Tipologia: Accordo sulla lotta contro le molestie sessuali
Data firma: 15 luglio 2019
Parti: Accorinvest e Uita
Settori: Commercio-Turismo, Accorinvest
Fonte: iuf.org

Sommario:


Accordo sulla lotta contro le molestie sessuali

Preambolo
- “AccorInvest” si riferisce ad AccorInvest Group SA e alle sue filiali, indipendentemente dal paese in cui operano.
- La “Uita” si riferisce a l'International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations e ai suoi sindacati affiliati nei settori di attività di AccorInvest.
Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) le molestie sessuali sono una forma di discriminazione in base alla Convenzione OIL 111 sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, una delle sue convenzioni fondamentali dell'OIL.
La Convenzione stabilisce che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla fede, dal sesso, hanno diritto di perseguire il proprio progresso materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e di dignità, di sicurezza economica e con uguali possibilità.
Il Comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni dell'OIL indica che la definizione di molestia sessuale contiene “i seguenti elementi chiave: (1) (quid pro quod): qualsiasi comportamento fisico, verbale o non verbale di natura sessuale e altro comportamento basato sul sesso lesivo della dignità di donne e uomini che è indesiderato, irragionevole e offensivo per chi ne è destinatario; il rifiuto di, o la sottomissione a, tale comportamento è usato esplicitamente o implicitamente come base per una decisione che impatta sul lavoro di quella persona; o (2) (ambiente lavorativo ostile): comportamento che crea un ambiente lavorativo intimidatorio, ostile o umiliante per la persona destinataria.”¹
A titolo di esempio, i seguenti costituiscono tipi di comportamento che hanno le caratteristiche di molestie sessuale in conformità con il presente accordo:
- qualsiasi insulto, commento o insinuazione inappropriata che abbia una connotazione sessuale;
- un atteggiamento paternalistico o di superiorità, caratterizzato da implicazioni sessuali che danneggi la dignità della vittima;
- ogni invito o richiesta non gradita, implicita o esplicita, che sia o meno accompagnata da minacce;
- ogni altro comportamento associato con la sessualità;
- ed ogni contatto fisico non necessario quale il toccare, l'accarezzare o l'insidiare. È un fatto acclarato che le molestie sessuale possono causare profondo malessere ad avere conseguenze negative sulla salute di una persona: possono provocare disturbi all'ambiente lavorativo e alle condizioni di lavoro di chi ne è vittima fino a indurre le stesse a lasciare il proprio impiego, se la fonte della molestia è nel luogo di lavoro.
Le molestie sessuali colpiscono in maniera sproporzionata le donne nei loro luoghi di lavoro. Tuttavia le molestie sessuali possono avere come obiettivo gli uomini o essere basate sull'orientamento sessuale e questi casi devono essere trattati nella stessa maniera.
Gli impiegati di AccorInvest, indipendentemente dalla loro posizione all'interno della compagnia, possono essere gli autori di molestie sessuali, ma queste possono anche arrivare da clienti o fornitori che forniscono beni o servizi nei locali di AccorInvest.

Dichiarazione di intenti
Le Parti affermano il loro impegno per assicurare che tutte le persone impiegate dal Gruppo od operanti per conto di AccorInvest possano avere pieno accesso ai loro diritti umani internazionalmente riconosciuti ed esercitarli in maniera efficace, in particolare quelli enunciati nella Carta Internazionale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite² e nelle Convenzioni fondamentali dell'ILO.
AccorInvest e la UITA riconoscono il ruolo indispensabile dei sindacati e del dialogo sociale³ per proteggere e facilitare l'accesso di lavoratrici e lavoratori ai loro diritti fondamentali nel quadro della due diligence in materia di diritti umani stabilita nelle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
AccorInvest e la UITA considerano necessaria una politica di tolleranza zero per prevenire le molestie sessuali sul lavoro e fornire soluzioni. Tale politica tiene in conto l'importanza della salute e sicurezza sul lavoro e il bisogno di proteggere la dignità e i diritti di tutte le persone impiegate dal Gruppo oppure operanti per conto di AccorInvest.
Le molestie sessuali, che sono un reato e giudicate illegali in molti Paesi, continuano a rappresentare un rischio nel settore alberghiero. AccorInvest e la UITA intendono implementare azioni concrete per combattere le molestie sessuali in maniera efficace. A questo scopo, AccorInvest e la UITA identificheranno congiuntamente misure e buone pratiche che verranno comunicate, anche ai sindacati affiliati alla UITA, cosicché queste azioni possano essere implementate.

