Categoria: Normativa statale
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Legge 28 febbraio 2020, n. 8
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
G.U. 29 febbraio 2020, n. 51 - S.O. n. 10

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la presente legge:
 

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162

All'articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".
1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020"»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista»;
al comma 7:
all'alinea, dopo le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», le parole: «del medesimo decreto. Conseguentemente, con» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con», le parole: «articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 2» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,»;
alla lettera a), le parole: «a),» e «, c),» sono soppresse e dopo le parole: «all'esercizio della funzione dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;
alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza»;
alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.
7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.
7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020, 2021, 2022 e 2023".
7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: "sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo" e le parole: "del contratto di locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "del contratto";
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.
3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione»;
al comma 9, secondo periodo, la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le parole: «dell'unione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020"»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.
10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre";
b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo".
10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-octies. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati".
10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:
"147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali".
10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione".
10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "bandito nell'anno 2016" sono soppresse.
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 3:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020"».
All'articolo 4:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022".
3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.
3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.
3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:
"2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossà".
3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di cartolarizzazioni). - 1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020".
2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.
3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "1 e 1-bis del presente articolo" sono inserite le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)";
b) dopo le parole: "inferiore a 2 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,".
4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:
"1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge".
5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono inserite le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative";
b) al comma 4-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative";
2) al quarto periodo, dopo le parole: "Gli incassi" sono inserite le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";
3) al quinto periodo, dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono inserite le seguenti: ", e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1," e dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti"».
All'articolo 5:
al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020".
5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".
5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti";
b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e, al settimo periodo, dopo le parole: "sono definite" sono inserite le seguenti: ", sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,".
2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio».
All'articolo 6:
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina "tedesco", e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline "italiano" e "tedesco".
5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.
5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "Sono altresì indicate" sono sostituite dalle seguenti: "In un'apposita sezione sono indicate".
5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021".
5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021"».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».
All'articolo 7:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;
al comma 2, lettera c), le parole: «di 750.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 1.200.000 euro»;
al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2020"»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
"5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei"»;
al comma 7, le parole: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
al comma 8:
al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
al comma 9, lettera a), le parole: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
al comma 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:
a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.
10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
2) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020".
10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.
10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2020".
10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale scolastico».
All'articolo 8:
al comma 5, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: "articolo 65" sono inserite le seguenti: ", comma 1, lettere b) e c-bis),"»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2022". Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: "di durata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020", le parole: "800 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.095 unità", le parole: "200 unità di Area I/F2" sono sostituite dalle seguenti: "340 unità di area I/F1" e le parole: "600 unità di Area II/F2" sono sostituite dalle seguenti: "755 unità di area II/F1".
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "otto".
6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".
6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile".
6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.
6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2022";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020"».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). - 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025";
b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025"».
All'articolo 9:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e le parole: "nel 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020, 2021 e 2022".
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020".
4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione). - 1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020».
All'articolo 11:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020», dopo le parole: «nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2020»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
al comma 5, capoverso 10-bis, le parole: «trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
b) al comma 7, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 11-ter (Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili). - 1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
Art. 11-quater (Proroga di misure di sostegno del reddito). - 1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma). - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.
4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
"

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 6.000
21-60 2.500


";
b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:
"

