Tribunale di Ravenna, 23 ottobre 2014 - Risarcimento al lavoratore vittima di un attentato terroristico all'estero. Valutazione del rischio


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto RIVERSO, ha pronunciato la seguente
S E N TE N Z A

 


nella causa civile iscritta a ruolo il 09.11.2011 al n. 1073/2011 del registro generale contenzioso promossa da:
-DF.E. 
rappresentato e difeso dall’Avv. Flaviano De Tina del foro di Udine e dall’Avv. Ingrid Ruiba del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ingrid Ruiba, sito in Ravenna, Via Ponte Marino n. 43, giusta delega a margine dell’atto introduttivo; ricorrente
c o n t r o
-COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA - SOC. COOP.
corrente in Ravenna (RA) Via Trieste n. 76 (CODICE FISCALE: 00084820395)
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Rag. Massimo M.
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fariselli e dall’Avv. Mirca Tognacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Ravenna, Via Corrado Ricci n. 5.
convenuta
c o n t r o
CHIAMATA IN CAUSA
- UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
con sede in Bologna (BO) Via Stalingrado n. 45
(CODICE FISCALE - PARTITA IVA.: 0270590201)
in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Enzo Frilli in virtù di mandato rilasciato a margine del presente atto
rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Nanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Ravenna, Via G. Mazzini n. 16. - chiamata in causa
c o n t r o
-MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Milano (MI) Via Senigallia . 18/2
chiamata in causa
 

 

Oggetto: risarcimento danni..
 

 

C o n c l u s i o n i
All’udienza del 23.10.2014 i procuratori delle parti hanno concluso: -per la parte ricorrente: “In via principale di merito: - dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e l’applicabilità alla fattispecie della legge italiana, - accertata la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro datato 20.04.2007 accertarsi e/o dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e la resistente in data 20.04.2007 in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - condannarsi la resistente a pagare al ricorrente, anche ex art. 18 L. 300/70, le retribuzioni globali di fatto - quantificate - in Euro 3.958,33 mensili oltre successivi aumenti contrattuali o la diversa anche maggiore somma che sarà quantificata anche a mezzo di CTU e/o risulterà di giustizia, anche a norma dell’art. 36 Cost. e/o a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni maturate (Euro 3.958,33 - mensili) dalla data del 30.06.2010, o dalla diversa data stabilita in corso di causa, alla reintegra, e/o riammissione in servizio, e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti (art. 95 CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini) e rivalutazione del maturato al saldo; - condannarsi la resistente a corrispondere al ricorrente l’indennità sanzionatoria prevista dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010, da determinarsi in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto - quantificata in Euro 3.958,33 mensili oltre successivi aumenti contrattuali o la diversa anche maggiore somma che sarà quantificata anche a mezzo di CTU e/o risulterà di giustizia, anche a norma dell’art. 36 Cost. - o nella diversa misura non inferiore a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto che sarà quantificata anche a mezzo di CTU e/o risulterà di giustizia, anche a norma dell’art. 36 Cost., oltre interessi nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti (art. 95 CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini) e rivalutazione del maturato al saldo, - accertata la responsabilità della resistente nell’infortunio occorso al ricorrente in data 21.09.2007, condannarsi la resistente a risarcire al ricorrente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti che, salva la diversa anche maggiore quantificazione che sarà fatta anche in via equitativa dal Giudice adito, si indicano in Euro 564.404,19 - di cui:
° Euro 98.464,00 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo;
° Euro 253.864,64 a titolo di danno non patrimoniale permanente;
° Euro 208.585,55 a titolo di danno patrimoniale;
°- Euro 3.500,00 a titolo di rimborso spese mediche e di trasporto; oltre rivalutazione ed interessi, come per legge, sulle somme tutte dovute al ricorrente dal maturato al saldo. Spese, diritti, onorari e accessori rifusi”.
-per la parte convenuta - COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - CMC. DI RAVENNA - SOC. COOP -: “In via preliminare, Voglia l’Ill.mo Giudice, ai sensi degli articoli 420 e 106, c..p.c., ordinare la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante, e della Milano Assicurazioni S.P.A., corrente in Milano, via Del Lauro n. 7, in persona del legale rappresentante; - nel merito, in principalità, respingere, siccome infondate, tutte le richieste avanzate nei suoi confronti dal ricorrente Elvio DF.E.; - in via subordinata, salvo gravame, ove essa dovesse essere ritenuta responsabile o corresponsabile dell’infortunio di cui fu vittima il ricorrente e, per tale motivo, condannata al relativo risarcimento, condannare la Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A. e la Milano Assicurazioni S.P.A., in forza delle garanzie assicurative, ovvero di quella ritenuta pertinente al caso di specie, a tenere indenne e manlevata la Cooperativa resistente, condannandole al pagamento in favore di quest’ultima di quanto essa fosse tenuta a corrispondere. Spese vinte”.
-per la parte chiamata in causa - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. -: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato che l’infortunio provocato dall’attentato terroristico del 21.09.2007 per cui è causa non è avvenuto per fatto e colpa della resistente C.M.C., respingere le conseguenti richieste avanzate. In ogni caso, dato atto della già avvenuta erogazione da parte di UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. di Euro 71.250,00 al signor DF.E. e dell’offerta dalla stessa effettuata di Euro 28.250,00, Voglia ritenere e dichiarare congruo il complessivo importo liquidato a termini di polizza infortuni, respingendo ogni ulteriore e diverse pretese rivolta nei confronti della UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. Con compensazione di spese”.
 

