Tipologia: Ipotesi di Accordo CIA
Data firma: 9 dicembre 2019
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2022
Parti: Verti Italia e RSA/Fisac-Cgil, First-Cisl, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Verti
Fonte: fisac-cgil.it
 

Sommario:

 

1. Campo di applicazione
2. Salvaguardia dell'occupazione
3. Diritto d'informazione
4. Formazione e riqualificazione professionale
5. Tutele
5.1. Tutela della privacy

5.2. Tutela e agibilità sindacale
5.3. Tutela della salute
5.4. Prevenzione del mobbing lavorativo
6. Orario di lavoro
6.1. Orario Compagnia

6.2. Orario di lavoro del personale amministrativo non soggetto a turni, diverso dal personale amministrativo dell'area liquidativa e Back Office
6.3. Flex-time
6.4. Orario liquidatori
6.5. Orario dell'area Contact Center front line vendita, assistenza, sinistri e Team Leader
6.6. Orario dell'area Back - Office
7. Turni
7.1. Cambi turno
7.2. Cambio giornata di riposo
8. Indennità di turno e maggiorazioni
9. Straordinario
10. Reperibilità
11. Part time
12. Tolleranza ritardi per dipendenti soggetti a turni e addetti area back office
13. Permessi retribuiti
13.1. Permesso retribuito per Assistenza malati

 

14. Permessi non retribuiti
14.1. Permesso non retribuito per Assistenza malati
14.2. Assistenza malattia bambini
15. Lavoratori studenti
15.1. Permessi studio
15.2. Permessi esame
15.3. Permessi test ammissione università
15.4. Concorso spese universitarie
15.5. Premio laurea e laurea breve
15.6. Premio di maturità
16. Aspettativa
17. Piano di richiesta ferie
18. Ex festività
19. Festività
20. Riepilogo situazione pregressa del lavoratore
21. Assistenza sanitaria
22. Polizza infortuni (solo per i dipendenti)
23. Previdenza
24. Premio aziendale di produttività
25. Ticket restaurant
26. Agevolazioni
26.1. Sconti polizze varie stipulate dai dipendenti
26.2. Mutui e conti correnti e prestiti
26.3. Abbonamento annuale ai mezzi pubblici
26.4. Anticipo TFR
27. Welfare
28. Assunzioni
29. Interprete per dipendenti audiolesi
30. Sostenibilità ambientale
31. Decorrenza e durata


Ipotesi di Accordo sul Contratto Integrativo Aziendale

Tra Verti Italia (di seguito anche «Verti Italia» o «la Società») […] e le rappresentanze sindacali aziendali di Fisac/Cgil, First-Cisl, Fna (di seguito anche «le RSA») unitamente tra loro anche «le Parti»

1. Campo di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale dipendente (non dirigente) di Verti Italia regolato dal vigente CCNL in servizio alla data di stipula ed a quello assunto successivamente.

3. Diritto d'informazione
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL, per quanto riguarda l'informazione a livello aziendale, Verti Italia si impegna a comunicare per iscritto tutte le informazioni previste dal CCNL e in aggiunta fornirà, sempre per iscritto, alle RSA un prospetto semestrale (periodo gennaio - giugno, nel mese di gennaio dell'anno successivo) dei corsi professionali, dei cambiamenti di mansione, delle assunzioni, delle cessazioni e della mobilità/trasferimenti, indicando quelli effettuati accogliendo le richieste del personale. Con riferimento all'art. 166 del CCNL, l'Azienda nello stesso prospetto semestrale comunicherà i dati relativi alle medie provvigionali pagate (comprese le assenze).
L'Azienda si impegna, inoltre, a fornire un prospetto di tutte le attività appaltate con indicazioni delle imprese appaltatrici e delle scadenze dei rispettivi contratti.

5. Tutele
5.1. Tutela della privacy

[…]
Premesso che il medico competente effettua visite mediche e diagnostiche sui lavoratori e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio, il datore di lavoro non può accedere a tali cartelle sanitarie; nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all'Inail, il datore di lavoro comunica le informazioni sanitarie relative alla patologia denunciata e tutto quanto richiesto dall'ente (in caso di infortunio: documento pronto soccorso e autodichiarazione dell'interessato).

