Regione Campania
Delibera Giunta Regionale 29 ottobre 1998, n. 7875
Adempimenti previsti dalla delibera di G.R. n. 1078 del 14 marzo 1997 - Costituzione U.O.R.A.
B.U.R. 7 dicembre 1998, n. 68
 

(Omissis)
 

Premesso
Che in adempimento dell'art. 10, comma 1, della legge n. 257 del 27 marzo 1992 avente ad oggetto "Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto" che prevede l'adozione da parte delle regioni di Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, ed in armonia con Il D.P.R. 8 agosto 1994, con il quale è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione dei suddetti Piani, la Giunta regionale con delibera n. 1078 del 14 marzo 1997 ha approvato le linee-guida per la redazione del succitato Piano;
Che con delibera di G.R. n. 8082 del 18 ottobre 1996, la Giunta regionale ha affidato al Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università degli studi di Napoli l'incarico della redazione del Piano in parola;
Che le sunnominate linee-guida, per il coordinamento delle attività previste per la redazione, per l'attuazione e per la gestione del Piano di cui sopra, prevedono la costituzione di apposita struttura, denominata "Unità operativa regionale amianto - U.O.R.A." formata da cinque dirigenti e/o funzionari del Settore tutela dell'ambiente e cinque dirigenti e/o funzionari del Settore prevenzione e assistenza sanitaria;
Considerato
Che nelle more dell'approvazione di apposita legge regionale sull'amianto che preveda la creazione di apposita struttura e/o l'istituzione di apposito ufficio che opererà presso il Servizio 02 del Settore tutela dell'ambiente sotto la diretta responsabilità di un dirigente;
Che il personale impegnato nella suddetta U.O.R.A. debba possedere la professionalità nella materia da trattare;
Che il personale non dirigente impegnato nella unità operativa in questione esplicherà la sua attività anche al di fuori dell'orario di servizio per evidenti ragioni operative collegate alla disponibilità dei partners scientifici del CNR e dell'Università degli studi di Napoli;
Che alle eventuali prestazioni al di fuori dell'orario di servizio si può far fronte, anche con la disponibilità del fondo interno di cui all'art. 18, comma 1, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Che è necessario ed urgente costituire la soprannominata struttura;
Che alla costituzione della struttura in narrativa provvederanno, di concerto tra loro, gli Assessori all'ambiente e al personale;
Preso atto
Che i compiti cui dovrà far fronte la succitata struttura sono quelli previsti e dettagliati nelle sunnominate "linee-guida";
Vista
- La legge 27 marzo 1992, n. 257;
- Il D.P.R. 8 agosto 1994;
- La delibera di G.R. n. 8082 del 18 ottobre 1996;
- La delibera di G.R. n. 1078 del 14 marzo 1997;
Propone, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,
 

Delibera:

Per motivi di cui alle premesse si intendono integralmente riportati e trascritti:
- di costituire, per il coordinamento delle attività previste per la redazione, per l'attuazione e per la gestione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, apposita struttura, denominata "Unità operativa regionale amianto (U.O.R.A.)" formata da cinque dirigenti e/o funzionari del Settore tutela dell'ambiente e cinque dirigenti e/o funzionari del Settore prevenzione e assistenza sanitaria così come previsto dalla delibera di G.R. n. 1078 del 14 marzo 1997;
- di affidare le funzioni di coordinamento dell'Unità regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/1991 e per gli effetti dell'art. 38 della L.R. n. 12/1991, al dirigente del Servizio 02 del Settore tutela dell'ambiente;
- di affidare la sovrintendenza della predetta Unità operativa regionale amianto all'Assessore all'ecologia, tutela dell'ambiente e ciclo integrato delle acque;
- di demandare agli Assessori all'ambiente e al personale, di concerto, di formalizzare, con atto monocratico, la costituzione della predetta U.O.R.A.;
- di fissare il termine di durata della predetta U.O.R.A. in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di insediamento;
- di disporre per il funzionamento dell'Unità di cui innanzi l'utilizzazione del fondo interno di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- di inviare il presente atto, ad esecutività conseguite, ai Settori: Tutela dell'ambiente, Assistenza ed igiene sanitaria e Trattamento economico, per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C.;
- di non inviare la presente deliberazione alla CCARC ai sensi della legge n. 127/1997, art. 17, commi 31 e 32.