 

Fatto

 


Con ricorso depositato il 09.11.2011 DF.E. adiva questo giudice del lavoro contro la Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna chiedendo che la convenuta venisse condannata a risarcirgli tutti i danni patiti a seguito di un infortunio subito nel corso della propria attività lavorativa, mentre si trovava su una vettura della CMC, in Algeria presso il cantiere relativo alla realizzazione della diga di Kuodiat Acerdoune, allorché era stato oggetto di un attentato da parte del gruppo terroristico Al Qaeda essendosi un kamikaze lanciato con una autovettura imbottita di esplosivo contro la vettura sulla quale viaggiava. Chiedeva inoltre che venisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimatogli dopo l’infortunio per superamento del periodo di comporto e per fine cantiere. Il tutto in base ai fatti ed alle allegazioni di diritto ampiamente svolti nell’atto, e nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe.
La Società convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto ed anche nel quantum; e chiedendo il rigetto del ricorso, per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione, con la quale azionava pure in subordine di domanda di manleva nei confronti della compagnia di Assicurazione Milano ed Unipol e Milano. Quest’ultima, dopo la rituale chiamata, si costituiva in giudizio sollevando eccezioni in ordine alla copertura del rischio per il fatto occorso al lavoratore ricorrente in relazione alle tre polizze sottoscritte dalla convenuta datrice di lavoro a copertura della propria responsabilità civile.
La causa è stata istruita col deposito di documenti, l’assunzione di prove testimoniali, l’espletamento di una ctu medico legale; quindi è stata discussa e decisa come da dispositivo.
 

 

Diritto

 


1. La domanda di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro è fondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.

 

L'obbligazione di sicurezza del datore
1.a Com’è noto, secondo gli approdi consolidati della giurisprudenza, in materia di obbligazione di sicurezza del datore di lavoro (ex artt. 1218 e 2087 c.c.), non basta un danno alla salute (un infortunio o una malattia) del lavoratore per affermare la responsabilità del datore di lavoro sostenendo che non abbia fatto il possibile per evitare il danno; né è sufficiente la constatazione del nesso di causalità tra il lavoro e la lesione alla salute fisica o psichica del lavoratore .
Occorre sempre valutare la condotta del datore di lavoro. Solo che questa valutazione - salvo che si discuta di danni differenziali - deve essere introdotta nel processo civile dal datore di lavoro debitore dell’obbligazione di sicurezza, secondo lo schema della responsabilità contrattuale. Egli dovrà allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza anche del caso, concreto ( ex art.2087 c.c). Una valenza decisiva assume nell’impianto della tutela del lavoratore l’art. 2087 c.c. il quale - con formula che conserva ancora intatta l’originaria vis innovativa - stabilisce che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Secondo la giurisprudenza, la medesima disposizione, "come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica", e pertanto "vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto" (Corte di Cassazione, sentenza n. 5048/1988).
“Tutte le misure” significa intanto che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall’ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all’ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorre applicare il criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile ” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l’esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle stesse previsioni specifiche dettate dalla normativa, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell’esperienza, della tecnica, del caso concreto.
1.b.- Pertanto, per configurare la responsabilità penale ed, a maggiore ragione, civile del datore di lavoro, in materia di infortuni e malattie professionali, non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni “essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6360 del 26/01/2005).
Peraltro, anche se non è possibile sostenere che l’obbligazione in discorso si estenda fino al punto da dover eliminare, sempre e completamente, qualsiasi sorta di rischio alla salute connesso al rapporto di lavoro, è anche vero che il rischio - se non possa essere eliminato alla fonte - deve essere reso comunque insignificante per la salute, alla stregua delle misure di prevenzione in concreto attuabili e disponibili sul mercato in un determinato momento storico, secondo la migliore tecnica ed esperienza; ma senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto agli standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata cerchia di imprenditori.
Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 secondo la quale i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia.
1.c- Sui presupposti della responsabilità datoriale è divenuta quindi pacifica, almeno in giurisprudenza, la tesi secondo cui la responsabilità civile del datore non sia di tipo oggettivo, perché il relativo accertamento presuppone la prova della colpa; talchè non è sufficiente dimostrare l’esistenza del nesso di casualità fra il lavoro (l’organizzazione, l’ambiente, il luogo dove esso si svolge) e la lesione subita dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale, dalla natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore) non derivi affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa); occorre pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.
La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - va però coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ. (diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ.); cosicché grava sul “datore debitore” l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore creditore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.
L’oggetto sostanziale dell’onere della prova a carico del datore è assai ampio, posto che esso attiene, come già si è detto, al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto.
1-d.- Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, e di conseguenza dell’organizzazione dell’apparato di sicurezza, informazione, formazione, addestramento dei lavoratori, adozione delle misure, vigilanza.
Per affermare la responsabilità civile del datore non basta quindi un infortunio o una malattia professionale; dato che la più peculiare caratteristica della responsabilità contrattuale (che vale a distinguerla da quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) è data, sul piano probatorio, dall'esenzione del creditore dall'onere di provare la colpa del debitore
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. perciò è sempre il debitore — e quindi nel rapporto di lavoro il datore — a dover provare che l'inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.
Comunemente si dice che la colpa del debitore si presume fino a prova contraria; e che esista un’inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l'assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale della sua responsabilità contrattuale. Se così è, nel rapporto di lavoro questo assunto si traduce nella facoltà per l’attore di invocare la responsabilità contrattuale del datore semplicemente provando il rapporto di lavoro, l'attività svolta e il danno che ne è derivato. Trattandosi di un concreto infortunio o malattia professionale, allegando e provando il fatto materiale da cui è scaturito il danno (la causa diretta e prossima del danno): ad es. nelle malattie professionali allegando l'esposizione ad uno specifico fattore di rischio: (l'amianto, il fumo, il mobbing, ecc.) presente nell’ambiente di lavoro, essendo ciò necessario ai fini della specificazione degli elementi costitutivi della causa petendi e del regolare contenuto del ricorso (altrimenti non si saprebbe di cosa si discuta in concreto nel giudizio).
Non spetta invece al lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, ossia individuare le regole (specifiche o generali) violate, né le misure cautelari (nominate o innominate), che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l'evento dannoso ( salvo quanto si dirà a proposito del danno differenziale).
Non collima con queste premesse sostenere che «il lavoratore debba provare l'inadempimento datoriale oppure la nocività dell'ambiente di lavoro» (come ad es. si afferma in Cass. nn. 14323 del 2002; 1886 del 2000; n. 3234 del 1999; 7362 del 2005); dato che richiedere la prova della nocività dell'ambiente di lavoro nella materia delle malattie professionali (ad es. in relazione all'esposizione al fumo o ad amianto o ad altri fattori nocivi) significa richiedere la prova di una specifica situazione di inadempimento contrattuale; mentre, come già detto, il lavoratore deve essere posto nelle condizioni di lavorare con assoluta sicurezza e non deve essere mai adibito a lavori in un ambiente nocivo.
La responsabilità del datore discende, dunque, pur sempre dalla violazione di regole a contenuto cautelare (nessuna responsabilità senza colpa); e non si potrà automaticamente desumere l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate per il solo fatto che si sia verificato il danno. Certamente, il verificarsi dell'infortunio o della malattia non implica necessariamente la violazione dell'art. 2087 c.c., ma semplicemente lo fa presumere; di tale violazione il datore non risponde solo se egli prova di aver adempiuto, ossia adottato tutte le misure prescritte.

