Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 057/Pres.
Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
B.U.R. 23 marzo 2018, S.O. n. 17

CAPO I
Principi, finalità e oggetto

Art. 1
(Principi, finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei tirocini sul territorio del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dai seguenti accordi:
a) Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017 (di seguito: Accordo Linee guida del 25 maggio 2017);
b) Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, Repertorio atti n. 7/CSR del 22 gennaio 2015 (di seguito: Accordo Linee guida del 22 gennaio 2015);
c) Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica (di seguito: Accordo Linee guida del 5 agosto 2014).
2. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone.
3. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto di lavoro.
4. Le disposizioni del presente regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
5. Non rientrano nella disciplina del presente provvedimento:
a) i tirocini curriculari, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale che operano in regime di accreditamento regionale;
b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini di carattere transnazionale svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
d) i percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
6. Per gli interventi di cui ai Capi II e III, si fa riferimento alla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione e del lavoro, per gli interventi di cui al Capo IV si fa riferimento alla struttura regionale competente in materia di salute e politiche sociali.
 

CAPO II
Tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento al lavoro anche a favore di soggetti svantaggiati e tirocini estivi

Art. 2
(Tipologie di tirocinio)

1. Il presente Capo disciplina la realizzazione dei tirocini extracurriculari formativi, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo sul territorio del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), dall'Accordo Linee guida del 25 maggio 2017 e dalla Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014.
2. Le tipologie di tirocinio realizzabili sono le seguenti:
a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali
e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, persone che hanno conseguito un diploma della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;
b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, rivolto a:
1. persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
2. persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);
3. soggetti richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 );
4. vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
5. vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);
d) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento rivolto a persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
e) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento rivolto a persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999 e inserite nei percorsi personalizzati di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 18/2005;
f) tirocinio estivo, con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.
3. I tirocini rivolti alle persone con disabilità di cui al comma 2, lettera d), vengono attivati previa valutazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai tirocini attivati a favore delle persone con disabilità di cui al comma 2, lettera e), con esclusione di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 18/2005, per i percorsi personalizzati relativamente ad attivazione, durata, ripetibilità e indennità di partecipazione al tirocinio.
5. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni del presente Capo.
 

Art. 3
(Durata del tirocinio)

1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e non può superare i seguenti limiti temporali:
a) sei mesi nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), fatto salvo per i tirocini attivati presso gli enti della Pubblica Amministrazione aventi sede nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia per i quali la durata massima è di 12 mesi e nel caso di durata inferiore l'eventuale proroga non può eccedere i 12 mesi complessivi;
b) diciotto mesi nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) e d).
2. Nel caso di tirocini estivi di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), la durata minima non può essere inferiore a 14 giorni e quella massima non può essere superiore a tre mesi, comprese le proroghe.
3. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi di cui al comma 1 e 2, è possibile prorogare la durata fino al raggiungimento dei limiti previsti. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere un'integrazione del progetto formativo individuale (di seguito PFI).
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, pari o superiore a 10 giorni consecutivi.
5. Il tirocinio può essere sospeso nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.
6. I periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 5, sono comunicati dal soggetto ospitante al tirocinante e al soggetto promotore.
7. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio nei limiti indicati al presente articolo. I periodi inferiori a 10 giorni per malattia o altre tipologie di assenza giustificata concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
8. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore o dal tirocinante in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal progetto individuale. L'interruzione del tirocinio va comunicata in forma scritta agli altri soggetti coinvolti.
 

Art. 4
(Soggetto promotore)

