Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 11 luglio 2000
Validità: 01.10.2000 - 30.09.2004
Parti: Confartigianato, Cna-Assomeccanica, Casa, Claai e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Gomma, plastica e vetro, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Adeguamento delle normative contrattuali
Formazione professionale
Sfera di applicazione
Apprendistato
Art. 56 - Abiti da lavoro.
Gestione dei regimi di orario
Flessibilità individuale - Banca ore
Aspettativa (art. 48).
 Rinvio
Decorrenza e durata
Incrementi retributivi.
Tabella aumenti contrattuali
Una tantum
Previdenza complementare
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 19 dicembre 1994 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro tra Confartigianato, Cna-Assomeccanica, Casa, Claai e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil

Formazione professionale
Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici e organizzativi del settore della chimica, gomma-plastica e vetro.
In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare nel contempo l'incontro tra domanda e offerta.

Sfera di applicazione
Aggiungere: lavorazione lampade; trattamento acque; depurazione.

Apprendistato
[…]
L'età di assunzione viene elevata fino a 29 anni compiuti (art. 66, "Apprendistato ultraventiquattrenni").

Art. 56 - Abiti da lavoro.
Viene abolita la quota a carico del lavoratore

Gestione dei regimi di orario
(articolo aggiuntivo - da inserire dopo l'art..... del CCNL ...... su flessibilità).
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi d'orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Flessibilità individuale - Banca ore
In alternativa a quanto previsto dall'art... del CCNL 19.12.94 e possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui all'art...... del CCNL............ purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 18 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive od organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento dell'erogazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata.
Il lavoratore è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati.
Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi dell'istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale.

Rinvio
Entro il 30.9.00 le parti s'incontreranno per esaminare, in relazione alle specificità del settore, le materie concernenti: ambiente e sicurezza sul lavoro, normative sui congedi parentali e sull'handicap, fondi di categoria (testo CCNL Ceramica 29.1.98), infortunio sul lavoro (testo CCNL Ceramica 29.1.98).