 


Gli oneri di allegazione e prova e la differenza tra danno differenziale e danno complementare
2 - In realtà, gli oneri di allegazione e prova cambiano a seconda che si discuta di danni differenziali o di danni complementari rispetto alle voci di indennizzo operato dall'Inail.
Solo se il lavoratore chiede il danno differenziale sarà lui a dover dedurre e provare l'illiceità penale del fatto; e pertanto dimostrare anche l'esistenza dell'elemento della colpa, con la violazione quantomeno dell'art. 2087 c.c. Il risarcimento del danno differenziale è infatti ancora subordinato alla prova dell'illiceità penale del fatto dall'art.10 d.P.R. n. 1124 del 1965. Norma speciale intesa a regolare la pretesa del lavoratore di ricevere dal datore, esonerato in virtù dell’assicurazione sociale INAIL, il danno (quantitivamente) differenziale rispetto all’indennizzo INAIL , ma appunto solo in presenza di un fatto che costituisca illecito penale perseguibile d’ufficio (ritenuto oggi in via incidentale anche soltanto nella sede civile, autonomamente azionabile rispetto al giudizio penale; e ciò al termine di un lungo percorso tracciato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 22/1976 ,102/1981, 118/1986). L’art.10 del dpr 1124 recita. “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale (recte che siano stati ritenuti responsabili penalmente in sede civile per effetto delle sentenze della Corte Cost. cit.) per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti (7).
3. - Giova ricordare sul piano sistematico come la legge (artt. 10 e 11 del T.U.), con perfetta simmetria, assoggetti allo stesso regime dell’azione di danno differenziale anche l’azione di regresso dell’INAIL che è pure essa, quindi, subordinata all’esistenza dell’illiceità penale del fatto.
A favore di una diversa soluzione si è espressa per due volte la Cassazione (stesso relatore) affermando che l’azione di danno differenziale (sent. 9817/2008 ) come l’azione di regresso dell’INAIL (sent. 10529/2008 ) siano subordinate soltanto all’onere della prova ex art. 1128 e 2087 c..c e quindi alla c.d. presunzione della colpa a carico del datore di lavoro.
4. - Si tratta di una tesi che non può essere condivisa; perché nei fatti perviene all’abrogazione dell’esonero del datore di lavoro e della stessa pregiudiziale penale ancora scritta nell’art.10 (e 11) del TU 1124/65 , ai limitati effetti sopraindicati. Accontentarsi della fattispecie oggettiva del reato porterebbe ad eliminare in radice l’esonero del datore (non solo per danno non patrimoniale, ma anche per quello patrimoniale), perché in ogni caso di lesioni del lavoratore per infortunio o malattia (con violazione delle norme sulla prevenzione infortuni, fosse anche l’art. 2087 c.c.) esiste sempre una fattispecie oggettiva di un reato; ed anche di un reato procedibile d’ufficio essendo sufficiente ipotizzare ( quando il periodo di inabilità non fosse superiore a 40 giorni) soltanto una violazione di norma antinfortunistica o anche di una cautela non codificata ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Si tratta inoltre di una tesi che contrasta con quanto osservato sull’azione di regresso dell’INAIL dalla Corte Costituzionale, già con la sentenza 102/1981, allorché aveva interpretato l’analogo dettato normativo risultante dall’art. 10 (e 11) del T.U. nel senso che il titolo giuridico della responsabilità del datore di lavoro, e il conseguente diritto di regresso dell’INAIL, vada individuato nell’ atto di accertamento (costituito da un sentenza di condanna penale ma anche da un pronuncia incidentale del giudice civile) “che i fatti da cui deriva l’infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo e oggettivo”.
Analoga pronuncia la Corte Costituzionale rese poi in favore del lavoratore che esercitava l’azione civile nei confronti del datore per ottenere il risarcimento del c.d. danno differenziale (sentenza 118/1986). Del resto se pure si volesse sostenere che la tesi qui respinta tenda ad agevolare il risarcimento del danno non patrimoniale del lavoratore, non si può però dimenticare che, ove si dovesse prescindere dalla graduazione della responsabilità insita nella regola dell’esonero (che commina sul datore conseguenze risarcitorie ulteriori in relazione alla gravità della responsabilità penale), verrebbe pure indebolita la funzione deterrente della pregiudiziale penale ovvero il fatto che essa mira anche ad incentivare il datore ad adempiere all’adozione di ogni misura idonea a prevenire i sinistri (come osservò la Corte Costituzionale n. 134/1971 a proposito dell’azione di regresso). La tesi qui disattesa produce pertanto una eterogenesi di fini dal momento che non va dimenticato che l’obiettivo prioritario della tutela che la Costituzione ci affida riconoscendo la salute come bene fondamentale da proteggere è quello della sua tutela primaria e non la sua monetizzazione.
Nell’interpretazione del complesso ordinamento protettivo lavoristico, in ogni sua anche apparentemente lontana diramazione, deve essere sempre preferita la tesi che meglio si impronti a questa finalità e chiave di tutela; che riesca cioè ad attribuire agli istituti una più forte funzione protettiva di natura reale; anche se la stessa interpretazione potrebbe apportare nell’immediato una minore tutela protettiva di natura riparatoria, che va appunto considerata solo secondaria.
5. - Del resto la stessa Corte di Cassazione (sentenza 15715/2012) pronunciandosi sullo stesso impianto normativo (ai fini dell’azione di regresso) ha affermato che ai sensi degli artt.10 e 11 cit. l’INAIL debba farsi carico dell’onere della prova della colpa; smentendo espressamente la precedente sentenza 10529/2008 dove si sosteneva che l’onere dell’INAIL che agisse in regresso fosse regolato dalla presunzione ex artt 1218 e 2087; ed ha anche evidenziato che “tale affermazione non appare coerente con i principi che regolano la materia'’.
6. - Pertanto la domanda di danno differenziale rispetto a quello assicurato da INAIL (ovvero rispetto al danno patrimoniale per invalidità temporanea, al biologico dal 6%, al patrimoniale dal 16%, alla rendita ai superstiti) richiede una allegazione completa degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del diritto azionato da parte di chi agisce in un giudizio civile di danno.
Ai fini dell’illiceità penale, accertabile incidentalmente nel giudizio civile, perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro, occorre quindi in ogni caso accertare positivamente la "colpa" del datore di lavoro, la quale è l'ineludibile presupposto dell'addebito contestabile al titolare della posizione di garanzia.
7-. Il danno che si dice complementare è invece diverso, in apicibus, da quello rientrante nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria Inail. Mancando l’esonero datoriale da responsabilità civile tale danno sarà risarcibile secondo le regole generali della responsabilità civile. E pertanto, l’accertamento può reggersi sulla presunzione di colpa ex artt. 1218-2087 c.c.
In nessuno dei due casi (differenziale o complementare) però è sufficiente il riscontro del nesso di causa ai fini della responsabilità civile che rappresenta però il primo degli elementi di qualsivoglia responsabilità .

 


Il nesso di causa (più che l’occasione di lavoro) nell’attentato di Al Qaeda
8. - Alla stregua di queste premesse di carattere generale deve essere affermato in primo luogo che l’infortunio subito dal ricorrente si può ascrivere dal punto di vista causale (anche) a responsabilità della datrice di lavoro.
8.-a Esiste invero il nesso di causa tra il fatto che si giudica ed il lavoro. Non soltanto il più lato concetto di “occasione” di lavoro su cui hanno discusso le parti facendo però riferimento al diverso istituto della copertura INAIL per infortunio sul lavoro. L’occasione di lavoro è presupposto della tutela INAIL (che ha peraltro assunto in carico il caso indennizzandolo) e non sarebbe perciò sufficiente ai fini della responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale) del datore di lavoro, che reclama in ogni sua versione un legame di tipo eziologico tra l’infortunio ed il fatto addebitato al responsabile.
Qui si tratta proprio di nesso di causa, che va ricostruito ai sensi dell’art.42 c.p. e rapportato all’art. 2087 c.c. il quale nell’imporre l’obbligo di prevenzione del datore lo contorna sul perimetro del rischio concreto del lavoro espletato dall’impresa (esteso all’ambiente, alle condizioni, modalità, luoghi, periodi di svolgimento). Nel caso in esame tale condizione è rappresentata proprio dai modi e luoghi dove l’impresa operava, coinvolgendo la vita intera e l’incolumità fisica di dipendenti e collaboratori, fuori e dentro le mura del cantiere di lavoro.
8.b Detto altrimenti il rischio di attentati e di danni all’incolumità personale dei lavoratori CMC in Algeria era una delle condizioni di rischio dell’attività di lavoro che la impresa datrice svolgeva e che avrebbe dovuto fronteggiare e con misure protettive adeguate, rispettando l’art.2087 c.c. Proprio a queste condizioni di rischio prevedibile, il lavoro diventa sul piano obiettivo una delle condizioni o antecedenti causali dell’evento lesivo (ex art. 42, 2 comma c.p.) ancorché commesso da terzi.
8.c Non rileva perciò che al momento del fatto il lavoratore non stesse lavorando, ma si trovasse fuori dal cantiere (su un auto della CMC per necessità di assistenza sanitaria, dovendosi recare da un medico). Il rischio in discorso era così immanente e totalizzante che incombeva in ogni posto ed in ogni luogo. Fuori e dentro il cantiere. E’ per questo che CMC aveva assunto talune misure di salvaguardia per l’incolumità dei propri dipendenti: a) i quali dovevano anzitutto restare sempre nel cantiere (ritenuto luogo maggiormente protetto); b) e dal quale potevano uscire solo a seguito di autorizzazione; c) venendo accompagnati su una vettura di CMC; d) e, previo accordo, affidati alla gendarmeria del Paese. Infatti chi doveva uscire doveva fare una domanda e se autorizzato veniva preso in consegna dalla gendarmeria(test. M.); e) la quale istituiva un vero e proprio convoglio militare per proteggerli (un camion con dieci soldati armati ed una auto della polizia davanti alla vettura CMC; un altro convoglio di dietro con un auto ed un secondo camion con dieci uomini armati di kalashnikov dietro la vettura; cfr. test. M.) .
Di più è emerso che per fronteggiare lo stesso rischio CMC utilizzasse un elicottero per i trasferimenti dal cantiere all’aeroporto (test. N.) . E che dopo l’infortunio di cui si discute fu usata pure un auto blindata ( test. D.) per il trasferimento dei lavoratori in città.
8. d Inoltre va considerato che la CMC aveva pure sottoscritto la polizza in atti per coprire la propria responsabilità civile in caso di rischio guerra, comprensivo di attentati terroristici.
Si può dire perciò che CMC riconosceva come sussistente un rischio incombente per l’incolumità fisica dei propri lavoratori che si trovavano in quel cantiere in Algeria per prestare lavoro facendosi carico di fronteggiarlo. Tutto ciò non a caso. Si trattava di un suo preciso obbligo, perché la norma fondamentale in materia, l’art.2087 c.c., impone al datore di lavoro anzitutto di valutare i rischi e di adeguare la condotta cautelare al rischio concreto ed alla situazione di fatto (ovviamente prevedibile e senza alcun senno di poi).
9. - D’altra parte se nel caso concreto la CMC aveva adottato le misure prima indicate è perché in Algeria in quel periodo si era verificato un lungo elenco di morti per attentati nei confronti di stranieri. Chi esercitava un’impresa e lavorava in quel Paese aveva perciò un obbligo di protezione dei propri lavoratori conformato sulla base del rischio attentati. Si può dire che il rischio extralavorativo e/o il fatto del terzo diventa rischio lavorativo quando si riflette sul lavoro divenendo intrinseco allo stesso. Ed esso non viene meno per il solo fatto che l’evento sia attribuibile materialmente al dolo del terzo, quando questo sia tale da connotare il rischio del lavoro (nessuno porrebbe più in discussione l’obbligo del datore di fornire il giubbotto antiproiettili alla guardia giurata portavalori o metterebbe in dubbio la responsabilità del datore in caso di omissione cui segue un evento lesivo).
Nel caso in esame non sono state poi neppure contestate le circostanze di fatto che il ricorrente ha allegato a tal proposito in ricorso ( punti 6-8 del ricorso) a dimostrazione del rischio attentati in Algeria.
10. - Pertanto deve ritenersi che in Algeria dal 2000 fosse attivo il gruppo terroristico di Al Qaeda che in particolare dalla fine del 2006, sotto il nome di “al Qaeda per il Maghreb Islamico” aveva intensificato gli attacchi terroristici soprattutto nei confronti di obiettivi stranieri che si erano rivelati tra i più sanguinosi degli ultimi anni, quali ad esempio: 10 dicembre 2006 un autobus con a bordo dipendenti stranieri di una società petrolifera venne investito da una bomba piazzata sul ciglio della strada a 10 chilometri da Algeri, causando due morti e 9 feriti; 13 febbraio 2007 ad Algeri sette bombe sono state fatte esplodere nello stesso giorno alla periferia Est di Algeri e hanno fatto 6 morti e 13 feriti; 26 febbraio 2007: a Cabila una serie di attacchi terroristici simultanei sono stati compiuti contro numerosi posto di blocco militari in Cabilia, a pochi chilometri da Algeri; 4 marzo 2007 ad Algeri in un attentato kamikaze lungo una strada a Sud di Algeri sono rimasti uccisi 3 algerini e 1 russo, più alcuni feriti; 11 aprile 2007: due attentati con autobombe, contemporanei, ad Algeri, hanno causato almeno 30 morti e circa 200 feriti. Il primo attentato era avvenuto nella piazza del palazzo del Governo, il secondo al commissariato di polizia di Bab Ezzouar, 6 settembre 2007 a Batna, una kamikaze si è fatto esplodere tra la folla che attendeva il presidente Bouteflika.
L’attentato aveva causato almeno 22 morti e un centinaio di feriti; 8 settembre 2007 un kamikaze al volante di un furgone si era lanciato contro una caserma della Marina militare a Dellys, in Cabilia, causando almeno 32 morti e una quarantina di feriti-
Inoltre sin dalla fine del 2006 le autorità italiane e straniere avevano avvertito le società operanti in Algeria, tra le quali la CMC, circa il pericolo di attentati in particolare nei confronti di lavoratori stranieri.
Il 20.09.2007 Al Qaeda ha emanato un appello a “ripulire il Maghreb dagli occidentali” invitando a compiere attentati nei confronti dei lavoratori stranieri in Algeria.
11. - Sulla scorta di tali elementi di fatto, CMC era ben consapevole quindi del rischio che comportava il proprio lavoro in Algeria ed aveva assunto alcune misure di prevenzione: predisponendo un cantiere protetto ed autosufficiente; imponendo di non uscire dal cantiere senza permesso e solo per motivi improcrastinabili. Ed il ricorrente vi era uscito soltanto per la necessità di fruire di una assistenza medica che non poteva essere prestata dal presidio medico allestito nel cantiere (cfr test. e doc. 13-17 in atti).
 

 

La giurisprudenza della Cassazione
12. - La giurisprudenza consolidata di legittimità supporta la ricostruzione fin qui effettuata in materia di nesso di causa tra obbligo datoriale di tutela della salute dei lavoratori ed attività criminosa di terzi. Essa si è pronunciata reiteratamente in senso affermativo, per l’esistenza dell’obbligo di prevenzione datoriale sostenendo da una parte “che il datore ha il dovere di valutare se l'attività della sua azienda presenta rischi extralavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione. Obbligo, il contenuto del quale è individuabile "nella realtà alla stregua delle tecniche di sicurezza comunemente adottate". (Cass. 4012/1998).
Dall’altra parte la stessa giurisprudenza (Cass. 4012/1998) si è fatto carico di affrontare l’obiezione di apparente buon senso sempre sollevata in questo genere di procedimenti, secondo cui il datore non può rispondere del rischio derivante dal dolo del terzo. “L'argomento contrario, apparentemente insuperabile ” secondo cui se è doveroso che l'imprenditore risponda "personalmente" dei rischi alla salute del lavoratore da lui stesso creati (e non eliminati per imprudenza, negligenza, imperizia), non può rispondere di un rischio che esso non "crea" direttamente un pericolo di danno all'integrità fisica del proprio dipendente; così che verrebbe ad esso imputato un danno, pur in assenza di nesso causale con la sua attività, nesso che sussiste invece ad es. tra l'azione del rapinatore ed il ferimento (del dipendente dell'istituto), rispetto al quale l'esercizio del credito sarebbe mera occasione.
13. - Ebbene la Corte di Cassazione ha superato questa argomentazione proprio riportando l’obbligo di prevenzione al rischio del lavoro. “ Tale “obiezione, a parere della Cassazione, è agevolmente superabile, ove si consideri che l'imprenditore deve valutare i rischi che l'esercizio di un'impresa in sè comporta.. .” Gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova” (Cass. n. 9401/95).
 

 

La colpa civile e quella penale. Oneri della prova
14. - Non si può dire perciò che CMC non fosse consapevole del rischio. E che non avesse assunto delle misure cautelari per regolare la condotta dei propri lavoratori e proteggerli, mentre stavano fuori e dentro il cantiere. Per il nostro codice però l’obbligo di prevenzione deve essere ispirato alla massima protezione tecnologicamente fattibile.
Si deve chiedere perciò cosa potesse fare di più il datore di lavoro convenuto per proteggere i propri lavoratori in Algeria dal rischio di attentati terroristici. Ad avviso di questo giudice è escluso che nelle circostanze concrete potesse utilizzarsi l’impiego di un elicottero (siccome non è contestato che il ricorrente si dovesse recare in città dove non era utilizzabile un elicottero).
15. - Si deve invece rimproverare a CMC l’omessa adozione dell’ulteriore cautela costituita dall’impiego dell’auto blindata. Cautela che, come spesso accade negli infortuni sul lavoro, è stata invece introdotta dal datore dopo l’infortunio; e che invece andava utilizzata prima, nella logica della prevenzione del rischio, cui è tenuto il datore nei confronti dei lavoratori in forza di obbligazione legale della massima protezione tecnologicamente fattibile, integrativa del regolamento contrattuale.
16. - Vero è però che nel giudizio non è provato che l’adozione di questa ulteriore doverosa cautela - che pur è stata adottata dopo l’infortunio- sarebbe stata efficace in relazione al concreto evento che si giudica: nel senso che non si sa se avesse impedito o (il che è lo stesso sul piano giuridico ) attenuato le lesioni patite dal ricorrente.
E’ un punto su cui le parti hanno del tutto glissato sul piano probatorio. Nel ricorso si dice che l’auto su cui viaggiava il ricorrente è stata colpita da un Kamikaze “che si è lanciato con una vettura imbottita di esplosivo contro l’auto su cui il ricorrente era trasportato ” Verrebbe da pensare che lo stesso impiego di un’auto blindata ben poco avrebbe potuto fare nelle date circostanze, nel senso che non avrebbe evitato, né attenuato, il traumatismo lesivo. In una direzione opposta spinge però la considerazione delle lesioni subite dal ricorrente. Ed invero per quanto gravi e localizzate in molteplici distretti del corpo, non si tratta di lesioni gravissime. Né risulta che il ricorrente sia stato mai in pericolo di vita.
17. - In altre parole, non sappiamo nella causa se l’impiego della cautela generica di cui si discorre avrebbe evitato o attenuato l’evento lesivo concreto che si è verificato. Mentre ai fini della colpa è sempre necessario accertare in concreto l’evitabilità dell’evento ( tra le tante Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16761 del 11/03/2010) ovvero che il prescritto comportamento alternativo corretto fosse in concreto idoneo ad evitare l'evento dannoso. In mancanza di questo imprescindibile elemento della colpa in questo giudizio non si può tecnicamente sapere se il datore sia in colpa oppure no. E’ questa una situazione di dubbio che ha un rilievo fondamentale nella costruzione della responsabilità civile e penale; e delle conseguenze che ne discendono sulla base della regola di giudizio, degli oneri della prova e dei danni reclamabili ( differenziali e complementari), per come prima indicati in relazione alla complessità delle regole con cui l’ordinamento attende alla riparazione del danno del lavoratore (intrecciando il risarcimento civilistico con l’indennizzo assicurativo sociale).
18. - Pertanto, considerato che per la speciale azione di danno differenziale ( ex art.10 cit.) è necessaria la dimostrazione della colpa con onere della prova a carico dell’attore; nulla è dovuto al ricorrente per danno differenziale ( biologico e patrimoniale). Premesso che, in ogni caso, le prestazioni INAIL ricevute per danno biologico (€ 61.010,36) e per danno da invalidità permanente (€ 97.469,68) sarebbero comunque maggiori di quelle sopra indicate (e riportate in ricorso), siccome andrebbero attualizzate con i ratei medio tempore erogati fino al liquidazione del differenziale; in realtà lo stesso quantum differenziale non è dovuto proprio perché non è rispettata la condizione fondamentale posta dall’art.10 del DPR 1124/65 che subordina il risarcimento dello stesso danno all’esistenza dell’illiceità penale del fatto, a sua volta integrata soltanto dalla prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
A tale proposito va pure evidenziato come lo stesso ricorrente abbia chiesto in ricorso sia il danno biologico sia il danno patrimoniale in termini differenziali (quantitativi) rispetto all’indennizzo ricevuto da INAIL ( rispettivamente a pag. 51 ed a pag. 52 del ricorso).
Per il danno complementare invece il datore di lavoro può essere condannato sul piano civile anche se non c’è la prova positiva della colpa, di cui proprio il datore avrebbe avuto l’onere di dimostrare la totale mancanza ai sensi dell’art.1218 e 2087 c.c..
19. - Le voci di danno complementare che possono essere considerate in questo procedimento in relazione alla domanda svolta in ricorso sono soltanto il danno morale, gli aspetti di personalizzazione del danno biologico-esistenziale, il danno biologo temporaneo. Tutti pregiudizi estranei alla tutela INAIL, all’esonero del datore ed all’area del danno differenziale, che vengono risarciti, in base alle regole generali, nei seguenti termini.
20. - Anzitutto deve essere risarcito il danno biologico temporaneo (che non può confondersi con quello patrimoniale da invalidità temporanea compreso nell’assicurazione INAIL) che il CTU ha accertato in un complessivo periodo di mesi 8 per inabilità temporanea assoluta ed in 30 mesi al 50%.
Quindi, applicando le tabelle milanesi aggiornate al 2014, il danno temporaneo risulta in: 
per complessivi Euro = 69.000
21.- A titolo di danno complementare (morale e personalizzazione biologico-esistenziale) spetta poi, in via equitativa, un importo di Euro 150.000; facendosi riferimento come termine di raffronto ai valori di cui alle tabelle di Milano.
Per il calcolo di tale danno si prende a riferimento il danno biologico permanente (teoricamente dovuto), maggiorato di danno morale, che per le tabelle milanesi produrrebbe il risultato di Euro 238.304 ( in considerazione del 42% accertato dal ctu e dell’età al momento del fatto pari a circa 61 anni). Spetterebbe inoltre l’aumento massimo del 25% per personalizzazione. Il punto biologico per la stessa invalidità è pari 5.403,72; ed il biologico permanente puro sarebbe quindi Euro 226.956,24. Il punto di danno non patrimoniale è di 7.804,35 che moltiplicato per 42 porterebbe a 340.433 € . La differenza di Euro 114.000 si aumenta fino a 150.000 € per la personalizzazione biologica. Al ricorrente è liquidabile quindi un danno complementare (per biologico temporaneo, morale, personalizzazione del danno permanente da lesioni all’integrità fisica) pari ad Euro 150.000 + 69.000 = 219.000 euro; che in quanto attualizzati nei valori di riferimento, vanno maggiorati di rivalutazione dalla liquidazione e di interessi legali dal fatto.
Spetta inoltre anche il rimborso di 1000 € stimato come dovuto dal ctu per complessivi € 230.000. 
Da tale quantum va detratto l’importo di Euro 99.750,00 percepito da UNIPOL prima della sentenza. Il ricorrente ha infatti ricevuto una anticipazione in base alla polizza infortuni (rischio guerra) che regola la responsabilità civile del datore di lavoro nei limiti qui accertati. Si tratta di una normale polizza di responsabilità civile onde le somme già percepite dall’infortunato devono essere certamente detratte dal danno che qui è stato accertato come risarcibile.

 


Polizze ed ambito di operatività.
23. - Con la propria memoria di costituzione la C.M.C. ha spiegato azione di garanzia chiedendo di essere manlevata in base a tre polizze: (polizza infortuni cumulativa, responsabilità civile verso terzi e lavoratori, rischio guerra) ed ha chiesto di essere tenuta indenne da UNIPOL e Milano (quest’ultima era coassicuratrice per la prima polizza, ma non si è costituita in giudizio). L’UNIPOL ha eccepito (mentre la Milano Ass.ni è rimasta contumace) che le garanzie prestate dalle due polizze infortuni riguardassero il rischio morte ed invalidità permanente. Ha poi eccepito che la polizza cumulativa infortuni non riguardasse il ricorrente in quanto non incluso nell’elenco delle persone assicurate allegato. La polizza rischio guerra riconosciuta operante recava però un limite di Euro 285.000,00 per invalidità permanente totale (perciò è stato erogata al ricorrente la somma di Euro 99.750,00 in relazione alla percentuale di permanente riscontrata).
La polizza infortuni cumulativa è stata stipulata da C.M.C. estero S.P.A. (poi incorporata da C.M.C. convenuta) per assicurare il personale C.M.C. estero S.P.A. e il personale C.M.C. Soc. Coop. a r.l. comandato o distaccato per tutti gli infortuni extra professionali. L’estensione della polizza agli infortuni professionali per il personale C.M.C. comandato dipendeva in effetti dalla previa identificazione delle persone assicurate da comunicare a C.M.C. estero ed all’assicurazione.
Solo per gli infortuni extraprofessionali, come già detto, la garanzia operava per tutti i dipendenti di C.M.C. o di società collegate, comandati o dislocati, oltre che per tutti i dipendenti di C.M.C. estero S.P.A., a prescindere dalla identificazione. Quindi trattandosi di rischio professionale in questo caso la prima polizza non opera. Nè le parti hanno precisato che nei loro rapporti il fatto in oggetto potesse essere inteso come extra professionale.
24. - La seconda delle polizze per responsabilità civile (doc. 7) stipulata da C.M.C. estero assicurava pure la responsabilità civile di entrambe le società in discorso (oltre che di altre collegate pure indicate in polizza) per la responsabilità civile verso i lavoratori dipendenti assunti con contratto estero onde per questa seconda polizza non vi è alcuna limitazione di operatività in relazione all’appartenenza del prestatore o per il tipo di infortuni, secondo le eccezioni sollevate dalla chiamata.
La polizza riguardava la responsabilità civile per morte, lesioni gravi e gravissime sicchè risponde pienamente la compagnia di assicurazione convenuta .
Come già detto per la specifica commessa della realizzazione della Diga di Koudeat Acerdoune esisteva poi una polizza infortuni (produttivi di morte o invalidità permanente) per il rischio guerra che comprendeva il terrorismo e gli attentati, talché anche questa polizza opera nei limiti del danno assicurato (Euro 285.000).
Va quindi pronunciata condanna per la convenuta nei confronti del ricorrente e dell’UNIPOL a manlevare la convenuta.
 

 

Il licenziamento
25. - Il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro estero ( impiegato di concetto e mansioni di assistente opere civili) ritenuto dalle parti, pacificamente, dopo le iniziali contestazioni di cui al ricorso, a tempo indeterminato.
Egli è stato licenziato in data 30.6.2010 per due motivi: superamento del periodo di comporto e per giustificato motivo oggettivo.
26. - Il primo motivo di licenziamento sarebbe illegittimo perché esiste responsabilità del datore per l’infortunio; e le assenze per tale causa non possono computarsi in quanto originate dall’inadempimento del datore.
27. - Il secondo motivo di licenziamento è invece legittimo. il licenziamento è stato intimato per la fine del cantiere ed impossibilità di adibizione in altri cantieri .
Come si legge in ricorso, il ricorrente era stato assunto per l’estero per i lavori da eseguirsi in Algeria, presso il cantiere relativo alla realizzazione della diga di Koudiat Acerdoune, dove ha sempre lavorato fino all’attentato.
Deve ritenersi provata, anzitutto, la fine lavori del cantiere per cui era stato assunto il ricorrente (test. P. responsabile CMC per il personale estero). Dal momento che le prove acquisite in giudizio attestano che al momento del licenziamento nel 2010 - 2011 CMC avesse sì “altri cantieri, ma in Algeria erano tutti in fase di completamento” (test. P.). Un altro cantiere poi, quello della Diga di Jijel, non era ancora partito ed è stato avviato dopo. Lo stesso teste N. (un lavoratore tecnico) indotto dal ricorrente ha pure parlato di “altri cantieri’ attivi, ma senza porre in discussione che quello relativo alla realizzazione della diga di Koudiat Acerdoune in Algeria fosse stato concluso all’atto del licenziamento.
28. - D’altra parte, a ben vedere, lo stesso motivo di impugnazione allegato in giudizio non ha neppure contestato la fine dei lavori nel cantiere in oggetto, avendo il ricorrente sostenuto in giudizio una diversa tesi ovvero soltanto che il licenziamento fosse illegittimo perché giunto prima della sua naturale scadenza, per essere il cantiere in Algeria attivo: dovendosi però considerare come tale - a giudizio del ricorrente - tutti i diversi cantieri attivi nel Paese (e non lo specifico cantiere relativo alla realizzazione della diga di Koudiat Acerdoune in Algeria dove egli aveva sempre lavorato; e di cui pertanto non veniva contestata la fine lavori).
Si tratta di una tesi che non ha però fondamento siccome l’oggetto del contratto a tempo indeterminato di cui si discorre deve essere inteso ( ai sensi degli art.1362 e ss. c.c.) nel senso dell’ equo contemperamento degli interessi tra le parti, e perciò in relazione ai lavori per i quali è stato sempre adibito il ricorrente. La cui fine integra quindi un valido motivo di licenziamento sul piano oggettivo e consente di riconoscere l’effettività della ragione addotta dall’impresa e di respingere la contraria tesi allegata in ricorso dal lavoratore.
29. - La disputa residua tra le parti verte poi sulla prova o meno dell’impossibilità di repechage (od obbligo di diverso reimpiego). Sul punto è provato in giudizio (test. P. ) che la CMC non abbia assunto dopo il 2010 altri lavoratori addetti allo svolgimento delle mansioni (di impiegato di concetto e mansioni di assistente opere civili) per le quali era stato assunto il DF.E., “neppure nel successivo cantiere della diga di JijeF .
E’ vero che il teste N., ma anche P., ha sostenuto che ci fossero altri cantieri attivi in Algeria (in fase di completamento) e che lo siano tuttora (ma il cantiere della diga di Jijel non era partito nel 2010). Senonchè, la prova del repechage deve investire non tanto l’esistenza di altri cantieri (che è premessa pacifica del tema probandum), quanto la presenza di un posto disponibile dove ricollocare altrimenti il lavoratore.
E la mancanza di tale disponibilità può essere assolta anche indirettamente (attraverso quella di non aver assunto altri lavoratori dopo il licenziamento), nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto delle contrapposte deduzioni delle parti e delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola vicenda esaminata.
30. - Ora va considerato che il lavoratore aveva specificamente sostenuto in giudizio che egli potesse lavorare in Algeria in tutti i cantieri attivi in quel Paese all’atto del licenziamento. E sul punto deve ritenersi che la convenuta abbia assolto la prova della impossibilità di ricollocazione all'interno dell'impresa nei limiti del tema disputato.
Il lavoratore, poi, senza indicare alcuna posizione di lavoro, alcun luogo, alcun cantiere, né lavoro, né Paese (né documento) ha pure affermato in ricorso che egli potesse essere assunto in altri cantieri siti in altri Paesi “come dimostra la documentazione in atti”; ma senza richiamare in realtà alcuna circostanza di fatto né preciso documento tra le centinaia depositati in giudizio.
Tale doglianza per la sua genericità ed indeterminatezza non può, ad avviso di questo giudice, fondare un ulteriore obbligo di dimostrare l’impossibilità di ricollocazione all'interno di nessun luogo, in quanto fuoriesce dalle questioni realmente disputate in giudizio, dai limiti di ragionevolezza (ed anche di lealtà processuale).
Sul licenziamento vanno prese le conclusioni di cui la dispositivo.
Le spese vengono regolate secondo soccombenza nei limiti di cui al dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Visto l’art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
Dichiara la corresponsabilità della ricorrente per l’infortunio occorso al lavoratore ricorrente e la condanna al risarcimento dei soli danni complementari subiti che si stimano in complessivi Euro 220.000 (per danni morali, personalizzazione esistenziale, spese) da cui va detratto l’importo corrisposto da UNIPOL, oltre rivalutazione dalla sentenza ed interessi legali dalla data del fatto.
Condanna la convenuta alla parziale rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 9.000,00 oltre IVA. e C.P.A.
Respinge la domanda di illegittimità di licenziamento ed ogni altra diversa domanda.
Condanna UNIPOL a tenere indenne la convenuta di quanto dovuto al ricorrente ed a rifondere le spese del giudizio liquidate in Euro 7.000,00 oltre IVA. e C.P.A.
Compensa ogni ulteriore spesa.
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Ravenna, 23.10.2014