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del PFI di cui all'articolo 8.
2. Per ciascuna tipologia di tirocinio sono promotori i seguenti soggetti:
a) tirocinio formativo e di orientamento (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a):
1. Strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
3. Enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
4. Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);
5. Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori);
b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro (di cui all'art. 2, comma 2, lettera b):
1. Strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
3. Enti di formazione accreditati ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017 n. 27;
4. Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);
5. Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori);
c) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate (di cui all'art. 2, comma 2, lettera c):
1. Strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. Enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 27/2017;
3. Cooperative sociali e loro consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), iscritti nello specifico Albo regionale;
4. Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
5. Aziende per l'assistenza sanitaria;
d) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999 (di cui all'art. 2, comma 2, lett. d):
1. Strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
e) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), in favore di persone con disabilità di cui alla legge 68/1999:
1. Strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
3. Altri soggetti pubblici che stipulano con la Regione convenzioni secondo le disposizioni dettagliate nei provvedimenti della Giunta per l'attivazione dei tirocini di cui all'art. 2, comma 2, lett. e):
f) tirocinio estivo (di cui all'art. 2, comma 2, lett. f):
1. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente ai propri studenti;
2. Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), limitatamente ai propri studenti;
3. Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;
4. Enti di formazione accreditati, ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, nella macro tipologia A, limitatamente ai propri studenti;
5. Strutture regionali di orientamento di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), con riferimento alle seguenti tipologie: studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie aventi o non aventi sedi legali o didattiche nella regione Friuli Venezia Giulia, studenti in dispersione scolastica che, sebbene regolarmente iscritti, non frequentano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale.
3. In considerazione di quanto definito al comma 1, e al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro e i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), le strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione e del lavoro possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, per l'attivazione di percorsi di tirocinio.
4. Possono essere soggetti promotori dei tirocini di cui al comma 2, anche enti o soggetti indicati nell'ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l'attivazione di tirocini.
5. In relazione ad uno stesso tirocinio, il medesimo soggetto non può fungere da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
6. I soggetti promotori sono tenuti a:
a) offrire il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative per favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio;
b) offrire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che svolga i compiti previsti dall'art. 7;
d) gestire le procedure amministrative. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione e vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio;
e) predisporre il PFI, partecipare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e il rilascio dell'Attestato finale;
f) effettuare un'azione di presidio sulla qualità dell'esperienza e dell'apprendimento e contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini;
g) trasmettere il PFI alla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla struttura stessa, nonché comunicare alle strutture regionali interessate, l'avvio la conclusione nonché eventuali sospensioni o interruzioni del tirocinio;
h) segnalare al soggetto ospitante dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché la segnalazione ai competenti servizi ispettivi dei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.
 

Art. 5
(Soggetto ospitante)

1. Il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio.
2. Condizioni di attivazione per il soggetto ospitante:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.
3. Condizioni ostative per l'attivazione:
a) avere in corso procedure di CIG straordinaria ivi compresi contratti di solidarietà di
tipo difensivo o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
b) prevedere nel piano formativo individuale del tirocinante attività equivalenti a quelle
per le quali nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti siano avvenuti:
1) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
2) licenziamenti collettivi;
3) licenziamenti plurimi;
4) licenziamenti per superato periodo di comporto;
5) licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;
6) licenziamenti per fine appalto;
7) risoluzione del rapporto di lavoro di apprendistato al termine del periodo formativo, per volontà del datore di lavoro;
8) procedure concorsuali in corso, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
4. Nel caso abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo il soggetto ospitante può ospitare tirocinanti.
5. Il soggetto ospitante è tenuto a:
a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo DLgs 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. In caso di assenza del tutor va individuato un suo sostituto;
d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie;
e) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
f) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio (es. richieste di proroga, interruzione, infortuni);
g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.
6. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.
 

Art. 6
(Tirocinante)

1. I tirocini extracurriculari del presente Capo sono rivolti a:
a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, che hanno compiuto diciotto anni di età;
b) soggetti che hanno completato i percorsi di istruzione professionale, secondaria, superiore e terziaria;
c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
d) lavoratori a rischio di disoccupazione;
e) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
f) soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999;
g) soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991;
h) persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20;
i) persone richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR 21/2015;
j) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del DLgs 286/1998;
k) vittime di tratta ai sensi del DLgs. 24/2014.
2. Nel caso di tirocinio estivo, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritto ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria e deve aver compiuto i 15 anni di età, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e successive modifiche. Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
 

Art. 7
(Tutoraggio)

1. Il tutoraggio è svolto contemporaneamente da due figure distinte, una nominata dal soggetto promotore e l'altra dal soggetto ospitante, che collaborano tra loro con l'obiettivo di assicurare la buona riuscita dell'esperienza di tirocinio.
2. Il tutor nominato dal soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI
operando in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;
d) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti
dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestato finale di cui all'art. 12;
e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
3. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare contemporaneamente di norma fino a venti tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
4. Il soggetto ospitante nomina il tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Detto tutor va individuato tra i propri lavoratori e deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
5. Il tutor del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti:
a) favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo;
b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attività e dei percorsi formativi previsti dal PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
d) collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestato finale di cui all'art. 12.
6. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti. Nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), il tutor può seguire un solo tirocinante.
7. In caso di assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante tale da non garantire al tirocinante l'affiancamento necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi e procedere alla sostituzione. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
8. Il tutor del soggetto promotore ed il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero percorso;
c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.
 

