Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2020, n. 5322 - Schiacciamento della mano durante la riparazione di una macchina. Responsabilità del datore di lavoro della società trasportatrice e noleggiatrice. Nessun formale atto di delega


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 03/12/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza pronunciata in data 1.3 2019 confermava la decisione del Tribunale di Como che aveva riconosciuto B.F., legale rappresentante delle società SACET s.r.l. e GIR.MA.S. Rent Up s.r.l., colpevole del reato di lesioni colpose ai danni del dipendente R.K.B. il quale, impegnato in attività di riparazione di macchina denominata "sollevatore telescopico girevole con forche" e in particolare del "micro interruttore di fine corsa" che comandava lo "stabilizzatore" anteriore di destra, aveva subito lo schiacciamento della mano a causa dell'improvvisa chiusura di detto stabilizzatore che gli procurava lesioni personali (fratture e lesioni tendinee) con malattia della durata di oltre 300 giorni.
2. Al legale rappresentante delle suddette società proprietaria l'una, trasportatrice e noleggiatrice l'altra della suddetta macchina, custodita e utilizzata nella propria sede operativa di Turate, era contestato di avere impiegato per attività di manutenzione e riparazione personale non qualificato, per non avere assunto le misure necessarie affinchè il suddetto macchinario fosse sottoposto a periodica manutenzione e revisione, nonché per omessa formazione e informazione del personale impiegato per i lavori di riparazione con riferimento ai rischi specifici connessi allo svolgimento delle mansioni svolte e per una non adeguata organizzazione del lavoro.
3. Il giudice distrettuale, ravvisati i profili di colpa contestati in capo al datore di lavoro ed escluso che, in assenza di una specifica delega lo stesso fosse esonerato dalle responsabilità relative alla organizzazione del lavoro, alla formazione dei dipendenti e all'adozione di misure di sicurezza idonee a garantire adeguati standard di sicurezza sul lavoro, escludeva che il concorso di colpa del lavoratore avesse potuto rivestire rilevanza interruttiva del rapporto di causalità, trattandosi comunque di segmento di lavorazione comunque presidiato dal ruolo di garanzia del datore di lavoro, non ravvisandosi elementi di abnormità e di eccentricità nella prestazione lavorativa.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato prospettando un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione al riconosciuto rapporto di causalità materiale tra il comportamento omesso dal datore di lavoro e l'evento dannoso, tenuto altresì conto degli obblighi impeditivi posti a carico del soggetto preposto al controllo della lavorazione, delegato di fatto alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Con memoria depositata in data 20 Novembre 2019 la parte civile INAIL depositava memoria difensiva con la quale deduceva profili di inammissibilità e di infondatezza del ricorso per cassazione.
 

 

Diritto

 


1 Il motivo che esclude la responsabilità del datore di lavoro, nell'ambito di organizzazione complessa, in presenza di altro soggetto preposto al controllo della sicurezza nelle attività di manutenzione e in ragione del fatto abnorme del dipendente infortunato e degli altri lavoratori che con esso svolgevano la riparazione della macchina, risulta infondato.
Quanto al primo profilo non ricorre alcun dubbio sul fatto che B.F. abbia rivestito al momento de fatto la qualifica formale di datore di lavoro in qualità di legale rappresentante di entrambe coinvolte nella gestione della macchina, alla cui riparazione attendevano i dipendenti della ditta incaricata del trasporto e del noleggio, GIR.MA.S Rent Up s.r.l..
Egli era pertanto il soggetto che costituiva la massima espressione della rappresentanza e della operatività dell'azienda e al quale competeva l'obbligo primario di procedere alla valutazione dei rischi e a assicurare la sicurezza e l'adozione di misure di prevenzione sul luogo di lavoro (sez.IV, 1.2.2017, Ottavi, Rv. 269133; 29.1.2019, Ferrari, Rv.276335) e predisporre il conseguente documento di valutazione.
2. Quanto ai profili formali dell'assunzione della qualifica di datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801; sez.IV, 16.12.2015, Raccuglia, Rv.265947). Nessun formale atto di delega era stato conferito al dipendente G.E., sebbene investito di fatto in attività di raccordo e coordinamento delle maestranze e di trasferimento di direttive di lavoro ai dipendenti.
3. Appare evidente che manca nella specie qualsiasi elemento da cui inferire la presenza dei requisiti essenziali per consentire un trasferimento di una o più funzioni dal soggetto delegante, facendo totalmente difetto l'ambito circoscritto, o ben definito, delle competenze trasferite e il potere di spesa del delegato vertendosi semmai nello svolgimento di fatto di funzioni di preposto che, se del caso determinano non già un trasferimento di funzione, con esonero della responsabilità a favore del delegante (sez.IV, 12.6.2013, Lorenzi e altri, Rv.257168 6.2.2007, PG in proc.Chirafisi Rv.236278) ma semmai l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere sulla base del principio di effettività richiamato dall'art. 299 d.Lgs. n. 81/2008 (Sez. IV, 28.2.2014 Consol, RV. 259224, 18.12.2012 Marigioli RV. 226339, 9.2.2012 Pezzo RV. 253850), non sfuggendo alla sfera di controllo del datore di lavoro i settori pure presidiati da alternative posizioni di garanzia quando si realizzino infortuni determinati da scelte gestionali di fondo afferenti l'utilizzazione di macchinari ad elevata pericolosità (sez.IV, 4.4.2017, Minguzzi, Rv.269972), ovvero inosservanze concernenti la formazione e informazione del personale impiegato (sez.IV, 12.6.2013, Lorenzi e altri, Rv.257168).
4. Quanto alla riconduzione dell'evento ad una alternativa sequenza causale il ricorso si presenta parimenti infondato. Come ha evidenziato il giudice distrettuale con ragionamento corretto sotto il profilo logico giuridico, attingendo al materiale dichiarativo in atti, sul luogo di lavoro vi era carenza delle più elementari cautele prevenzionistiche, in una prospettiva, tollerata se non incentivata dalla azienda, di demandare la riparazione dei complessi macchinari, peraltro destinati al noleggio, agli stessi dipendenti che ne curavano il trasporto.
4.1 Orbene, è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione 
comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n.16397).
5. Non pare dubbio - e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione - che il lavoratore era intento alla esecuzione di un compito che rientrava nelle mansioni cui era chiamato ad attendere quantomeno in unione ad altro lavoratore, e che l'evento si era verificato proprio in ragione dell'assolvimento del compito demandato.
5.1 In ogni caso vale il principio ripetutamente ribadito dal S.C. che non avendo il lavoratore ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento, la sua condotta, anche qualora imprudente e avventata, non può assurgere a causa esclusiva dell'infortunio occorso quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.IV, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.).
5.2 Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.IV, 13.11.2011 Galante, n.m.; Sez. F. 12.8.2010, Mazzei Rv.247996).
6. Il motivo di ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile INAIL che si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese della costituita parte civile INAIL che si liquidano in euro tremila oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019