Tipologia: CCNL
Data firma: 2 giugno 2004
Validità: 02.06.2004 - 31.12.2007
Parti: Federazione gomma plastica e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Gomma e plastica, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parti contraenti
Parte I
Titolo I Relazioni industriali

Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
• A)- A livello nazionale
o Sezione mercato del lavoro
o Sezione ambiente e sicurezza
• B)- A livello territoriale
Relazioni industriali a livello aziendale
Titolo II - Organizzazione del lavoro
Titolo III - Previdenza complementare

Normativa generale
Contribuzioni
Permessi per i componenti dell'assemblea
Dichiarazioni delle parti
Titolo IV - Assistenza sanitaria integrativa
Titolo V - Formazione
Titolo VI - Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio
Titolo VII - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Parte II

Art. 1 - Assunzione documenti residenza e domicilio
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato, del contratto di inserimento e dei contratti di cui ai d. lgs. 368/2001 e 276/2003
• Paragrafo "A" Apprendistato

• Paragrafo "B" - Contratto di inserimento
Dichiarazioni delle parti stipulanti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Passaggio di mansioni
Art. 7 - Passaggi di qualifica
Art. 8 - Orario di lavoro
• Paragrafo "A"
o Orario normale di lavoro

o Orario flessibile
• Paragrafo "B" - Lavoro straordinario
• Paragrafo "C" - Conto ore
• Paragrafo "D" - Lavoro a turni
• Paragrafo "E" - Norme di attuazione del d. Lgs. 66/2003
Art. 9 - Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: definizioni e maggiorazioni
Art. 13 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 14 - Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni
Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale
• Paragrafo "A" - Giorni festivi
• Paragrafo "B" - Riposo settimanale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Trattamento economico minimo
• Importo forfetario
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Divisore orario
Art. 20 - Elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Reclami sulla retribuzione
Art. 23 - Lavoro a cottimo
• Paragrafo "A"
• Paragrafo "B"
• Paragrafo "C"
• Paragrafo "D"
• Paragrafo "E"
• Paragrafo "F"
• Norme transitorie
Art. 24 - Scatti di anzianità
Art. 25 - Contrattazione di II livello
 • Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale
• Premio di risultato
Art. 26 - Tredicesima mensilità
Art. 27 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 28 - Indennità speciali
• a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione
• b) Indennità per disagiata sede
Art. 29 - Quadri
Art. 30 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 31 - Trasferta
Art. 32 - Trasferimento
Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 34 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 35 - Permessi ed altre facilitazioni
• Paragrafo "A" - Permessi di entrata ed uscita
• Paragrafo "B" - Congedi parentali e permessi per necessità diverse
• Paragrafo "C" - Volontariato
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Art. 38 - Servizio militare
Art. 39 - Infortunio e malattie professionali
Art. 40 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionali
Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 42 - Ambiente di lavoro rappresentanza per la sicurezza
• Paragrafo "A"

• Paragrafo "B"
Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
• Paragrafo "A" - Valori limite

• Paragrafo "B" - Prevenzione
• Paragrafo "C" - Registrazioni
Art. 44 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
Art. 45 - Abiti da lavoro
Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 47 - Reclami e controversie
Art. 48 - Inizio e fine del lavoro
Art. 49 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 50 - Visita di inventario e di controllo
Art. 51 - Assenze
Art. 52 - Rapporti in azienda
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Multe e sospensioni
Art. 55 - Licenziamento per mancanze
Art. 56 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 57 - Preavviso
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 59 - Indennità in caso di morte
Art. 60 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 61 - Rappresentanza sindacale unitaria, commissioni interne e delegato d'impresa
• Paragrafo "A" - Rappresentanza sindacale unitaria

• Paragrafo "B" - Commissioni interne e delegato d'impresa
Art. 62 - Assemblee
Art. 63 - Affissioni
Art. 64 - Permessi per cariche sindacali
Art. 65 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 66 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 67 - Fondo di solidarietà
Art. 68 - Abrogazione dei precedenti contratti opzione
Art. 69 - Condizioni di miglior favore
Art. 70 - Piccole aziende
Art. 71 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 72 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Importi dell'indennità sostitutiva del premio di risultato mensile applicabile, in alternativa al premio di risultato alle imprese di cui al comma 5 dell'art. 25 del presente contratto
• Allegati all'art. 4 "Classificazione del personale"
Allegato 2 Declaratorie e posizioni professionali
Allegato 3 Esemplificazione delle mansioni dell'area produzione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria della gomma cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche

Parti contraenti
Addì, 2 giugno 2004, in Roma tra la Federazione gomma plastica […] e da una Delegazione industriale […] con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […] e la Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc) composta da: la Filcem-Cgil […] con l'assistenza della Segreteria Confederale della Cgil […]; la Femca-Cisl […] e assistiti dal Segretario Generale della Cisl […]; la Uilcem-Uil […] assisiti dal Segretario Generale della Uil […]; con la partecipazione della Delegazione Trattante Unitaria; si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende iscritte alle seguenti Associazioni:
- Assogomma Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini;
- Unionplast Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche;
- Airp Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici;
- Assorimap Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche.

Parte I
Titolo I Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale

1. Le parti firmatarie, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 25/1/1990 e dal Protocollo 23/7/93, condividendo l'obiettivo di rispondere alle problematiche poste dall'Unione Europea attraverso la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per favorire l'occupazione e tenuto conto altresì dei complessi problemi legati alle profonde trasformazioni aperte in Italia ed in Europa, concordano sulla necessità di porre in atto relazioni industriali costruttive, ispirate a logiche di coinvolgimento e tali da consentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e con quanto stabilito dal presente contratto.
2. Pertanto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, le parti firmatarie convengono di costituire anche al fine di creare occasioni di maggiore reciproca consapevolezza un Comitato paritetico nazionale che, con la periodicità richiesta dai temi in discussione e comunque annualmente, affronti le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
3. Le analisi e le valutazioni svolte dalle parti all'interno del Comitato paritetico nazionale costituiscono punti di riferimento per le attività di loro competenza.
4. In particolare saranno oggetto di esame congiunto:

A)- A livello nazionale
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di specializzazione più significativi e gli effetti sulla occupazione di tali prospettive con particolare riguardo alle aree di crisi (intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dal legislatore);
- i processi di innovazione tecnologica, con i relativi effetti in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche della prestazione e formazione;
[…]
- l'andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali;
- lo stato di attuazione nel settore della normativa sui Comitati aziendali europei;
[…]
- le iniziative legislative che hanno diretto riflesso sul settore;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
- la presenza di lavoratori stranieri nel settore gomma/plastica, gli eventuali problemi posti per il loro inserimento lavorativo e per la loro integrazione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al loro livello di alfabetizzazione e di conoscenza della lingua italiana, da segnalare eventualmente all'Organismo bilaterale nazionale per la formazione continua, per quanto di sua competenza;
- le tematiche inerenti molestie sessuali e mobbing al fine di definire eventuali linee guida in materia.
Con riferimento alle problematiche poste dalla realizzazione dell'Unione Europea ed ai processi in atto di internazionalizzazione delle imprese, costituiranno oggetto di esame congiunto anche:
- le iniziative legislative dell'Unione Europea che hanno diretta influenza sul settore;
[…]
- le normative in tema di orario di lavoro in Italia e negli altri paesi;
- le relazioni industriali in Italia e negli altri paesi.
Sui temi precedentemente indicati, le parti potranno, di volta in volta, prevedere informazioni specifiche per i singoli comparti nei quali si articola il settore (gomma, plastica, ricostruzione pneumatici e riciclo materie plastiche).
Inoltre, nell'ambito dei lavori del Comitato paritetico nazionale, vengono costituite le seguenti sezioni di attività:

Sezione mercato del lavoro
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, riconoscendo l'importanza strategica di perseguire nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori la migliore funzionalità possibile del mercato del lavoro e di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più funzionali ed adeguati a dare risposte mirate e flessibili alle esigenze del sistema produttivo, esamineranno congiuntamente:
[…]
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore anche in rapporto ai contratti part-time, a tempo determinato e di somministrazione;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in particolare nelle aree di crisi, in rapporto al contratto di inserimento lavorativo ed al contratto di apprendistato;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge 125/91, con particolare riferimento ai problemi connessi con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate in merito;
- le problematiche e le opportunità di sviluppo del telelavoro.

Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, al fine di rendere compatibili la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro con lo sviluppo delle aziende, esamineranno congiuntamente:
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni. In particolare formeranno oggetto di esame congiunto l'aggiornamento e l'adeguamento delle procedure di volta in volta introdotte dall'evoluzione legislativa nazionale ed europea in materia di ambiente e sicurezza, procedure aventi comunque una rilevanza settoriale e contrattuale;
- le tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazione ad indagini e iniziative che fossero promosse dalle Istituzioni preposte;
- la possibilità di costituire e tenere aggiornata un'anagrafe nazionale delle RLS, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003;
- la possibilità di costituire una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli infortuni occorsi nel settore;
- l'individuazione di linee guida per la promozione della formazione all'ambiente ed alla sicurezza del lavoro, operando gli opportuni raccordi con gli Organismi paritetici territoriali di cui all'art. 20 del D. Lgs. 626/94;
- la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organi legislativi, a fronte di proposte di legge od iniziative di carattere normativo;
- le problematiche eventualmente poste dall'applicazione dei valori e delle procedure previsti per gli agenti chimici e fisici di cui al decreto legislativo 277/91;
- la possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti demandati da specifiche normative (schede, ecc. );
- le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CE, Commissioni cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
- la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali- ecologiche di interesse per i settori rappresentati;
- le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttiva CEE n. 90/270 sui videoterminali;
- la promozione, presso le autorità competenti, di iniziative finalizzate a superare vincoli amministrativi non giustificati ed a favorire lo sviluppo sostenibile;
- il monitoraggio delle iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza;
- l'evoluzione delle tabelle dell'ACGIH e della normativa nazionale ed europea in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici.
Qualora le problematiche sopraindicate presentassero riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le Organizzazioni territoriali competenti.
Le parti firmatarie inoltre si ritengono impegnate alla reciproca informazione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza.

B)- A livello territoriale
1) nelle regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di industrie del settore, il Comitato paritetico nazionale, con le articolazioni ritenute adeguate, esaminerà:
- le previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzione di nuove tecnologie di processo;
[…]
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore anche in rapporto ai contratti part-time, a tempo determinato e di somministrazione;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto al contratto di inserimento lavorativo ed al contratto di apprendistato;
- l'andamento dell'occupazione femminile, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge 125/91, e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate.
In tale ambito saranno inoltre esaminati dati su:
[…]
- i programmi di formazione professionale e l'eventuale utilizzo di fondi pubblici a questo fine;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
- l'andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali;
- l'andamento della contrattazione aziendale, in riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali.
2) Nelle aree provinciali o comprensoriali nelle quali le parti individuino una significativa concentrazione di aziende che esercitano produzioni omogenee, i cosiddetti distretti industriali, saranno esaminati, con riferimento all'area territoriale interessata, i dati relativi agli investimenti, ai contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, all'occupazione, alla ricerca e ai programmi di formazione professionale. Saranno inoltre esaminate le tematiche connesse alle dinamiche di insediamento, l'eventuale insorgenza di problematiche ambientali, le questioni connesse al reperimento di personale qualificato, anche in relazione alla possibilità di usufruire delle opportunità di formazione continua di cui al Titolo V del presente CCNL.

Relazioni industriali a livello aziendale
1) Gruppi industriali

I gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati sul territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore, in occasione di specifici incontri promossi dalle parti firmatarie, forniranno alla Fulc un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive nonché i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell'andamento del mercato e della sua variabilità;
[…]
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
[…]
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- il ricorso ai contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di somministrazione, a tempo parziale ed a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità.
All'esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate dalla Fulc;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.

2)- Imprese con più di 130 dipendenti
Le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 130 dipendenti, in occasione di specifici incontri promossi dalle Organizzazioni territoriali competenti, forniranno alla Fulc un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive, nonché i dati previsionali di investimenti produttivi, potenziamenti o trasformazione di quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell'andamento del mercato e della sua variabilità;
[…]
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
[…]
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- il ricorso ai contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di somministrazione, a tempo parziale ed a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità.
All'esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate dalla Fulc;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.
3) In riferimento alla normativa contrattuale dell'orario normale di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge, in occasione degli incontri a livello territoriale ed aziendale, le parti potranno concordare orari che, intervenendo in situazioni di variabilità dei volumi, consentano, da una parte, di attenuare l'impatto sociale e, dall'altra, di adeguare la prestazione lavorativa ai maggiori volumi richiesti.