Art. 8
(Convenzione e progetto formativo individuale)

1. Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione è conservata a cura del soggetto promotore, definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.
2. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, approvato dalla Giunta regionale, ed è strutturata secondo i seguenti elementi essenziali:
a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) modalità di attivazione;
c) valutazione ed attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
d) decorrenza e durata della convenzione;
e) individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità al tirocinante.
3. La convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 10.
4. Alla convenzione, per tutti i tirocini di cui all'articolo 2, deve essere allegato il PFI per ciascun tirocinante, compilato online su apposito formulario predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, e sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante, dal terzo finanziatore se previsto.
5. Il PFI contiene le seguenti sezioni:
a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante presso la sede operativa che accoglierà il tirocinante;
b) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e tutor del soggetto promotore;
c) la durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
d) elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio: orario settimanale previsto dal CCNL, applicato dal soggetto ospitante, settore ATECO di attività, area professionale di riferimento (codici di classificazione CP ISTAT), sede del tirocinio, numero di lavoratori della sede del tirocinio, numero di tirocini in corso attivati nella sede del tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni;
e) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, nonché le modalità di svolgimento del medesimo;
f) diritti e doveri del tirocinante;
g) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio (garanzie assicurative), ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa;
h) per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, indicazione del numero di tirocini attivati nei 24 mesi precedenti.
6. Il Dossier individuale predisposto su apposito formulario dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, costituisce documentazione utile anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.
 

Art. 9
(Modalità di applicazione e attuazione)

1. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.
2. Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), d), e).
3. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.
4. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.
5. Il tirocinio non può essere attivato presso il soggetto ospitante nell'ipotesi in cui il tirocinante, negli ultimi due anni precedenti l'avvio del tirocinio, abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico, inteso quale prestazione di servizi, con il medesimo soggetto ospitante.
6. Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.
7. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
8. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per non più di trenta giorni (anche non consecutivi) nei sei mesi precedenti l'attivazione, presso il medesimo soggetto ospitante.
9. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatte salve le proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima e delle condizioni previste dall'art. 10.
10. Professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione ordinistica non possono ospitare tirocini extracurriculari per le medesime professioni ordinistiche.
11. Per i tirocini attivati in mobilità interregionale la disciplina da applicare è quella di appartenenza territoriale ove ha sede (operativa o legale) il soggetto ospitante al quale fa riferimento lo svolgimento dell'attività del tirocinante.
12. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio, fatte salve le sedi decentrate della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
 

Art. 10
(Numero tirocini attivabili e premialità)

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso l'unità operativa del soggetto ospitante è condizionata dalle seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:
a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti compreso tra uno e cinque,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, può essere inserito un tirocinante;
b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti compreso da sei a diciannove, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, possono essere inseriti fino a due tirocinanti contemporaneamente;
c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, possono essere inseriti contemporaneamente tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.
2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale di cui al comma 1, lettera c), produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.
3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato, in deroga ai limiti di cui al comma 1 :
a) un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;
b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;
c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;
d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti.
4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al presente articolo, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari, ed i tirocini di cui al comma 3, non si computano ai fini della quota di contingentamento.
5. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), d) ed e), (disabili e svantaggiati) ed i tirocini curriculari.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, le start-up e le imprese neocostituite entro i 12 mesi dalla fondazione, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato.
 

Art. 11
(Garanzie assicurative)

1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel PFI.
3. Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
 

Art. 12
(Attestato di frequenza e delle competenze acquisite)

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI, del Dossier individuale e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, un'attestazione finale di frequenza che attesta l'esperienza di apprendimento conseguita. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 al fine di agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
2. Il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
3. Ai fini dell'attestazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto.
 