Principi, procedure e processi per combattere le molestie sessuali sul lavoro
Benché la prevenzione (1) sia un fattore chiave nel raggiungere l'obiettivo della tolleranza zero, è altresì necessario sanzionare qualsiasi comportamento che è contrario ai principi enunciati in questo accordo (2).
1. Al fine di prevenire le molestie sessuali, AccorInvest e la UITA concordano di:
- diffondere informazioni dettagliate in relazione alla politica di tolleranza zero e i diritti e le responsabilità di tutte le persone impiegate da AccorInvest e fornitori che forniscono beni o servizi per conto di AccorInvest;
- assicurare che questa politica sia conosciuta, che le persone impiegate da AccorInvest e i fornitori di beni o servizi nei locali di AccorInvest comprendano pienamente cosa ci si aspetta da loro, e che possono denunciare casi di molestie sessuali in maniera strettamente confidenziale;
- organizzare attività di sensibilizzazione e di formazione.
2. Casi verificati di molestie sessuali saranno oggetto di sanzioni disciplinari in
linea con i principali contratti collettivi e/o con disposizioni locali, inclusi regolamenti interni. Nel caso in cui un/a impiegato/a di AccorInvest venga ritenuto colpevole di molestie sessuali, la persona responsabile di molestie sarà soggetta a sanzioni, incluso il possibile licenziamento, indipendentemente dal suo o dalla sua posizione all'interno della compagnia. AccorInvest comunicherà annualmente alla UITA il numero di sanzioni disciplinari relative ai casi di molestie sessuali o commenti sessisti, e, nello specifico, quelli che hanno portato alla risoluzione del contratto di lavoro di un/a lavoratore/trice. A questo proposito la linea di segnalazione attivata da AccorInvest permetterà la denuncia di molestie sessuali e commenti sessisti.
AccorInvest riconosce l'importanza di avere una procedura locale relativa alle molestie sessuali sul lavoro che tenga in conto le questioni di genere, conosciuta da tutti/e i/le dipendenti, che possa essere adattata a ciascun Paese, e che permetta di denunciare e risolvere i casi di molestie sessuali nel rispetto dei principi di confidenzialità e neutralità. Le informazioni raccolte sotto questa procedura saranno sempre esaminate da persone di fiducia che avranno ricevuto una specifica formazione per permettere loro di svolgere un'investigazione affidabile ed equa dei casi denunciati.
AccorInvest non tollererà rappresaglie o intimidazioni contro un/una impiegato/a che riceva e denunci problemi o incidenti relativi a qualsiasi tipo di molestia sessuale, che faccia una denuncia e/o prenda parte in una procedura relativa ad un caso di presunte molestie sessuali, a condizione che sia fatto in buona fede e sulla base di fatti concreti. Per queste situazioni e per ciascun caso di molestie sessuali sorte nel contesto delle sue relazioni con fornitori di beni o servizi, AccorInvest le denuncerà e cercherà soluzioni in conformità con gli obblighi previsti dai principi di due diligence così come specificati nelle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali.
AccorInvest definirà l'implementazione locale del presente accordo con i sindacati dei lavoratori, specialmente gli affiliati della UITA, in ciascun Paese, dove applicabile, attraverso un processo di negoziazione. Nei Paesi in cui AccorInvest opera e nei quali non ci sono sindacati affiliati alla UITA, e dove non ci sono in vigore misure per far fronte alle molestie sessuali, questo accordo può essere utilizzato come testo di riferimento per l'implementazione di mezzi per combattere le molestie sessuali in accordo con la politica globale di tolleranza zero del Gruppo. AccorInvest e la UITA riconoscono la necessità di una formazione specifica su questo tema per la direzione e i/le rappresentanti sindacali di sindacati affiliati alla UITA in modo che possano fornire supporto alle vittime di molestie sessuali.
Nel quadro di questo accordo, AccorInvest riconosce l'obbligo di rispettare leggi e normative dei Paesi in cui opera. Se alcune disposizioni contenute nel presente accordo sono più favorevoli di leggi e normative nazionali, AccorInvest cercherà di promuovere i principi più favorevoli contenuti in questo accordo per lottare contro le molestie sessuali nel luogo di lavoro.
AccorInvest coinvolgerà le società che gestiscono i suoi stabilimenti per assicurare che i clienti siano informati, attraverso tutti i mezzi necessari, della politica di tolleranza zero contro le molestie sessuali e che contro di loro potranno esser presi provvedimenti che vanno oltre a quelli previsti dalla legge, inclusa l'espulsione, in seguito ad una denuncia di molestie sessuali fatta da un lavoratore, una lavoratrice o un/una cliente.

Prossimi passi
Per assicurarsi che il contenuto di questo accordo sia conosciuto alle direzioni locali e ai rappresentanti sindacali in tutte le operazioni della compagnia e che siano implementate procedure efficaci per prevenire le molestie sessuali sul luogo di lavoro, AccorInvest e la UITA concordano di valutare il progresso delle loro azioni mediante riunioni annuali.
La versione inglese è quella ufficiale ed avrà carattere prevalente rispetto alle versioni tradotte in altre lingue.
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¹OIL: Rapporto del Comitato di esperti sull'Applicazione di Convenzioni e Raccomandazioni, Rapporto III (Part 1A), ILC, 91st Session, 2003, p. 463 (in inglese)
²La Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo si compone della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (adottata dalle Nazioni Unite nel 1948), del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) e del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966).
³“Affinché il dialogo sociale abbia luogo, devono esistere i seguenti:
- Organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro forti ed indipendenti, con capacità tecnica e accesso alle informazioni necessarie per partecipare al dialogo sociale;
- Volontà politica e impegno a dedicarsi al dialogo sociale da parte di tutte le parti;
- Rispetto dei diritti fondamentali alla libertà di associazione e della negoziazione collettiva;
- Un adeguato sostegno istituzionale.” https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm.