. 2 (diritti di informazione);
2.2. partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate nell'art. 3;
2.3. contrattazione collettiva al livello nazionale ed al secondo livello di contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell'art. 12.
3. Strumenti per un'efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
3.1 Osservatorio Nazionale (art. 6);
3.2 Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);
3.3 Enti Bilaterali o Comitati Misti Paritetici (artt. 8 e 9).
4. In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un'etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni Sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.
5. Le parti, anche alla luce del nuovo sistema di relazioni sindacali, sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
6. Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.
7. Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l'intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell'occupazione.
8. Una coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.
9. Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.
10. Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 7 del presente CCNL.
11. Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata in materia di rapporto di lavoro.

Art. 2 - Diritti di informazione
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle imprese cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l'attivazione di un'eventuale fase di confronto sui progetti di cui all'art. 3 (partecipazione).
3. In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni Cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette Organizzazioni Sindacali informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo; per quanto riguarda le informazioni sui progetti si seguiranno le procedure previste dal punto 3 dell'art. 3 sub B.

A) Livello Nazionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, all'evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell'occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito, e nei suoi termini più generali, l'informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie; essa avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle imprese e sarà preventiva nei termini di cui al successivo art. 3, punto 3, lett. A). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori.
4. Saranno fornite informazioni da ciascuna associazione cooperativa sui piani di attività di responsabilità sociale previsti, valutando quali attività potranno essere intraprese con iniziative congiunte o sinergiche. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
5. Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
6. Le Associazioni Cooperative nazionali, a fronte di propri progetti strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale, forniranno, nel corso di appositi incontri, alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di investimento ed ai tempi di realizzazione. Acquisite tali informazioni le parti potranno concordemente dare attuazione alle previsioni ed alle procedure di cui all'art. 3 lett. A) e B).
7. Negli stessi incontri saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al D.Lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

B) Livello regionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile, e sui processi di esternalizzazione.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Saranno fornite informazioni sui piani di attività di responsabilità sociale che si svilupperanno nel territorio. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle imprese cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL.
5. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al D.Lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

C) Livello aziendale
1. Nelle imprese con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle RSU/RSA di cui all'art. 16 comma I rispettivamente lettera C e lettera B, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive dell'impresa, del consorzio, o delle società da essi costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:
- ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
- agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
- alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
- ai programmi di formazione professionale nelle imprese con oltre 200 dipendenti, secondo le previsioni di cui al comma 5 dell'art. 32;
- al rapporto biennale sulla situazione del personale per le imprese con oltre 100 dipendenti, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- ai fenomeni di terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici (tali informazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola unità produttiva);
- agli inserimenti relativi alle categorie protette;
- al calendario delle aperture domenicali e festive ( tali informazioni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva).
2. Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione, anche in ordine alla tipologia di impiego utilizzata (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli, e sui programmi formativi; saranno altresì forniti dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'impresa, nonché dati riferiti al bilancio preventivo ed al suo andamento periodico nell'anno di riferimento. 3. Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.
4. Saranno infine fornite informazioni sul piano delle attività di responsabilità sociale definito dall'impresa nel rapporto con la propria base sociale. A tale incontro parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
5. Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 3, compreso quanto previsto dalle procedure ivi stabilite.

Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C), ad esclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle OO.SS. firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all'Osservatorio Nazionale per contribuire ad alimentare la banca dati dello stesso.

Art. 3 - Partecipazione
Lo sviluppo della partecipazione è considerato da entrambe le parti di valore strategico e ritenuto indispensabile per far sì che le persone siano stimolate a realizzare appieno le proprie capacità, ad affrontare nuovi problemi, a conseguire quella crescita che deriva dal lavoro a contatto con gli altri.
Occorre pertanto individuare ambiti concreti nei quali proseguire le sperimentazioni in corso ed intraprendere fasi di avvio di nuovi processi.
Le parti ritengono che tematiche quali l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il coinvolgimento delle persone nella definizione e nel conseguimento degli obiettivi economici e produttivi delle singole strutture organizzative nelle quali operano, così come la "motivazione al lavoro" nell'impresa cooperativa, da far crescere anche nell'attività quotidiana in termini di impegno e responsabilità personale,debbano far parte a pieno titolo, insieme ad altre, del confronto sulla partecipazione che occorre sviluppare.
Informazione, coinvolgimento e partecipazione, in un quadro di garanzia e di promozione delle capacità competitive, rivolte alla crescita ed allo sviluppo dell'impresa cooperativa e delle persone, costituiscono gli elementi essenziali delle relazioni sindacali in cui le parti si impegnano e che intendono affermare nelle cooperative di consumatori, individuando in queste gli opportuni percorsi di realizzazione.

A) Confronto sui progetti
1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, di cui al precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni Sindacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l'apertura di una fase di confronto.
2. Le parti si impegnano all'obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel caso di violazione dell'obbligo le parti si incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.
3. Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l'iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU/RSA una effettiva partecipazione ai medesimi.
4. In particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5. Le parti convengono altresì sull'utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.

B) Procedure
1. Relativamente al precedente punto a) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all'azienda e alla Associazione Cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. L'azienda interessata e l'Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organizzazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all'art. 35, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle aziende interessate, dalle RSU e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa competente per livello o dalla azienda interessata.

C) Accordi di Avvio
1. Al fine di favorirne il successo le parti, anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti punti, a fronte di nuovi insediamenti ed a ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa ed all'articolazione dell'orario, alle flessibilità organizzative.
Il confronto si dovrà esaurire, di norma, un mese prima del nuovo insediamento.

Art. 4 - Livelli della contrattazione
Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli:
nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo.