Art. 13
(Indennità di partecipazione)

1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità forfettaria non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 (venti) ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili. Per i tirocini attivati presso gli enti della pubblica amministrazione aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, l'indennità mensile è di euro 800 lordi corrispondente ad un impegno di orario pieno. In via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista.
2. L'indennità forfettaria di cui al comma 1 è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell'indennità al tirocinante. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70% al tirocinante viene corrisposta l'indennità per i giorni di effettiva presenza. E' fatto salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse.
3. Nel caso di sospensione del tirocinio, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione per la durata del periodo sospeso.
4. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
5. Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non vi è obbligo di erogazione dell'indennità. L'indennità di tirocinio viene corrisposta ai lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista per i tirocini dalla normativa regionale di riferimento. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di partecipazione erogata dal soggetto ospitante è cumulabile con l'ammortizzatore percepito anche oltre l'indennità minima di tirocinio prevista dalla disciplina regionale vigente.
6. Nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della Regione, è fatto salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse.
7. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), l'indennità forfettaria corrisposta al tirocinante costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
8. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
 

Art. 14
(Monitoraggio e valutazione)

1. Le strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione istituiscono un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a verificare periodicamente la realizzazione degli obiettivi orientativi, formativi e di inserimento e reinserimento lavorativo dei tirocini.
2. I soggetti promotori ed i soggetti ospitanti concorrono all'implementazione del sistema di monitoraggio secondo le modalità stabilite dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione.
3. Gli esiti del monitoraggio e della valutazione sono comunicati annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati sono resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito della Regione.
 

Art. 15
(Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina Sanzionatoria)

1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo la Regione promuove, anche attraverso apposite intese con i competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio.
2. La Regione applica le sanzioni di cui all'articolo 63, commi dal 2 bis al 2 septies, della legge regionale 18/2005.
3. Per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 92/2012, il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità è individuato, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 2, sulla base di quanto previsto dalla convenzione.
 

CAPO III
Tirocini per cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero

Art. 16
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. I cittadini non appartenenti all'U.E. residenti all'estero possono attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del DLgs. 286/1998 e dell'art. 40, co. 9 lett a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.
2. La sussistenza di tale requisito va accertata in sede di istruttoria per l'apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine nel PFI deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
3. L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il completamento di un percorso professionale da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.
4. L'ingresso in Italia è effettuato nell'ambito del contingente di quote fissate annualmente ai sensi dell'art. 44 bis del D.P.R. 394/1999.
5. Il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi e per attività riconducibili alla sfera privata.
 

Art. 17
(Durata del tirocinio)

1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, la stessa non può essere inferiore a 3 mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria, e non può superare i 12 mesi, comprese eventuali proroghe.
2. Il tirocinio viene attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
 

Art. 18
(Soggetto promotore)

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione delle finalità formative del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio stesso assicurando il rispetto della convenzione e del PFI di cui all'art. 24.
2. Per i tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero, sono promotori i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).
3. Fermo restando quanto già previsto all'art. 4, nel caso di tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero, il soggetto promotore ha inoltre l'obbligo di:
a) indicare nella convenzione le posizioni assicurative INAIL e di responsabilità civile per il tirocinante a carico del soggetto ospitante;
b) prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative, da svolgersi durante il periodo di tirocinio a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, come specificato all'art. 24, comma 2;
c) inviare alle strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento unitamente alla richiesta di apposizione del visto regionale al progetto formativo, copia della convenzione stipulata con l'azienda ospitante e copia del progetto formativo;
d) attivare il tirocinio entro quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;
e) ad avvenuto avvio del tirocinio, per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore deve far pervenire ai Servizi ispettivi delle strutture del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio e alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e del progetto formativo, nonché comunicazione dell'ingresso del tirocinante in Italia;
f) comunicare ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del decreto di approvazione del progetto di tirocinio, di cui è parte integrante il progetto stesso, eventuali variazioni dell'inizio effettivo del tirocinio rispetto a quanto previsto nel progetto formativo vistato dalla Regione, ovvero eventuali interruzioni del tirocinante o dall'Azienda ospitante.
 

