Tipologia: CCA
Data firma: 16 dicembre 2019
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2021
Parti: Gruppo Cattolica e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Cattolica
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

 

Art. 1. Sfera di applicazione
Parte prima
Art. 2. Orario di lavoro
Art. 3. Lavoro a tempo parziale
Art. 4. Buono pasto
Art. 5. Straordinari
Art. 6. Congedi parentali - aspettativa - volontariato
Art. 7. Lavoratori studenti
Art. 8. Corsi di formazione e addestramento
Art. 9. Mobilità interna
Art. 10. Trattamento per il personale in missione
Art. 11. Kasko - prestito auto - rimborso chilometrico
Art. 12. Personale con mansioni esterne
Art. 13. Previdenza integrativa
Art. 14. Premi di anzianità
Art. 15. Premi di anzianità lavoratori diversamente abili
Art. 16. Azioni della società
Art. 17. Convenzioni (scuola materna/asilo nido per i figli dei dipendenti/enti trasporto pubblico urbano)
Art. 18. Agevolazioni ai dipendenti nell'assegnazione di alloggi di proprietà delle società
Art. 19. Prestiti personali
Art. 20. Anticipazione TFR
Art. 21. Semifestività - ferie - festività abolite
Art. 22. Indennità sostitutiva festività abolite - ferie
Art. 23. Festività cadenti di domenica
Art. 24. Tutela della salute
Art. 25. Valutazione del personale

 

Art. 26. Incontri informativi
Art. 27. Sistema di informazione
Art. 28. Pari opportunità - azioni positive
Art. 29. Locale per le RSA
Art. 30. Mutui casa
Art. 31. Assunzioni di familiari di ex dipendenti
Art. 32. Buono spesa
Art. 33. Fondo a sostegno dell'occupazione
Art. 34. Volontariato aziendale
Art. 35. Individuazione di nuove figure professionali
Art. 36. Premio di risultato
Art. 37. Cattolica conto welfare
Art. 38. Assistenza sanitaria
Art. 39. Assistenza sociale
Art. 40. Fondo di assistenza per casi di non autosufficienza
Parte seconda Funzionari
Premessa
Art. 41. Aggiornamento e formazione professionale
Art. 42. Orario di lavoro
Art. 43. Trattamento per i funzionari in missione
Art. 44. Assistenza sanitaria
Parte terza Ulteriori istituti sociali
Art. 45. Fondo ferie solidale
Art. 46. Bonus natalità
Norme transitorie
Art. 47. Decorrenza e durata dell'accordo
Art. 48. Commissioni
Allegati


CCA Gruppo Cattolica 2020-2021

Il 16 dicembre 2019, in Verona tra la Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n° 16 […], anche in nome e per conto delle seguenti società appartenenti al Gruppo Cattolica:
• ABC Assicura spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45;
• Berica Vita spa con sede in Verona, via Carlo Ederle 45;
• BCC Assicurazioni spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n° 1;
• BCC Vita spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n° 1;
• Cattolica Immobiliare spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45;
• Cattolica Services scpa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45;
• Lombarda Vita spa con sede in Brescia, Corso Martiri della Libertà n° 13;
• TUA Assicurazioni spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n° 1;
• Vera Vita spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45;
• Vera Assicurazioni spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n° 45
• Vera Protezione spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45
ed i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ania vigente, rappresentati dalle seguenti Rappresentanze Sindacali: First Cisl […], Fisac Cgil […], Fna […], Snfia […], Uilca Uil […], in applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente è stato stipulato il Contratto Collettivo Aziendale di lavoro qui di seguito riportato, il quale sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che per le parti espressamente richiamate, quelli precedentemente in vigore in ciascuna Società se presenti e/o comunque i regolamenti unilaterali che disciplinano le materie previste dal presente contratto.

