Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2020, n. 6564 - Ribaltamento di una griglia in cortile durante la pausa sigaretta. Particolare tenuità del fatto


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 17/10/2019

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 3 aprile 2017, ha sostituito in euro undicimiladue- centocinquanta di multa la pena detentiva inflitta a P.M.A. per il reato di cui agli artt. 40, comma secondo, 590, commi secondo e terzo, 63, comma 1, D. Lvo n. 81 del 2008 (perché, in qualità di legale rappresentante della ditta RCS Mediagroup s.p.a. e datore di lavoro del fattorino P.G.L., non impedendo l'evento lesivo che aveva l'obbligo giuridico di impedire, cagionava a quest'ultimo lesioni personali consistite in "trauma cranico contusione di sedi multiple non classificate altrove/frattura chiusa, una o più falangi distali", della durata di oltre quaranta giorni, per colpa generica e specifica per non aver adottato le necessarie misure affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del Decreto Lgs. n. 81 del 2008, in relazione al punto 1.4.9 stante la non conformità della zona di pertinenza esterna all'edificio posta a lato dell'ingresso carrabile, per cui la griglia prossima all'ingresso del passo carraio dell'edificio sede della società si ribaltava a causa del mancato servaggio degli elementi metallici predisposti per unire i singoli elementi della stessa, con conseguente caduta al suolo della persona offesa, che cadeva da un'altezza di tre metri - in Milano il 7 marzo 2012).
Il P.G.L. lavorava in un ufficio posto al piano terra dell'edificio e si affacciava su un cortile interno adibito a carico e scarico delle merci. La pavimentazione del cortile si presentava per metà composta da griglie. La mattina del 7 marzo 2012, il P.G.L., nonostante l'esistenza di una sala fumatori, si recava in cortile per fumare una sigaretta e restava infortunato, perché, in conseguenza del ribaltamento della griglia, cadeva all'interno della stessa per una profondità di circa tre metri. L'Ispettore dell'ASL G., successivamente intervenuto, constatava che i ganci delle griglie non erano stati inseriti correttamente; da un suo successivo intervento poteva verificarsi che le griglie non si muovevano più.
La Corte di appello ha escluso l'idoneità della procura conferita all'ing. Umberto L. ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro, in quanto era priva dei requisiti richiesti dall'art. 16 D. Lgs. n. 81 del 2008, quali l'attribuzione dei poteri di organizzazione e gestione necessari per l'espletamento dell'incarico, l'autonomia di spesa e l'accettazione per iscritto da parte del delegato. Inoltre, l'atto risultava sottoscritto esclusivamente dall'amministratore delegato P.A..
Tenuto conto della gravità del difetto di manutenzione che aveva dato luogo a lesioni gravi, la pena irrogata appariva congrua in relazione ai criteri determinativi previsti dall'art. 133 cod. pen.. La Corte di merito ha poi accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata ex art. 53 L. n. 689 del 1981. 
2. La P.M.A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 43 e 590 e vizio di motivazione.
Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la Procura rilasciata dalla P.M.A. al L. conteneva i requisiti previsti dall'art. 16 D. Lgs. n. 81 del 2008 e predisponeva un effettivo sistema di controllo e di intervento, idoneo a garantire la manutenzione del grigliato dove si era verificato l'incidente.
In base al punto 4 della procura, il L. poteva porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari per assicurare la rispondenza degli insediamenti delle società, delle attività in esse svolte, delle condizioni e degli ambienti di lavoro alla normativa di legge in materia di sicurezza del lavoro e all'individuazione delle misure e dei mezzi di prevenzione e protezione.
In forza dei poteri di gestione in completa autonomia (anche di spesa) conferitigli, il L. poteva attivare i necessari ordini di manutenzione, previa effettuazione delle opportune verifiche di sicurezza in merito alla rispondenza dei luoghi di lavoro alla normativa di settore. Anche i testi I., RSPP della società, e R. confermavano il conferimento al L. di poteri di intervento e di spesa.
La griglia era stata inibita ad usi diversi dal transito dei mezzi e, non essendosi verificate situazioni di allarme alla sua tenuta, non poteva far ingenerare il dubbio del mancato aggancio di alcuni singoli componenti.
La Corte territoriale ha sottovalutato la rilevanza della presenza degli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, quali il capo del personale e l'RSPP nonché della tenuta periodica degli incontri del c.d. Staff Meeting organizzati mensilmente. Non era possibile accorgersi del mancato ancoraggio del pannello e del rischio di ribaltamento dello stesso.
2.2. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Si rileva che la sentenza non conteneva nessuna motivazione in ordine alla possibilità di riconoscere la tenuità del fatto della quale sussistevano i presupposti applicativi (particolare tenuità del fatto e non abitualità del comportamento dell'autore).
La condotta non appariva connotata da imprudenza o da negligenza particolarmente gravi, sussistendo un'adeguata struttura a presidio della sicurezza dei lavoratori; inoltre, il danno era estremamente contenuto ed era stato risarcito.