Art. 19
(Soggetto ospitante e numero di tirocini attivabili)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento, sono ulteriormente poste a carico del soggetto ospitante:
a) l'apertura di posizione INAIL e stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile;
b) il pagamento delle spese per l'alloggio e per il vitto del tirocinante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore e con il terzo finanziatore, da esplicitare in convenzione e nel PFI di tirocinio. In ogni caso, le spese di vitto ed alloggio non possono venire comprese nell'indennità di partecipazione stabilita a favore del tirocinante, dovendo venire calcolare a parte;
c) impegnarsi al pagamento delle spese per il viaggio di rientro nel Paese d'origine o provenienza nel caso di rimpatrio coattivo del tirocinante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore e con il terzo finanziatore, da esplicitare in convenzione e nel PFI di tirocinio.
2. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso l'unità operativa del soggetto ospitante seguono le disposizioni dell'art. 10 del presente Regolamento.
 

Art. 20
(Soggetto terzo finanziatore)

1. Il soggetto terzo finanziatore del progetto di tirocinio formativo e di orientamento, ove presente, ha l'obbligo di sottoscrivere la convenzione al progetto di tirocinio nell'ambito della quale sono definiti gli oneri a proprio carico.
 

Art. 21
(Modalità di attivazione e requisiti)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento il soggetto promotore per poter attivare il tirocinio deve presentare la richiesta di apposizione del visto al progetto di tirocinio formativo e di orientamento a favore della persona straniera e residente nel suo Paese d'origine o comunque fuori dall'Unione Europea.
2. La richiesta, da inoltrare sulla base della modulistica predisposta dagli Uffici regionali, deve essere corredata da due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e da due originali del progetto formativo.
 

Art. 22
(Tirocinante)

1. I destinatari sono cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero, disoccupati o inoccupati, che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia.
 

Art. 23
(Tutoraggio)

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento, il tutor nominato dal soggetto promotore è tenuto a visite almeno bimestrali presso l'azienda ospitante. Al termine del tirocinio lo stesso redige una relazione conclusiva sugli esiti formativi e sulle visite effettuate da inviare alle strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, competenti per l'apposizione del visto.
 

Art. 24
(Convenzione e progetto formativo individuale)

1. Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione e di un PFI così come disposto dall'art. 8 del presente Regolamento e in base alle seguenti ulteriori disposizioni aggiuntive:
a) impegno del soggetto ospitante a farsi carico del pagamento delle spese per l'alloggio e per il vitto del tirocinante, salvo diverse pattuizioni con il soggetto finanziatore;
b) impegno del soggetto ospitante a farsi carico del pagamento delle spese per il viaggio di rientro nel Paese d'origine o provenienza nel caso di rimpatrio coattivo del tirocinante, salvo diverse pattuizioni con il soggetto finanziatore.
2. Il PFI prevede la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono essere finalizzate:
a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non sia già posseduta;
b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro;
c) ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
d) l'attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, per via telematica.
 

Art. 25
(Visto regionale sul progetto formativo individuale di tirocinio)

1. Il visto regionale al progetto formativo viene apposto a seguito dell'adozione di apposito decreto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. In caso di mancata apposizione del visto regionale ne viene data comunicazione scritta al soggetto promotore.
3. Dopo l'apposizione del visto regionale gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione vengono restituiti al soggetto promotore.
4. La struttura regionale competente in materia di lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvederà a inserire nell'apposita piattaforma informatica nazionale: il decreto di approvazione ovvero di diniego, il progetto formativo, la convenzione, copia del passaporto del tirocinante.
5. Il soggetto promotore e in subordine il soggetto ospitante sono tenuto ad informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare.
6. Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo dal competente ufficio regionale, ai fini della richiesta del rilascio del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare, è di sei mesi dal suo rilascio.
 

Art. 26
(Attestato di frequenza e delle competenze acquisite)

1. Al termine del tirocinio, il promotore rilascerà al tirocinante un Attestato di competenze professionali acquisite durante lo svolgimento dello stesso.
2. Ai fini dell'attestazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto.
 

