Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale
Data firma: 7 dicembre 2018
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-TDS, Trento
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I Parte Generale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Titolo II Mercato del Lavoro
Art. 3 - Lavoro domenicale e festività nel mese di Dicembre
Art. 4 - Formazione Continua
Art. 5 - Alternanza Scuola - Lavoro
Titolo III Erogazione economica di secondo livello
Art. 6 - Elemento Territoriale Integrativo Premiante
  Art. 7 - Premi di produttività e servizi di welfare
Titolo VI Disposizioni finali
Art. 8 - Condizioni di miglior favore
Art. 9 - Decorrenza e Durata
Allegati
(All. 1) "Accordo Quadro per la detassazione dei premi di produttività della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare"
(All. 2) "Accordo territoriale sui contratti a tempo determinato nella aziende del settore terziario distribuzione e servizi nella Provincia Autonoma di Trento"

Accordo Integrativo Territoriale della provincia di Trento (2° livello) Terziario Distribuzione e Servizi

In Trento in data venerdì 7 dicembre 2018, presso la sede di Confcommercio - Imprese per l’Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento in via Solteri n. 78, tra Confcommercio - Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento […], le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Filcams Cgil del Trentino […], Fisascat Cisl del Trentino […], Uiltucs del Trentino Alto-Adige Sudtirol [...]; Visti:
1. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi Accordo di rinnovo 30 marzo 2015: Roma 30 marzo 2015 (Inizio validità: 1 aprile 2015 - 31 dicembre 2017), ed in particolare i seguenti articoli:
Art. 5 - "Premessa"
"Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli".
Art 6. - "Criteri Guida"
"Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro. dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall'art. (202. bis. Provvisorio] in materia di elemento economico di garanzia".
Art. 7 "Contenuti"
Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla sezione IV contenute nei seguenti titoli: - titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo II; - titolo III; - titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, primo comma, 147, 149 -153.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
Art. 243-bis "Contributi di assistenza contrattuale"
1. Le Parti considerano il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la sua applicazione, e per i rispettivi lavoratori, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative,
2. Pertanto, per la definizione del presente CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro Confcommercio Filcams-Cgil), (Fisascat-Cisl) e (Uiltucs-Uil), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
3. Le parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce
parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativa del presente CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
4. Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro, che applicano ai sensi del primo comma del presente articolo il presente CCNL, e i rispettivi dipendenti.
5. Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti con l'istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
6. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
7. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo".

2. La legge 208/2015 (Legge di Bilancio 2016, come modificata dalla legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
3. il decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.28/E del 15 giugno 2016;
5. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018.
si concorda: di assumere le seguenti iniziative idonee al conseguimento degli obiettivi tra le stesse delineati ritenendo così di promuovere:
- azioni finalizzate allo sviluppo di politiche mirate all'incremento dell'occupazione;
- la corretta applicazione del CCNL di settore e dei relativi accordi integrativi, nonché la costituzione di rapporti di lavoro nello scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia;
- il rispetto dei livelli di contrattazione previsti dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei Servizi attualmente in vigore;
- gli investimenti nella formazione continua degli addetti;
- la sensibilizzazione alla cultura della conciliazione vita e lavoro, anche attraverso l'attivazione di misure di welfare, come previsto dalle vigenti normative;
- gli interventi finalizzati a rafforzare ed incentivare l'alternanza scuola - lavoro;
- il rispetto del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue. mod. "Sicurezza sul lavoro";
- il superamento dell'odierna disciplina nazionale in materia di aperture domenicali e festive, al fine di riportare in capo al territorio provinciale la relativa potestà legislativa.
si conviene e si stipula il presente accordo integrativo provinciale:

Titolo I Parte Generale
Art 1 - Sfera di applicazione

1. Il presente Accordo Integrativo Territoriale, si applica a tutte le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Terziario della Distribuzione e dei servizi, (Roma 30 marzo 2015 e sue proroghe) […]

Art. 2 - Relazioni sindacali
Le parti convengono sull'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, concordando sulla necessità di costruire un sistema di relazioni sindacali che sostenga il Settore del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, costituito da piccole e medie imprese che, nella Provincia Autonoma di Trento, rivestono un ruolo rilevante sia a livello economico che occupazionale.
Vista la delicata situazione del mercato del lavoro ed in particolare delle esigenze del Terziario, le Parti concordano sulla necessità di un costante confronto, fondamentale per favorire e sviluppare politiche efficaci a sostegno di lavoratori e imprese.

Titolo II Mercato del Lavoro
Art. 3 - Lavoro domenicale e festività nel mese di Dicembre

Le ore di lavoro prestate nelle giornate domenicali e festive (8 e 26 Dicembre) nel mese di Dicembre, con un massimo di sei giornate, saranno retribuite con la sola maggiorazione […] fermo restando il diritto al riposo compensativo, come previsto dalle norme vigenti.
[…]

Art. 5 - Alternanza Scuola - Lavoro
Le parti, in riferimento al tema dell'alternanza Scuola - Lavoro, ed in particolare per la promozione dell'apprendistato duale, si impegnano a promuovere modelli che favoriscano l'innalzamento dei livelli qualitativi, sia educativi che formativi, affinché si possano realizzare reali percorsi di crescita per gli studenti e nel contempo si promuova la Responsabilità Sociale di Impresa.
Le parti intendono inoltre, anche attraverso l’assistenza della bilateralità, attivare sistemi di monitoraggio e valutazione finalizzati alla certificazione del ruolo formativo delle imprese, partecipare alla definizione dei fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell'evoluzione del mondo del lavoro, anche attraverso la progettazione di percorsi formativi che impegnino congiuntamente scuola e mondo del lavoro.