 

Diritto

 


1. La sentenza va annullata per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.
Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che il datore di lavoro aveva rilasciato procura all'ing. Umberto L. idonea ad esonerarlo da responsabilità, è infondato. 
Va premesso che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).
Tale principio era già stato affermato da questa Corte in relazione a fattispecie in cui era applicabile la disciplina previgente all'entrata in vigore del D. lgs. n. 81 del 2008, art. 16, disposizione richiamata dalla Corte di appello (Sez. 5, n. 38425 del 19/06/2006, Del Frate, Rv. 235184). E' irrilevante, pertanto, che nel caso in esame la delega sia stata conferita in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale normativa.
Le particolari caratteristiche che deve rivestire la delega è coerente con il ruolo del datore di lavoro e con le responsabilità che da questo al medesimo derivano di garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore (di cui all'art. 2087 cod. civ.), con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod. pen..
Ciò posto, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente richiamato i punti 4 e 5 della delega relativo alla sicurezza dei lavoratori, che non prevedeva il riconoscimento di un'autonomia di spesa al delegato e la possibilità di effettuare ordini anche al fine di approvvigionamenti e manutenzione fino ad euro centocinquantamila, ma esclusivamente in esecuzione di contratti quadro già stipulati da altri organi della società e, pertanto, in via meramente esecutiva.
Né tale conclusione può trovare smentita nelle dichiarazioni testimoniali richiamate dalla difesa, le quali appaiono nettamente contrastanti con le previsioni della delega.
Pertanto, correttamente si è evidenziato che il datore di lavoro era obbligato alla verifica dell'inadeguatezza delle strutture, al fine da evitare ai lavoratori di subire danni nelle zone da loro frequentate (tra le quali il punto dove si verificava l'incidente, pacificamente adibito a carico e a scarico delle merci).
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., è fondato.
Va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635). Si è altresì precisato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).
Tanto premesso, la Corte di merito, nonostante lo specifico motivo di gravame, non ha sviluppato un adeguato apparato argomentativo, essendosi limitata ad esprimere un giudizio di congruità della pena rispetto ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., senza neanche citare la disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Tale valutazione, peraltro, è formulata esclusivamente con riferimento al trattamento sanzionatorio.
3. Va poi ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594), secondo cui, quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.. E' stata quindi riconosciuta la possibilità per la Corte di cassazione di accertare d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, la sussistenza della indicata causa di non punibilità nel giudizio di legittimità, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
La valenza dell'indicato principio non può essere limitata al caso di sentenza im-pugnata, pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2015 cit.. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271).
In particolare, depongono in senso favorevole all'imputata i seguenti elementi ri-cavabili dal contenuto delle sentenze di merito: a) lo stato di incensuratezza; b) la corretta condotta di vita tenuta successivamente alla commissione del reato; c) l'avvenuto risarcimento del danno; d) la valutazione di non eccessiva entità del fatto già formulata dalla Corte territoriale, determinatasi a sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 53 L. n. 689 del 1981 e a riconoscere il beneficio della non menzione.
Ne consegue che, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.
Così deciso in Roma il 17.10.2019