Titolo II - Strumenti delle Relazioni Sindacali
Art. 6 - Osservatorio Nazionale

1. Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti convengono di costituire l'Osservatorio Nazionale sulla distribuzione cooperativa, secondo le modalità di funzionamento di cui al regolamento allegato, con lo scopo precipuo di:
- confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alle evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
- realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
- analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento;
- seguire l'andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui al comma 2 dell'art. 36;
- rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
- sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
- svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale;
- seguire lo sviluppo del lavoro interinale - nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali - e dei lavori atipici;
- sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo;
- ricevere dalle organizzazioni territoriali, gli accordi realizzati a livello aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL.
2. A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei Quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.
3. L'Osservatorio Nazionale istruisce su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dell'organizzazione del lavoro, delle innovazioni tecnologiche e delle altre materie affidate dalle parti.
4. Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio Nazionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, ivi compresa l'individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
5. Le parti convengono di effettuare una prima verifica sullo stato di funzionamento e sulla realizzazione delle attività dell'Osservatorio a conclusione del primo biennio di vigenza del presente CCNL.

Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale
1. È istituita a Roma, presso la sede della Ancc, la Commissione Paritetica Nazionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari. Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti detto contratto e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali di competenza. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, 412 Codice di Procedura Civile e 2113, quarto comma Codice Civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533.
3. In pendenza di procedura presso la Commissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
4. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di Organizzazione Sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso - sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri - potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
5. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

Art. 8 - Ente Bilaterale
Le parti convengono di istituire l'ente bilaterale nazionale della distribuzione cooperativa il quale si articolerà nel territorio rafforzando e ridisegnando il ruolo dei Comitati Misti Paritetici o di strumenti analoghi in grado di essere accreditati presso le Regioni in modo da partecipare, attraverso le necessarie progettualità, ai relativi finanziamenti per la ricerca e la formazione.
Le parti definiranno le modalità costitutive dell'ente bilaterale nazionale, il relativo regolamento di funzionamento e le materie ad esso demandate.
Per il finanziamento dello stesso le parti convengono di destinare un contributo dello 0,03% da parte aziendale e dello 0,01% da parte del lavoratore derivante dal contributo di assistenza contrattuale di cui all'art. 208 del presente CCNL.
Le parti a fronte della costituzione dell'ente bilaterale confederale della cooperazione valuteranno le modalità di raccordo con esso.

Art. 9 - Comitati Misti Paritetici
1. Le parti convengono che in attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale nazionale e delle sue articolazioni a livello territoriale, il Comitato Misto Paritetico Nazionale e i Comitati Misti Paritetici Regionali costituiti in base alla previgente normativa contrattuale del CCNL, rimarranno operativi per le materie espressamente demandate e ancora in vigore con il presente contratto di cui alle disposizioni seguenti.
2. Compiti principali di tali comitati sono:
[…]
- rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
- svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998;
- svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all'art. 92;
- esprime parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia;
- ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione.
Presso tali Comitati avranno sede le Commissioni di Conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 196.
3. Qualora i Comitati di cui al presente articolo siano chiamati ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, e gli stessi non siano adottati nel termine di giorni 15 dal ricevimento della formale richiesta, si intenderanno non espressi e quindi rinviati alla competenza dell'Ente Bilaterale Nazionale/Comitato Misto Paritetico Nazionale per il relativo parere di conformità.
4. I Comitati Misti Paritetici coordineranno la propria attività con l'Ente Bilaterale Nazionale/Comitato Misto Paritetico Nazionale e la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali (Coop Form) , in merito alle iniziative individuate.

Art. 10 - Livello di confronto regionale
1. Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:
- attivazione e regolamentazione dei comitati misti paritetici sul mercato del lavoro di cui all'art. 9 e in merito alle azioni positive per le pari opportunità;
- attivazione e regolamentazione dei comitati consultivi paritetici per l'esercizio del diritto all'informazione di cui all'art. 3, lettera b, punto 4;
- confronti sulle norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
- verifiche generali sull'applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 11 - Responsabilità sociale dell'impresa cooperativa
Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea sulla Responsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera volontaria comportamenti socialmente responsabili e piani di attività conseguenti.
Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabili, poiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una cooperativa.
La responsabilità sociale si determina nel confronto con i soggetti esterni e con coloro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte dall'impresa e si pone l'obiettivo fondamentale di far crescere la collettività interna e di garantire un proficuo inserimento nel territorio dove l'impresa opera.
Le parti convengono di affidare all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale.

Titolo III - Secondo livello di contrattazione
Art. 12 - Funzioni e materie

1. La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
[…]
2. Il secondo livello di contrattazione è di competenza della RSU/RSA.unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per livello.
[…]
5. La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:
articolazioni dell'orario di lavoro mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell'orario di lavoro di cui al comma 2 dell'art. 102 e all'art. 103;
- problematiche connesse all'organizzazione del lavoro;
- organici;
[…]
- inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
- problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all'utilizzazione delle diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, apprendistato, lavoro temporaneo ,ecc.)
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di legge;
[…]
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori";
[…]
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
6. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
[…]

Titolo V - Diritti sindacali
Art. 18 - Diritti sindacali delle rappresentanze dell'Art. 16, c. 1, lett. B)

1. Alle rappresentanze sindacali aziendali previste dall'art. 16, comma 1, lettera b) del presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. Per le assemblee indette dalle rappresentanze di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee contenute nell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Le procedure e le modalità sono quelle stabilite dal successivo art. 26.

Art. 19 - RSU: compiti, funzioni e composizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
1. Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcams, Fisascat, Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
2. Nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) è costituita da 1 componente. Qualora la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti in unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la RSU di cui sopra è costituita da 3 componenti.
3. La Rappresentanza Sindacale Unitaria delle cooperative fino a 15 dipendenti (v. nota a verbale) potrà essere costituita a livello interaziendale o per area territoriale o circoscrizionale ed essere eletta dai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. Il bacino interaziendale e le aree territoriali o circoscrizionali di competenza nonché le modalità di ripartizione degli oneri tra le cooperative sono definite mediante accordo tra le parti a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Nelle cooperative che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 8 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge tali limiti, la RSU di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), è costituita da 3 componenti. 5. Nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti la RSU di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), è costituita da:
a) 1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8 e fino a 15 dipendenti, garantendosi comunque in tali unità la rappresentanza di 3 componenti qualora le altre unità produttive dell'impresa siano costituite ciascuna da un numero di dipendenti uguale od inferiore ad 8;
da almeno:
b) 3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e fino a 200 dipendenti;
c) 3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità produttive in cui sono occupati da 201 a 3000 dipendenti;
d) in aggiunta ai componenti di cui alla lettera c), 3 per ogni 500 dipendenti o frazione di essi, nelle unità produttive in cui è occupato un numero di dipendenti superiore a 3000.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che quanto previsto al punto 2 dell'art. 19 è applicabile alle sole cooperative aderenti alla Confcooperative/Federconsumo.