Art. 27
(Indennità di partecipazione)

1. Si applica quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento.
 

Art. 28
(Monitoraggio e verifiche)

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia verifica la sussistenza delle condizioni previste per l'attivazione del tirocinio ed attua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche con verifiche in loco.
2. Qualora i dati verificati d'ufficio o dalle verifiche in loco, risultino difformi rispetto a quanto dichiarato dal soggetto promotore o dall'azienda ospitante, il competente Ufficio regionale, provvederà alla segnalazione dell'irregolarità alle istituzioni competenti e procederà all'immediata interruzione del tirocinio dandone comunicazione al soggetto promotore ed a quello ospitante. In tali casi la Regione non autorizzerà ulteriori tirocini al soggetto promotore ed a quello ospitante fino all'accertamento di eventuali responsabilità.
3. L'eventuale revoca del visto posto al PFI viene tempestivamente segnala dall'Ufficio regionale, caricando il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la stessa sia anteriore al rilascio del visto di ingresso e, più in generale, per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.
4. Qualora il provvedimento di revoca del visto posto al PFI sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso, l'Ufficio regionale provvede a caricare sull'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca, dandone tempestiva e formale informazione alla competente rappresentanza diplomatica o consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità, e alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.
5. Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione e orientamento il rilascio del Visto d'ingresso o l'eventuale diniego da parte della Rappresentanza diplomatico consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.
6. Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del tirocinio formativo il soggetto promotore, in collaborazione con l'ospitante, deve presentare alle strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una relazione finale sottoscritta da ambedue i soggetti sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi corredata da copia dell'attestato sulle competenze professionali acquisite.
 

CAPO IV
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

Art. 29
(Oggetto e ambito di applicazione dei tirocini inclusivi)

1. Il presente Capo disciplina i percorsi di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari competenti o da entrambi, di seguito denominati tirocini inclusivi.
2. Ai fini del presente Capo per presa in carico si intende la funzione esercitata dai servizi sociali e sanitari in favore di persone o di nuclei familiari in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
 

Art. 30
(Durata del tirocinio)

1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e non può superare i ventiquattro mesi.
2. Al fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione, il tirocinio può essere ripetuto oltre il limite di ventiquattro mesi, anche presso lo stesso soggetto ospitante a condizione che vi sia l'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.
 

Art. 31
(Soggetto promotore)

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del PFI di cui all'articolo 35.
2. Per i tirocini inclusivi sono promotori i seguenti soggetti:
a) Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006,
n. 6; (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
b) Aziende per l'assistenza sanitaria e Aziende sanitarie universitarie integrate;
c) Enti di formazione accreditati negli ambiti speciali, ai sensi legge regionale n. 27/2017, in raccordo con i soggetti di cui ai punti a) e b).
3. Il soggetto promotore inoltra la comunicazione di avvio, conclusione, eventuale sospensione del tirocinio, ai servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona, qualora diverso dal soggetto promotore od ospitante.
4. Il soggetto promotore rilascia al termine del tirocinio l'attestato di partecipazione ad avvenuto raggiungimento di almeno il 70% delle ore di presenza previste dal progetto.
5. Nel caso in cui il soggetto promotore sia un Ente di cui al comma 2, lettera c) e il tirocinio sia promosso nell'ambito di programmi specifici finanziati dal FSE, per la comunicazione di avvio, conclusione, eventuale sospensione del tirocinio e per il rilascio dell'attestato di frequenza, si applicano le disposizioni previste dai programmi stessi.
 

Art. 32
(Soggetto ospitante e numero di tirocini attivabili)

1. Il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio inclusivo.
2. Il soggetto ospitante deve:
a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
b) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
c) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio;
d) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
e) garantire la formazione teorica, nella fase di avvio del tirocinio, in materia di salute e sicurezza nello specifico luogo di lavoro (artt. 36 e 37 del DLgs. 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo DLgs. 81/2008;
f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
g) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto.
3. Il soggetto ospitante può ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro previo parere positivo del servizio sanitario o sociale che ha in carico la persona.
4. Esclusivamente con riferimento ai soggetti pubblici, il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono coincidere purché il tirocinio non sia ospitato presso la medesima sede del servizio sanitario e sociale che ha in carico il tirocinante.
5. Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego in deroga a quanto previsto dalla normativa sulla comunicazione obbligatoria.
6. Il numero di tirocini inclusivi attivabili presso un soggetto ospitante non è condizionato da alcun limite relativo al numero dei lavoratori occupati presso l'unità operativa ove detti tirocini sono attivati.
7. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del PFI o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.
 

Art. 33
(Tirocinante)

1. I tirocinanti devono essere in carico ai servizi sociali o ai servizi sanitari competenti e destinatari di un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia.
2. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente Capo.
 