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 4.000
21-60 1.500

".
2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";
b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:
"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato";
c) il comma 68 è abrogato;
d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:
"81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Entro diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre ventiquattro";
b) al comma 8:
1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";
2) al quinto periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta mesi".
4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
"4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157".
4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere».
All'articolo 13:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".
5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 ottobre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: "a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi".
5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".
5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.
5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «e dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 1»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: ", e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2022"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.
7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2022".
7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2019".
7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».
Nel capo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 15-bis (Proroga in materia di sport). - 1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
Art. 15-ter (Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013). - 1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.
1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:
"6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:
'4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedentè"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna). - 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.
Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali). - 1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila».
All'articolo 17:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: «fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione» e, al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "la spesa di personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo".
1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono inserite le seguenti: "anche attraverso le società a partecipazione pubblica,"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti"».
All'articolo 18:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono inserite le seguenti: "nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici".
1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
"5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
b) il comma 12 è abrogato;
c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti";
d) al comma 14, dopo le parole: "pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)".
1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici" sono sostituite dalle seguenti: ". Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici".
1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;
al comma 2:
il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile"»;
al secondo periodo, al capoverso b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni). - 1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.
Art. 18-ter (Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.
Art. 18-quater (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). - 1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma".
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 19:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro 2.162.955» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 19-ter (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1"».
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione). - 1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo».
All'articolo 22:
al comma 1:
al capoverso 320-bis:
al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», le parole: «commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e quinto» e le parole: «si estendono» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;
al quinto periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;
al capoverso 320-ter, alinea, la parola: «definitivamente» è soppressa;
al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e dopo le parole: «115.179 euro» è inserita la seguente: «annui».
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48). - 1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: "favorevole" è soppressa».
All'articolo 23:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,» sono soppresse.
All'articolo 24:
al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) al quarto periodo, le parole: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025";
a-ter) al quinto periodo, la parola: "2024" è sostituita dalla seguente: "2025";
a-quater) al sesto periodo, la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026"»;
al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;
ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10 ) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla Regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 435-bis, secondo periodo, le parole: «Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sanitario nazionale»;
al comma 2, capoverso c-bis):
all'alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;
al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono inserite le seguenti: «, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale"»;
al comma 3, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020".
4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: "e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021".
4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: "geriatria," sono inserite le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie,".
4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali";
b) al comma 3, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato".
4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.
4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies.
4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.
4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis (Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma). - 1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25-ter (Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari). - 1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché di procedere al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.
Art. 25-quater (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.
2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, le parole: ", fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali" sono soppresse.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.
Art. 25-quinquies (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.
Art. 25-sexies (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV). - 1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
All'articolo 26:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 1, dopo le parole: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza"»;
alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» sono soppresse.
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143). - 1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane"».
All'articolo 27:
al comma 1:
dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica";
f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica"»;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" fino a: "e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)" e dopo le parole: "specifiche prescrizioni;" sono inserite le seguenti: "nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;"»;
dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: "e di aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: ", di aggiornamento e di trasmissione"»;
dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
"19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni"».
Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate";
2) al comma 6, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";
b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità";
c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni";
d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata".
2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: "stipulati" sono inserite le seguenti: "per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero" e le parole: "possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto".
3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino a 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 29".
4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.
5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 28:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".
3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 31:
al comma 2, la parola: «ditesoreria» è sostituita dalle seguenti: «di tesoreria»;
alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» è inserita la seguente: «alla».
Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26). - 1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".
2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata";
b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:
"

Ente Importo

Città metropolitana di Catania

16.261.402

Città metropolitana di Messina

10.406.809

Città metropolitana di Palermo

17.718.885

subtotale città metropolitane

44.387.096

% di copertura per città metropolitane

40,51%

LCC di Agrigento

7.146.531

LCC di Caltanissetta

4.943.572

LCC di Enna

4.053.997

LCC di Ragusa

5.559.427

LCC di Siracusa

7.157.158

LCC di Trapani

6.752.219

subtotale LCC

35.612.904

% copertura per LCC

40,51%

Totale ...