Art. 26 - Parte Prima - Affissioni
Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

Art. 27 - Assemblea
1. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
8. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti.
[…]

Parte Seconda - Mercato del Lavoro
Titolo VI - Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 30 - Assunzioni obbligatorie

1. Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Al riguardo le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nelle strutture aziendali, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicap in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU/RSA.
3. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 legge 118 del 1971. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la massima sensibilità.
4. Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici per esaminare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le "barriere architettoniche" compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecniche-organizzative. Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

Titolo VII - Formazione
Art. 32 - Contenuti, obiettivi e strumenti della formazione professionale

1. Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell'occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche attraverso le nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
2. Considerando quanto definito nel precedente comma i lavoratori hanno diritto ad essere formati professionalmente al fine di:
- Corrispondere più adeguatamente alle esigenze della attività produttiva dell'impresa.
- Arricchire e consolidare le proprie competenze professionali per accrescere le prospettive di progressione di carriera
- Accrescere le proprie prospettive di occupabilità e di mobilità nel mercato del lavoro.
- Qualificare ulteriormente la propria prestazione professionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio e quindi per la soddisfazione dei soci e consumatori.
- Facilitare il proprio reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.
3. Questo diritto trova particolare valorizzazione in vista dell'aggiornamento professionale dei lavoratori adulti reso necessario dalla evoluzione tecnica e dai nuovi orientamenti del mercato del lavoro, così come dalla esigenza, particolarmente avvertita nel comparto della distribuzione cooperativa, di diffondere e migliorare le conoscenze in tema di sicurezza alimentare (D.Lgs. n. 193/2007) e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Misure specifiche potranno essere adottate al fine dell'inserimento di lavoratori disoccupati di lunga durata e di persone portatrici di handicap.
4. Il diritto di cui sopra è esercitato attraverso la partecipazione alle attività formative previste dai programmi aziendali e/o, per le figure di elevata professionalità e per i quadri, dai Centri di Formazione Nazionali delle singole Associazioni Cooperative firmatarie.
In questo contesto viene considerata positivamente e favorita la volontà dei singoli a partecipare a percorsi formativi, anche individuali, coerenti con le esigenze professionali ed aziendali.
5. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo di tale diritto, condizione essenziale per lo sviluppo delle imprese cooperative, le parti convengono che la realizzazione di quanto sopra è demandato al confronto aziendale per la elaborazione di programmi e di attività formative.
Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti.
La definizione dei programmi esecutivi è di competenza aziendale.
6. Le attività formative svolte nell'interesse di ogni lavoratore e delle imprese promuoventi saranno oggetto di monitoraggio e di verifica dei risultati ottenuti da parte dell'Ente Bilaterale Regionale/Comitato Misto Paritetico Regionale, in termini di miglioramento complessivo della efficacia dell'azione imprenditoriale cooperativa e della realizzazione della sua responsabilità sociale in questo specifico campo di attività.
7. Le parti manifestano il loro impegno, al fine di contenere l'incidenza sui costi aziendali della realizzazione delle attività formative, a concordare modalità di ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari.
8. Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale per la formazione iniziale e continua, i programmi e i progetti esecutivi saranno concordati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.
In questo ambito l'Ente Bilaterale Nazionale potrà essere un utile strumento per progettare, coordinare e promuovere politiche formative complessive di sistema per le singole Associazioni Cooperative.
9. Le parti individuano in Fon-Coop (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese cooperative) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
10. Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno a scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del singolo programma formativo le parti si incontreranno per la valutazione complessiva.
11. In questo contesto le parti convengono sulla opportunità che siano realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di RSU/RSA e per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione) e alla conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da queste gestiti.

Titolo VIII - Appalti
Art. 33 - Disciplina degli appalti

1. Ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui all'art. 1655 del codice civile, le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti e delle terziarizzazioni debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tal proposito, le Direzioni delle imprese appaltanti informeranno preventivamente le RSU/RSA e le Organizzazioni sindacali competenti per territorio sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
2. Ove l'impresa intenda procedere alla stipulazione di un contratto di appalto, le RSU/RSA e le Organizzazioni Sindacali competenti a livello di territorio potranno, a seguito delle informazioni ricevute, attivare la procedura di confronto di cui all'art. 3 del presente contratto.
3. Le imprese che intendessero avviare processi di terziarizzazione, esternalizzazione ed appalti, che riguardino attività gestite dall'impresa mediante proprio personale, convocheranno le RSU/RSA e le organizzazioni sindacali competenti per territorio informandole preventivamente sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tali processi;
- contrattazione collettiva applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell'attività conferita in appalto e dei conseguenti obblighi, inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in di tema di contribuzione obbligatoria e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'obbligo di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 45 giorni dalla convocazione delle RSU/RSA e delle organizzazioni sindacali competenti per territorio.
4. La stipulazione dei contratti di appalto e i processi di terziarizzazione saranno comunque subordinati all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici di applicare i rispettivi contratti collettivi nazionali di categoria firmati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché l'obbligo di comprovare la regolarità dei versamenti contributivi attraverso l'esibizione del DURC e l'impegno al rispetto delle norme previdenziali e antinfortunistiche e degli obblighi derivanti dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalle altre leggi in materia di lavoro.
In caso di appalto o terziarizzazione a cooperative di lavoro, queste dovranno risultare aderenti alle Centrali cooperative firmatarie del presente contratto, nonché garantire l'applicazione della normativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche.
5. I lavoratori delle imprese appaltatrici, che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le imprese appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.
6. Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.