5.2. Tutela e agibilità sindacale

Alle RSA verrà messa a disposizione una idonea sala sindacale per sede dell'impresa le cui chiavi d'ingresso saranno in possesso esclusivamente delle RSA, del personale addetto alla sicurezza, del personale addetto alle pulizie e di nessun altro, adeguatamente attrezzata con:
• uno o più personal computer (dotati di un accesso ad internet);
• un telefono;
• un macchinario fax;
• una fotocopiatrice;
• una stampante;
inoltre, l'Azienda fornirà a ciascuna sigla sindacale:
• un armadio con chiusura a chiave;
una casella di posta elettronica intestata alla sigla sindacale;
• bacheca sindacale elettronica come previsto dall'allegato n. 12 del CCNL.
Le Parti stabiliscono che il monte ore annuo relativo alle assemblee sindacali è di 10 ore come previsto dall'articolo 20 della legge 300 del 20 maggio 1970; tale monte ore non comprende i tempi necessari per gli spostamenti.

5.3. Tutela della salute
Le Parti confermano di considerare prioritaria la rapida attuazione della normativa prevista in materia dal D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti, Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche, convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute. Sarà a carico dell'Azienda il costo per effettuare le seguenti visite ogni due anni, oltre alle visite previste dalla legge in vigore (visita oculistica):
• analisi Audiometrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica o in luoghi rumorosi;
• visita Otorinolaringoiatrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica.
Fermo quanto previsto dalla Legge eventualmente potranno essere soddisfatte richieste anche in tempi diversi.
Ciascun rappresentante della sicurezza (RLS) sarà dotato di casella di posta elettronica recante la denominazione "RLS", con accesso dalla propria postazione di lavoro.

5.4. Prevenzione del mobbing lavorativo
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in relazione al mobbing lavorativo, l’Azienda si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali, anche nel rispetto delle policy del Gruppo.
Le Parti - nel manifestare l’importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo - promuoveranno azioni di informazione, prevenzione e tutela al riguardo e, ove necessario, interverranno anche con iniziative mirate.
Inoltre, in riferimento a quanto già previsto dall’Art. 51 del CCNL, le Parti concordano nel costituire un "Organismo Aziendale paritetico tra Azienda e RSA sul mobbing" che redigerà un regolamento operativo con gli obiettivi di prevenzione e monitoraggio.

6. Orario di lavoro
6.1. Orario Compagnia

La Compagnia aprirà secondo i seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
• il sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00.

6.2. Orario di lavoro del personale amministrativo non soggetto a turni, diverso dal personale amministrativo dell'area liquidativa e Back Office
L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
L'Azienda applicherà i seguenti orari:
• dalle ore 08,30 alle ore 17,30 nei giorni dal lunedì al giovedì;
• dalle ore 08,30 alle ore 13,30 nella giornata di venerdì;
• pausa pranzo: un'ora dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

6.3. Flex-time
È prevista flessibilità negli orari d'ingresso e di uscita nei seguenti termini.
• Dal lunedì al giovedì:
ingresso: dalle 08,00 alle 09,30
uscita: dalle 17,00 alle 18,30
• Il venerdì:
ingresso: dalle 08,00 alle 09,30
uscita: dalle 12,30 alle 16,00
Pausa pranzo: ferma la fascia obbligatoria di presenza (dal lunedì al giovedì ore 9,30-17,00; il venerdì ore 9,30-12,30), per il personale full time è prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo da un minimo di 30 minuti ad un massimo di un'ora e mezza nell'intervallo compreso tra le 12,30 e le 14,30.
È facoltà del dipendente sia full time che part time usufruire del flex time all'ingresso, in uscita ed in pausa pranzo per cui non è necessaria autorizzazione scritta. Sono esclusi dal flex time i dipendenti che lavorano su turni e su orario fisso.
Tale sistema è applicato sul periodo pari ad un mese con la possibilità di riportare al mese successivo un monte ore massimo di 8 ore in negativo e di 8 ore in positivo.
Fermo restando il monte ore, di cui sopra, le eccedenze positive (la fascia di flessibilità giornaliera), se autorizzate, rientreranno nell'ambito del flex-time.
Tale monte ore è utilizzabile anche per permessi retribuiti all'interno della fascia obbligatoria di presenza, in questo caso sarà necessaria l'autorizzazione scritta del responsabile.
I permessi indicati non possono essere fruiti nell'arco della giornata in misura superiore alle 4 ore.
Ai lavoratori sarà data la possibilità di verificare il monte ore in essere, anche rispetto alla situazione aggiornata alla giornata lavorativa precedente.