Art. 34
(Tutoraggio)

1. Il tutoraggio è svolto contemporaneamente da due figure distinte, una nominata dal soggetto promotore e l'altra dal soggetto ospitante, che collaborano tra loro.
2. Il tutor nominato dal soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
a) predispone il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante e con il soggetto che ha
in carico la persona qualora diverso dal promotore o dall'ospitante;
b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio inclusivo;
c) monitora l'andamento del tirocinio inclusivo a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI;
d) predispone l'attestato di frequenza finale di cui all'articolo 36 del presente Regolamento;
e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
3. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di venti tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
4. Il tutor nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e svolgere i seguenti compiti:
a) favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo;
b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attività e dei percorsi formativi previsti dal PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
d) collaborare alla predisposizione dell'attestato di frequenza finale di cui all'articolo 36 del presente Regolamento.
5. Ogni tutor del soggetto ospitante può di norma accompagnare contemporaneamente fino al massimo di tre tirocinanti.
6. In caso di assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante tale da non garantire al tirocinante l'affiancamento necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi e procedere alla sostituzione. Tale variazione deve essere comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
7. Il tutor del soggetto promotore ed il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
a) assicurare le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
b) garantire il monitoraggio in itinere e a conclusione dell'intero percorso formativo e dell'attività svolta dal tirocinante;
 

Art. 35
(Convenzione e progetto formativo individuale)

1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal soggetto che ha in carico la persona qualora diverso dal promotore o dall'ospitante e dal soggetto finanziatore qualora previsto.
2. La convenzione è conservata a cura del soggetto promotore e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.
3. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di salute e politiche sociali, redatta sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, e deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) modalità di attivazione;
c) decorrenza e durata della convenzione;
d) individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità al tirocinante.
4. Il PFI deve contenere le seguenti sezioni:
a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante presso la sede che accoglierà il tirocinante;
b) motivazioni in base alle quali si prevede l'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante;
c) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia delle persone e riabilitazione;
d) competenze da acquisire con riferimento a quelle previste dai diversi ordinamenti o
dai repertori regionali come indicato dalla successiva lettera e);
e) competenze di base, trasversali e tecnico-professionali da acquisire, con eventuale
indicazione, ove possibile, dalla figura professionale di riferimento del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del DLgs 13/2013 ed eventuale livello EQF;
f) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
h) elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio;
i) elementi descrittivi del tirocinio, con particolare riferimento a: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codice di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica ospitante, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codice di classificazione CP Istat), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
j) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio e modalità di svolgimento del medesimo;
k) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio (garanzie assicurative), ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa.
5. Il PFI deve essere trasmesso alle strutture regionali competenti secondo quando previsto dai relativi programmi di finanziamento.
 

Art. 36
(Indennità di partecipazione)

1. L'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione il cui importo è indicato nel PFI ed è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha in carico la persona che svolge il tirocinio. Possono essere, altresì, previste ulteriori modalità di sostegno per i tirocini nei limiti delle risorse disponibili.
2. Dal punto di vista fiscale, l'indennità forfettaria corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
 

Art. 37
(Attestato di frequenza e delle competenze acquisite)

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, rilascia un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite, utilizzando il modello predisposto dalle strutture regionali della Direzione centrale competente in materia di formazione.
 

CAPO V
Norme transitorie e finali

Art. 38
(Disposizioni tecnico operative)

1. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente per tipologia di tirocinio vengono emanate le modalità tecnico operative specifiche per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
 

Art. 39
(Norma transitoria)

1. Per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento trovano applicazione, fatto salvo le eventuali proroghe, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 198 (Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 18/2005) fino alla loro naturale conclusione. La data di avvio è quella che viene indicata nella comunicazione obbligatoria effettuata ai sensi della normativa statale in materia.
2. Per le proroghe di tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 17 e 30 del presente Regolamento.
3. Nel caso di tirocini attivati presso gli enti della pubblica amministrazione con sede nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia conclusisi nel 2018, per i quali si ravvisi la necessità di completare il percorso formativo previsto nel PFI, nelle more dell'adozione del presente Regolamento, è data la possibilità di continuare il tirocinio formativo e di orientamento fino alla durata massima complessiva di 12 mesi, incluso il precedente periodo.
 

Art. 40
(Disposizioni generali)

1. Per tutte le fattispecie non specificate ai Capi III e IV, per quanto applicabile, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolato del Capo II.
 

Art. 41
(Abrogazione)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0198/Pres. (Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2005).
 

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.