Art. 1. Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Aziendale fa riferimento all'art. 82 del CCNL vigente e si applica ai dipendenti delle Società facenti parte del Gruppo Cattolica (contraenti del presente contratto, di seguito, per brevità, “le Società”), di cui la Società Cattolica di Assicurazione è Capogruppo, e che risultano in servizio alla data di stipula del presente accordo nonché al personale assunto successivamente a tale data.
Il presente contratto si applica pertanto ai dipendenti delle seguenti Società:
• Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (di seguito, per brevità, “Cattolica”);
• ABC Assicura spa (di seguito, per brevità, “ABC”);
• Berica Vita spa (di seguito, per brevità, “Berica Vita”);
• BCC Assicurazioni spa (di seguito, per brevità, “BCC Assicurazioni”);
• BCC Vita spa (di seguito, per brevità, “BCC Vita”);
• Cattolica Immobiliare spa (di seguito, per brevità, “Cattolica Immobiliare”);
• Cattolica Services scpa (di seguito, per brevità, “Cattolica Services”);
• Lombarda Vita spa (di seguito, per brevità, “Lombarda Vita”);
• TUA Assicurazioni spa (di seguito, per brevità, “TUA Assicurazioni”);
• Vera Vita spa (di seguito, per brevità, “Vera Vita”)
• Vera Assicurazioni spa (di seguito, per brevità, “Vera Assicurazioni”)
• Vera Protezione spa (di seguito, per brevità, Vera Protezione”)
Nota a verbale 1: nel caso in cui dovessero essere costituite nuove società o dovessero entrare a far parte del Gruppo Cattolica società oggi non presenti, le Parti si incontreranno al fine di valutare i tempi e le modalità di applicazione del presente contratto ai dipendenti delle stesse.
Le Società confermano la volontà di garantire la stabilità dei posti di lavoro e delle sedi di lavoro in cui si articola il Gruppo, dichiarando la centralità di Verona e la strategicità delle sedi di Milano e Roma.