6.4. Orario liquidatori
L'orario dei liquidatori è di 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì
L'attività dei liquidatori verrà svolta secondo le seguenti due tipologie di orario
Orario A
Dal lunedì al giovedì:
• ingresso: dalle 08,00 alle 09,30;
• uscita: dalle 17,00 alle 18,30;
• Il venerdì:
ingresso: dalle 08,00 alle 09,30;
uscita: dalle 12,30 alle 16,00;
Orario B - applicabile ai lavoratori che lo abbiano concordato con la Compagnia (non meno di 29).
Da lunedì al giovedì:
• ingresso: dalle 09,00 alle 10,30;
• uscita: dalle 18,00 alle 19,30;
il venerdì:
• ingresso: dalle 09,00 alle 10,30;
• uscita: dalle 14,00 alle 16,00;
Con possibilità di prolungamento dell'orario di uscita fino alle ore 18,00 nella giornata di venerdì per garantire la copertura in caso di picchi di lavoro e comunque in misura non eccedente il 30% del personale della struttura.
Il prolungamento dell'orario dovrà essere comunicato con un preavviso minimo di 72 ore.
Le ore lavorate oltre l'orario flex-time di cui sopra dovranno essere recuperate entro la settimana successiva e comunque non oltre il mese di maturazione.
Pausa pranzo: per il personale full time è prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo da un minimo di 30 minuti ad un massimo di un'ora e mezza nell'intervallo compreso tra le 12,30 e le 14,30.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento all'art. "Flex Time".
Ai liquidatori che in accordo con la Compagnia seguono l'Orario B sarà corrisposta un'indennità economica pari a 2.100 Euro lordi annui pagata in quote mensili uguali. Tale indennità sarà riconosciuta solo ai liquidatori assunti prima del 2012 e che non percepiscano già un'indennità "ad personam".

6.5. Orario dell'area Contact Center front line vendita, assistenza, sinistri e Team Leader
Al fine di garantire un completo ed omogeneo servizio al cliente, si stabilisce il seguente orario unico di attività del Contact Center, applicabile uniformemente alle front line vendita, assistenza, sinistri e Team Leader:
• dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 20,00;
• il sabato dalle 08,00 alle 14,00.
La prestazione lavorativa potrà essere richiesta, negli orari di cui sopra, con turni a rotazione, anche in giornate festive e semi-festive, ad esclusione delle festività nazionali (1 e 6 gennaio, Venerdì Santo, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 7-8-25-26 dicembre).
Nelle giornate del 24 e 31 dicembre l'orario di lavoro terminerà alle ore 17,00.

6.6. Orario dell'area Back - Office
L'attività del Back - Office sarà svolta secondo la seguente tipologia di orario
• dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 18,00;
• il venerdì dalle 9,00 alle 14,00;
• il sabato non lavorativo.
I dipendenti non avranno diritto all'indennità di turno e potranno beneficiare delle regole in materia di tolleranza ritardi previste dal CIA all'art. 12.

