Tipologia: Ipotesi di contratto integrativo territoriale
Data firma: 26 aprile 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Apab/Ascom e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Aziende alberghiere Bologna
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Contrattazione Collettiva di riferimento e quadro normativo vigente
Titolo II - Parte obbligatoria
Art. 2 - Relazioni sindacali
Titolo III - Parte normativa
Art. 3 - Flessibilità
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Tempo determinato

 

Art. 6 - Consegne e rotture
Titolo IV - Premio di risultato
Art. 7 - Premio di risultato
Art. 8 - Caratteristiche del premio di risultato
Art. 9 - Modalità di erogazione
Titolo V - Decorrenza e durata
Art. 10 - Decorrenza e durata
Art. 11 - Deposito


Ipotesi di contratto integrativo territoriale comparto aziende alberghiere della provincia di Bologna

Il giorno 26 aprile 2004, presso la sede dell' Associazione Provinciale Albergatori, Strada Maggiore 23 Bologna, tra l'Associazione Provinciale Albergatori di Bologna, d'ora innanzi Apab […], assistiti da […] Ascom Bologna e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], è stato sottoscritto il presente contratto collettivo di lavoro territoriale, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Turismo 22/1/1999, rinnovato il 19/7/2003

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Contrattazione Collettiva di riferimento e quadro normativo vigente

Nella definizione del presente accordo di secondo livello, le parti hanno convenuto di fare riferimento a quanto previsto dall'ipotesi di accordo del rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 19/07/2003 comparto Aziende Alberghiere e, conseguentemente a quanto demandato dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del settore Turismo alla contrattazione di secondo livello.
Il presente contratto integrativo territoriale è riferito al comparto aziende alberghiere come definite all'art. 1, comma 1, paragrafo I del CCNL, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 2 del presente accordo.
Esso ha validità nella provincia di Bologna ed è riferito, ai sensi del art. 10 capo III del CCNL Turismo 22/1/99 e dell'accordo di rinnovo del 19/7/2003:
1. alle imprese alberghiere che occupano fino a quindici dipendenti;
2. alle imprese alberghiere che occupano più di quindici dipendenti, laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale.
L' applicazione della contrattazione territoriale potrà essere operata nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale per il salario variabile o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo

Titolo II - Parte obbligatoria
Art. 2 - Relazioni sindacali

Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti, in occasione di incontri annuali richiesti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese del settore alberghiero e del mercato del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto delle prospettive delle competitività e delle condizioni essenziali di redditività.

Titolo III - Parte normativa
Art. 3 - Flessibilità

In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere addottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dall'articolo 90 del CCNL 22/1/99 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Le parti concordano sul fatto che il settore alberghiero della provincia di Bologna è caratterizzato da periodi di particolare intensificazione dell'attività in corrispondenza delle manifestazioni fieristiche, della stagione turistica, dell’attività universitaria.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quelle dell'art. 90 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 90 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Pertanto, si conviene che, ai sensi dell'art. 95 del CCNL 22/01/1999, le aziende potranno adottare, in relazione alla peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive, sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 90 entro le 48 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono prestare istanza di esonero dal regime di flessibilità i lavoratori che si trovino in situazioni di comprovato, fondato e giustificato oggettivo impedimento a svolgere la prestazione lavorativa in regime di flessibilità, purché intervenute dopo l'inizio del rapporto di lavoro o comunque dopo la sottoscrizione di una dichiarazione di non avere impedimenti allo svolgimento della prestazione in regime di flessibilità di orario ai sensi del presente articolo. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra non costituisce infrazione disciplinare.
Il recupero delle ore di lavoro svolte oltre la quarantesima avverrà entro e non oltre diciotto settimane dall'inizio del periodo di maggiore attività, attraverso congedi di conguaglio nei periodi di minore attività in misura tale da mantenere, nel periodo in regime di flessibilità di diciotto settimane, la media dell'orario di lavoro pari a 40 ore.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi decorre dalla prima ora successiva all' orario comunicato al lavoratore
Le aziende non potranno fare ricorso per più di due volte all'anno ai sistemi di distribuzione dell' orario di lavoro di cui al presente articolo
Le aziende che intendono avvalersi della flessibilità di cui al presente articolo devono darne comunicazione, indicando il periodo di svolgimento, all'Apab che, due volte all' anno, rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 agosto effettuerà una specifica comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, riassuntiva delle comunicazioni ricevute. Si conviene fin d’ora che verrà inviata comunicazione alle OOSS anche nel caso in cui non fosse pervenuta alcuna notifica da parte delle aziende interessate.

Art. 4 - Orario di lavoro
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 66/2003, le parti convengono che le caratteristiche strutturali delle attività ricettive costituiscono le ragioni obiettive a fronte delle quali è consentito di elevare a dodici mesi il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro di cui al comma 3 del citato articolo 4. Quanto sopra convenuto non comporta la possibilità dell' applicazione di ulteriori e diversi sistemi di flessibilità rispetto a quelli previsti dal vigente CCNL e dal presente accordo all'articolo precedente.