Parte prima
Art. 2. Orario di lavoro

Il presente articolo è applicabile ai dipendenti di tutte le Società (per il Servizio Vendite integrato si veda l'Allegato n. 8).
Ad esclusione dei Quadri (lavoratori di cui all'art. 89 del CCNL vigente) e dei Funzionari, viene applicato l'orario di lavoro come di seguito specificato.
In considerazione di quanto sopra, le Parti concordano che ai Quadri non sarà più applicabile quanto previsto dall'art. 39 del CCNL vigente.
I Quadri saranno in ogni caso tenuti ad effettuare personalmente le transazioni in occasione della prima entrata e dell'ultima uscita nella sede di lavoro.
2.1. Orario flessibile
L'orario flessibile permette al dipendente di scegliere, nell'ambito di intervalli di tempo fissati, le ore di inizio e di fine della propria attività.
Il sistema si fonda, pertanto, sul principio dell'auto-gestione individuale dell'orario di lavoro, pur tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali.
L'orario flessibile è applicato ai dipendenti adibiti a mansioni interne che prestano servizio presso gli uffici delle Sedi Amministrative della Società; sono esclusi da tale applicazione coloro che eseguono turni di lavoro e gli addetti a particolari servizi (come gli autisti, i portinai, i commessi, i custodi, i centralinisti, gli addetti alla manutenzione di macchinari e di impianti).
Le eccedenze positive e negative (rispetto al normale numero di ore giornaliere) saranno calcolate al minuto, accreditate e addebitate.
In caso di urgenza e/o particolari necessità le Società provvederanno ad istituire il ritorno temporaneo all'orario normale (o rigido) di lavoro anche per settori singoli, informando le RSA ove presenti, e, ove non presenti, informando le RSA della Capogruppo.
La compensazione delle ore effettivamente lavorate con quelle contrattualmente previste avviene nell'arco del mese. Tuttavia, alla fine di ogni mese, il saldo ore positivo o negativo fino ad un massimo di 10 ore, è riportato al mese successivo. Le ore del saldo positivo (escluse le ore di lavoro straordinario prestate secondo le normative vigenti) non potranno essere considerate come lavoro straordinario e non saranno retribuite né assegnate in conto ferie.
Il mancato completamento dell'orario mensile oltre i limiti del saldo negativo precisato sopra (10 ore) potrà costituire inosservanza dell'orario di lavoro; potrà comportare, tra l'altro, la correlativa riduzione della retribuzione. Tali eccedenze potranno essere compensate mediante ricorso ai vari istituti contrattuali in vigore (banca ore, ferie, art. 39 CCNL vigente, festività soppresse, etc.).
Viene convenzionalmente ripristinato l'orario normale (o rigido) di lavoro per i casi di: trasferte, servizio fuori Sede, ferie, malattie, day hospital, permessi per visite mediche, scioperi in entrata ed in uscita. Sarà consentita l'operatività dell'orario flessibile nella fascia di flessibilità non interessata dalle assenze di cui sopra.
Per le assenze di mezza giornata sarà convenzionalmente ripristinato l'orario rigido limitatamente alla mezza giornata di assenza, consentendo quindi nella mezza giornata di presenza l'operatività dell'orario flessibile.
I permessi retribuiti (cioè non recuperabili) durante l'orario normale o rigido saranno concessi dalle Società per casi di motivata necessità e per effettuazione di visite specialistiche, esami e terapie mediche, purché documentati. Nella documentazione prodotta dovrà essere indicato, di norma, l'orario della prestazione sanitaria.
Si precisa al riguardo che il permesso decorrerà per il tempo strettamente necessario per recarsi nel luogo dove si effettuerà la prestazione e tornare presso la propria sede di lavoro.
Saranno concessi permessi non retribuiti (cioè recuperabili) per un massimo di 2 ore e 30 minuti al giorno. Nelle giornate di venerdì e in quelle semifestive la prestazione lavorativa dovrà essere di almeno 2 ore e 30 minuti (riparametrata per i part time).
[…]
2.2. Orario normale/rigido personale amministrativo
L'orario normale di lavoro, applicabile al personale adibito a mansioni interne, è il seguente:
dal lunedì al giovedì: 08:30-12:30 13:30-17:30
il venerdì: 08:00-13:00
semifestivo: 08:00-12:00
Orario flessibile personale amministrativo
La fascia di flessibilità giornaliera è la seguente: dal lunedì al giovedì:
Entrata 07.45 09.30 Intervallo pranzo 12:15 14:15 Uscita 17:00 18:30
Il dipendente, in ogni caso, usufruisce di un “intervallo pranzo” della durata variabile, dal lunedì al giovedì, da un minimo di 20 minuti ad un massimo di 90 minuti.
Per la piazza di Roma e, in via sperimentale, per le piazze di Milano e Verona viene anticipata la possibilità di uscita a partire dalle ore 16.45.
il venerdì Entrata 07:45-09:30 Uscita 12:00-15:00
semifestivi: Entrata 07:45-09:30
L’entrata in Azienda oltre l’orario della fascia obbligatoria, salvo il caso di forza maggiore, costituisce ritardo. La Società è comunque disposta a tollerare 5 ritardi mensili per un massimo complessivo di 10 minuti. Ritardi che eccedano tale limite costituiscono inosservanza dell'orario di lavoro.

Art. 3. Lavoro a tempo parziale
[…]
Le Società concederanno di effettuare prestazioni lavorative ridotte ai dipendenti, che svolgono le proprie mansioni a tempo pieno presso gli uffici delle singole unità produttive, nei limiti del 15% del totale dei dipendenti cui si riferisce il presente contratto in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, con esclusione dei lavoratori adibiti a mansioni esterne, del personale iscritto alle categorie protette, nonché dei dipendenti assunti direttamente a part-time, con il minimo di un lavoratore ed il massimo del 25% del totale dei dipendenti per singola società. Sarà privilegiata la concessione del part-time ai lavoratori che si renderanno disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa con copertura pomeridiana.
I dipendenti richiedenti dovranno comprovare di trovarsi in una delle seguenti condizioni, in ordine di priorità:
a) necessità di assistere parenti (genitori, figli, coniuge e congiunti) malati o portatori di handicap;
b) necessità di assistere i figli fino al compimento del 16° anno di età;
c) anzianità di servizio di almeno 15 anni e particolari gravi ragioni di salute;
d) corsi regolari di studi (compresi quelli universitari) svolti nelle scuole pubbliche statali, parificate o legalmente riconosciute;
e) altre ragioni di natura personale, con esclusione tassativa della eventuale scelta di una seconda attività lavorativa.
Nota a verbale: Le Parti, considerata l’importanza sociale del lavoro a tempo parziale, si incontreranno per valutare eventuali richieste per motivazioni particolari non ricomprese nelle condizioni sopra elencate e per valutare casi particolari nell’eventualità che sia interamente assorbita la quota del 15% o siano stati raggiunti i limiti sopra citati, senza che ciò costituisca per le Società riconoscimento preventivo di impegno alla concessione.
[…]

