Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 febbraio 2020, n. 2845 - Amputazione di due dita a contatto con la motosega circolare durante l'attività di taglio di tronchi di legno


Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 06/02/2020

 

 

Rilevato che

 


con sentenza in data 1 marzo- 28 aprile 2017 numero 142 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Savona, che aveva condannato la società GIOMAR s.s. a risarcire il danno subito dal dipendente D.D. per l'Infortunio sul lavoro occorsogli in data 29 novembre 2008 ed a rivalere l'INAIL del valore capitale della rendita liquidata al lavoratore.
La Corte territoriale osservava essere certo che il giorno 29 novembre 2008 il bracciante della GIOMAR s.s. D.D. mentre si trovava nel terreno della società aveva subito l'amputazione delle ultime due dita della mano destra, che erano venute in contatto con la lama della motosega circolare in quel momento utilizzata.
Doveva escludersi che il lavoratore si trovasse per caso in prossimità dell'attrezzo, come sostenuto dal datore di lavoro. Dalle deposizioni dei testi risultava che egli partecipava all'attività di taglio di tronchi di legno e di carico del pezzi tagliati sul mezzo di trasporto; la stessa società nel capitoli di prova dedotti affermava che il bracciante stava svolgendo attività di raccolta della legna da terra.
Non poteva però ritenersi dimostrata la versione del fatti allegata nel ricorso introduttivo del giudizio ed accolta dal primo giudice ovvero che il lavoratore partecipasse al momento dell'Infortunio alle operazioni di taglio. Dalla prova risultava che le operazioni di taglio erano compiute dall'operaio S. e che i tronchi da tagliare venivano posizionati sul piano di lavoro da altri operai. Neppure trovava riscontro l'affermazione del Tribunale secondo cui il funzionamento della sega circolare era stato manomesso, in modo da lasciare la lama scoperta per rendere più veloci le operazioni.
Il lavoratore al momento dell'Infortunio stava raccogliendo i pezzi di legno tagliati ed, inciampando, era caduto sulla motosega urtandone la lama, come sosteneva lo stesso datore di lavoro. 
Non era configurabile, tuttavia, un comportamento abnorme ed imprevedibile del lavoratore, unico rilevante ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Il datore di lavoro avrebbe dovuto organizzare l'attività di raccolta in modo da evitare che durante il taglio persone diverse dall'addetto alla motosega venissero in prossimità della macchina.
Quanto all'azione di regresso dell'INAIL, si era in presenza di una condotta colposa del datore di lavoro, in violazione dell'articolo 2087 codice civile; la fattispecie era riconducibile all'ambito di applicazione dell'articolo 590 codice penale, reato procedibile d'ufficio.
L'appellante non aveva impugnato la sentenza sotto il profilo del quantum debeatur.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società GIOMAR ss, articolato in sei motivi, cui ha resistito con controricorso l'INAIL; D.D. è rimasto intimato.
 

 

Considerato che

 