Titolo V - Formazione
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, riconoscendo l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane, ed allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua nel settore gomma/plastica, decidono di costituire l'Organismo bilaterale nazionale per la formazione continua del settore.

Compiti dell'Organismo bilaterale nazionale sono:
- tenere rapporti con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua Fondimpresa di cui all'art. 118 della L. 388/2000 e successive modifiche;
- individuare le linee generali dei bisogni formativi del settore, nell'ambito delle azioni che le parti sociali sono chiamate a svolgere per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, come previsto dal sistema paritetico introdotto dall'Accordo interconfederale 20/1/1993 e successivi;
- elaborare piani di formazione continua settoriali da sottoporre alla approvazione dì Fondimpresa per l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- elaborare linee guida per piani di formazione continua da proporre alle aziende nell'ambito delle opportunità di finanziamento riconosciute da Fondimpresa in base al punto 10, lettera a) dell'Accordo interconfederale del 18/1/2002;
- collaborare con le strutture locali di Fondimpresa nell'elaborazione, per gli aspetti d'interesse del settore gomma/plastica, di piani formativi territoriali ed intersettoriali;
- determinare le modalità di erogazione e l'articolazione della formazione degli apprendisti;
- collaborare con gli Organismi paritetici territoriali preposti all'orientamento ed alla promozione della formazione dei lavoratori e delle RLS in materia di sicurezza e di salute, sia con riferimento alla individuazione dei moduli di programma base sia con riguardo agli eventuali ulteriori momenti formativi collegati all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di rischi nuovi;
- determinare le modalità di definizione dei piani individuali dei contratti di inserimento;
- valutare le problematiche della formazione professionale eventualmente poste dall'inserimento lavorativo di stranieri;
- esaminare le possibilità di intervento nei confronti delle istituzioni nazionali e regionali preposte alle tematiche della formazione professionale per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
- esaminare le problematiche della formazione professionale e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nonché delle lavoratrici madri in fase di reinserimento, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese;
- esaminare le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed europea per il finanziamento dei processi formativi.

Titolo VI - Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio
1. In occasione degli incontri di cui ai paragrafi A) e B) del Titolo I "Relazioni Industriali a livello nazionale e territoriale", le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alla Fulc:
- informazioni sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;
- dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto;
- le dimensioni occupazionali di eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e la relativa natura;
- dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati.
2. Annualmente, le aziende forniranno alla RSU un quadro aggiornato sul dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive e, in occasione di specifici incontri, i casi di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
3. Le aziende inoltre, ai fini di una valutazione degli effetti occupazionali relativi, forniranno alla RSU informazioni preventive sulle attività da conferire in appalto, sui casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e su quelli di ricorso al lavoro a domicilio.
4. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
5. In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'azienda, come previsto dal D. Lgs. 626/94, verificherà l'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
6. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.

Titolo VII - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Parte II
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato, del contratto di inserimento e dei contratti di cui ai d. lgs. 368/2001 e 276/2003
Paragrafo "A" Apprendistato

1. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
[…]
5. La durata dell'apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione e dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è regolata, rispettivamente, dagli artt. 48, comma 2 e 50, comma 3 del D. Lgs. 276/2003.
6. Durante il rapporto di apprendistato, la durata della formazione interna ed esterna all'azienda è quella disciplinata dal D. Lgs. 276/2003.
[…]
14. La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
15. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.

Paragrafo "B" - Contratto di inserimento
16. Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 276/2003 e dell'Accordo interconfederale 11/2/2004.
[…]
19. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
[…]
b) la durata e le modalità della formazione.
[…]
22. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[…]
26. La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di inserimento e la relativa tipologia.