Art. 5. Straordinari
Le ore per il lavoro straordinario dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate per iscritto dalle Società. L'effettuazione dell'orario straordinario potrà iniziare solo dopo che il dipendente abbia prestato la propria attività per tutte le ore giornaliere dovute in base all'orario normale e abbia un saldo non negativo del monte ore. Nelle giornate del venerdì pomeriggio è consentito il recupero dell'orario normale, solo se autorizzato con la procedura e per le causali previste per l'effettuazione del lavoro straordinario. Il calcolo della prestazione straordinaria sarà effettuato a frazioni minime di mezz'ora.
Il responsabile di settore deve precisare i motivi che rendano necessaria l'effettuazione del lavoro straordinario, indicando i dipendenti che lo dovranno effettuare e la durata prevista della prestazione.
Le Società provvederanno a fornire alle RSA, in occasione della consegna degli elenchi nominativi, come previsto, dall'art. 103 CCNL vigente i chiarimenti necessari sulle cause che abbiano determinato il ricorso al lavoro straordinario dei singoli dipendenti. Tali elenchi saranno forniti in ordine decrescente di ore ed in ordine di Funzione, Servizio ed Ufficio.
[…]

Art. 24. Tutela della salute
Con riferimento all'art. 52 del CCNL vigente, ed a quanto disposto dal decreto legislativo 81/08 (e dalle successive eventuali modifiche) si precisa che le visite facoltative ed obbligatorie previste saranno effettuate presso strutture sanitarie pubbliche specializzate che verranno scelte in accordo con le RSA. Dell'esito complessivo di tali visite verrà data semestralmente informazione scritta alle RSA. Le risultanze diagnostiche verranno consegnate, da parte dell'Ente, agli interessati e, al datore di lavoro, verrà fornito esclusivamente un giudizio di idoneità o inidoneità.
Nel quadro del comune interesse per la salute dei dipendenti, le Società si impegnano ad adibire ad equivalenti mansioni, compatibilmente con le oggettive possibilità organizzative aziendali, verificate con la collaborazione delle RSA, i dipendenti per i quali, a seguito della visita suddetta, risultasse diagnosticata l'inidoneità a proseguire nella mansione svolta.
In relazione all'adibizione dei dipendenti ai video terminali, l'Azienda ritiene che la normativa vigente, concernente prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte con videoterminali, debba assumere una precisa connotazione di riferimento ai fini della propria organizzazione. Le Parti concordano di limitare la permanenza operativa in modo continuativo ed esclusivo ai terminalisti video a 6 ore giornaliere.
Si premette che non è solo dovere ma interesse precipuo delle Società adottare, nell'ambiente di lavoro, ogni misura necessaria, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per la tutela della salute, dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. Al fine della tutela della salute, della sicurezza dei dipendenti e del superamento delle barriere architettoniche, le Società affideranno agli istituti specializzati ed a medici competenti (così come definiti dal decreto legislativo 81/08) un'analisi degli ambienti di lavoro iniziando dai progetti di ristrutturazione in atto per poi passare a quelli che interverranno successivamente. Di tale analisi sarà data ampia informazione alle RSA. Nel quadro di un fattivo rapporto di reciproca collaborazione, che le Parti hanno dichiarato e ribadito di voler sviluppare, le stesse si incontreranno su richiesta delle RSA e le Società forniranno completa ed ampia informazione in merito.

