Categoria: 2008
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Tipologia: Accordo Sindacale
Data firma: dicembre 2008
Validità: dal 01.12.2009
Parti: Faita, Federalberghi, Fiavet, Fipe/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Emilia Romagna
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei Lavoratori e Interventi di riqualificazione aziendale
Prestazioni a sostegno di Maternità e/o Congedi parentali
Agevolazioni economiche, partecipazione a corsi di formazione
Contributo centri estivi
Spese "libri di testo" per i figli dei lavoratori
Contributo per spese sanitarie per i figli disabili
Inserimento nido e/o scuola materna
Sospensioni dell’attività lavorativa
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

 

Interventi di riqualificazione aziendale
Formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per la sicurezza dal T.U. 81/2008 e successive modifiche
Contributo all’innovazione tecnologica
Contributo straordinario per innovazione in tema di risparmio energetico e di impatto ambientale
Contributo alla stabilizzazione dei lavoratori svantaggiati
Altri contributi a favore delle imprese
Prestazione e Contributo
Fondo sostegno reddito


Verbale di Accordo Sindacale

Prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei Lavoratori e Interventi di riqualificazione aziendale
Il giorno [dicembre 2008] presso la sede Regionale Ascom Confcommercio Emilia Romagna, tra le Federazioni aderenti a Confcommercio Emilia Romagna, Faita Emilia Romagna […], Federalberghi Emilia Romagna […], Fiavet Emilia Romagna […], Fipe Emilia Romagna […] e Filcams Cgil Emilia Romagna […], Fisascat-Cisl Emilia Romagna […] e Uiltucs Uil Emilia Romagna […], è stato stipulato il seguente accordo […]

Interventi di riqualificazione aziendale
Le parti concordano di finanziare interventi a favore di progetti di riqualificazione aziendale per le imprese che presenti progetti aventi l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro negli ambienti lavorativi, incentivare l’informatizzazione professionale dei lavoratori e dell’impresa e di favorire l’adozione di misure volte al contenimento del consumo energetico, in misura tale da avere effetti positivi sull’organizzazione del lavoro.

Formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per la sicurezza dal T.U. 81/2008 e successive modifiche
Si riconosce un contributo economico per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro prevista T.U. 81/2008 e successive modifiche, qualora le parti a livello regionale e/o provinciale sottoscrivano accordi per la costituzione di OPP. Le stesse parti sociali potranno presentare a Eburt richieste di finanziamento per progetti formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
Il contributo è da considerarsi una tantum e pari all’80% del costo sostenuto risultante da fattura fino ad un massimo di 1.200,00 euro annui per impresa.
Contributi per attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro
L’Ente Bilaterale eroga alle aziende iscritte ai corsi di formazione obbligatoria relativi alla normativa sulla sicurezza, gestiti da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale, un contributo a titolo rimborso spese “ una tantum “ per partecipante per l’adesione ai corsi programmati (dall’ente).
Formazione responsabile della sicurezza
Erogazione di un contributo a titolo rimborso spese “una tantum” pari al 80% della spesa sostenuta per la partecipazione a specifico corso, gestito da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale, ai sensi del T.U. 81/08.
Formazione addetto antincendio
Erogazione di un contributo a titolo rimborso spese "una tantum” pari al 80% delle spese sostenute per la partecipazione a specifico corso, gestito da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale, D.M. 10 marzo 1998.
Formazione addetto pronto soccorso
Erogazione di un contributo a titolo rimborso spese, “una tantum" pari al 80% della spesa sostenuta per la partecipazione a specifico corso, gestito da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale.
Formazione responsabile dei lavoratori per la Sicurezza T.U. 81/08
Erogazione di un contributo a titolo rimborso spese pari al 80% della spesa sostenuta per la partecipazione a specifico corso, gestito da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale ai sensi del T.U. 81/08.
Corsi sostitutivi libretto sanitario
Erogazione di un contributo a titolo rimborso spese pari al 100% della spesa sostenuta per la partecipazione dei lavoratori e datori di lavoro a specifico corso, gestito da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale, ai sensi della Legge Regionale n. 12/03.
Per usufruire dei sussidio, la partecipazione al corso non deve essere soggetta ad altre forme di finanziamento. L’Azienda iscritta all’Ente Bilaterale, all'atto della presentazione della domanda deve essere in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi, e deve allegare copia della fattura quietanzata.

Contributo all’innovazione tecnologica
Contributo una tantum del 30% dietro presentazione di documentazione di spesa fino ad un tetto massimo di 1.200,00 euro annui per azienda per la formazione relativa a strumentazione tecnologica e/o informatica pertinente con l’attività imprenditoriale e volta allo sviluppo ed all'innovazione dell’impresa e delle metodologie di lavoro all’interno della stessa con particolare riflesso sull’organizzazione del lavoro.

Prestazione e Contributo
Sospensione o trasferimento dell’attività per eventi di forza maggiore […]
Atti vandalici a strutture e beni aziendali
[…]
Miglioramento dell'ambiente lavorativo in materia di sicurezza e normative comunitarie
(purché non derivanti da obblighi di legge o prescrizioni e/o verbali degli enti preposti) Euro 500,00 di contributo una tantum

Le parti concordano che tali prestazioni a contributo potranno essere implementate con altre casistiche individuate a livello territoriale.
L'Ente, potrà sospendere, modificare o annullare, la erogazione dei servizi: sussidi ai lavoratori e contributi alla imprese, in relazione agli impegni di limiti degli stanziamenti che, per gli stessi titoli, saranno deliberati di anno in anno dall'Assemblea
Le parti si incontreranno annualmente per valutare l'applicazione, le compatibilità economiche ed i contenuti delle singole prestazioni nonché lo stanziamento dei singoli capitoli di prestazione
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2009 e supera ogni precedente accordo in tema di prestazioni del fondo sostegno reddito per i lavoratori e del Fondo interventi alle imprese.
Le parti concordano di incontrarsi per valutare un'eventuale armonizzazione in presenza di accordi sull’argomento stipulati successivamente a livello regionale o nazionale o in caso di modifiche normative inerenti i contenuti del presente accordo.