Dichiarazioni delle parti stipulanti
1. In relazione all'attuazione delle deleghe previste dal D. Lgs. 368/2001 e dal D. Lgs. 276/2003 in materia di tipologie contrattuali diverse da quelle disciplinate dagli artt. 2 e 10 del presente contratto (apprendistato, contratto di inserimento e lavoro a tempo parziale), le parti istituiscono una Commissione paritetica che, con riferimento al contratto a termine, al contratto di somministrazione ed in materia di appalti, dovrà ultimare i lavori entro il 31/12/2004.
[…]

Art. 8 - Orario di lavoro
Paragrafo "A"
Orario normale di lavoro

1. Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2. Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui all'art. 9.
3. Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:
a) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali:
- 2004: 222
- 2005: 218
- 2006: 216
- 2007: 219
b) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali:
- 2004: 219,5
- 2005: 215,5
- 2006: 213,5
- 2007: 216,5
c) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali:
- 2004: 217,5
- 2005: 213,5
- 2006: 211,5
- 2007: 214,5
4. Il normale orario annuo di cui al precedente comma è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell'orario di lavoro di cui all'articolo 9, di 20 giorni di ferie, delle festività di cui all'articolo 15, escluse la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.
5. I programmi attuati dall'azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni nonché gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda.
6. Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa aziendale continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2 turni giornalieri su più di 5 giorni la settimana.

Orario flessibile
7. A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa in determinati periodi dell'anno, l'orario normale di lavoro di cui al primo comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni).
8. Tali programmi che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni nonché gli eventuali scostamenti, saranno preventivamente comunicati e valutati con la RSU, ivi compresi i casi di attività su 17 o 18 turni settimanali.
9. Distribuzioni dell'orario di lavoro diverse da quelle indicate nel presente paragrafo saranno oggetto di contrattazione con la RSU.

Paragrafo "B" - Lavoro straordinario
10. Il ricorso al lavoro straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Nelle suddette situazioni, l'azienda può far ricorso al lavoro straordinario con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione alla RSU.
11. Eventuali ipotesi di lavoro straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
12. I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obbiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente 10° comma, sono tenuti a disposizione della RSU.
13. Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.

Paragrafo "C" - Conto ore
14. Le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore, ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi 10 ed 11, saranno al 50% recuperate entro l'anno successivo a quello di effettuazione.
15. Il recupero avverrà compatibilmente con le esigenze produttive e di mercato.
[…]

Paragrafo "D" - Lavoro a turni
17. Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni settimanali, l'orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
18. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
19. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario.

Paragrafo "E" - Norme di attuazione del d. Lgs. 66/2003
20. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 66/2003, si conviene che la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. Tale disposizione non modifica l'attuale disciplina contrattuale in materia di effettuazione dello straordinario e di corresponsione delle relative maggiorazioni.
21. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 8 del D. Lgs. 66/2003, si conviene che la prescrizione di cui al comma 1 del suindicato articolo è assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri.
22. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 66/2003, si conviene che la prescrizione di cui al comma 1 del suindicato articolo è assolta in quelle situazioni aziendali di attività lavorativa, già in atto e/o regolate da accordi aziendali, che garantiscano comunque un periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore ed un riposo medio settimanale di 35 ore da realizzare in un arco temporale di 3 mesi.
23. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 66/2003, si conviene che il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso di anticipo di turno motivato dalla necessità di far fronte a situazioni di emergenza, di garantire l'incolumità delle persone, di mettere in sicurezza gli impianti, di assicurare la loro manutenzione e di evitare comunque il rischio di danni economici rilevanti quali ad esempio quelli che possono derivare dal mancato flusso energetico, dal mancato o irregolare approvvigionamento dei reparti di produzione o da interruzioni di lavorazioni in corso. Ulteriori specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali e sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente contratto. Considerata l'eccezionalità che deve caratterizzare la fattispecie disciplinata dal presente comma, l'azienda informerà tempestivamente la RSU sui casi di anticipo di turno avvenuti e sulle relative motivazioni. In caso di assenza della RSU, l'azienda farà pervenire le informazioni alle Organizzazioni sindacali provinciali, competenti per territorio, per il tramite della locale Associazione territoriale dei datori di lavoro.
Nota a verbale
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.
[…]
Dichiarazioni delle parti
1. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
[…]

Art. 11 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia
1. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali previste dal D. Lgs. 66/2003.
2. La durata dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 48 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale
Paragrafo "B" - Riposo settimanale

5. Come previsto dal D. Lgs. 8/4/2003, n. 66 e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
6. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 16 - Ferie
[…]
8. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie […]

Art. 23 - Lavoro a cottimo
1. Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che seguono.

