Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 2019
Validità: triennio 2016-2018
Parti: Aran e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Nursind, Fsi, Nursing-Up, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs, Usae, Cse
Comparti: P.A., Sanità, Ricerca sanitaria
Fonte: G.U. 25 gennaio 2020, n. 20

Sommario:

 

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione ed oggetto
Art. 2 - Decorrenza
Titolo II - Classificazione professionale
Art. 3 - Istituzione nuovi profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria
Titolo III - Rapporto di lavoro
Art. 4 - Tipologia e costituzione del rapporto di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro del personale con profilo di «ricercatore sanitario»
Art. 6 - Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria
Art. 7 - Esclusioni
Art. 8 - Valutazione

 

Art. 9 - Ammissione al corso di specializzazione di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 205/2017
Art. 10 - Norma di prima applicazione
Titolo IV - Trattamento economico
Art. 11 - Struttura della retribuzione
Art. 12 - Progressioni economiche
Art. 13 - Premi correlati alla performance
Art. 14 - Compensi per il lavoro straordinario
Allegato 1 - Declaratorie dei profili professionali del personale di cui alla presente Sezione
Tabella A - Valore del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive


Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità-sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016-2018.

Il giorno 11 luglio 2019, alle ore 12,00, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra l'Aran […] e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Fsi, Nursing Up; Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs, Usae, Cse
Al termine della riunione sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro.

Allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità
Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - Triennio 2016-2018


Titolo I Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione ed oggetto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato dipendente degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituito presso tali Istituti dall'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito indicata come legge n. 205/2017) e assunto con le modalità previste dalla stessa legge.
2. Il presente contratto, come previsto dall'art. 1, comma 423, della legge n. 205/2017, si configura quale apposita sezione contrattuale dedicata al personale di cui al comma 1, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.
3. Nella presente sezione è disciplinato il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, tenuto conto delle sue specificità rispetto al restante personale del comparto sanità, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione dei profili professionali;
b) rimodulazione della disciplina di alcuni istituti contrattuali del rapporto di lavoro, rispetto a quella definita per il restante personale del comparto sanità;
c) trattamento economico.
4. Fermi restando gli elementi di specificità di cui al precedente comma 3, che costituiscono l'oggetto della disciplina dettata dal presente contratto, al personale di cui al comma 1, per gli istituti non espressamente richiamati, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 7, si applicano le disposizioni del CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018 nonché le altre disposizioni contrattuali ancora applicabili ai sensi dell'art. 99 dello stesso CCNL.

Titolo III Rapporto di lavoro
Art. 4. Tipologia e costituzione del rapporto di lavoro

1. La tipologia del rapporto di lavoro del personale oggetto del presente contratto, le procedure di reclutamento del medesimo, la relativa valutazione e l'eventuale inquadramento successivo a tempo indeterminato sono disciplinati dall'art. 1, commi 425, 426, 427 e 428, 429 e 430 della legge n. 205/2017.
2. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato sulla base di contratti individuali, secondo le disposizioni di legge comunitarie e nazionali, nonché del presente contratto collettivo.
3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro subordinato;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) termine finale nel caso di contratto a tempo determinato;
d) categoria, eventuale livello Super, profilo professionale;
e) durata del periodo di prova ove previsto;
f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso:
a) l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
b) l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 427, della legge n. 205/2017.
5. I contratti individuali a termine, ove correlati a progetti di ricerca con finanziamenti ulteriori rispetto al limite di cui al comma 424 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, devono prevedere una clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere.

Art. 5. Orario di lavoro del personale con profilo di «ricercatore sanitario»
1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è di trentasei ore settimanali ed è articolato, ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e dodici minuti, e di sei ore.
2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, in coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività di ricerca:
a) autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell'attività di ricerca anche clinica, ai progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Istituto;
b) l'orario di lavoro di cui al comma 1 è rilevato come media del trimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi, entro un limite annuale di 158 ore; i predetti riposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere;
c) il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell'orario di lavoro di cui al comma 1 in attività destinate ad arricchimento professionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001;
d) è ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo quanto previsto alla precedente lettera b).
3. L'articolazione dell'orario di lavoro è definita in coerenza con i vincoli e le forme di tutela disciplinate dal decreto legislativo n. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali, è elevato a sei mesi.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Istituti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
5. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6. Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria
1. Il personale ricercatore sanitario costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli Istituti e, in tale ottica, come enunciato nella declaratoria di cui all'allegato 1, per la propria attività di ricerca è dotato di autonomia operativa e assume la responsabilità diretta del proprio operato seppure nell'ambito e nel rispetto del modello organizzativo della struttura dell'Istituto a cui è assegnato.
[…]

Art. 7. Esclusioni
1. Al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente CCNL è espressamente esclusa l'applicazione dei seguenti istituti:
Capo II del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (Incarichi funzionali);
Art. 26 del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (Ricostituzione del rapporto di lavoro);
Art. 28 del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (Servizio di pronta disponibilità);
Titolo VIII del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (Trattamento economico).
2. In aggiunta alle esclusioni di cui al comma precedente, al personale con profilo di «ricercatore sanitario» è espressamente esclusa l'applicazione anche dell'art. 27 del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (orario di lavoro).