Categoria: Documentazione istituzionale
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Emilia-Romagna
Servizio Sanitario Regionale
NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)
Indicazioni per le aziende
Prime indicazioni per le aziende ai fini dell'adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

 

Premessa
Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da virus SARS-CoV-2¹ in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.
In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni (c.d. “infodemia”, WHO 2020), il compito più importante ed utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:
- sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente;
- sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
- sulle misure igieniche adottate dall'azienda;
- sull'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte che riguarda il rischio biologico;
In tale scenario, è senz'altro fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente aziendale, in quanto professionista qualificato a veicolare nel modo migliore tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all'interno dell'azienda e per l'aggiornamento del DVR, ove ciò si renda necessario.

Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro
- Attuazione delle misure di distanziamento sociale: privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto; alternativamente tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali al fine di garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno 1 metro; adozione di home working ove possibile;
- Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
- Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina; per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre i siti istituzionali (ECDC², Ministero della Salute³, Viaggiare Sicuri- Unità di crisi della Farnesina);
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%.;
- Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali condivisi.

Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori
Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria, la cui adozione è raccomandata sia per la popolazione generale che per i lavoratori:
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
- Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
- Starnutire o tossire in un fazzoletto o contro il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “contatti stretti”
I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19
sono definiti “contatti stretti”.
Per tali lavoratori è di norma già stata posta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; in questi casi infatti il lavoratore è tenuto a comunicare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, se residente nella provincia di Bologna (con esclusione dei Comuni del Circondario Imolese), al numero 051/6224165, corrispondente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Bologna, segnalando il proprio stato di “contatto stretto”. I lavoratori residenti in altre zone dell'Emilia-Romagna possono contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica della propria Azienda USL (Tabella 1).
Qualora il datore di lavoro venga a sapere che un suo lavoratore si trova nella condizione di “contatto stretto” e non ha provveduto ad effettuare la prevista comunicazione al DSP, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro e a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale del DSP prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.
Si rammenta che l'assenza dal lavoro in questi casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza.
Nel caso in cui sia stato presente in azienda un “contatto stretto” come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle sue vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza fino a quando il lavoratore (ora in isolamento) sia riscontrato positivo al test per SARS-CoV-2. È tuttavia opportuno che la direzione aziendale raccolga i loro nominativi (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità. Infatti, nel caso in cui il DSP riceva notizia di positività al test del contatto stretto, l'azienda sarà contattata per la sorveglianza attiva dei lavoratori interessati.
 

Tabella 1: Riferimenti telefonici dei Dipartimenti di Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna

NUMERO VERDE REGIONALE
800.033.033

AZIENDA

Numero Verde AUSL

PIACENZA

0523 317979

PARMA

0521 396436

REGGIO EMILIA

0522 339000

MODENA

059 3963663

BOLOGNA

051 6224165

IMOLA

0542 604959

FERRARA

800 550 355

ROMAGNA

RAVENNA

335 7355317

FORLÌ

338 3045543

CESENA

339 7731913

RIMINI

339 7720079


Cosa si intende per “caso sospetto”
La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto.
Caso sospetto è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale, e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre aree a rischio secondo ECDC e Ministero della Salute
oppure
- contatti stretti avvenuti nei comuni oggetto di quarantena (allegato 1 del DPCM del 23/02/2020 (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de' Passerini, Regione Veneto: Vò)
oppure
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
oppure
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
Il lavoratore che dovesse presentare sintomi simil-influenzali durante il turno di lavoro, anche in assenza del criterio epidemiologico, è opportuno che abbandoni il proprio posto di lavoro e contatti il proprio medico di medicina generale per gli accertamenti del caso.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio
I lavoratori che
- hanno fatto ingresso in Italia a partire dal 14° giorno antecedente il 4 Marzo 2020, data di pubblicazione del DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- siano transitati e abbiano sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de' Passerini; Regione Veneto: Vò) ed eventuali ulteriori comuni che dovessero essere successivamente interessati e individuati con atto del Consiglio dei Ministri.
debbono comunicare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, se residenti nella provincia di Bologna (con esclusione dei Comuni del Circondario Imolese), al numero 051/6224165, corrispondente al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'AUSL di Bologna, nonché al proprio Medico di Medicina Generale. I lavoratori residenti in altre zone dell'Emilia-Romagna possono contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica della propria Azienda USL (Tabella 1).
Il personale del DSP provvederà alla adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico
Il datore di lavoro (in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).
Sono misure preventive in tal senso:
1.distanza dell'operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente;
2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall'applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;
3. disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;
4. adeguata diffusione di materiali informativi per l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

Utilizzo di mascherine
Le mascherine chirurgiche non sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) ma sono utili a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, ...); i DPI delle vie respiratorie (FFP2, FFP3) sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l'uso per altri operatori sanitari e non sono utili né raccomandati come protezione personale per la popolazione generale.

Per i lavoratori addetti al settore sanitario
Il datore di lavoro attuerà quanto previsto dalla valutazione del rischio biologico già effettuata. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree.
Tra gli elementi da considerare sono:
1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio
2. il tipo di setting e i pazienti che ad esso accedono (pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree)
3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.);
4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (camice, guanti, FFP2 o FFP3; occhiali, cuffia)
Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

Normativa di riferimento:
1) Circolare Ministero della Salute 03/02/2020: “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”
2) Ministero della Salute: Ordinanza 21/02/2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva “COVID-19”
3) Decreto legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
4) Ministero della Salute: Circolare 5443 22/2/2020: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”
5) DPCM 23/02/2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
6) DPCM 25/2/2020
7) Ministero della salute: ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/2/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia- Romagna. (20A01275)
8) Presidente della Giunta Regionale Regione Emilia Romagna - decreto n° 16 del 24/02/2020 Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza con tingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia - Romagna recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
9) DPCM del 01/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
10) DPCM del 04/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.
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¹ “SARS-CoV-2” è il nome del virus che provoca la sindrome denominata “COVID-19”
² https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

³ http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/

www.viaggiaresicuri.it
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21

 


Revisione 2 del 06/03/2020
Fonte: ausl.bologna.it