La società ricorrente ha dedotto con il primo di ricorso— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice procedura civile—violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 codice civile, per esserle stata attribuita una responsabilità oggettiva.
Ha esposto che dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva che il giudice dell'appello non aveva esaminato il filmato sul funzionamento della motosega, prodotto in entrambi i gradi, dal quale sarebbe emerso che il lavoratore non poteva cadere sulla motosega ed urtarne la lama, in quanto la copertura del macchinario era appositamente studiata per evitare tale rischio.
Lo spazio sotto la cuffia di copertura aveva dimensioni irrisorie sicché sarebbe stata chiara l’abnormità del comportamento del lavoratore.
Il motivo è inammissibile. La censura, pur evocando la violazione di norme di diritto, contesta nei contenuti l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito in ordine alla colpa del datore di lavoro ( per non avere rispettato la norma precauzionale che imponeva la non-contestualità tra le operazioni di taglio e quelle di raccolta a terra del legname tagliato) .
Come ripetutamente affermato da questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre la allegazione - come prospettata nella specie da parte della società ricorrente - di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione ( ex plurimis: Cass. 5 giugno 2007, n. 13066;Cass. 20 novembre 2006, n. 24607;Cass. 11 agosto 2004, n. 15499).
Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto —ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice procedura civile— violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 codice procedura civile.
Si assume che la mancata visualizzazione del filmato sul funzionamento della motosega e la mancata ammissione della richiesta dell'esperimento in loco avevano comportato una distorta ricostruzione delle modalità dell'infortunio.
Si lamenta che il giudice dell'appello, pur smentendo la dinamica dei fatti accertata dal giudice del primo grado, era contraddittoriamente pervenuto alle sue medesime conclusioni.
Si evidenzia una ulteriore grave contraddizione della sentenza impugnata, per avere ritenuto inattendibile il teste DR.—(per essere la sua deposizione incerta)— e, tuttavia, utilizzato le sue dichiarazioni per ricostruire le modalità dell'infortunio.
Il motivo non sfugge al rilievo di inammissibilità, per ragioni analoghe a quelle evidenziate in relazione al primo motivo.
La violazione dell' articolo 115 cod. proc.civ. è deducibile— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— soltanto in caso di violazione delle regole di formazione della prova ovvero quando il giudice utilizzi prove diverse da quelle acquisite in atti; nella fattispecie in esame è oggetto di censura non già la valorizzazione di prove estranee al processo ma, piuttosto, il peso dato ad alcuni elementi istruttori rispetto ad altri,la coerenza della motivazione, la valutazione di attendibilità dei testi. In sostanza, si denunzia la erroneità della valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova, che ridonda in vizio deducibile nei limiti di cui all'articolo 360, n. 5, c.p.c.(per tutte: Cassazione civile, sez. III, 13/06/2014, n. 13547).
Con il terzo motivo la società ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 numero 4 codice procedura civile— nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Ha esposto che la sentenza, pur condividendo le critiche sollevate con l'atto di appello,era pervenuta a conclusioni opposte e che neppure trovava giustificazione la propria condanna nei confronti dell'INAIL per importi notevolmente superiori alle somme riconosciute al lavoratore.
L' unico accertamento conformemente compiuto nei due gradi di merito riguardava la violazione dell'articolo 590 codice penale, che, tuttavia, era sfornita di prova, per le contraddizioni emerse ed il mancato avvio del procedimento penale.
Il motivo è inammissibile. Il prospettato vizio di nullità della sentenza resta del tutto privo di basi, in quanto le critiche mosse sarebbero riconducibili, tutt'al più, al vizio di contraddittorietà della motivazione, non deducibile in questa sede di legittimità nel testo vigente dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., ratione temporìs applicabile.
Per il resto si osserva che la sentenza impugnata ha motivato la quantificazione della condanna nei confronti dell'INAIL,esponendo: che il giudice del primo grado aveva capitalizzato il valore della rendita all' 1.6.2016 e considerato le altre somme già erogate dall'INAIL ( pagina 6 della sentenza, secondo capoverso) ; che sulla quantificazione non vi erano motivi di appello (pagina 15 della sentenza, primo capoverso). Da ultimo, l'accertamento della ricorrenza della fattispecie di reato di cui all'articolo 590 cod.pen. è il risultato della qualificazione dei fatti storici già motivatamente accertati.
Con il quarto motivo la società GIOMAR ss. ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 numero 4 codice procedura civile— nullità della sentenza e del procedimento per carenza di legittimazione passiva della socia citata in giudizio.
Ha esposto che il ricorso introduttivo era stato notificato a M.A.F.— ritenuta erroneamente legale rappresentante della GIOMAR s.s.— laddove i soci con rappresentanza erano il signor F.C. ed il signor I.DV., come risultava dalla visura camerale storica prodotta alla prima udienza d'appello.
Ha dedotto che il giudice dell'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la carenza del potere rappresentativo, risultante da un atto del giudizio.
Il motivo è inammissibile per novità della censura.
Esso introduce in questa sede una questione nuova richiedente accertamenti di fatto.
Il denunciato difetto di capacità rappresentativa della socia M.A.F. peraltro contrasta con il rilievo che la società risulta costituita anche nel presente grado di legittimità in persona della medesima socia; dal preteso difetto del potere di rappresentanza, deriverebbe, pertanto, la inammissibilità dell'odierno ricorso.
Con il quinto motivo la ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 numero 5 codice procedura civile— omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Ha esposto di aver prodotto in entrambi i gradi di merito il filmato relativo al funzionamento della motosega ed ha dedotto che dall'Istruttoria era emersa una grave incongruenza tra le modalità dell'infortunio esposte dal lavoratore e quelle riferite dal datore di lavoro; ulteriormente diversa era la rappresentazione offerta dai testimoni ed erano discordanti l' accertamento del giudice di prime cure e quello del giudice dell'appello.
Dalla visione del filmato e dall'esperimento in loco sarebbero derivate conclusioni opposte a quelle rese in sentenza.
Il motivo è inammissibile.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881 ; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053) il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico, che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Nella fattispecie di causa la parte si duole dell'omesso esame di elementi istruttori rispetto ad un fatto esaminato (la dinamica dell'infortunio); né risulta comunque la decisività del preteso «fatto» non esaminato rispetto alla ratio decidendi della sentenza, che ha ravvisato la colpa del datore di lavoro nell' organizzazione dell'attività di raccolta in costanza dell' utilizzo della motosega. 
Con il sesto motivo la società ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dell’azione di rivalsa dell'INAIL.
Ha esposto che nessuna azione penale era stata esercitata e che sarebbe stato onere dell’INAIL proporre la azione di rivalsa nel termine di tre anni dall’evento dannoso; nella fattispecie di causa l'infortunio si era verificato in data 29 novembre 2008 mentre l’intervento dell’INAIL risaliva all’anno 2013, decorso il triennio di legge.
Il motivo è inammissibile per novità della questione.
Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni, richiedenti accertamenti di fatto, di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso stesso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito. Nella fattispecie di causa la sentenza non si occupa della prescrizione dell'azione di regresso dell'INAIL e la società ricorrente non specifica in quali atti e con quali forme la relativa eccezione era stata opposta nel giudizio di primo grado e nell'appello.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 8.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 25 settembre 2019