Paragrafo "B"
5. La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
6. L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati della RSU di cui al successivo paragrafo C, che ne potranno prendere visione, fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
7. Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l'azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della RSU di cui al 10° comma.
[…]

Paragrafo "C"
10. Presso ogni stabilimento, la RSU nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).
11. Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati della RSU di cui al precedente comma.
12. Nell'espletamento del loro compito, i delegati della RSU di cui al 10° comma potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.
13. Essi svolgeranno i loro compiti durante l'orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto.
14. Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al 2° comma, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.

Paragrafo "D"
15. La tabella di cottimo (o tariffa) comunicata, resta in assestamento per un periodo di 40 giorni, durante il quale i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite i delegati della RSU di cui al precedente 10° comma.
16. Durante il predetto periodo le parti hanno facoltà di instaurare vertenza secondo le procedure previste dal presente contratto.
[…]

Paragrafo "E"
19. I delegati della RSU, di cui al 10° comma, qualora constatino che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnaleranno il caso all'azienda.
20. L'azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione dei delegati della RSU di cui al 10° comma all'azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
21. Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l'azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe), revisionate, definitive o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti paragrafi C e D. Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, i delegati della RSU, di cui al 10° comma del presente articolo, potranno instaurare regolare controversia.

Art. 25 - Contrattazione di II livello
Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale

1. In applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, il vigente CCNL stabilisce le voci e le materie nelle quali si articola la contrattazione aziendale. Conseguentemente la contrattazione di Il livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole di rinvio.

Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
[…]
4. È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria. Il recupero deve essere effettuato, non oltre i 30 giorni immediatamente successivi, nel limite di un'ora al giorno in giornate lavorative e per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati, in giorni feriali non lavorativi.

Art. 35 - Permessi ed altre facilitazioni
Paragrafo "B" - Congedi parentali e permessi per necessità diverse
[…]
5. Per i lavoratori handicappati o con figli, anche adottivi, portatori di handicap, valgono le disposizioni di cui alla legge 5/2/1992, n. 104 e successive modifiche.
[…]
7. L'azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di tre giorni per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo debbono essere comprovati da specifiche certificazioni.

Art. 39 - Infortunio e malattie professionali
1. In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
2. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3. Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
6. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 42 - Ambiente di lavoro rappresentanza per la sicurezza
Paragrafo "A"

1. In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, è stata definita la seguente disciplina sulla rappresentanza per la sicurezza (RLS).
2. In tutte le aziende ed unità produttive, i lavoratori eleggono la RLS in ragione di:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti.
3. La RLS viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU, la RLS viene eletta dai lavoratori al loro interno.
4. L'elezione della RLS avverrà secondo le procedure previste dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, che si intendono qui integralmente richiamate.
5. La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 626/94. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultata in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D. Lgs. 626/94;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D. Lgs. 626/94 nel corso della quale sono esaminati la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22 del D. Lgs. 626/94;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione.
6. La RLS inoltre partecipa a quei sopraluoghi specifici del medico competente eventualmente programmati dalla Direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 19 lett. n) del D. Lgs. 626/94.
7. Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
8. Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLS accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.
9. Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLS, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall'azienda, si intendono qui richiamati i punti 2. 2 e 2. 3 parte I dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
10. Le riunioni periodiche, previste dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 626/94 per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene redatto verbale, copia del quale è consegnato alla RLS per la opportuna sensibilizzazione dei lavoratori sui problemi dell'ambiente e della sicurezza affrontati.
11. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 626/94, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lettere b, c, d, g, i ed l, ciascun componente la RLS ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
- 12 La RLS ha diritto ad un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 626/94.
13. Il programma base per la formazione della RLS svolto in due moduli nelle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 ha una durata di 32 ore e deve comprendere, così come previsto dall'Accordo interconfederale 22/6/1995, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.
14. In aggiunta alla formazione di base di cui al comma precedente, la RLS ha diritto ad aggiornamenti formativi relativi all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di rischi nuovi, secondo quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 626/94.

Paragrafo "B"
15. L'azienda:
- qualora l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento ed ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative;
- esaminerà con le Organizzazioni sindacali, le caratteristiche relative all'ambiente di lavoro dei nuovi complessi industriali, in occasione della loro istallazione;
- annualmente, in occasione di una delle riunioni periodiche di cui al comma 10, affronterà con la RSU e la RLS le principali tematiche in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
16. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 626/94, nei casi in cui azienda e RLS abbiano concordato l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro:
- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
- i medici e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza;
- gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.

Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Paragrafo "A" - Valori limite

1. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti:
- dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle della ACGIH (TLV);
- per il carico termico, a quelli già proposti dal comitato tecnico dell'Enpi.
2. I predetti valori verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati dai predetti enti, in modo da disporre delle più aggiornate conoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute dei lavoratori.

Paragrafo "B" - Prevenzione
3. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
4. In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
b) sottopone in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. , sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
5. L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
6. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
7. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Paragrafo "C" - Registrazioni
8. Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione della RSU e dei lavoratori; il libretto sanitario personale e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali nonché, in sezioni separate, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività.
c) Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, fertilità, parto o salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Aziende Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda di sicurezza per gli impianti sottoposti a particolari rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale di sostanze pericolose di cui al DM 17/12/1977 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi di rischio della lavorazione;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
9. Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo:
- proprietà chimico- fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17/12/1977 e successive modifiche.

Art. 45 - Abiti da lavoro
1. Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi 2) e 3) dell'art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
2. Per quanto concerne i lavoratori di cui al Gruppo 1) dell'art. 4 l'abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
3. Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
4. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es. : solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc. ) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es. : preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami, ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc. , per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone, ecc.
5. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
6. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
7. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
8. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
[…]

Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni delle relative leggi.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in conformità con quanto stabilito al 4° comma dell'art. 1 della legge 9/12/1977, n. 903 che prevede eventuali deroghe alle disposizioni contenute nell'articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmente pesanti per il personale femminile, convengono, in relazione alla eterogeneità dei settori ed al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alle attuali concrete situazioni aziendali di carattere tecnico-organizzativo, di rinviare l'individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territoriale purché per situazioni omogenee.

Art. 47 - Reclami e controversie
[…]
3. Le controversie collettive per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali.
[…]

Art. 49 - Consegna e conservazione utensili e materiali
1. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
2. Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna
[…]
4. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
5. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
6. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 30.
7. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 52 - Rapporti in azienda
1. I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono, fra l'altro, essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli all'attività lavorativa ed alla convivenza nei luoghi di lavoro.
2. Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
3. L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
4. In particolare il lavoratore deve:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 54 - Multe e sospensioni
1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi, o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
2. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 55 - Licenziamento per mancanze
1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 54, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) […] danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 54;
n) trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 54;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo.

Art. 61 - Rappresentanza sindacale unitaria, commissioni interne e delegato d'impresa
Paragrafo "A" - Rappresentanza sindacale unitaria

[…]
8. La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 65 del CCNL 2/7/1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA ed ai dirigenti della RSA di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
10. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva.
11. Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]

Paragrafo "B" - Commissioni interne e delegato d'impresa
15. Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
16. Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18/4/1966 inerenti il Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
17. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dell'Accordo interconfederale 20/12/1993.
[…]

Art. 62 - Assemblee
1. Fermo restante quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20/12/1993, nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dalla RSU assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
10. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite.
[…]

Art. 63 - Affissioni
1. Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 70 - Piccole aziende
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Allegati
Allegato 2 Declaratorie e posizioni professionali
[…]
Servizi vari
Livello "A"
[…]
Posizioni professionali
Gruppo 1):
[…]
A/1 Specialista ambiente e sicurezza del lavoro
- Programma i rilevamenti da fare nell'ambiente di lavoro, coordinando la loro esecuzione.
- Registra e analizza i dati rilevati, proponendo eventuali azioni da intraprendere.
- Analizza i rischi possibili insiti nelle lavorazioni e nelle sostanze impiegate e collabora con il superiore nell'interpretazione delle normative di legge e nella individuazione dell'obbligatorietà o meno delle visite mediche.
- Esamina le modalità di utilizzazione delle materie prime e dei prodotti ausiliari a rischio e redige le relative norme d'impiego da seguire.
- Controlla e garantisce che il funzionamento di un impianto avvenga in condizioni di sicurezza mediante l'espletamento di pratiche con enti esterni e/o la richiesta agli enti preposti per adeguare l'impianto alle normative tecniche e/o antinfortunistiche vigenti.