80.000.000

".
3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo:
1) dopo le parole: "a titolo gratuito" sono inserite le seguenti: "e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,";
2) dopo le parole: "i predetti beni" sono aggiunte le seguenti: ", con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti";
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni"».
All'articolo 32:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono essere previsti appositi finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze».
All'articolo 33:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza"»;
alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «è prorogate di» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata per»;
al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 6,» è inserita la seguente: «alinea,»;
al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Monopattini elettrici). - 1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:
"75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione"».
All'articolo 34:
al comma 1, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Cold ironing). - 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.
2. Alla voce: "Energia elettrica" dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
"per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh".
3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti».
All'articolo 35:
al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» è sostituita dalla seguente: «sottoposta»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
All'articolo 36:
al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».
All'articolo 38:
al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inserite le seguenti: «della parte seconda»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione"».
Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di finanza locale). - 1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "entro il termine perentorio di cui al comma 470" sono soppresse;
b) le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 43:
1) al primo periodo, le parole: "e con il Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020", le parole: "le modalità di riparto" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalità di recupero" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di revoca, di recupero";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre";
b) il comma 63 è sostituito dal seguente:
"63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034";
c) al comma 64, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione", le parole: "31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento," sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020, sono individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta";
d) il comma 548 è abrogato.
4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».
All'articolo 39:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono inserite le seguenti: «delle condizioni»;
al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno, cui spettano»;
all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»;
al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati»;
il comma 12 è sostituito dai seguenti:
«12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.
12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.
12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2022";
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022".
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033".
14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".
14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:
"322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".
14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";
b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria».
Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022" e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali".
Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
Art. 39-quater (Disavanzo degli enti locali). - 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato».
All'articolo 40:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali). - 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 40-ter (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro».
All'articolo 41:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"».
All'articolo 42:
al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, educativo».
Nel capo III, dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). - 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, nè al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;
d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 43:
al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».
È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato 1
(articolo 39, comma 14-novies)
“Tabella 1
(articolo 1, comma 134)
 

Regioni Percentuali di riparto Riparto contributo investimenti
Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022 Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 Contributo per l'anno 2026 Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 Contributo per l'anno 2033 Contributo per l'anno 2034
Abruzzo

3,16%

4.269.481,58

3.937.410,79

8.206.892,37

9.630.052,89

11.053.213,42

6.325.157,89

Basilicata

2,50%

3.373.081,58

3.110.730,79

6.483.812,37

7.608.172,89

8.732.533,42

4.997.157,89

Calabria

4,46%

6.021.781,58

5.553.420,79

11.575.202,37

13.582.462,89

15.589.723,42

8.921.157,89

Campania

10,54%

14.228.786,84

13.122.103,42

27.350.890,26

32.093.819,21

36.836.748,16

21.079.684,21

Emilia-Romagna

8,51%

11.483.881,58

10.590.690,79

22.074.572,37

25.902.532,89

29.730.493,42

17.013.157,89

Lazio

11,70%

15.799.476,32

14.570.628,16

30.370.104,47

35.636.596,58

40.930.088,68

23.406.631,58

Liguria

3,10%

4.186.065,79

3.860.482,89

8.046.548,68

9.441.903,95

10.837.259,21

6.201.578,95

Lombardia

17,48%

23.601.410,53

21.765.745,26

45.367.155,79

53.234.292,63

61.101.429,47

34.965.052,63

Marche

3,48%

4.701.197,37

4.335.548,68

9.036.746,05

10.603.811,84

12.170.877,63

6.964.736,84

Molise

0,96%

1.292.234,21

1.191.727,11

2.483.961,32

2.914.706,05

3.345.450,79

1.914.421,05

Piemonte

8,23%

11.106.734,21

10.242.877,11

21.349.611,32

25.051.856,05

28.754.100,79

16.454.421,05

Puglia

8,15%

11.006.123,68

10.150.091,84

21.156.215,53

24.824.923,42

28.493.631,32

16.305.368,42

Toscana

7,82%

10.553.376,32

9.732.558,16

20.285.934,47

23.803.726,58

27.321.518,68

15.634.631,58

Umbria

1,96%

2.648.771,05

2.442.755,53

5.091.526,58

5.974.450,26

6.857.373,95

3.924.105,26

Veneto

7,95%

10.727.597,37

9.893.228,68

20.620.826,05

24.196.691,84

27.772.557,63

15.892.736,84

TOTALE

100,00%

135.000.000,00

124.500.000,00

259.500.000,00

304.500.000,00

349.500.000,00

200.000.000,00