Art. 27. Sistema di informazione
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Società e dei lavoratori:
[...]
• le Società informeranno preventivamente le RSA su eventuali processi che comportino significative modifiche all'organizzazione del lavoro o importanti implicazioni sulla qualificazione professionale dei dipendenti. La Società informerà altresì le RSA in merito all'andamento societario di gruppo di norma in occasione dell'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali;
• le Parti, ferma restando la disciplina prevista dal CCNL vigente, confermano, come per il passato, d'incontrarsi per valutare situazioni particolari relative a trasferimenti di personale;
• le Società forniranno, in concomitanza con l'informativa ex artt. 10 e 11 CCNL, informazioni relative agli stage attivati nell'anno precedente;
• le Parti confermano l'importanza di quanto previsto dall'all. 6A/ter del CCNL vigente, con particolare riferimento al 2° comma, e ne sottolineano la rilevanza nell'impianto del sistema distributivo.

Art. 28. Pari opportunità - azioni positive
Con riferimento all'art. 49 del CCNL vigente l'Azienda provvederà a fornire alla Commissione per le pari opportunità costituita pariteticamente da rappresentanti dei dipendenti designati dalle OO.SS. e delle Società, l'informativa prevista dalla L. n° 125 del 10.04.1991 sulle azioni positive (entro il 30 aprile di ogni anno).
L'analisi e la valutazione congiunta dei dati raccolti avranno lo scopo di individuare comportamenti, abitudini, disposizioni e forme organizzative che nei fatti producano discriminazioni dirette od indirette nei confronti del personale femminile, al fine di individuare spazi per un programma di azioni positive.
In concreto le Società cureranno di assegnare alle dipendenti che rientrano dall'aspettativa obbligatoria e/o facoltativa (gravidanza, puerperio) mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte nell'ambito della Funzione o Servizio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Le Società si impegnano a fornire al personale che ha responsabilità di gestione di risorse umane, già in servizio ed a quello di nuova assunzione una formazione sulle leggi delle pari opportunità e delle azioni positive.
Le Società si impegnano a realizzare momenti di aggiornamento su normativa e modulistica al personale che rientra dall'aspettativa o da altre assenze prolungate. Nell'ambito dell'incontro annuale previsto dall'art. 10 del CCNL vigente, l'Azienda fornirà anche le seguenti informazioni statistiche divise tra personale maschile e femminile:
• titolo di studio;
• tempi medi di permanenza nel livello;
• part-time;
• aspettative.
Inoltre la Commissione ha lo scopo di valutare la materia e di promuovere la parità di trattamento sui luoghi di lavoro, predisponendo programmi di azioni positive comuni per la valorizzazione del lavoro femminile e per l'eliminazione delle differenze e delle discriminazioni previste dal Trattato di Lisbona, oltre che per quelle di genere, di età e di disabilità. La Commissione, inoltre, verifica che siano assicurate pari opportunità formative e di crescita professionale a tutto il personale senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 29. Locale per le RSA
Ai componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, in permesso sindacale, viene assegnato, in uso esclusivo in posizione riservata, un locale adeguatamente attrezzato, garantendo la disponibilità, ad ogni Sigla, di:
• telefono;
• fax;
• postazione personal computer;
• accesso alla rete Intranet / Internet;
• scanner.

Parte seconda Funzionari
Art. 42. Orario di lavoro

L'orario di lavoro disciplinato all'art. 2 non si applica ai Funzionari per i quali trova applicazione quanto disposto dal CCNL vigente.
Gli stessi dovranno effettuare personalmente le transazioni in occasione della prima entrata e dell'ultima uscita nella sede di lavoro.

Norme transitorie
Art. 48. Commissioni

Le Commissioni previste dal presente contratto saranno costituite dalle sole Parti firmatarie dello stesso.
Ogni Organizzazione Sindacale avrà diritto ad un voto mentre le Società avranno diritto ad un numero di voti pari a quelli complessivi di parte sindacale.
Le singole decisioni deliberate dalle Commissioni, fermo l'intento di deliberare all'unanimità, saranno comunque valide nel momento in cui raggiungeranno almeno l'80% dei consensi.