Titolo XI - Pari opportunità, azioni positive, tutela della dignità della persona
Art. 36 - Commissione paritetica

1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
2. In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione Paritetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti - Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (Lncem), Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (Lncem.), Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Cci), Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Agci), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil). Analoghe commissioni potranno, su richiesta delle parti, essere costituite a livello aziendale.
3. I compiti della Commissione Nazionale consistono nel:
- raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100 dipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni due anni ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006; tali rapporti saranno trasmessi all'Ente Bilaterale Nazionale e, ove costituito, al competente Ente Bilaterale Regionale/Comitato Misto Regionale;
- studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui al successivo art. 37, verificando la eventuale consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a prevenirle;
- predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d), e) dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 198/2006;
- proporre iniziative di formazione professionale di concerto con gli Enti Bilaterali/Comitati Misti di cui all'art. 8 e 9 per favorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo periodo.
4. Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
5. Annualmente la commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo sulle iniziative intraprese.

Art. 37 - Molestie sessuali - Misure da adottare per la prevenzione e la repressione delle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro
A) Premessa

Le Associazioni delle Cooperative e le imprese cooperative opereranno in modo da assicurare ai propri lavoratori condizioni e relazioni di lavoro che assicurino una cultura di tolleranza e di reciproco rispetto tra sessi, della dignità della persona e delle scelte sessuali dei propri lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali, le Rappresentanze Sindacali e i lavoratori opereranno per creare un clima di lavoro in cui la pratica delle molestie sessuali sia considerata inaccettabile e pertanto possono contribuire a far sì che nei luoghi di lavoro si adottino norme di condotta tra colleghi ispirate al principio di correttezza e dignità.

B) Definizione
Sono considerate molestie sessuali ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Assumeranno rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro.

C) Prevenzione
Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro costituisce materia di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie sessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es. mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti).
In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro.
Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate opportune iniziative congiunte.
Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in ambiente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della distintività e dei valori del lavoro in cooperativa.
Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l'opportunità di costituire o indicare un apposito organo deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.

D) Garanzie e riservatezza
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di molestie sessuali saranno tenuti all'assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o segnalato casi di molestia sessuale ovvero di chi ha testimoniato per l'accertamento dei fatti, sarà ritenuta assolutamente riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.
Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce molestie sessuali poi accertate inesistenti sarà ritenuto riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di molestie sessuali le aziende si adopereranno per favorirne la ricollocazione nell'ambiente di lavoro, garantendo la riservatezza e un adeguato sostegno psicologico e morale.

Art. 38 - Mobbing - Misure da adottare per la prevenzione e la repressione di ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica (mobbing) negli ambienti di lavoro
A) Premessa

Le parti riconfermano il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria integrità psico-fisica e nella personalità morale a prescindere dalle funzioni e ruoli svolti nell'ambito dell'attività lavorativa.

B) Definizione
Sono da considerarsi violenze morali e persecuzioni psicologiche (mobbing), nell'ambito del rapporto di lavoro, tutte quelle azioni e tutti quei comportamenti che, attuati in modo sistematico, duraturo e con evidente premeditazione, mirano a discriminare, screditare, offendere o vessare il lavoratore e comunque a danneggiarlo nella sua personalità e dignità, incidendo sulla di lui situazione privata e professionale, nonché sulle relazioni sociali, oltre che sulla salute.

C) Prevenzione
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori ( per es. mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti).
Si riconosce che il tema del mobbing rientra nelle materie di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo preventivo confronto, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per la prevenzione di quanto definito in materia di mobbing dal presente protocollo.
In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione del personale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di coordinamento e gestione del personale sulla specifica tematica del mobbing, fornendo loro le necessarie informazioni e supporti per un positivo inserimento nell'ambito organizzativo dei lavoratori, nonché le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di persecuzione sul lavoro.
Le iniziative formative realizzate delle imprese saranno oggetto di un apposito incontro informativo, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, con le RSU/RSA.
Tali iniziative e la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche ad esperti della materia e saranno orientate alla prevenzione.
Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il presente CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l'opportunità di costituire o indicare un apposito organo (persona fisica o organo collegiale) deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di mobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
La eventuale realizzazione di tale organo avverrà in via sperimentale e con una durata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello contrattuale.

D) Garanzie e riservatezza
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di violenza morale e persecuzione psicologica saranno tenuti all'assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o segnalato casi di violenza morale e persecuzione psicologica ovvero di chi ha testimoniato per l'accertamento dei fatti, sarà da ritenersi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz'altro valutabile sotto il profilo disciplinare.
Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce fatti e circostanze poi accertati inesistenti sarà da considerarsi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz'altro valutabile sotto il profilo disciplinare.
Nei confronti dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di violenze morali e persecuzioni psicologiche le aziende si adopereranno per favorirne il reinserimento nell'ambiente di lavoro.

Parte Terza - Disciplina dei rapporti di lavoro
Titolo XII - Assunzione
Art. 40 - Documenti per l'assunzione

1. Per l'assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
[…]
d) libretto di idoneità sanitaria, o altra documentazione richiesta dall'ente regionale, per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 ed all'art. 37 del DPR 26 marzo 1980 n. 327 concernente il regolamento di attuazione della legge stessa;
[…]

Titolo XIII - Classificazione del personale
Sezione Prima - Norme generali
Art. 42 - Inquadramento
Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale

Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all'integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.
Le Parti convengono di affidare l'attuazione di quanto sopra ad una apposita commissione che terminerà i propri lavori entro il 31 dicembre 2005.
[…]

Titolo XIV - Tipologie contrattuali
Sezione Prima - Disciplina del contratto di apprendistato
Art. 60 - Normativa

In considerazione di quanto previsto dall'art. 49, commi 5 bis e 5 ter, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di apprendistato è disciplinato dalle norme di cui alla presente Sezione.

Art. 62 - Procedure di applicabilità
1. Le imprese cooperative, che intendono assumere apprendisti, debbono presentare domanda corredata dal piano formativo al competente Ente Bilaterale/Comitato Misto Paritetico, il quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal presente CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'impresa o alla regolamentazione dei profili formativi definiti dalle Regioni.
2. Ove l'Ente Bilaterale/Comitato Misto Paritetico non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

Art. 63 - Apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 276/2003, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, previo confronto preventivo a livello regionale fra le parti firmatarie il presente CCNL.

Art. 64 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, previo confronto preventivo a livello regionale fra le parti firmatarie il presente CCNL. In assenza di regolamentazioni regionali, si applica quanto previsto dal penultimo periodo della norma richiamata, nel testo risultante dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 65 - Apprendistato professionalizzante
[…]
2. Potranno essere assunti con contratto di apprendistato, di cui alla presente Sezione, i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53 del 2003.
[…]
4. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle Regioni o alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 49, commi 5 bis e 5 ter del D.Lgs. n. 276/2003, tra le parti a livello aziendale possono essere realizzate intese diverse rispetto a quelle stabilite dal precedente comma. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali territorialmente competenti ed all'Osservatorio Nazionale.
[…]
9. L'impresa informerà periodicamente la RSU/RSA dei risultati complessivi della formazione degli apprendisti in forza.

Art. 66 - Durata dell'impegno formativo
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, commi 5 bis e 5 ter del D.Lgs. n. 276/2003, la durata dell'impegno formativo dell'apprendista, correlata alla tipologia del titolo di studio o dell'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, è così convenuta in ore medie annue:

Titolo di studio

Durata

Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario o laurea 60

2. Al secondo livello di contrattazione potranno essere stabiliti un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna od esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
È facoltà dell'impresa anticipare, in tutto o in parte, le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 67 - Contenuto della formazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo quanto stabilito dagli specifici decreti ministeriali emanati in attuazione delle previsioni dell'art. 16, comma 2, della legge n.196/1997, i contenuti delle attività formative esterne all'impresa sono quelli elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
A) le attività formative per gli apprendisti, di cui all'art. 2 lettera a) Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- misure collettive di prevenzione e sicurezza e modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
B) I contenuti di cui all'art. 2 lettera b) dello stesso Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
[…]
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
[…]
3. Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide le eventuali offerte formative realizzate tra gli Enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali cooperative e/o sindacali.
4. A livello aziendale o territoriale annualmente si terrà tra le parti un confronto sui progetti formativi.
5. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di intendere per "formazione esclusivamente aziendale", ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, quella progettata e governata dall'impresa, eventualmente anche avvalendosi di strutture, locali e competenze esterne, con esclusione in ogni caso del ricorso a finanziamenti regionali.
6. In attesa che il secondo livello di contrattazione stabilisca per ciascun profilo formativo le modalità e la durata di erogazione della formazione, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e la registrazione nel libretto formativo, le parti convengono, con riguardo alla formazione esclusivamente aziendale, che l stessa sarà attuata dalle imprese facendo riferimento ai profili formativi previsti dal protocollo Isfol 10 gennaio 2002, recepito dal presente CCNL, o da analoghi protocolli sottoscritti o recepiti a livello territoriale o aziendale e, in quanto alle modalità di erogazione della formazione e alla durata della stessa, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 66 e dal presente articolo; quanto alla registrazione nel libretto formativo, le imprese si atterranno a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti. Quanto alle modalità di riconoscimento della qualifica, questa avverrà con lettera raccomandata inviata al lavoratore al termine del rapporto di apprendistato.

Art. 69 - Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie l'apprendistato, fatto salvo tutto quanto espressamente regolamentato dal presente Capo.
[…]

Art. 73 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalla presente Sezione il contratto di apprendistato è disciplinato dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti ed in particolare da quelle contenute nel Titolo VI, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle normative legislative e/o regolamentari emanate in materia dalle Regioni.
[…]

Sezione Seconda - Contratto di inserimento
Art. 74 - Normativa

1. Il contratto di inserimento, finalizzato a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti, è disciplinato dal Capo II del Titolo VI del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276.
2. La regolamentazione contenuta nel presente Titolo contrattuale è pertanto adottata sulla base della riferita normativa legale ed in conformità della stessa.

Art. 77 - Piano individuale di inserimento
Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento sono determinate come segue:
[…]
b) La durata ed il contenuto della formazione teorica e le modalità dell'addestramento pratico saranno dall'azienda modulati in ragione sia del grado e della tipologia delle capacità professionali eventualmente già acquisite dal lavoratore in precedenti esperienze lavorative, sia della tipologia e natura dei titoli di studio o professionali di cui lo stesso sia eventualmente in possesso.
c) Per i soggetti al primo impiego ovvero in caso di inserimento per qualifiche di particolare contenuto professionale o specialistico le aziende valuteranno l'opportunità di assegnare al lavoratore un tutor a cui fare riferimento nel corso dell'addestramento pratico che si realizzerà nell'espletamento dell'attività lavorativa.
d) Fermi restando i criteri di modulazione indicati alla precedente lettera b), la formazione teorica non potrà in ogni caso risultare inferiore alle 16 ore e sarà prevalentemente dedicata allo specifico apprendimento di nozioni antinfortunistiche, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale.
2. Diverse e/o ulteriori modalità di definizione dei piani individuali di inserimento potranno essere determinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello
3. I risultati dell'attività formativa rivolta all'insieme dei lavoratori di cui al presente Titolo saranno oggetto di informazione e verifica con la RSU/RSA.

Art. 79 - Disciplina del rapporto di lavoro
1. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al D.Lgs. 368 del 2001.
Diverse previsioni potranno essere definite dalla contrattazione collettiva di secondo livello.
[…]

Art. 83 - Disposizione finale
Per quanto non previsto dalla presente Sezione il contratto di inserimento è disciplinato dalle disposizioni legali vigenti ed in particolare dalle norme contenute nel Titolo VI, Capo II, del D.Lgs.10 settembre 2003, n.276

Sezione Terza - Contratti di lavoro a tempo determinato e Contratti di somministrazione a tempo determinato
Art. 84 - Contratto di lavoro a tempo determinato

1. Ferme restando le specifiche ipotesi previste dall'art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, quali in particolare:
[…]
• attività legate all'applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
2. La contrattazione di secondo livello potrà specificare ulteriori ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo a fronte delle quali è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.
[…]

Art. 87 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
1. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, le parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale convengono che rientrano nei casi, per i quali è consentito il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:
[…]
• attività legate all'applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
• necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
2. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a fronte delle quali è consentita la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
[…]

Sezione Quarta - Il contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 95 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dalla legge n. 247/2007, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
[…]

Sezione Quinta - Il contratto di lavoro ripartito
Art. 97 - Regole applicabili al lavoro ripartito

[…]
6. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Regionale/Comitato Misto Paritetico competente o Nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.

