Categoria: Prassi amministrativa
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Direttore Generale

 

Roma, 5 marzo 2020
Informativa n. 16/2020


AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Istruzioni operative per l'adozione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del d.l. n. 6 /2020, del DPCM 1 marzo 2020, del d.l n. 9/2020, del DPCM 4 marzo 2020 e della Direttiva della Funzione pubblica 1/2020

Al fine di agevolare le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed assicurare il corretto funzionamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale ha individuato, tenuto conto della copiosa decretazione di urgenza e delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio, le seguenti misure che gli Ordini devono adottare al fine di contemperare le esigenze di funzionamento degli enti e quelle fondamentali di tutela della salute di tutti i cittadini.
Nel rispetto dell'autonomia dei singoli Ordini, al fine di definire misure omogenee su tutto il territorio nazionale, si invitano

a) gli Ordini dislocati nelle zone di cui agli allegati 2 e 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6¹ ad adottare le seguenti misure:
- Sospensione, fino al 3 aprile, degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- Sospensione, fino al 3 aprile, delle attività di formazione, di corsi professionali, master, corsi di alta formazione;
- Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica;
- Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto.

b) gli Ordini dislocati in tutto il resto del territorio nazionale ad adottare le seguenti disposizioni indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica:

- Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

- Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
A tal fine, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

- Obblighi informativi dei lavoratori
i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 6/2020 e ss.mm. o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

- Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l'opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato distanziamento.

- Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale

- Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o, in generale, nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.

Il Consiglio Nazionale, al fine di facilitare il lavoro delle segreterie degli Ordini, ha disposto che gli eventi richiesti in accreditamento sul portale Fpc e "rinviati" a causa dell'emergenza corona virus potranno, fino a nuove disposizioni, essere gestiti come segue:
- al fine di evitare il reinserimento sul portale di tutti gli eventi cancellati, le date degli eventi calendarizzati dal 5 marzo 2020 potranno essere modificate indicando la data convenzionale del 30 giugno 2020 (martedì). Quando il Consiglio dell'ordine avrà determinato la nuova data di svolgimento dell'evento, l'Ordine provvederà ad aggiornare la scheda evento mediante una nuova modifica.
- per gli eventi calendarizzati fino alla data del 5 marzo 2020, l'Ordine è invitato a lasciare in sospeso la gestione fintanto che non stabilisca la nuova data di svolgimento dell'evento. Quando il Consiglio dell'ordine avrà determinato la nuova data di svolgimento dell'evento, si provvederà a comunicare via mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la nuova data di svolgimento dell'evento, affinché l’ufficio del CNDCEC possa provvedere alla variazione della scheda evento.

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 3 marzo u.s., ha inoltre deliberato che al termine dell'emergenza verrà stabilita una riduzione dei crediti obbligatori ai fini della fpc per l'anno 2020.
Nei prossimi giorni saranno comunicate le misure di sostegno che il Consiglio, anche d'intesa con le Casse di Previdenza di Categoria, renderà disponibili per i Colleghi colpiti dall'emergenza.
Le presenti indicazioni saranno tempestivamente aggiornate in relazione ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità amministrative.

Cordiali saluti.
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¹ Regione Emilia Romagna; Regione Lombardia, Regione Veneto. Provincia di Pesaro e Urbino; Savona; Bergamo; Lodi; Piacenza e Cremona.


Fonte: commercialisti.it