7. Turni
I dipendenti addetti alle strutture di Contact Center front line - vendita, assistenza, sinistri - e i Team Leader opereranno su turni a rotazione.
I turni non potranno avere inizio prima delle ore 8,00 e finire oltre:
• le ore 20,00 dal lunedì al venerdì;
• le ore 14,00 il sabato.
L'Azienda stabilirà i turni di lavoro sulla base di una matrice di turni con cadenza semestrale che comunicherà preventivamente alle RSA e ai singoli dipendenti con 30 giorni di anticipo.
Fermo restando quanto stabilito in materia di turni dal CCNL le variazioni dei turni saranno comunicate con un preavviso di almeno 30 giorni.
In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, in caso di maternità, paternità e adozione, la Compagnia concederà su richiesta del lavoratore/lavoratrice interessato il turno fisso orizzontale; il diritto al turno fisso cesserà al compimento del quinto anno di vita del figlio ed al termine dei primi cinque anni in caso di adozione.
L'Azienda accoglierà richieste di turni fissi orizzontali di lavoro anche avanzate dai lavoratori invalidi assunti ai sensi della Legge 68/99 e/o con figli disabili, nonché dalle lavoratrici in gravidanza oltre il terzo mese.
In ogni caso l'Azienda farà del proprio meglio per assegnare ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, un ciclo di turni che comporti il minor impatto sulla vita di relazione dei dipendenti stessi.
In via del tutto eccezionale ed in relazione alle nuove disposizioni in materia di orario di lavoro, l'azienda terrà conto di eventuali impegni in atto per la partecipazione a corsi professionali da parte di lavoratori che dovessero essere assegnati ex novo a turni a rotazione. A tal riguardo sarà cura del lavoratore interessato presentare documentazione attestante l'iscrizione e la partecipazione ai suddetti corsi.

7.1. Cambi turno
Per i lavoratori dei reparti soggetti a turni verranno garantiti un numero illimitato di cambi turno, purché effettuato con altro dipendente con medesime mansioni e competenze indipendentemente dall'inquadramento orario, purché sia garantito l'orario di entrata/inizio per i turni di mattina e l'orario di uscita/fine per i turni di sera, comunicato con almeno 1 giorno di preavviso.
Il cambio turno dovrà essere inserito a sistema non prima della seconda settimana che precede quella di cambio turno; il dipendente che concede il cambio turno dovrà assicurare la prestazione lavorativa nel turno oggetto di cambio, escluso il caso di assenza per malattia e per permesso lutto.

7.2. Cambio giornata di riposo
Per i lavoratori dei reparti soggetti a turni verranno garantiti un numero illimitato di cambio della giornata di riposo purché effettuato con dipendente con medesimo inquadramento orario, mansioni e competenze e purché tale richiesta sia effettuata a fronte di ferie o permessi negati.
Resta inteso che lo scambio tra due colleghi avviene contemporaneamente sia per il giorno di riposo che per il giorno lavorativo (chi cede il riposo prende il turno lavorativo del collega).

9. Straordinario
Le ore di lavoro straordinario, ove richieste dall'azienda, saranno effettuate con frazioni minime di 30 minuti.
1. Full time:
1.1. Amministrativi - disciplina speciale Parte Prima
: le ore di lavoro straordinario, ad esclusione delle prime 50 ore che confluiranno nella banca delle ore, saranno retribuite con le maggiorazioni orarie previste dal CCNL;
1.2. Call center - Disciplina speciale Parte Terza: le ore di lavoro straordinario eccedenti il proprio  orario di lavoro contrattuale, saranno retribuite con le maggiorazioni orarie previste dal CCNL.
2. Part time:
2.1. Amministrativi - disciplina speciale Parte Prima: le ore eccedenti il proprio orario di lavoro, (lavoro supplementare), ad esclusione delle prime 50 ore che confluiranno nella banca delle ore, saranno retribuite, come condizione di miglior favore, con una maggiorazione del 25%;
2.2. Call center - Disciplina speciale Parte Terza: le ore eccedenti il proprio orario di lavoro contrattuale saranno retribuite come ore di lavoro supplementare e, come condizione di miglior favore, con una maggiorazione del 25%.