Titolo XV - Orario di lavoro
Sezione Prima - Il tempo di lavoro
Art. 98 - Durata settimanale - Lavoro effettivo

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali.
2. Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, ai fini di cui al comma 1 non si considerano come lavoro effettivo il tempo necessario per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle imprese, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.
3. L'orario di lavoro dei minori di cui alle disposizioni di legge non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
[…]

Art. 101 - Distribuzione dell'orario
1. Si concorda che la distribuzione dell'orario di lavoro sarà realizzata previo confronto sui criteri, finalizzato ad una intesa con le RSU/RSA, al fine di conseguire nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
- la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
- il miglioramento del servizio ai consumatori;
- il pieno utilizzo degli impianti;
- il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che la distribuzione dell'orario di lavoro di cui al primo comma si realizzerà con articolazioni dell'orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro.
3. A tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell'ambito dell'esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro, di cui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore attività produttiva ed agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.
4. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni comunicati e stabiliti ai sensi del comma 1 anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
5. Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
6. Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro, le imprese terranno quale riferimento generale per la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero quello della durata dell'orario normale di lavoro di 8 ore.
7. Si darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

Art. 102 - Flessibilità dell'orario
1. Sulla base di quanto previsto dalla premessa al titolo XIV ( tipologie contrattuali), si concorda che l'attuazione di forme di flessibilità dell'orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi sulla produttività e sulla qualità del servizio attraverso una maggiore efficienza organizzativa, tenendo conto al contempo e delle esigenze dei lavoratori e di risultati positivi occupazionali, anche con incremento di orari dei rapporti a tempo parziale e/o con trasformazione dei rapporti a tempo parziale in rapporti a tempo pieno.
2. In questo quadro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, l'impresa attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello aziendale per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la riduzione dell'orario normale settimanale di cui all'art. 98. Il superamento dell'orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 42 ore e per un massimo di 24 settimane.
3. A fronte della prestazione delle ore aggiuntive, ai sensi del precedente comma, l'impresa riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio della flessibilità, ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
5. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per settimana.

Art. 103 - Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario
1. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le parti potranno realizzare accordi sul seguente regime di orario con il limite di seguito previsto:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
2. Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta inteso che fino ai limiti di 44 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, l'incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui all'art. 100, sarà pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
3. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità definito.
4. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.

Art. 104 - Procedure
1. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio della flessibilità ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
3. Al fine di consentire il confronto sulla realizzazione della flessibilità dell'orario le imprese provvederanno a comunicare alle RSU/RSA e alle OO.SS. competenti per livello il programma di flessibilità.
4. L'impresa provvederà altresì a comunicare, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
5. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui all'art. 103, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
6. Le imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità all'Ente Bilaterale/ Comitato Misto Paritetico Regionale competente.

Art. 105 - Banca delle ore
1. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'art. 103 che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle ore maturate non dovrà superare il 10% della mano d'opera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto, escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della mano d'opera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto.
2. Per rispondere a particolari esigenze aziendali diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede aziendale.
[…]

Art. 107 - Orario ipermercati
1. Le parti considerano acquisita la compatibilità, in termini organizzativi, tra l'attività di vendita al pubblico negli ipermercati - intendendosi per tali le strutture di vendita al pubblico con una superficie di vendita superiore a 4.500 mq. - e l'interesse dei lavoratori a fruire dell'orario di lavoro settimanale di 37 ore, nonché a migliorare le modalità della prestazione, in quanto tali strutture di vendita consentono interventi organizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare il miglioramento della produttività, come pure recuperi nella qualità del lavoro e del servizio, ciò anche tenendo conto delle esigenze di competitività sul mercato.
2. La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte a realizzare l'incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto quella aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.
3. Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra, negli ipermercati delle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL che realizzeranno la settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal CCNL stesso in materia di distribuzione degli orari di cui all'art. 101 e di flessibilità la pratica attuazione di questa avviene, come previsto dal 1 gennaio 1994, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all'art. 107 del CCNL del 1/1/2003 e le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20 dicembre 1990.
Nota a verbale
In relazione a quanto sopra, gli Accordi Integrativi Aziendali in essere, migliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.

Art. 109 - Lavoro discontinuo
1. L'orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, intendendosi per tali quelli di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, è fissato in:
- 42 ore dall'1.1.1990.
2. Qualora sussistano fondati motivi che la riduzione settimanale di orario possa determinare una dequalificazione del servizio, una contrazione delle vendite o ingiustificati appesantimenti gestionali, l'orario di lavoro potrà essere di 44 ore settimanali.
[…]
6. Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
- i magazzinieri;
- gli addetti ai centralini telefonici;
- gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
- i fattorini;
- i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal Sindaco dei rispettivi comuni).
7. Nelle imprese che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.
8. L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali per i minori tra i sedici ed i diciotto anni compiuti. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
9. Il monte ore di riduzione di orario, stabilito in 112 ore annue dal CCNL 1984, viene elevato a 116 ore in ragione di anno.
[…]

Art. 110 - Lavoro straordinario
[…]
2. Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
3. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
4. Le necessità di ordine tecnico-organizzativo, che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione dell'impresa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste ed indifferibili.
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 250 ore annue riferite al singolo dipendente.
La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata con riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla sola maggiorazione.
5. Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art. 100 comma 4 del presente CCNL.

Art. 112 - Pagamento
[…]
2. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'impresa, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali territoriali e/o delle RSU/ RSA, presso la sede dell'impresa. Il registro di cui sopra può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle imprese che abbiano la contabilità automatizzata.

Sezione Seconda - I riposi
Art. 113 - Riposo settimanale

1. Ai sensi della vigente disciplina in materia ( art. 9 decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche), il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. 66/2003. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
2. Le modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto a livello aziendale, tenuto conto degli accordi esistenti.
3. Qualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento dell'attività domenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni legali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
Le modalità di attuazione delle aperture domenicali e festive saranno oggetto di confronto a livello aziendale.

Art. 114 - Trattamento retributivo del lavoro nei giorni di riposo settimanali
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 168, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo ai sensi dell'art.113, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 115 - Riposo giornaliero
1. Il riposo giornaliero deve essere fruito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dall'art. 41 del decreto legge n. 112/2008, si demanda alla contrattazione aziendale o territoriale la possibilità di stabilire modalità diverse di fruizione del periodo di riposo giornaliero, garantendo comunque la sicurezza e la salute psicofisica dei lavoratori.
3. In attesa della regolamentazione che sarà attuata dalla contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive potrà essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nell'ipotesi del cambio del turno.
4. Le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo di 9 ore consecutive potrebbe rappresentare un'adeguata protezione dei lavoratori.

Art. 122 - Irrinunciabilità delle ferie
1. Le ferie sono irrinunciabili.
2. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal secondo comma dell'art. 112 per il lavoro straordinario. Nelle imprese che abbiano l'amministrazione automatizzata, detto registro può essere sostituito da altra idonea documentazione.

Sezione Terza - Permessi e congedi
Art. 128 - Congedi e permessi per handicap

[…]
II. […] due ore di permesso giornaliero retribuito […];
III. […] tre giorni di permesso ogni mese […]
4. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui ai punti II) e III) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Titolo XVI - Disciplina per le imprese minori della distribuzione cooperativa
Art. 130 - Premessa

Le parti condividono la necessità di tutelare l'equilibrio economico e la stessa presenza delle imprese minori.
Tali presenze cooperative consentono il mantenimento di un servizio essenziale, garantendo ai residenti dei piccoli centri e delle realtà periferiche o di prossimità la possibilità di acquistare in loco beni di prima necessità di qualità ed a prezzi convenienti e partecipando quindi al contenimento del fenomeno dello spopolamento e degrado di tante zone del nostro paese.
Le parti, pertanto, convengono sulla necessità di limitare lo svantaggio competitivo a carico delle imprese minori, derivante dalla loro ubicazione, che comporta un'elevata incidenza dei costi di gestione e la difficoltà a trovare la loro copertura così come di rafforzare il ruolo dei negozi di prossimità.
Condizioni di flessibilità organizzativa concretamente esigibili per i punti di vendita delle imprese minori, quali quelle messe in campo con la presente normativa contribuiscono al mantenimento della funzione sociale e dell'occupazione nei territori interessati.
Tanto premesso le parti hanno convenuto di riservare alle imprese minori della distribuzione cooperativa, così come definite dal successivo art. 131, la disciplina contenuta nel presente Titolo.

Art. 131 - Nozione di imprese minori della distribuzione cooperativa
Per imprese minori della distribuzione cooperativa si intendono le imprese che gestiscono unità produttive prevalentemente riferite alla tipologia "superette", e/o a tipologie inferiori, e che di norma occupino un numero di addetti non superiore a 200 unità, riferite al tempo pieno.
Ai fini della attribuzione ad una impresa della qualifica di impresa minore si procederà, in sede di confronto aziendale, alla verifica della sussistenza della prevalenza della tipologia "superette" nella rete distributiva aziendale, riferita all'insieme delle unità produttive "superette", e/o tipologia inferiore.

Art. 132 - Orario di lavoro
1. Previo confronto in sede aziendale o territoriale, nelle imprese di cui al presente titolo l'orario di lavoro normale settimanale potrà essere di 40 ore, con conseguente riconoscimento di 104 ore di permesso individuali annue.
Per far fronte alla variazioni dell'intensità lavorativa l'impresa attiverà il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato ad intese per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la riduzione dell'orario normale di cui sopra.
Il superamento sarà consentito fino al limite massimo di 44 ore e la riduzione per un minimo di 24 ore settimanali.
Il superamento dell'orario settimanale sarà consentito per un massimo di 26 settimane , anche non consecutive, nel corso di un anno dall'inizio della flessibilità.
2. Previo confronto a livello aziendale o territoriale, in armonia con quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e a fronte delle ragioni tecniche obiettivamente insite nella particolare organizzazione del lavoro delle imprese cooperative minori, il periodo per il calcolo della durata media massima dell'orario di lavoro è consentito che sia ampliabile fino ad un massimo di 12 mesi.
[…]
5. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario stabilite dall'art. 100 saranno utilizzate, in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall'art. 104. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle dell'impresa.
In riferimento alle imprese cooperative minori che occupino fino a 30 unità lavorative ed una media aziendale per singola unità produttiva non superiore a tre unità, le parti in sede di contrattazione aziendale o territoriale potranno definire diverse modalità di gestione delle ore di cui al 1° capoverso del presente comma.
6. Sono fatte salve le condizioni concordate dalle parti a livello locale.

Art. 135 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo resta applicabile la generale disciplina del rapporto di lavoro contenuta nel presente contratto collettivo nazionale.

Titolo XIX - Ambiente, salute, malattia ed infortunio
Art. 141 - Normative generali

Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le imprese si impegnano al rispetto delle normative legali vigenti, con particolare riferimento agli obblighi discendenti dall'art. 2087 codice civile, dall'art. 9 legge 300/1970 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.
L'istituzione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono regolate ai sensi degli artt. 47, 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2008..
Gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla normativa legale vigente mediante propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle imprese. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo svolgimento della loro attività.

Art. 142 - Videoterminali
1. Le parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di video terminale, di cui alla Direttiva del Consiglio CEE del 29.5.1990, sono da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento della attività lavorativa. Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti all'impiego di tali apparecchiature si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.
2. In caso di installazione di nuove apparecchiature informatiche dotate di video terminale l'impresa cooperativa fornirà alle strutture aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto le informazioni relative alla loro collocazione ed alle caratteristiche ergonomiche dei posti di lavoro.
3. In caso di utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature informatiche dotate di video terminale l'attività lavorativa degli operatori dovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le quali saranno assegnati ad altri compiti.
Si applica in ogni caso quanto previsto dagli art. 172 e seguenti del D.Lgs. n.81/2008.
4. In caso di pregiudizio alla salute, accertato dagli organi competenti, dovuto all'utilizzo di apparecchiature informatiche dotate di video terminali, la lavoratrice, durante il periodo della gestazione, dovrà essere adibita obbligatoriamente ad altre mansioni.