10. Reperibilità
Si concorda che rientrano nella reperibilità strutturale oltre al personale individuabile nella sola area
I.T./CED operante direttamente sui sistemi di produzione (Hardware e Software) anche i programmatori e gli analisti come di seguito specificato.
L'effettiva prestazione della reperibilità strutturale si intende attivata dopo 30 giorni rispetto alla data di richiesta da parte dell'Azienda.
Si concorda che lo scopo della reperibilità strutturale è la gestione di improvvise anomalie di funzionamento dei sistemi legati alla produzione.
In conseguenza non sono riconducibili a reperibilità strutturale, ad esempio, interventi di patching, deploy applicativi e qualsiasi altra attività pianificata; non sono riconducibili a reperibilità strutturale necessità relative ad elaborazioni e situazioni straordinarie sui sistemi informativi.
Qualora il personale di cui sopra si trovi nelle condizioni previste dall'art. 102 del CCNL ha diritto ad essere esonerato dall'applicazione di tale istituto.
La reperibilità strutturale è vincolata ai seguenti criteri:
System Support e ruoli leniti all'ambiente di produzione:
• interventi solo all'interno della propria area di competenza;
• al di fuori dell'orario di lavoro ordinario;
• non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità;
• almeno due settimane di non reperibilità consecutive fermo restando i vincoli dell'attuale CCNL (massimo 80 giorni l'anno eleva bili a 140 con il consenso del lavoratore).
Service Desk:
• interventi solo all'interno della propria area di competenza;
• la reperibilità è prevista al di fuori dell'orario di lavoro, secondo gli orari e i giorni di apertura della Compagnia;
• non più di 6 giorni consecutivi di reperibilità;
• almeno una settimana di non reperibilità consecutiva fermo restando i vincoli dell'attuale CCNL (massimo 80 giorni l'anno eleva bili a 140 con il consenso del lavoratore);
• sono oggetto di reperibilità i problemi relativi ai sistemi, hardware e software.
[…]
Qualora il lavoratore in reperibilità fosse chiamato a prestare la propria attività oltre le ore 24,00 gli verrà garantito un riposo compensativo nella giornata immediatamente successiva pari a 11 ore consecutive ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2003 e successive modifiche.
Tutte le forme di reperibilità attualmente in essere dovranno essere allineate ai criteri del CCNL e del presente Contratto Integrativo Aziendale.

11. Part time
Fermo restando quanto è previsto dalla vigente normativa, le Parti condividono l'importanza nel regolamentare l'istituto del part-time.
Criteri di accesso
• La richiesta proveniente dal dipendente di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere motivata e potrà essere presentata solo dai dipendenti con almeno due anni di anzianità inquadrati fino alla posizione organizzativa 2 (5 livello) dell'area professionale B e nella disciplina speciale-Parte terza- Sezione Prima e Seconda (sec. CCNL Ania);
• L'azienda si riserva di prendere in considerazione le richieste di passaggio part-time presentate dal personale inquadrato nella posizione organizzativa 3 dell'area professionale B (6 livello);
• L'accoglimento di richieste di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
1. comprovati motivi di salute di un familiare del richiedente, nel dettaglio marito/convivente, figlio/a, padre, madre;
2. comprovati e gravi motivi familiari;
3. altre esigenze di carattere personale specificate e comprovate.
A parità di condizioni nei suddetti criteri la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggior anzianità.
• L'azienda garantisce che saranno accolte le richieste di riduzione da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento del 10% dello staff totale (non sono incluse nello staff totale le persone assunte con orario Part time) salvo nei casi di comprovati motivi di salute del dipendente certificati dal medico competente.
Durata […]
Condizioni

• L'accoglimento delle richieste oltre il 10% sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali;
• Il dipendente a cui verrà concesso il part-time potrà essere adibito ad altri ruoli coerenti con il livello di appartenenza;
• I richiedenti riceveranno comunque risposta entro 30 giorni dalla domanda;
• La decorrenza della variazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove venga accolta la richiesta, avrà decorrenza il primo del mese successivo.
Tipologie di part time […]

29. Interprete per dipendenti audiolesi
La Compagnia si impegna a fornire a proprie spese un interprete e/o supporti informatici per i dipendenti audiolesi, in occasione di assemblee sindacali, incontri con i dipendenti, al fine di consentire agli stessi la fruizione di tali eventi in modo paritetico.