Art. 148 - TBC
1. I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province dei Comuni o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; oppure, in caso di ricovero, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
2. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa valgono le procedure previste dalla legge.
[…]

Art. 150 - Assicurazione contro gli infortuni
1. Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 152 - Ripresa del lavoro
[…]
2. Il lavoratore addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare all'azienda, al rientro in servizio, il certificato medico dal quale risulta che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
[…]

Art. 153 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XX - Gravidanza e puerperio
Art. 154 - Astensione obbligatoria dal lavoro e trattamento economico

1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal lavoro
- per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
- per i tre mesi dopo il parto e, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, per i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto.
2. La lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente il parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Art. 156 - Congedi dei genitori
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
2. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. […]
3. I periodi di riposo di cui al primo comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della retribuzione; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla legge, possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.
[…]
6. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dalle vigenti normative di legge in materia di orario di lavoro..
[…]

Titolo XXI - Aspettative non retribuite e sospensioni dal lavoro
Art. 161 - Esigenze personali e familiari

[…]
3. È demandata alla contrattazione di secondo livello l'eventuale indicazione delle modalità di partecipazione ai corsi di formazione che si dovessero ritenere necessari per il reinserimento del lavoratore che ha usufruito del periodo di congedo.

Art. 163 - Procedure - Limiti - Sostituzioni
[…]
6. Al termine del periodo di aspettativa le imprese cooperative , compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, favoriranno il reinserimento lavorativo dei dipendenti, alla luce delle indicazioni delle strutture sanitarie specializzate, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, anche attraverso la loro temporanea utilizzazione in idonei orari di lavoro.
[…]

Titolo XXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 176 - Recesso per giusta causa

1. Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
2. La comunicazione del recesso deve essere effettuata da parte dell'interessato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
3. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda e/o di terzi;
[…]
- i comportamenti gravemente riprovevoli ai danni dei colleghi, quali minacce, persecuzioni, anche psicologiche e molestie sessuali ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 145.
[…]

Art. 179 - Nullità del licenziamento
1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
2. Ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, è nullo altresì il licenziamento determinato da motivi razziali, di lingua o di sesso, o legato alla condizione di handicap o di età del lavoratore interessato, alle sue convinzioni personali, nonché al suo orientamento sessuale.

Titolo XXV - Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 191 - Obblighi dei lavoratori

1. Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nell'impresa cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione, le norme contrattuali e regolamentari, previste dall'art. 205, anche in relazione a quanto previsto in applicazione delle normative di cui al D.L.gs n. 193/2007 e al D.Lgs. n. 81/2008 e relative disposizioni aziendali.
[…]

Art. 193 - Provvedimenti disciplinari
1. La inosservanza dei doveri da parte del personale, comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa nella misura non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare, con o senza preavviso.
2. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
2.2 esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
2.5 non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;
2.6 commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato biasimo scritto;
2.7 ed altre mancanze di analoga gravità.
3. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
3.1 arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
3.2 si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
3.4 commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi dell'assenza ingiustificata;
3.5 ed altre mancanze di analoga gravità.
4.Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto V (licenziamento disciplinare) si applica per le seguenti mancanze:
4.1 assenza ingiustificata superiore a 4 giorni o recidiva oltre la terza volta nell'anno solare;
4.2 giusta causa ai sensi dell'art. 176 e grave mancanza degli obblighi di cui agli artt. 190 e 191;
[…]
4.5 infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, depositi, vendite e trasporti;
[…]
4.8 ed altre mancanze di analoga gravità.
[…]

Parte Quarta - Disposizioni varie e finali
Titolo XXVI - Conciliazione ed arbitrato
Art. 196 - Conciliazione in sede sindacale

[…]
10. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art.7.
[…]

Titolo XXX - Regolamenti aziendali e abbigliamento da lavoro
Art. 205 - Regolamenti aziendali

I regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le norme di legge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la RSU/RSA prima della loro applicazione.

Art. 206 - Abbigliamento da lavoro
[…]
2. È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.
[…]
4. La cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli addetti a reparti particolari, almeno due divise l'anno al personale dipendente. Il dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua disposizione.

Titolo XXXI - Disposizioni finali - Decorrenza e durata
Art. 207 - Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori
A) Premessa

1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 42 e 43 del presente contratto, le parti convengono di istituire uno strumento di studio per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare le peculiarità, le professionalità e l'evoluzione di profili professionali esemplificativi nell'ambito delle imprese, in rapporto ai processi di trasformazione della organizzazione del lavoro ed alla introduzione di tecnologie innovative.
2. A tal fine durante la vigenza del presente contratto opererà una commissione paritetica nazionale per lo studio delle problematiche connesse alla evoluzione della classificazione dei lavoratori.

B) Composizione
La commissione è composta da 12 membri effettivi di cui 6 designati dalle Associazioni delle imprese cooperative stipulanti e 6 dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

C) Compiti
Sviluppare uno studio sull'attuale classificazione, ivi compresi i lavoratori quadri, nonché la ricerca delle coerenze tra le attuali declaratorie contrattuali e le relative esemplificazioni, formulando eventuali proposte di aggiornamento. In relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza si procederà a:
1. individuare figure professionali non previste nella attuale classificazione;
2. esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi;
3. esaminare le esperienze di contrattazione realizzate a livello aziendale in merito alla professionalità in stretto rapporto con le modifiche ed evoluzioni dell'organizzazione del lavoro e le innovazioni tecnico/organizzative.

D) Modalità operative
1. La commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione dinamica della classificazione.
2. La commissione procederà all'analisi del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Le conclusioni della commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
3. La commissione è presieduta a turno da uno dei componenti delle parti e delibera alla unanimità sulle proposte da sottoporre alle parti stipulanti e in ordine agli indirizzi ed ai metodi di lavoro.
4. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la commissione riporterà alle parti stipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi compiuti.
5. In questa sede verranno presentati tanto i risultati del lavoro sui quali sia stata raggiunta unanimità di pareri della commissione quanto quelli che costituiscano la posizione di una delle parti componenti.
6. Sei mesi prima della scadenza contrattuale la commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.